N. 47 SENTENZA 13 - 28 gennaio 2005

Giudizio sull'ammissibilita' di referendum abrogativo.

Referendum   abrogativo  -  Procedimento  -  Camera  di  consiglio  -
  Illustrazione   orale   delle   memorie   depositate  dai  soggetti
  presentatori e dal Governo - Ordinanza di ammissione.
- Legge 1970, n. 352, art. 33.
Referendum  abrogativo - Procedimento - Camera di consiglio - Scritti
  presentati da altri soggetti interessati alla decisione - Ordinanza
  di ammissione - Conferma - Contenuto e limiti.
- Legge 1970, n. 352, art. 33.
Referendum  abrogativo  -  Giudizio sull'ammissibilita' del quesito -
  Oggetto del giudizio e criteri di valutazione.
Salute  - Ricerca scientifica - Procreazione medicalmente assistita -
  Condizioni  e  modalita'  di  accesso  riservato alla soluzione dei
  problemi  riproduttivi  derivanti  da  sterilita'  o infertilita' -
  Norme  concernenti  i  soggetti,  il  principio  di gradualita', la
  revocabilita'  del consenso, il numero degli embrioni producibili e
  la  loro  conservazione,  l'intervento  sull'embrione con finalita'
  diagnostiche  e  terapeutiche  generali  - Richiesta di abrogazione
  parziale  delle  norme,  al  fine  di  ampliare le possibilita' del
  ricorso  alle tecniche di fecondazione artificiale - Ammissibilita'
  del quesito.
- Legge  19 febbraio  2004,  n. 40, art. 1, comma 1, art. 1, comma 2,
  art. 4,  comma 1,  art. 4,  comma 2,  lettera a),  art. 5, comma 1,
  art. 6,  comma 3,  art. 13,  comma 3, lettera b), art. 14, comma 2,
  art. 14, comma 3.
- Costituzione,  art. 75;  legge  costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
  art. 2, primo comma.
(GU n.5 del 2-2-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA
Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum  popolare  per l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004,
n. 40  (Norme  in  materia  di procreazione, medicalmente assistita),
limitatamente  alle  seguenti  parti:  art. 1, comma 1, limitatamente
alle   parole:  «Al  fine  di  favorire  la  soluzione  dei  problemi
riproduttivi  derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana»;
art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
e'  consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci
per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita»; art. 4, comma 1:
«Il  ricorso  alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e'
consentito  solo  quando  sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti  le  cause  impeditive  della  procreazione ed e' comunque
circoscritto   ai   casi  di  sterilita'  o  infertilita'  inspiegate
documentate  da  atto  medico  nonche'  ai  casi  di  sterilita' o di
infertilita'  da  causa  accertata  e  certificata  da  atto medico»;
art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualita',
al  fine  di  evitare  il  ricorso  ad  interventi aventi un grado di
invasivita'  tecnico  e  psicologico  piu' gravoso per i destinatari,
ispirandosi  al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle
parole:  «Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art. 4, comma 1,»;
art. 6,  comma  3,  limitatamente alle parole: «fino al momento della
fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente
alle  parole:  «di  cui  al  comma 2 del presente articolo»; art. 14,
comma  2,  limitatamente  alle  parole:  «ad un unico e contemporaneo
impianto,   comunque   non   superiore  a  tre»;  art. 14,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  «per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione», nonche' alle parole: «fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile»; giudizio iscritto
al n. 143 del registro referendum.
    Vista  l'ordinanza  del  10  dicembre 2004 con la quale l'Ufficio
centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 gennaio 2005 il giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i
presentatori   Lanfranco  Turci,  Antonio  A. M.  Del  Pennino,  Rita
Bernardini  e  Barbara  M.S. Pollastrini, Giovanni Pitruzzella per il
"Comitato  per  la  difesa dell'art. 75 della Costituzione", Isabella
Loiodice  e  Giuseppe  Abbamonte per il "Comitato per la tutela della
salute  della  donna",  Federico  Sorrentino  per il "Comitato per la
difesa  della  Costituzione", Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la
"Consulta  nazionale  antiusura - ONLUS", Aldo Loiodice per il "Forum
delle  associazioni  familiari",  Luigi  Manzi  e  Andrea  Manzi  per
"Umanesimo   integrale   -   Comitato   per  la  difesa  dei  diritti
fondamentali  della persona" e l'avv. dello Stato Francesco Caramazza
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte  di  cassazione  ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive  modificazioni,  con ordinanza in data 10 dicembre 2004 ha
dichiarato  conforme  alle  disposizioni  di  legge  la  richiesta di
referendum  popolare,  presentata  il  13  luglio  2004 da quarantuno
cittadini,  per  l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004,
n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).
    La  richiesta  di  referendum  ha ad oggetto il seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente
ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente  alle  seguenti  parti:  art. 1, comma 1, limitatamente
alle   parole:  "Al  fine  di  favorire  la  soluzione  dei  problemi
riproduttivi  derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana";
art. 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
e'  consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci
per  rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'";, art. 4, comma
1:  "Il  ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti  le  cause  impeditive  della  procreazione ed e' comunque
circoscritto  ai  casi  di  sterilita'  o  di infertilita' inspiegate
documentate  da  atto  medico  nonche'  ai  casi  di  sterilita' o di
infertilita'  da  causa  accertata  e  certificata  da  atto medico";
art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualita',
al  fine  di  evitare  il  ricorso  ad  interventi aventi un grado di
invasivita'  tecnico  e  psicologico  piu' gravoso per i destinatari,
ispirandosi  al principio della"; art. 5, comma 1, limitatamente alle
parole:  "Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art. 4, comma 1,";
art. 6,  comma  3,  limitatamente alle parole: "fino al momento della
fecondazione dell'ovulo"; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente
alle  parole:  "di  cui  al  comma 2 del presente articolo"; art. 14,
comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "ad un unico e contemporaneo
impianto,   comunque   non   superiore  a  tre";  art. 14,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  "per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione", nonche' alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile" ?».
    2.  -  Al  quesito  l'Ufficio  centrale ha assegnato il n. 3 e ha
attribuito il seguente titolo: «Procreazione medicalmente assistita -
norme sui limiti all'accesso - Abrogazione parziale».
    3.  - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale
per  il  referendum, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la
conseguente  deliberazione,  la  camera  di  consiglio del 10 gennaio
2005,  disponendo  che  ne  fosse  data comunicazione ai presentatori
della  richiesta  di  referendum  e  al  Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352.
    4.  -  Nell'imminenza  della  camera  di  consiglio  il  Governo,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
depositato  una memoria, deducendo l'inammissibilita', sotto svariati
profili, del referendum.
    Osserva l'Avvocatura come il quesito referendario tenda, in primo
luogo, ad escludere la configurazione della procreazione medicalmente
assistita come ultima risorsa per soddisfare l'aspirazione a generare
di  coppie  affette  da  problemi  di sterilita' o infertilita'. Tale
configurazione  rappresenterebbe  tuttavia  «corollario  del rispetto
dell'essere   umano   fin   dalla   fase  embrionale»  e,  in  quanto
costituzionalmente   vincolata   ed   altresi'   imposta   da   norme
internazionali  (segnatamente la Convenzione di Oviedo), non potrebbe
costituire oggetto di referendum abrogativo.
    Sotto altro aspetto, l'inammissibilita' del quesito discenderebbe
dalla   eterogeneita'   delle  materie  interessate,  atteso  che  il
referendum  mira:  a)  ad  ampliare  le possibilita' del ricorso alla
procreazione  medicalmente  assistita; b) ad ampliare la possibilita'
di  revoca del consenso oltre il limite fissato dall'art. 6, comma 3,
della  legge;  c) a permettere la produzione di embrioni in eccedenza
rispetto a quelli necessari per un unico e contemporaneo impianto; d)
a  consentire  interventi  sull'embrione con finalita' diagnostiche e
terapeutiche  generali.  Si  tratterebbe  - secondo l'Avvocatura - di
finalita' eterogenee, non riconducibili ad un principio comune.
    Un  ulteriore  profilo  di disomogeneita' del quesito sarebbe poi
rappresentato  - quanto, in particolare, alla disciplina della revoca
del consenso, quale derivante dalla parziale abrogazione dell'art. 6,
comma  3  -  dal  fatto  che  «nel comune sentire [...] diversa e' la
situazione  della  donna,  che deve accogliere l'embrione nel proprio
corpo,  da  quella  dell'uomo»,  cosicche'  «non  ha senso attribuire
uguale peso alla volonta' dell'uomo e della donna».
    In  ogni  caso, la possibilita' di revoca del consenso anche dopo
la   fecondazione   si  porrebbe  in  contrasto  con  il  divieto  di
soppressione degli embrioni, sancito dall'art. 14, comma 1.
    Da  ultimo, l'abrogazione parziale dell'art. 13, comma 3, lettera
b),  che  consentirebbe interventi sull'embrione a fini diagnostici e
terapeutici  generali, si porrebbe in contrasto sia con il precedente
comma   2,   che  consente  la  ricerca  sull'embrione  solo  a  fini
diagnostici  e terapeutici per l'embrione stesso, sia con il comma 1,
che vieta la sperimentazione sull'embrione umano.
    5.  -  I promotori del referendum hanno, a loro volta, depositato
un  "atto  di  costituzione e memoria illustrativa", a sostegno della
ammissibilita' della richiesta referendaria.
