MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2004 

Riconoscimento,  in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Karin
Unterholzner,  di  titolo  di  formazione,  acquisito nella Comunita'
europea  (Austria),  quale  titolo abilitante all'esercizio in Italia
della  professione di insegnante, in applicazione della direttiva del
Consiglio  delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e
del  relativo  decreto  legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n.
115.
(GU n.15 del 20-1-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti il decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n.
91;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto
ministeriale  del  30 gennaio  1998,  n.  39; il decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002, n. 54; la legge
28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115,  relativa  ai  titoli di formazione «Magistra der Philosophie» e
«Zeugnis über die Zurüclekung des Unterrichtspratkikums»;
  Rilevato, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma  1,  citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto,  della valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta  del  25 novembre  2004,  indetta  per  quanto
prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
      sussistono  i  presupposti per il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Magistra  der Philosophie»,
rilasciato  il 26 novembre 2001 dall'Universita' «Leopold-Franzens»di
Innsbruck (Austria);
    titolo   di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über  die
Zurüclekung  des  Unterrichtspratkikums» (attestato di prestazione di
pratica  d'insegnamento),  rilasciato in data 1° settembre 2003 dalla
Hõhere Tecnische Bundes -Lehr-Und Versuchsanstalt (Istituto Superiore
tecnico  e  sperimentale)  di  Innsbruck  (Austria),  posseduto dalla
cittadina  italiana  Unterholzner Karin nata a Bolzano il 14 novembre
1972,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo
27 gennaio  1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in
Italia,  della  professione  di  docente  nelle  scuole di istruzione
secondaria nelle classi di concorso:
      93/A   «   Materie  letterarie  negli  istituti  di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado  in  lingua  tedesca  e  con lingua di
Insegnamento tedesca delle localita' ladine»;
      98/A  «Tedesco,  storia  ed  educazione civica, geografia nella
scuola media in lingua tedesca delle localita' ladine».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 17 dicembre 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli