N. 1030 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2004
Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 14 luglio 2004 dal Tribunale di Siracusa sui ricorsi proposti da: Annino Giovanni (r.o. n. 1030/2004); Sferrazzo Sebastiano (r.o. n. 1031/2004); Campisi Rosa (r.o. n. 1032/2004). Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziche' collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale. - D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. - Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.(GU n.3 del 19-1-2005 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta in data 12 giugno 2004 sull'opposizione a decreto di liquidazione di onorari difensivi proposta dall'avv. Giovanni Annino, O s s e r v a Questo giudice per decidere la questione sottoposta al suo esame deve necessariamente applicare le disposizioni di cui agli artt. 170 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nella ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, violano quattro parametri costituzionali. Anzitutto il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto piu' che si tratta di contenzioso attinente a diritti soggettivi. In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacche' le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento, essendo riconosciuto al giudice in composizione monocratica il potere di rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale. In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, la Corte di appello giudica sempre in composizione collegiale. Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.). Invero, fra i principi ed i criteri direttivi prescritti nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 non e' indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.
P. Q. M. Ritenuta la questione rilevante, dovendosi necessariamente applicare per la definizione del procedimento in esame norme reputate in contrasto con la Carta costituzionale, questo giudice solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 170 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale; Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Siracusa, addi' 14 luglio 2004 Il giudice: Scapellato 05C0005