MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2004 

Riconoscimento,  in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Marta
Sielawa,  di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario
(Polonia),  quale  titolo  abilitante  all'esercizio  in Italia della
professione  di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
(GU n.14 del 19-1-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 91; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.  53; il
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
  Viste  l'istanza presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e
37  della  citata  legge  n.  286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Marta
Sielawa,  nonche'  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza
medesima,  rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di
formazione «Dyplom Magistra - widzial Pedagogiki i Pssycologii»;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Tenuto  conto,  della valutazione espressa in sede di conferenze di
servizi nelle sedute del 2 marzo e 25 novembre 2004, indette ai sensi
degli  articoli 49,  comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115/1992;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative  in  quanto la formazione attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
    l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione
professionale;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di formazione «Dyplom Magistra - widzial Pedagogiki i
Pssycologii» rilasciato il 15 luglio 1994 dalla facolta' di pedagogia
e  psicologia dell'Universita' di Varsavia (Polonia), posseduto dalla
cittadina   polacca   Sielawa   Marta,  nata  a  Kolno  (Polonia)  il
14 febbraio 1970, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto
del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole primarie.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 17 dicembre 2004

                                     Il direttore generale: Criscuoli