N. 41 ORDINANZA 12 - 27 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Locazione  di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Procedure
  esecutive  di rilascio per finita locazione - Sospensione ex lege a
  favore  dei  conduttori  appartenenti alle categorie svantaggiate -
  Proroga  fino  al  30 giugno 2004  -  Ingiustificata  disparita' di
  trattamento   fra  locatori  esecutanti,  nonche'  fra  locatori  e
  conduttori in situazioni parimenti disagiate - Asserita lesione del
  diritto  di  proprieta' - Contrasto con il principio di ragionevole
  durata  del  processo e richiamo alla sent. n. 310/2003 della Corte
  costituzionale - Intervenuta modifica della disciplina normativa ad
  opera del d.l. n. 240 del 2004 - Restituzione degli atti al giudice
  rimettente.
- D.L.  24 giugno 2003,  n. 147 (convertito, con modificazioni, nella
  legge  1°  agosto  2003,  n. 200),  art. 1; legge 23 dicembre 2000,
  n. 388, art. 80, commi 20 e 22.
- Costituzione,  artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, 42,
  secondo comma, e 111, secondo comma.
(GU n.5 del 2-2-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 1  del
decreto-legge   24   giugno 2003,   n. 147   (Proroga  di  termini  e
disposizioni  urgenti  ordinamentali), convertito, con modificazioni,
nella  legge  l° agosto  2003,  n. 200 e dell'art. 80, commi 20 e 22,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001),  promosso dal Tribunale di Roma con ordinanza del 9 marzo 2004
nel  procedimento  civile  vertente tra A. G. L. e L. P., iscritta al
n. 664  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto   che   nel   corso   di   un  giudizio  di  opposizione
all'esecuzione  di  un'ordinanza  di  convalida di licenza per finita
locazione,  emessa  a  carico  di  un  conduttore  appartenente  alle
categorie  disagiate,  beneficiarie  della  proroga della sospensione
delle  esecuzioni  per  rilascio  fino  al  30  giugno 2004  disposta
dall'art. 1  del  decreto-legge  24  giugno 2003,  n. 147 (Proroga di
termini   e  disposizioni  urgenti  ordinamentali),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  l° agosto 2003, n. 200, il Tribunale di
Roma,  con  ordinanza  del 9 marzo 2004, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3,  primo  e  secondo comma, 24, primo comma, 42, secondo
comma,  e  111,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale della norma citata, nonche' - ma solo in
riferimento  all'art. 3, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 80,
commi 20 e 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001);
        che  il  giudice a quo, premesso di aver sospeso l'esecuzione
fino  al  30 giugno 2004 «o fino al successivo termine determinato da
eventuali   proroghe  legislative»,  ripercorre  la  successione  dei
provvedimenti   di   proroga   a  partire  dal  citato  art. 80  fino
all'impugnato  art. 1  del d.l. n. 147 del 2003, sulla base della cui
applicabilita'  nel  giudizio  in  corso  motiva  la  rilevanza della
questione;
        che,  quanto  alla  violazione  dell'art. 3  Cost.,  anche in
riferimento  al  principio  di  ragionevolezza,  il Tribunale censura
l'identico  trattamento  tra  i  locatori-esecutanti, accordato dalla
norma  a  soggetti che si trovino in situazioni differenti, cioe' tra
chi  avvii,  nei  confronti  di appartenenti alle categorie protette,
l'esecuzione  per  rilascio  per  finita  locazione,  pur versando in
condizioni  disagiate,  e  chi,  invece,  possa sopportare il disagio
derivante   dal   differimento   dell'esecuzione,   senza  subire  un
pregiudizio  equivalente  a  quello  che  subirebbe  l'esecutato  ove
venisse estromesso dall'abitazione;
        che,  inoltre, rileverebbe la disparita' di trattamento tra i
soggetti  contrapposti  del rapporto obbligatorio, risolventesi nella
previsione di tutela per determinate situazioni in capo all'obbligato
al  rilascio, e nel contestuale diniego di protezione a chi si trovi,
come  locatore,  in  condizioni  identiche  o  meritevoli  di analoga
considerazione,  non essendo la sospensione in parola - prorogata per
ben  tre  anni  e  sei  mesi - modulata sulle eventuali condizioni di
disagio  economico,  sociale o sanitario dei locatori-esecutanti, ne'
ancorata  ad  una  contemporanea attivita' dell'ente locale, idonea a
soddisfare  il  bisogno  abitativo dei soggetti che beneficiano della
proroga,  cosi' risultando non correlata ad un'attivita' di rimozione
degli   ostacoli   di   ordine  socio-economico  e  quindi  priva  di
giustificazione;
        che a parere del Tribunale, il quale richiama le affermazioni
contenute nella sentenza n. 310 del 2003 di questa Corte, sarebbe del
tutto  vanificata  la  tutela  accordata  dalle  norme processuali al
soggetto titolare del diritto ad ottenere il rilascio di un immobile,
riconosciuto  da  un  titolo  esecutivo,  in violazione dell'art. 24,
primo comma, della Costituzione;
        che  risulterebbe altresi' vulnerato anche l'art. 42, secondo
comma,   Cost.,   in  quanto  le  proroghe  della  sospensione  delle
esecuzioni   comprimono   il   diritto   di  proprieta'  vantato  dal
locatore-esecutante   per  un  periodo  eccessivamente  prolungato  e
potenzialmente   indefinito,   senza   connessione   a  strumenti  di
assolvimento della funzione sociale della proprieta';
        che,  infine,  i  tempi del processo vengono prolungati non a
causa della complessita' della questione, bensi' in conseguenza di un
arresto della procedura non correlato ad alcuna situazione di matrice
processuale,   in  violazione  dell'art. 111,  secondo  comma,  della
Costituzione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  eccependo  l'inammissibilita'  della  questione,  sia  per la
cessazione   della  vigenza  dell'impugnata  normativa,  sia  per  il
carattere  additivo della pronuncia richiesta, concludendo nel merito
per  la  non  fondatezza (sulla base delle sentenze n. 310 del 2003 e
n. 155  del  2004  di questa Corte) e chiedendo, in subordine, in una
memoria  depositata  nell'imminenza  della  camera  di  consiglio, la
restituzione  degli atti sulla base della nuova disciplina introdotta
dal  decreto-legge  13 settembre  2004,  n. 240  (Misure per favorire
l'accesso  alla  locazione  da  parte  di conduttori in condizioni di
disagio  abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio,
nonche' integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431), convertito,
con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 269.
    Considerato  che  successivamente  all'ordinanza di rimessione e'
stato  emanato  il  menzionato  d.l. n. 240 del 2004, convertito, con
modificazioni,  nella legge n. 269 del 2004, che prevede una serie di
misure   in  favore  dei  conduttori  beneficiari  della  sospensione
disposta  dall'impugnato  art. 80  della  legge n. 388 del 2000 e dei
«successivi   differimenti  e  proroghe»,  incluso  -  a  determinate
condizioni  -  il  differimento fino al 31 marzo 2005 del termine per
l'esecuzione del provvedimento di rilascio;
        che  e',  pertanto, necessario disporre la restituzione degli
atti  al  giudice  a  quo,  perche'  effettui  un  nuovo  esame della
rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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