N. 439 ORDINANZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  - Procedimento di convalida del trattenimento - Ammissione
  ex  officio  al  patrocinio  a spese dello Stato, indipendentemente
  dalla  sussistenza  del  requisito reddituale - Asserita violazione
  del   principio  di  eguaglianza  e  irragionevolezza  -  Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.Lgs.   25 luglio   1998,   n. 286,   art. 13,   come   modificato
  dall'art. 12  della legge 30 luglio 2002, n. 189; dall'art. 142 del
  d.lgs.  30 maggio  2002, n. 113, art. 142, riprodotto nell'art. 142
  del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002,
n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo) e dell'art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
(Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di spese di
giustizia),  riprodotto  dall'art. 142  del  d.P.R.  30 maggio  2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 14 ottobre
2002  dal  Tribunale di Milano sul reclamo proposto da Dugnani Marco,
iscritta  al  n. 557  del  registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 1,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003;
    Visti  l'atto  di costituzione di Dugnani Marco nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  30 novembre  2004  il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che, con ordinanza del 14 ottobre 2002, il Tribunale di
Milano  -  chiamato  a pronunciarsi su un reclamo proposto avverso un
provvedimento  di  diniego  di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato   e   di  liquidazione  dei  relativi  compensi,  richiesti  in
dipendenza  dell'attivita'  defensionale  spiegata nell'ambito di sei
procedimenti  radicati  ex  art. 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero)  -  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato
dall'art. 12  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 142 del
decreto   legislativo  30 maggio  2002,  n. 113  (Testo  unico  delle
disposizioni   legislative   in   materia  di  spese  di  giustizia),
riprodotto  nell'art. 142  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di giustizia), in relazione all'art. 3 della Costituzione, per
disparita' di trattamento e irragionevolezza;
        che  lo  stesso  Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il
4 ottobre  2001, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2002, aveva
gia'   promosso,   in   riferimento  all'art. 3  della  Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 11 della legge
6 marzo  1998,  n. 40  (Disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla
condizione  dello  straniero) e 13 del decreto legislativo n. 286 del
1998,  "nella  parte  in  cui prevedono l'automatica ammissione degli
stranieri   al   beneficio   del   patrocinio  a  spese  dello  Stato
indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante
situazione reddituale";
        che  questa  Corte,  con  ordinanza n. 359 del 2002, ha pero'
restituito gli atti al giudice di Milano essendo nel frattempo mutato
il  quadro  normativo  di  riferimento,  affinche'  lo stesso giudice
valutasse il persistere della rilevanza della questione sollevata, in
quanto,   successivamente  alla  predetta  ordinanza  di  remissione,
l'art. 299  del  decreto  legislativo n. 113 del 2002 ha abrogato una
delle  disposizioni  allora  censurate,  e cioe' l'art. 13, comma 10,
ultimo  periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e, inoltre,
l'art. 142  del  decreto  legislativo  n. 113 del 2002 ha dettato una
nuova  disciplina  del  patrocinio  a spese dello Stato nel «processo
avverso  il  provvedimento  di  espulsione del cittadino di Stati non
appartenenti  all'Unione  europea,  di  cui  all'art. 13  del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
        che,  con  la  nuova ordinanza di remissione, il Tribunale di
Milano  ritiene  che  le  censure  gia'  formulate  con la precedente
ordinanza  del 4 ottobre 2001 debbano essere «reiterate» in relazione
agli   artt. 13   del  decreto  legislativo  n. 286  del  1998,  come
modificato  dall'art. 12  della  legge  n. 189  del  2002,  e 142 del
decreto  legislativo  n. 113  del  2002, riprodotto nell'art. 142 del
d.P.R. n. 115 del 2002;
        che  la  disciplina  denunciata  si porrebbe in contrasto con
l'art. 3   della   Costituzione   per  violazione  del  principio  di
uguaglianza  e  del  canone  della ragionevolezza, tenuto conto della
«differente  tipologia  di trattamento prevista per gli stranieri che
richiedano  l'accesso  al  patrocinio  a spese dello Stato in sede di
udienza  di  convalida  del  trattenimento,  nonche'  alla  parimenti
differente  tipologia  di  trattamento prevista per i cittadini e per
gli  stranieri  che richiedano analogo beneficio sia in ambito penale
sia in ambito civile»;
        che,  secondo  il  remittente,  il  combinato  disposto delle
disposizioni censurate «non puo' essere interpretato se non nel senso
che  lo  straniero che attiva il procedimento di impugnazione avverso
il  decreto  di espulsione risulta ammesso ex officio al patrocinio a
spese  dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza del requisito
reddituale nonche' da qualsivoglia relativo controllo»;
        che,  ad  avviso dello stesso remittente, dovrebbero comunque
essere  disapplicati  gli artt. 3, comma 4, e 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286),  che  prevedono
espressamente la subordinazione dell'ammissione al patrocinio a spese
dello  Stato  alla  sussistenza  dei presupposti indicati dalla legge
30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del  patrocinio a spese dello
Stato  per i non abbienti), in quanto detti articoli si porrebbero in
contrasto  con  le disposizioni di cui alla legge n. 40 del 1998 e al
decreto  legislativo  n. 286 del 1998, le quali «non avevano previsto
la  sussistenza  di  tali presupposti ed avevano sancito l'ammissione
automatica dello straniero al beneficio in parola»;
        che,   a  conferma  di  tale  ricostruzione  ermeneutica,  il
Tribunale  di  Milano  rileva  che,  con riferimento all'art. 142, la
relazione  illustrativa  concernente  lo  schema di d.P.R. n. 115 del
2002   per   l'approvazione   del   testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia afferma
che  «non  e' stata prevista l'apertura dell'articolo di campione per
il  recupero,  mancandone  i  presupposti  anche  teorici: in caso di
soccombenza  dello  Stato  non  si  pone  il  problema;  in  caso  di
soccombenza  dell'espellendo non ci sarebbero state le condizioni per
il  recupero  nei  suoi  confronti, perche', sia con riferimento alla
disciplina del gratuito patrocinio (civilistica), sia con riferimento
a  quella  del  patrocinio  a spese dello Stato (penalistica), per il
recupero  vengono  in  questione  profili  reddituali che, per queste
ipotesi, sono stati radicalmente esclusi»;
        che,  secondo  il  Tribunale di Milano, l'art. 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998 si porrebbe in contrasto con il principio
di  parita'  di  trattamento, in quanto, a differenza dello straniero
espulso,   il   cittadino  italiano  non  abbiente  ovvero  qualsiasi
straniero  non  abbiente  che sia imputato di reato potrebbe chiedere
l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello Stato solo a condizione
della   ricorrenza   di  determinati  presupposti  di  ammissibilita'
dell'istanza previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002;
        che lo stesso art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998
sarebbe  altresi'  lesivo  del  principio  di  ragionevolezza per gli
stessi  argomenti  gia' svolti da questa Corte con la sentenza n. 219
del 1995;
        che  le medesime censure di illegittimita' costituzionale per
disparita'  di trattamento e irragionevolezza varrebbero anche per il
censurato art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002;
        che  una  delle  parti  in  causa, con memoria del 22 gennaio
2004,  ha  presentato  deduzioni  con  le  quali ritiene la questione
manifestamente infondata;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
ritenendo la questione infondata, in quanto la disciplina denunciata,
in  base  agli  artt. 3  e  20  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 (i quali
prevedono  l'ammissione  al  gratuito  patrocinio a spese dello Stato
«ricorrendone le condizioni»), dovrebbe intendersi assoggettata «alle
regole generali del gratuito patrocinio»;
        che, secondo la stessa difesa erariale, ove si dovesse optare
per  una  interpretazione della normativa denunciata quale automatica
ammissione  dello  straniero  al  patrocinio  a spese dello Stato, la
scelta  legislativa  sarebbe  comunque  immune  da  censure in quanto
informata  al  canone di ragionevolezza, tenuto conto della finalita'
di interrompere ogni legame tra lo Stato italiano e lo straniero e di
assicurare il diritto di difesa agli stranieri sottoposti alla misura
dell'espulsione amministrativa.
    Considerato  che, con ordinanza del 14 ottobre 2002, il Tribunale
di  Milano  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 13  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e   norme   sulla   condizione   dello  straniero),  come  modificato
dall'art. 12  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 142 del
decreto   legislativo  30 maggio  2002,  n. 113  (Testo  unico  delle
disposizioni   legislative   in   materia  di  spese  di  giustizia),
riprodotto  nell'art. 142  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia);
        che,  secondo  il  remittente,  la  disciplina  denunciata si
porrebbe  in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione
del  principio  di  uguaglianza  e  del  canone della ragionevolezza,
tenuto  conto della «differente tipologia di trattamento prevista per
gli  stranieri  che  richiedano l'accesso al patrocinio a spese dello
Stato in sede di udienza di convalida del trattenimento, nonche' alla
parimenti   differente   tipologia  di  trattamento  prevista  per  i
cittadini e per gli stranieri che richiedano analogo beneficio sia in
ambito penale sia in ambito civile»;
        che,  in  via  preliminare, va rilevato che e' ininfluente ai
fini  della  decisione  la  modifica del comma 8 dell'articolo 13 del
decreto  legislativo  n. 286  del  1998  ad  opera  del decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione),  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge
12 novembre  2004,  n. 271,  in  quanto  detta  modifica  concerne il
trasferimento  della  competenza  in materia al giudice di pace e non
incide sul giudizio in corso;
        che,  passando  all'esame della questione, deve rilevarsi che
non  puo'  essere  messa  in  dubbio  la  volonta'  del  legislatore,
chiaramente espressa dall'art. 142 del decreto legislativo n. 113 del
2002,  riprodotto  nell'art. 142 del d.P.R. n. 115 del 2002, di porre
«a  carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e
all'ausiliario del magistrato»;
        che  tale  scelta  rientra  nella  piena discrezionalita' del
legislatore  e  non appare ne' irragionevole ne' lesiva del principio
di   parita'   di   trattamento,   considerata  la  peculiarita'  del
procedimento  di  espulsione  dello  straniero e la necessita' di non
frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine;
        che,  pertanto,  la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 13  del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002,
n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo),  e  dell'art. 142  del  decreto  legislativo  30 maggio 2002,
n. 113  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di
spese  di  giustizia),  riprodotto nell'art. 142 del d.P.R. 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia),  sollevata, in
riferimento  all'art. 3  della  Costituzione, dal Tribunale di Milano
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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