N. 1049 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2004

Ordinanze  1049  e  1050  -  di  contenuto sostanzialmente identico -
emesse il 20 ottobre 2004 dal giudice di pace di Castelfiorentino nei
procedimenti  civili  vertente  tra:  Tesse  Nicola  contro comune di
Castelfiorentino  (R.O.  1049/2004); Bartolomei Stefano contro comune
di Certaldo (R.O. 1050/2004).

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Questione  di legittimita' costituzionale sollevata con mero rinvio
  all'eccezione  di  parte  -  Violazione di parametri costituzionali
  numericamente indicati.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.
(GU n.3 del 19-1-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  depositato  in cancelleria il 26 gennaio 2004
dall'avv.  Fabrizio  Pinochi  per  conto  del  sig.  Nicola  Tesse in
opposizione  al  verbale  di  accertamento n. 3294 redatto in data 13
ottobre  2003  dalla  Polizia  Municipale  di Castelfiorentino per la
violazione  dell'art.  142,  comma  9  c.d.s. e notificato in data 29
novembre 2003;
    Esaminata  la  richiesta  della  difesa  del  ricorrente, volta a
provocare  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per
vedere       riconosciuta       l'illegittimita'       costituzionale
dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. con riferimento all'art. 27, 3 e 24
Cost.;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
sollevata eccezione di legittimita' costituzionale per le motivazioni
esposte dal ricorrente;
    Rilevato  inoltre  che  la sollevata eccezione riguarda una norma
rilevante per la decisione del ricorso.
                              P. Q. M.
    Il  giudice  di  pace  di Castelfiorentino, avv. Carla De Santis,
visto   l'art. 23,   legge   n. 87/1953   dichiara  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
rilevata  dal  ricorrente  in  relazione all'art. 126-bis comma 2 del
Codice della strada per violazione degli artt. 3, 24, 27 Cost. per le
motivazioni esposte dal ricorrente.
    Sospende  il  presente  giudizio  n. 13/2004 del Ruolo generale e
dispone    l'immediata    trasmissione    degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  di  noticare la presente ordinanza alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri.
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Castelfiorentino, addi' 20 ottobre 2004.
                    Il giudice di pace: De Santis
05C0020