    Assumono innanzitutto i promotori che le disposizioni oggetto del
quesito non solo non possono ritenersi a contenuto costituzionalmente
necessario,   ma  appaiono,  al  contrario,  di  dubbia  legittimita'
costituzionale.
    In  particolare,  l'attuale  irrevocabilita' del consenso dopo la
fecondazione  sembrerebbe giustificare un inammissibile trasferimento
coattivo  dell'embrione  nell'utero,  in violazione sia dell'art. 32,
secondo  comma,  della Costituzione sia dell'art. 5 della Convenzione
di Oviedo.
    Il divieto di produzione di un numero di embrioni superiore a tre
si  porrebbe  in  contrasto  con  la tutela della salute della donna,
costretta  a  sottoporsi a ripetuti interventi in caso di inidoneita'
di almeno uno dei tre embrioni all'impianto.
    L'esclusione   dall'accesso   alle   tecniche   di   procreazione
medicalmente assistita per coloro che non siano affetti da sterilita'
o   infecondita'   ma   siano   portatori   di   patologie  genetiche
trasmissibili al concepito sarebbe infine di difficile compatibilita'
con   il   principio   di   ragionevolezza,   con   la   liberta'  di
autodeterminazione, con il diritto alla salute.
    Escludono,  sotto  altro  aspetto,  i  promotori  che le norme in
oggetto  possano  ritenersi imposte da obblighi internazionali (ed in
particolare  dalla  Convenzione  di  Oviedo)  o  che comunque la loro
abrogazione  comporti  la violazione di vincoli derivanti dal diritto
internazionale.
    Quanto,  infine,  al  limite  della omogeneita', univocita' e non
manipolativita'  della  richiesta,  sottolineano i medesimi promotori
l'esistenza  di  una  matrice  razionalmente  unitaria, individuabile
nella  volonta'  di  abrogare alcune prescrizioni dirette a limitare,
sotto  diversi  aspetti,  l'accesso  alla  procreazione  medicalmente
assistita  ed evidenziano come il quesito non tenda a costruire norme
nuove  ma  solo  ad  espandere  l'operativita'  di  disposizioni gia'
presenti nella legge.
    6. - Hanno altresi' depositato scritti i seguenti soggetti, tutti
sollecitando   la   declaratoria   di  inammissibilita'  del  quesito
referendario:  la "Consulta Nazionale Antiusura"; il "Comitato per la
tutela  della  salute  della donna"; il "Comitato per la difesa della
Costituzione";   il   "Comitato  per  la  difesa  dell'art. 75  della
Costituzione";  il "Forum delle associazioni familiari"; il "Comitato
Umanesimo integrale - Comitato per la difesa dei diritti fondamentali
della persona".
    7.  -  Nella  camera  di consiglio del 10 gennaio 2005 sono stati
sentiti  gli  avvocati  Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i
presentatori  Lanfranco  Turci,  Antonio  A.  M.  Del  Pennino,  Rita
Bernardini  e  Barbara  M.  S.  Pollastrini  e l'avvocato dello Stato
Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    A seguito dell'ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati
altresi'  sentiti l'avv. Giovanni Pitruzzella per il "Comitato per la
difesa   dell'art. 75  della  Costituzione",  gli  avvocati  Isabella
Loiodice  e  Giuseppe  Abbamonte per il "Comitato per la tutela della
salute  della donna", l'avv. Federico Sorrentino per il "Comitato per
la  difesa  della  Costituzione",  gli  avvocati  Tommaso  di Gioia e
Raffaele  Izzo  per la "Consulta nazionale antiusura - ONLUS", l'avv.
Aldo  Loiodice  per  il  "Forum  delle  associazioni  familiari", gli
avvocati  Luigi  Manzi  e  Andrea  Manzi  per  "Umanesimo integrale -
Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona".

                       Considerato in diritto

    1.  - Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento della riserva
formulata   nella   camera  di  consiglio  del  10 gennaio  2005,  la
ricevibilita'  degli  scritti  depositati  dai  soggetti  diversi dai
presentatori  della  richiesta  di referendum, per le ragioni esposte
nella   sentenza  n. 45  del  2005,  fermi  restando  i  limiti  alla
possibilita'  di  intervento  di  tali soggetti nel procedimento e di
integrazione  orale  degli scritti stessi, individuati nella suddetta
pronuncia.
    2. - La richiesta di referendum sulla cui ammissibilita' la Corte
e'  chiamata a pronunciarsi investe alcune parti degli artt. 1, 4, 5,
6,  13  e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita).
    La  richiesta  referendaria  mira  a  consentire  l'accesso  alla
procreazione medicalmente assistita anche per finalita' diverse dalla
soluzione  dei  problemi  riproduttivi  derivanti  dalla sterilita' o
infertilita';  ad  escludere dai principi che regolano l'applicazione
delle  relative  tecniche  quello  della gradualita'; a consentire la
revoca  del  consenso,  da  parte dei soggetti che vi accedono, anche
dopo    la   fecondazione   dell'ovulo;   a   consentire   interventi
sull'embrione  aventi  finalita'  diagnostiche  e  terapeutiche anche
diverse  da  quelle  previste  dall'art. 13,  comma 2, della legge; a
consentire  la  creazione di un numero di embrioni superiore a quello
necessario  ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore
a  tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso
in  cui  non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi
nell'utero.
