N. 15 ORDINANZA 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Reato  di  inottemperanza  all'ordine  del  questore di
  lasciare   il   territorio   nazionale   -   Arresto  in  flagranza
  obbligatorio  -  Sopravvenuta  dichiarazione di incostituzionalita'
  della   norma  censurata  -  Restituzione  degli  atti  ai  giudici
  rimettenti.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.
(GU n.3 del 19-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di  diversi  procedimenti  penali,  dal  giudice  per le
indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del
9 maggio  2003  (iscritta  al  n. 537  del  registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  dal  Tribunale  di Asti con ordinanza in
data 11 aprile 2003 (iscritta al n. 799 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con ordinanza del 7 marzo 2003 (iscritta
al  n. 800  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  27 marzo  2003  (iscritta al n. 801 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
23 aprile  2003  (iscritta  al  n. 802  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003), con ordinanza 30 giugno 2003 (iscritta al
n. 803  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  25  giugno 2003 (iscritta al n. 805 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40,  1ª  serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 26
giugno 2003 (iscritte ai numeri 806 e 807 del registro ordinanze 2003
e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 40, 1ª
serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 10 luglio 2003
(iscritte  ai  numeri  808  e  809  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 14 luglio 2003 (iscritta
al  n. 810  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  due  ordinanze  del 7 marzo 2003 (iscritte ai numeri 1009 e 1010
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 48,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003), con
ordinanza  del  24 marzo  2003  (iscritta  al  n. 1012  del  registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 9 aprile
2003  (iscritta  al  n. 1013 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003),  con  ordinanza  del  22 agosto  2003  (iscritta  al
n. 1014  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  29 agosto 2003 (iscritta al n. 1015 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con ordinanza in data
8 settembre  2003  (iscritta al n. 1101 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  dal  giudice per le indagini preliminari
del  Tribunale  di  Busto  Arsizio  con  due  ordinanze  in  data  11
giugno 2003  (iscritte  ai  numeri 1126 e 1127 del registro ordinanze
2003  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª
serie   speciale,   dell'anno 2004),  dal  giudice  per  le  indagini
preliminari   del  Tribunale  di  Ascoli  Piceno  con  ordinanza  del
24 ottobre  2003  (iscritta  al n. 1152 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),   dal  Tribunale  di  Castrovillari  con
ordinanza  in  data  8 aprile  2004  (iscritta al n. 759 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Asti, il Tribunale di Castrovillari
e  il  giudice  per  le  indagini  preliminari del Tribunale di Busto
Arsizio  hanno  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3 e 13 (anche
congiuntamente evocati) della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale    dell'art. 14,    comma 5-quinquies,   del   decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002,
n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter
della  medesima  disposizione  l'arresto obbligatorio dell'autore del
fatto;
        che  analoga  questione e' stata sollevata dal giudice per le
indagini   preliminari  del  Tribunale  di  Ascoli  Piceno  anche  in
riferimento all'art. 97 Cost;
        che  i  rimettenti  procedono  all'udienza  di  convalida nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti  ai  numeri  305,  306  e 781 del
registro   ordinanze  del  2003  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Ascoli  Piceno,  al  giudice  per le
indagini  preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, al Tribunale di
Asti e al Tribunale di Castrovillari.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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