N. 1030 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2004

Ordinanze  -  di  contenuto  sostanzialmente  identico - emesse il 14
luglio 2004 dal Tribunale di Siracusa sui ricorsi proposti da: Annino
Giovanni    (r.o.    n. 1030/2004);    Sferrazzo   Sebastiano   (r.o.
n. 1031/2004); Campisi Rosa (r.o. n. 1032/2004).
Ordinamento   giudiziario  -  Spese  di  giustizia  -  Compenso  agli
  ausiliari  del  magistrato  - Opposizione al decreto di pagamento -
  Competenza  del  Tribunale  in  composizione  monocratica  anziche'
  collegiale  -  Eccesso  di delega - Irragionevolezza, incidenza sul
  diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.
- D.Lgs.  30 maggio  2002,  n. 113,  art. 170,  trasfuso  nel  d.P.R.
  30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.
(GU n.3 del 19-1-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Esaminati  gli  atti  e sciogliendo la riserva assunta in data 12
giugno  2004  sull'opposizione  a  decreto di liquidazione di onorari
difensivi proposta dall'avv. Giovanni Annino,

                            O s s e r v a

    Questo  giudice per decidere la questione sottoposta al suo esame
deve  necessariamente applicare le disposizioni di cui agli artt. 170
d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
    Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in
cui   attribuiscono   al   giudice  in  composizione  monocratica  la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di  liquidazione,  anche  nella  ipotesi, come nel caso di
specie,  in  cui  il  provvedimento opposto sia stato pronunciato dal
giudice   in   composizione  collegiale,  violano  quattro  parametri
costituzionali.
    Anzitutto  il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art. 3  della  Costituzione,
apparendo  del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica,
prevedere  quale  giudice  dell'impugnazione avverso un provvedimento
emesso   dal  giudice  in  composizione  collegiale,  un  giudice  in
composizione  monocratica,  tanto  piu'  che si tratta di contenzioso
attinente a diritti soggettivi.
    In  secondo  luogo,  il  principio del diritto di difesa, sancito
dall'art. 24  della Costituzione, giacche' le garanzie che compongono
tale  diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento, essendo
riconosciuto  al  giudice  in  composizione  monocratica il potere di
rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.
    In  terzo  luogo,  il  principio  del  giudice  naturale  di  cui
all'art. 25  della  Costituzione,  atteso  che,  secondo  il  vigente
ordinamento,  la  Corte  di  appello  giudica  sempre in composizione
collegiale.
    Infine,   il  principio  del  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa
(art. 76  Cost.).  Invero,  fra  i  principi  ed  i criteri direttivi
prescritti  nella  legge  delega  8 marzo 1999, n. 50 non e' indicato
quello   che   prevede   il  mutamento  di  composizione  dell'organo
giudiziario  qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto
del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   la   questione  rilevante,  dovendosi  necessariamente
applicare per la definizione del procedimento in esame norme reputate
in  contrasto  con  la  Carta  costituzionale, questo giudice solleva
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 170  d.lgs.
30 maggio  2002,  n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte
in  cui  attribuiscono  al  giudice  in  composizione  monocratica la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di liquidazione anche nell'ipotesi in cui il provvedimento
opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;
    Sospende  il  procedimento  e  dispone trasmettersi gli atti alla
Corte costituzionale per l'esame della questione.
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
        Siracusa, addi' 14 luglio 2004
                       Il giudice: Scapellato
05C0005