N. 438 ORDINANZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Cooperazione,  cooperativa  -  Societa' cooperative in liquidazione o
  insolventi   -   Ammissione   al   beneficio   di  cui  all'art. 1,
  comma 1-bis,  d.l.  n. 149  del 1993, convertito nella legge n. 237
  del  1993  -  Ritenuta  ammissibilita'  di  domande  presentate  da
  soggetti  che  avevano  maturato  i  requisiti  dopo  il termine di
  presentazione  -  Asserita  discriminazione in danno di coloro che,
  pur  in  possesso  dei  requisiti  alla  data di presentazione, non
  avevano presentato tempestiva istanza - Denunciata irragionevolezza
  e  contrasto  con  il  riconoscimento  della funzione sociale della
  cooperazione - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 126, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 45.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 5,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001),  promosso  con  ordinanza  del  30 ottobre  2003 dal Tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio sul ricorso proposto da Moriconi
Gianfrancesco   contro   il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  -  Direzione  generale  per  le politiche strutturali e lo
sviluppo  rurale,  iscritta  al n. 1177 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visti  l'atto  di  costituzione di Moriconi Gianfrancesco nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  30 novembre  2004  il giudice
relatore Annibale Marini;
    Udito l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
ordinanza  del  30 ottobre  2003,  ha  sollevato, in riferimento agli
artt. 3   e   45   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
        che  la  norma  impugnata  estende  la possibilita' di essere
ammessi  a godere dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 149 (Interventi urgenti in favore
dell'economia),  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993,  n. 237,  alle  cooperative  ed ai consorzi tra cooperative che
«alla  data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste
dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini
previsti  dalla  citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in
primo  grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato
di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione»;
        che  la  norma  richiamata  a  sua  volta  prevede,  al primo
periodo,  che  «le  garanzie concesse, prima della data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  da  soci  di cooperative agricole, a
favore  delle  cooperative  stesse,  di  cui  sia  stata  previamente
accertata  l'insolvenza,  sono  assunte  a  carico del bilancio dello
Stato»;
        che   il   successivo  decreto  del  Ministro  delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali 2 febbraio 1994, poi annullato in
parte  qua  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio con
sentenza  n. 266  del 29 gennaio 1997, aveva individuato nella stessa
data  di emanazione del 2 febbraio 1994 il termine di riferimento per
l'accertamento dell'insolvenza;
        che   il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali,  con  circolare del 14 luglio 1994, n. 17, ha stabilito il
termine  del  22 settembre 1994 per la presentazione delle domande di
ammissione ai benefici;
        che  -  ad  avviso del rimettente - con la norma impugnata il
legislatore  avrebbe  inteso  ammettere  al beneficio di che trattasi
anche soci di societa' cooperative poste in liquidazione o dichiarate
insolventi  in epoca successiva al termine per la presentazione della
domanda, quale fissato nella citata circolare n. 17 del 1994;
        che   la   norma   stessa  sarebbe  percio'  irragionevole  e
contrastante  con  il  riconoscimento  della  funzione  sociale della
cooperazione,  in  quanto,  da  un  lato,  consentirebbe l'accesso al
beneficio  in  presenza  di  istanze  ab origine prive di fondamento,
siccome   presentate   in   assenza  del  requisito  dello  stato  di
insolvenza,  e,  dall'altro,  precluderebbe  l'accesso  al  beneficio
stesso  a  soggetti che - come il ricorrente nel giudizio a quo - pur
in possesso dei requisiti richiesti non avevano presentato tempestiva
istanza   solo   perche'   tratti  in  inganno  da  una  disposizione
illegittima quale quella recata dal d.m. 2 febbraio 1994;
        che  si  e'  costituito  in  giudizio Gianfrancesco Moriconi,
ricorrente  nel giudizio a quo, il quale ha concluso nel senso che la
norma  impugnata  sia  dichiarata  illegittima quanto all'inciso «che
abbiano  presentato  domanda  entro  i  termini previsti dalla stessa
legge»;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  inammissibilita'  e,  comunque,  per la
infondatezza della questione;
        che   la   questione   -   secondo   l'Avvocatura  -  sarebbe
inammissibile  sia  per  la mancanza di un chiaro petitum, sia per la
carenza di motivazione sulla rilevanza, anche in considerazione della
pendenza  della  procedura  di  infrazione  aperta  dalla Commissione
europea  sulla  stessa  disposizione,  sia,  infine, per non avere il
rimettente   esplorato   la   possibilita'   di   pervenire   ad  una
interpretazione costituzionalmente corretta della norma;
        che,  nel merito, la questione - ad avviso sempre della parte
pubblica  -  sarebbe  infondata  in  quanto la norma impugnata, lungi
dall'estendere  la  possibilita'  di accedere al beneficio a soggetti
per  i  quali  il  requisito  dello  stato di insolvenza sia maturato
successivamente  alla presentazione della domanda, va, invece, intesa
nel  senso di prevedere che anche il requisito della insolvenza debba
essere  presente  al  momento  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  domanda,  in tal modo sottraendosi alle censure
sollevate dal rimettente.
    Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3
e   45   della   Costituzione,   della   legittimita'  costituzionale
dell'art. 126,   comma 5,   della   legge  23 dicembre  2000,  n. 388
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato   -  legge  finanziaria  2001),  in  quanto  -  secondo
l'interpretazione  da  lui accolta - estenderebbe il beneficio di cui
all'art. 1,  comma 1-bis,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 149
(Interventi   urgenti   in  favore  dell'economia),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, in favore dei soci
di societa' cooperative poste in liquidazione o dichiarate insolventi
in  epoca  successiva  al termine per la presentazione della domanda,
quale  fissato  nella  circolare  n. 17  del 1994 del Ministero delle
risorse  agricole, alimentari e forestali, ma non anche in favore dei
soci  di  societa'  cooperative  gia'  dichiarate insolventi a quella
data, i quali tuttavia non avevano presentato tempestiva istanza;
        che  la  chiara  individuazione, da parte del rimettente, del
vizio   da   cui  la  norma  sarebbe  affetta  consente  di  superare
l'eccezione   di   inammissibilita'   della  questione,  per  mancata
specificazione del petitum, sollevata dall'Avvocatura;
        che  l'ordinanza  appare  altresi'  adeguatamente motivata in
punto  di rilevanza, dando conto del fatto che l'oggetto del giudizio
e' rappresentato dall'impugnativa proposta da un socio di cooperativa
avverso  il  provvedimento  ministeriale  con  cui  la sua istanza di
ammissione  al  beneficio  in questione e' stata rigettata, in quanto
presentata  dopo  la  scadenza  del  termine  previsto  dalla  citata
circolare n. 17 del 1994;
        che  la  eccezione di inammissibilita' relativa alla pendenza
di   una   procedura   comunitaria   di   infrazione  concernente  la
disposizione  censurata  e'  sicuramente destituita di fondamento, in
quanto  detta  procedura  risulta  gia'  definita  con  decisione del
Consiglio   dell'Unione   europea   dell'8 aprile   2003,   anteriore
all'ordinanza di rimessione;
        che  del  tutto  erroneo  appare,  nel merito, il presupposto
interpretativo  da cui muove il rimettente, secondo il quale la norma
impugnata  non  richiederebbe che la dichiarazione di insolvenza o la
messa   di   liquidazione  siano  intervenute  entro  il  termine  di
presentazione della domanda;
        che tale interpretazione - che, secondo lo stesso rimettente,
conduce a risultati contrastanti con il principio di ragionevolezza -
sembra  fondarsi sul solo dato letterale rappresentato dall'utilizzo,
da parte del legislatore, del tempo presente («...si trovino in stato
di  liquidazione»),  in  contrapposizione ai tempi storici utilizzati
con  riferimento  al possesso degli altri requisiti («...si trovavano
nelle condizioni previste....», «...abbiano presentato domanda...»);
        che    a    siffatto   inaffidabile   criterio   ermeneutico,
privilegiato  dal rimettente, appare senza dubbio da preferire quello
rappresentato  dalla  compatibilita'  della norma con il principio di
ragionevolezza,  alla  luce  del  quale risulta evidente che la ratio
della norma stessa e' solo quella di ammettere a godere del beneficio
(sia pure in via subordinata) i soci delle cooperative e dei consorzi
tra  cooperative  sempre  che  la dichiarazione di insolvenza di tali
enti sia intervenuta dopo la data stabilita dal d.m. 2 febbraio 1994,
poi annullato, ma pur sempre prima della presentazione della domanda,
e  cio'  al fine di evitare possibili disparita' di trattamento tra i
soggetti   che   avevano  presentato  tempestiva  istanza,  derivanti
esclusivamente    dagli    effetti   temporaneamente   spiegati   dal
provvedimento illegittimo;
        che  la  norma,  cosi'  interpretata, si sottrae alle censure
sollevate dal rimettente;
        che   la   questione  va  percio'  dichiarata  manifestamente
infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 126,  comma 5,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2001),
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, dal
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  con  l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C1454