N. 45 SENTENZA 13 - 28 gennaio 2005

Giudizio sull'ammissibilita' di referendum abrogativo.

Referendum   abrogativo  -  Procedimento  -  Camera  di  consiglio  -
  Illustrazione   orale   delle   memorie   depositate  dai  soggetti
  presentatori e dal Governo - Ordinanza di ammissione.
- Legge 1970, n. 352, art. 33.
Referendum  abrogativo - Procedimento - Camera di consiglio - Scritti
  presentati da altri soggetti interessati alla decisione - Ordinanza
  di ammissione - Conferma - Contenuto e limiti.
- Legge 1970, n. 352, art. 33.
Referendum  abrogativo  -  Giudizio sull'ammissibilita' del quesito -
  Oggetto del giudizio e criteri di valutazione.
Salute  - Ricerca scientifica - Procreazione medicalmente assistita -
  Legislazione  concernente  l'accesso  alle  tecniche, la tutela del
  nascituro,   le   strutture   autorizzate   all'applicazione  delle
  tecniche,  divieti  e sanzioni, la tutela dell'embrione - Richiesta
  referendaria   per  l'abrogazione  dell'intera  legge  -  Normativa
  costituzionalmente  necessaria - Inammissibilita' della richiesta -
  Assorbimento di altri motivi.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40.
- Costituzione,  art. 75;  legge  costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
  art. 2, primo comma.
(GU n.5 del 2-2-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  ammissibilita',  ai  sensi  dell'articolo 2, primo
comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta
di  referendum  popolare  per  l'abrogazione  della legge 19 febbraio
2004,  n. 40  recante  (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita), giudizio iscritto al n. 141 del registro referendum.
    Vista  l'ordinanza  del  10 dicembre  2004 con la quale l'Ufficio
centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 gennaio 2005 il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  gli  avvocati  Nicolo' Zanon per i presentatori Bernardini
Rita,  Montevecchi  Luigi,  Sponza  Christina  e  Caforio Alessandro,
Giovanni  Giacobbe  per il «Movimento per la vita italiano», Giovanni
Pitruzzella  per  il  «Comitato  per  la  difesa  dell'art. 75  della
Costituzione»,   Isabella   Loiodice  e  Giuseppe  Abbamonte  per  il
«Comitato   per   la  tutela  della  salute  della  donna»,  Federico
Sorrentino  per  il  «Comitato  per  la  difesa  della Costituzione»,
Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la «Consulta nazionale antiusura
-  ONLUS», Aldo Loiodice per il «Forum delle associazioni familiari»,
Luigi Manzi e Andrea Manzi per «Umanesimo integrale - Comitato per la
difesa  dei  diritti  fondamentali  della persona» e l'avvocato dello
Stato  Francesco  Caramazza  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte  di  cassazione,  ai  sensi  dell'art. 12 della legge 25 maggio
1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il
10 dicembre 2003 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la
richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del   26 marzo  2004,  serie  generale,  n. 72),  promossa  da  venti
cittadini  italiani,  sul  seguente  quesito:  «Volete  voi  che  sia
abrogata  la  legge19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita"?».
    Il  quesito  e'  stato  ammesso  senza alcuna modificazione ed il
referendum  e'  stato  denominato  «Legge  19  febbraio  2004, n. 40,
recante  "Norme  in materia di procreazione medicalmente assistita" -
Abrogazione».
    2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il  Presidente  della  Corte  costituzionale  ha  fissato la data del
10 gennaio   2005   per  la  deliberazione  in  camera  di  consiglio
sull'ammissibilita'   del   referendum,   dandone   comunicazione  ai
presentatori  della  richiesta  e  al  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352.
    3.  -  In  data 31 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha presentato memoria in cui - premessa la ricostruzione delle
esigenze  (espresse anche a livello sopranazionale ed internazionale)
che   hanno  condotto  il  legislatore  italiano  a  disciplinare  la
procreazione  medicalmente assistita ed analizzato il contenuto della
legge  n. 40  del  2004  -  deduce l'inammissibilita' della richiesta
referendaria  in  quanto:  a)  diretta  all'abrogazione  di una legge
costituzionalmente  vincolata,  con la conseguente eliminazione della
tutela  minima  dei  diritti  del  concepito, intesa come limite alla
tutela  di  tutti  gli altri interessi privati e pubblici compresenti
(si  richiamano  in  particolare le affermazioni delle sentenze n. 27
del  1975  e  n. 35 del 1997 in tema di bilanciamento dei diritti dei
soggetti coinvolti nella interruzione volontaria della gravidanza), e
con  la immediata liberalizzazione di qualunque sperimentazione sugli
embrioni  umani; b) concernente norme che costituiscono osservanza di
precetti derivanti da norme internazionali o europee, o quantomeno in
stretto  collegamento  con  esse  (vengono  citati  in particolare la
Convenzione  di  Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina del
4 aprile  1997  ed il suo Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998,
n. 168,  sul  divieto  di clonazione degli esseri umani, ratificati e
resi  esecutivi  con  la  legge  28 marzo  2001,  n. 145,  nonche' la
direttiva  98/44/CE  del  6 luglio 1998); c) riguardante un complesso
non  omogeneo  di norme (che vanno dal diritto di famiglia allo stato
civile   dei   nascituri,   alla   organizzazione   sanitaria,   alla
sperimentazione,   alla   ricerca   scientifica,   alla  fecondazione
assistita  vera  e  propria),  sicche'  la disomogeneita' del quesito
comporterebbe    la    coartazione    della    liberta'   decisionale
dell'elettore.
    4.  - In data 5 gennaio 2005, i presentatori del referendum hanno
depositato  ampia  memoria  illustrativa, nella quale si conclude per
l'ammissibilita' della richiesta referendaria.
    Premessa,  in  termini  generali,  la  corrispondenza  al modello
costituzionale  del  proposto  referendum sull'intera legge n. 40 del
2004,   soprattutto   in   considerazione   della  naturale  funzione
oppositiva che lo strumento referendario manifesta allorquando - come
nella  specie  -  esso  cada  contro una legge appena varata e la cui
approvazione  e'  stata  particolarmente contestata sia in Parlamento
che  in  vari  settori  sociali;  premesso  inoltre  che,  sempre dal
richiamato modello costituzionale, dovrebbe desumersi che il criterio
generale e' quello dell'ammissibilita' della richiesta referendaria e
che quindi i limiti dettati dall'art. 75 Cost. devono essere ritenuti
di  stretta interpretazione, i promotori affermano, innanzitutto, che
la  legge  de qua (oltre a non essere legge tributaria o di bilancio,
ovvero  di  amnistia  e  di  indulto)  non sarebbe di attuazione, ne'
sarebbe   collegata   all'ambito   di  operativita'  di  un  trattato
internazionale  e  quindi la sua eventuale abrogazione non esporrebbe
lo Stato ad una responsabilita' di tipo internazionale.
    In  particolare, i presentatori escludono che la legge in oggetto
costituisca  attuazione  delle  norme  (che  comunque  sarebbero gia'
self-executing  in  ragione dell'ordine di esecuzione contenuto nella
legge  di ratifica n. 145 del 2001) della Convenzione di Oviedo e del
Protocollo  aggiuntivo; anzi, l'art. 3 della legge di ratifica n. 145
del  2001  autorizzava il Governo italiano ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  della legge, uno o piu' decreti legislativi
recanti  ulteriori disposizioni per l'adattamento ai principi ed alle
norme  della  Convenzione  e  del Protocollo. Comunque, essendo stata
lasciata   ai   legislatori   delle  Parti  contraenti  ampia  scelta
discrezionale  in  ordine ad eventuali altri limiti piu' rigorosi o a
forme  di  tutela  piu'  estese  di  quelle  minimali  previste dalla
Convenzione  (art. 27 della Convenzione), la richiesta di abrogazione
referendaria  non riguarderebbe norme la cui emanazione e' imposta da
impegni internazionali. Anzi, secondo i promotori, la legge n. 40 del
2004  si  porrebbe  in  contrasto  (nella parte in cui impedisce ogni
ricerca scientifica sull'embrione umano, anche se a fini terapeutici)
con  le  linee  dettate  dall'Unione  europea  in  materia di ricerca
scientifica  e  segnatamente  con  la direttiva 98/44/CE del 6 luglio
1998,   in   materia   di   protezione  giuridica  delle  innovazioni
biotecnologiche;  nonche'  -  nella  parte  in  cui limita, anche con
sanzioni penali, l'attivita' medica - con il principio comunitario di
libera prestazione dei servizi.
    Quanto  all'omogeneita' del quesito, i promotori (al di la' della
considerazione    secondo    la   quale   il   modello   referendario
costituzionale   porterebbe   a  ritenere  che  la  richiesta  di  un
referendum   abrogativo   che   coinvolge   un'intera  legge  e'  per
definizione   omogenea)   affermano   la   omogeneita'   del  quesito
referendario,  in  quanto i vari elementi di cui si compone l'oggetto
della   legge   n. 40   del  2004  sarebbero  naturalmente  legati  e
attraversati da una matrice razionalmente unitaria, resa evidente non
solo  dal  titolo della legge ma dal suo contenuto normativo, diretto
(come  in  altri  Paesi  europei) ad una complessiva disciplina delle
forme  e  delle  procedure  di  procreazione  medicalmente assistita.
Pertanto   -  poiche'  la  legge  n. 40  del  2004  avrebbe  una  sua
organicita',  compattezza,  coerenza  ed  obbedirebbe  ad  una  ratio
[condivisibile o meno, ma tuttavia] ben riconoscibile che la percorre
in  tutti  gli  articoli  che  la  compongono - risulterebbe «chiara,
evidente, limpidamente dilemmatica e binaria anche la scelta cui sono
chiamati gli elettori».
    Sotto  diverso  profilo  -  escluso  che  la  legge  de  qua  dia
attuazione all'interesse (o diritto) costituzionale alla procreazione
-  i promotori negano altresi' che essa possa essere considerata come
contenente  misure  di  tutela  minime,  costituzionalmente dovute, a
favore  dell'embrione  in  vitro,  poiche'  la  Costituzione  non  si
pronuncia  sul  problema,  eticamente e scientificamente controverso,
dell'inizio  della  vita.  Rilevata,  infatti,  la non comparabilita'
dell'embrione  in  vitro rispetto a quello vivo impiantato nell'utero
materno  e  contestata  la  concezione  fatta propria dal legislatore
italiano  che utilizza la parola «embrione» per qualificare tutti gli
stadi  della  fecondazione,  i  promotori  asseriscono  che - proprio
trattandosi di una scelta discutibile - quel che davvero non potrebbe
essere  ritenuto  accettabile  e'  invece che questa particolare tesi
venga  rivestita  di  forza  costituzionale,  fino a considerarla e a
irrigidirla come soluzione costituzionalmente necessaria e imposta, e
percio' non abrogabile per via referendaria.
    Quand'anche  dalla  Costituzione  fosse  desumibile la necessita'
della  tutela anche dell'embrione in vitro, la legge in questione non
la  realizzerebbe  in  modo  effettivo,  poiche'  l'embrione verrebbe
considerato  isolatamente  e protetto in modo generico ed astratto, a
prescindere  dai  diritti  e  dalle  aspettative degli altri soggetti
coinvolti,   in  primo  luogo  della  madre.  Pertanto,  tale  «grave
sbilanciamento  di tutela» dei diritti dei diversi soggetti coinvolti
confermerebbe,   per   i  promotori,  la  mancanza  di  un  contenuto
costituzionalmente vincolato.
    Infine,  il contenuto costituzionalmente obbligatorio o vincolato
della  legge  de qua viene escluso sia con riferimento alle norme che
disciplinano lo status dei figli nati col ricorso alle tecniche della
fecondazione  assistita, sia in relazione alla regolamentazione ed al
controllo  delle  strutture mediche pubbliche e private autorizzate a
praticare i relativi interventi.
    5.   -  Hanno  depositato  scritti  i  seguenti  soggetti,  tutti
sollecitando   la   declaratoria   di  inammissibilita'  del  quesito
referendario:  il  «Movimento  per la vita italiano», il «Forum delle
associazioni  familiari»,  il  «Comitato  per  la difesa dell'art. 75
della  Costituzione»,  il  «Comitato  per  la salute della donna», il
«Comitato  per  la  difesa della Costituzione» la «Consulta nazionale
antiusura - Onlus», «Umanesimo integrale - Comitato per la difesa dei
diritti fondamentali della persona».
    6.  -  In  una  seconda  memoria  depositata il 7 gennaio 2005, i
presentatori  della  richiesta referendaria - rilevata la presenza di
numerose richieste di intervento di «comitati» o «associazioni» tutte
contrarie   all'ammissibilita'  del  quesito  e  pur  prendendo  atto
dell'apertura  alla  partecipazione  al  contraddittorio in camera di
consiglio  avutasi  con  la sentenza n. 31 del 2000 - chiedono che la
Corte  verifichi  preliminarmente l'ammissibilita' delle richieste di
intervento,  ammettendo  alla  discussione  di merito solo i soggetti
dotati dei requisiti opportuni.
    7.   -  Nella  camera  di  consiglio  del  10 gennaio  2005  sono
intervenuti,  in base all'ordinanza di questa Corte pronunciata nella
medesima  data,  gli  avvocati  Nicolo' Zanon per i presentatori Rita
Bernardini, Luigi Montevecchi, Christina Sponza e Alessandro Caforio,
e   l'avvocato   dello  Stato  Ignazio  Francesco  Caramazza  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.
    In  base alla medesima ordinanza, sono stati altresi' sentiti gli
avvocati  Giovanni  Giacobbe per il «Movimento per la vita italiano»,
Giovanni  Pitruzzella per il «Comitato per la difesa dell'articolo 75
della  Costituzione»,  Isabella  Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il
«Comitato   per  la  tutela  della  salute  della  donna»,  Ferderico
Sorrentino  per  il  «Comitato  per  la  difesa  della Costituzione»,
Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la «Consulta nazionale antiusura
-  Onlus», Aldo Loiodice per il «Forum delle associazioni familiari»,
Luigi Manzi e Andrea Manzi per «Umanesimo integrale - Comitato per la
difesa dei diritti fondamentali della persona».

                       Considerato in diritto

    1.  -  La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme
alle  disposizioni  di  legge dall'Ufficio centrale per il referendum
con  ordinanza  del  10 dicembre  2004,  ha ad oggetto l'intera legge
19 febbraio   2004,   n. 40   (Norme   in   materia  di  procreazione
medicalmente assistita).
    2.  -  Con  l'ordinanza  letta  nella  camera  di  consiglio  del
10 gennaio  2005  questa  Corte ha disposto, oltre che di dar corso -
come  gia'  avvenuto  piu' volte in passato - all'illustrazione orale
delle  memorie  depositate dai soggetti presentatori del referendum e
dal Governo, ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della legge n. 352
del  1970, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da
quelli  contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati
alla  decisione  sulla ammissibilita' del referendum, come contributi
contenenti  argomentazioni  ulteriori  rispetto a quelle altrimenti a
disposizione della Corte.
    Tale  ammissione,  che deve essere qui confermata, non si traduce
pero'  in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento
-  che  comunque  deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione
temporale  definita»  (sentenza  n. 35  del  2000)  - con conseguente
diritto  ad  illustrare  le  relative  tesi in camera di consiglio, a
differenza  di  cio'  che  vale per i soggetti espressamente indicati
dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, vale a dire per i promotori
del  referendum e per il Governo; cio' salva la facolta' della Corte,
ove  lo  ritenga  opportuno  - come e' avvenuto in base all'ordinanza
letta  il  10 gennaio  2005  - di consentire brevi integrazioni orali
degli  scritti pervenuti in camera di consiglio, prima che i soggetti
di cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.
    3.  -  Quanto  alla  ammissibilita'  del quesito referendario, e'
anzitutto  opportuno  ribadire  che nell'ambito del presente giudizio
questa  Corte e' chiamata a giudicare della sola ammissibilita' della
richiesta referendaria e che tale competenza si atteggia per costante
giurisprudenza   «con  caratteristiche  specifiche  ed  autonome  nei
confronti  degli  altri  giudizi  riservati  a  questa  Corte,  ed in
particolare  rispetto  ai  giudizi  sulle  controversie relative alla
legittimita'  costituzionale  delle  leggi  e degli atti con forza di
legge»  (cfr.  sentenze  n. 251  del  1975  e n. 16 del 1978). Non e'
quindi  in  discussione  in  questa  sede la valutazione di eventuali
profili  di illegittimita' costituzionale della legge n. 40 del 2004,
cosicche'  dalla  presente  decisione  non  e'  certo  lecito  trarre
conseguenze   circa  la  conformita'  o  meno  a  Costituzione  della
menzionata  normativa,  ne'  e'  questa,  parimenti,  la  sede  di un
giudizio    sulla    illegittimita'   costituzionale   dell'eventuale
disciplina   di   risulta   derivante   dall'effetto  abrogativo  del
referendum (cfr. sentenze n. 24 del 1981 e n. 26 del 1987).
    Sotto  quest'ultimo  profilo, cio' che puo' rilevare, ai fini del
giudizio  di ammissibilita' della richiesta referendaria, e' soltanto
una  valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra
oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se,
nei  singoli  casi  di  specie,  il  venir  meno  di  una determinata
disciplina  non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione
di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata
vulnerazione delle situazioni soggettive o dell'assetto organizzativo
risultanti a livello costituzionale.
    4.  - La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l'intera
legge n. 40 del 2004 e' inammissibile.
    5.  -  Nella  sentenza  n. 16  del  1978,  successivamente sempre
confermata da questa Corte, si e' affermata l'esistenza di «valori di
ordine  costituzionale,  riferibili  alle  strutture od ai temi delle
richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum,
al   di   la'   della   lettera   dell'art. 75  secondo  comma  della
Costituzione».
    Una delle categorie allora individuate consisteva nei «referendum
aventi  per  oggetto  disposizioni  legislative ordinarie a contenuto
costituzionalmente  vincolato,  il  cui  nucleo  normativo  non possa
venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i
corrispondenti  specifici  disposti  della  Costituzione stessa (o di
altre leggi costituzionali)».
    Tale  categoria  di  leggi non si riferisce, come questa Corte ha
chiarito  fin  dalla  medesima  sentenza, a «tutte le leggi ordinarie
comunque   costitutive  od  attuative  di  istituti,  di  organi,  di
procedure,  di  principi stabiliti o previsti dalla Costituzione», ma
solo  a  quelle  «che non possono venir modificate o rese inefficaci,
senza   che   ne   risultino   lese  le  corrispondenti  disposizioni
costituzionali».
    La  naturale  difficolta'  a  distinguere  in concreto le leggi a
contenuto   costituzionalmente   vincolato  da  quelle  semplicemente
riferibili  a  norme  e principi costituzionali ha anzitutto condotto
questa  Corte  ad  affermare  che  «occorre che la legge ordinaria da
abrogare  incorpori  determinati  principi o disposti costituzionali,
riproducendone   i   contenuti   o   concretandoli   nel   solo  modo
costituzionalmente  consentito  (anche  nel  senso di apprestare quel
minimo  di  tutela  che  determinate  situazioni  esigano  secondo la
Costituzione)» (sentenza n. 26 del 1981).
    Peraltro,  con  la  sentenza  n. 27 del 1987 sono state enucleate
«due  distinte  ipotesi»  all'interno  di  questa  categoria di norme
legislative che non possono essere oggetto di richieste referendarie:
«Innanzitutto  le  leggi  ordinarie che contengono l'unica necessaria
disciplina  attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che
la  loro  abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest'ultima (cfr.
sentenze n. 16 del 1978 e n. 26 del 1981); in secondo luogo, le leggi
ordinarie,  la  cui  eliminazione  ad opera del referendum priverebbe
totalmente  di  efficacia un principio od un organo costituzionale la
cui  esistenza  e' invece voluta e garantita dalla Costituzione (cfr.
sentenza n. 25 del 1981)».
    Successivamente   la   sentenza   n. 35   del  1997  ha  riferito
quest'ultima   ipotesi   anche  a  quelle  «leggi  ordinarie  la  cui
eliminazione  determinerebbe la soppressione di una tutela minima per
situazioni  che  tale  tutela  esigono  secondo  la Costituzione». Da
ultimo   le   sentenze  n. 42  e  n. 49  del  2000  hanno  dichiarato
l'inammissibilita'  anche  in  ipotesi  nelle  quali  la legislazione
oggetto  della  richiesta  referendaria  garantisce  solo  il «nucleo
costituzionale    irrinunciabile»   di   tutela   di   un   principio
costituzionale.
    In  particolare  la  sentenza  n. 49 del 2000 ha affermato che le
«leggi  costituzionalmente  necessarie», «in quanto dirette a rendere
effettivo  un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad
esistenza  possono  essere  dallo  stesso  legislatore  modificate  o
sostituite  con  altra  disciplina, ma non possono essere puramente e
semplicemente  abrogate, cosi' da eliminare la tutela precedentemente
concessa,  pena  la  violazione  diretta  di  quel  medesimo precetto
costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento».
    Dai  casi  appena  presi  in considerazione emerge che il vincolo
costituzionale  puo'  anche  riferirsi  solo  a parti della normativa
oggetto  del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina
legislativa comunque sussista.
    6.  -  La  legge  n. 40 del 2004 e' composta di diciotto articoli
suddivisi   in   sette   Capi  («Principi  generali»;  «Accesso  alle
tecniche»;   «Disposizioni  concernenti  la  tutela  del  nascituro»;
«Regolamentazione  delle strutture autorizzate all'applicazione delle
tecniche   di   procreazione   medicalmente  assistita»;  «Divieti  e
sanzioni»;  «Misure  di tutela dell'embrione»; «Disposizioni finali e
transitorie»).  Essi, nel loro complesso, disciplinano analiticamente
una  molteplicita' di differenziati profili connessi o collegati alla
procreazione   medicalmente  assistita,  materia  in  precedenza  non
disciplinata in via legislativa.
    Si  tratta  della  prima  legislazione  organica  relativa  ad un
delicato  settore,  che  negli  anni  piu'  recenti ha conosciuto uno
sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e
che  indubbiamente  coinvolge  una  pluralita' di rilevanti interessi
costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un
bilanciamento  tra  di  essi che assicuri un livello minimo di tutela
legislativa.  Esigenza questa gia' sottolineata da questa Corte nella
sentenza n. 347 del 1998.
    Analoghe  finalita' di bilanciamento e di tutela sono affermate a
livello  internazionale, in particolare con alcune disposizioni della
Convenzione   di   Oviedo  del  4 aprile  1997  (Convenzione  per  la
protezione  dei  diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano
nei  confronti  delle  applicazioni  della biologia e della medicina.
Convenzione  sui  diritti  dell'uomo e la biomedicina) e del relativo
Protocollo  addizionale  stipulato  a  Parigi il 12 gennaio 1998 (Sul
divieto  di  clonazione  di  esseri  umani), testi sottoscritti anche
dalla  Comunita'  europea  e  di  cui  il  legislatore  nazionale  ha
autorizzato  la  ratifica e determinato l'esecuzione tramite la legge
28 marzo  2001,  n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio  d'Europa  per  la protezione dei diritti dell'uomo e della
dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e
della   medicina:   Convenzione   sui   diritti   dell'uomo  e  sulla
biomedicina,  fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo
addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di
esseri  umani),  nonche'  con  alcuni  contenuti dell'art. 3 (Diritto
all'integrita'  della  persona)  della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione  europea, proclamata nel 2000, in tema di consenso libero
e  informato  della  persona  interessata,  di  divieto  di  pratiche
eugenetiche,  di  divieto  di  clonazione  riproduttiva  degli esseri
umani.
    La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l'intera legge
n. 40  del  2004  coinvolge quindi una normativa che e' - ai sensi di
quanto  prima  precisato - costituzionalmente necessaria. Tale motivo
di  inammissibilita'  e'  assorbente rispetto agli altri parametri di
giudizio.
    Ne'  puo'  obiettarsi che successivamente all'esito referendario,
in  ipotesi  favorevole  ai richiedenti, potrebbe essere adottata una
diversa  legislazione in tema di procreazione medicalmente assistita,
ma  pur  essa  idonea  a  garantire  almeno  un minimo di tutela agli
interessi costituzionalmente rilevanti nella materia: questa Corte ha
gia'  avuto  occasione  di notare nella sentenza n. 17 del 1997 che -
mentre  «sono  irrilevanti»  ...  «i  propositi  e  gli  intenti  dei
promotori  circa  la  futura  disciplina  legislativa  che potrebbe o
dovrebbe  eventualmente sostituire quella abrogata» - «cio' che conta
e' la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva
e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l'altro, se essa abbia
per avventura un contenuto non consentito perche' in contrasto con la
Costituzione,  presentandosi  come  equivalente  ad  una  domanda  di
abrogazione  di  norme  o  principi  costituzionali, anziche' di sole
norme  discrezionalmente  poste  dal  legislatore  ordinario  e dallo
stesso disponibili (sentenza n. 16 del 1978 e n. 26 del 1981)».
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  la  richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione  della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita», richiesta dichiarata
legittima  con  ordinanza  del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                             Allegato
 Ordinanza pronunciata nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2005
    nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo
             iscritto al n. 141 del registro referendum
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Considerato   che   l'art. 33   della   legge  n. 352  del  1970,
nell'ambito  di  un  procedimento a carattere officioso diverso da un
giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di
referendum  e  al  Governo il potere di depositare memorie, di cui la
Corte,  nella  sua prassi, ha consentito l'ulteriore illustrazione in
Camera di consiglio;
        che  eventuali  scritti  di soggetti ulteriori, interessati a
sollecitare una decisione della Corte nel senso dell'ammissibilita' o
dell'inammissibilita' dei quesiti, possono assumere solo il carattere
di contributi contenenti «argomentazioni potenzialmente rilevanti» ai
fini  del giudizio (sent. n. 31 del 2000), ma non si configurano come
espressione  di  un  potere  di  partecipazione  al procedimento, ne'
quindi  la  loro  presentazione  comporta  il  diritto ad illustrarli
oralmente in Camera di consiglio;
        che  tuttavia,  nella  specie,  la  Corte  ritiene  utile, in
conformita'  a  quanto  gia'  ritenuto  in precedenti casi consentire
eventuali integrazioni orali agli scritti presentati;
    Riservata  alle  sentenze  la precisazione dei limiti di ingresso
nel  procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e
dal Governo;
    Dispone di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate
dai  soggetti  di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe
eventuali  integrazioni  orali  degli  scritti  presentati  da  altri
soggetti.
05C0123