    3.  -  E'  opportuno premettere che il giudizio di ammissibilita'
che  questa  Corte  e'  chiamata a svolgere si atteggia, per costante
giurisprudenza,  «con  caratteristiche  specifiche  ed  autonome  nei
confronti  degli  altri  giudizi  riservati  a  questa  Corte,  ed in
particolare  rispetto  ai  giudizi  sulle  controversie relative alla
legittimita'  costituzionale  delle  leggi  e degli atti con forza di
legge»  (cfr.  sentenze  n. 16  del  1978  e n. 251 del 1975). Non e'
quindi  in  discussione  in  questa  sede la valutazione di eventuali
profili  di illegittimita' costituzionale della legge n. 40 del 2004,
ne'  e'  questa, parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimita'
costituzionale   dell'eventuale   disciplina   di  risulta  derivante
dall'effetto  abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 26 del 1987
e n. 24 del 1981).
    4. - La richiesta e' ammissibile.
    4.1.  -  Essa non ha per oggetto le leggi per le quali l'art. 75,
secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum
ed  e',  al  tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa
Corte,  sin  dalla  sentenza  n. 16  del  1978,  ha  desunto  in  via
interpretativa dal sistema costituzionale.
    In  particolare,  va escluso che le disposizioni di legge oggetto
del   quesito   possano   ritenersi  a  contenuto  costituzionalmente
vincolato  o  necessario,  cosi'  da  sottrarsi  alla possibilita' di
abrogazione  referendaria.  La  proposta  riguarda,  infatti, aspetti
specifici  della disciplina della procreazione medicalmente assistita
che   rientrano   nell'ambito   della  discrezionalita'  legislativa,
cosicche'  la  loro  abrogazione  non  comporta  il venir meno di una
tutela costituzionalmente necessaria.
    Analoghe    considerazioni   valgono   ad   escludere   qualsiasi
possibilita'  di  contrasto con i principi posti dalla Convenzione di
Oviedo  del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina,
e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto
di  donazione di esseri umani, cui si e' data esecuzione con legge 28
marzo 2001, n. 145.
    4.2.  -  Il  quesito,  pur a contenuto plurimo, presenta, d'altro
canto, il necessario carattere di omogeneita'.
    Le  disposizioni  di  cui si propone l'abrogazione, infatti, sono
tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale
omogeneita'  dell'intero  testo  normativo,  recante  la completa ed,
esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed e'
inoltre  individuabile  la matrice razionalmente unitaria del quesito
stesso,   riconducibile   alla  rimozione  di  una  serie  di  limiti
all'accesso  e  allo  svolgimento  delle  procedure  di  procreazione
medicalmente assistita.
    4.3.  - La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di
contraddittorieta' che non siano risolvibili alla stregua dei normali
canoni ermeneutici.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum popolare per
l'abrogazione  delle  seguenti  disposizioni  della legge 19 febbraio
2004,   n. 40   (Norme   in   materia  di  procreazione  medicalmente
assistita):  art. 1,  comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di
favorire  la  soluzione  dei  problemi  riproduttivi  derivanti dalla
sterilita'  o dalla infertilita' umana»; art. 1, comma 2: «Il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi
siano  altri  metodi  terapeutici  efficaci per rimuovere le cause di
sterilita' o infertilita»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche
di  procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia
accertata   l'impossibilita'   di   rimuovere   altrimenti  le  cause
impeditive  della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di
sterilita'  o  di  infertilita' inspiegate documentate da atto medico
nonche'  ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e
certificata   da   atto   medico»;   art. 4,  comma  2,  lettera  a),
limitatamente  alle  parole:  «gradualita',  al  fine  di  evitare il
ricorso  ad  interventi  aventi  un  grado  di  invasivita' tecnico e
psicologico  piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della»;  art. 5,  comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando
quanto   stabilito   dall'art. 4,   comma   1,»;   art. 6,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  «fino  al  momento  della  fecondazione
dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
«di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo»;  art. 14,  comma 2,
limitatamente  alle  parole:  «ad  un unico e contemporaneo impianto,
comunque  non  superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle
parole:  «per  grave  e  documentata causa di forza maggiore relativa
allo  stato  di  salute  della donna non prevedibile al momento della
fecondazione»,   nonche'   alle   parole:   «fino   alla   data   del
trasferimento,   da   realizzare  non  appena  possibile»;  richiesta
dichiarata  legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso in Roma, presso la sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                             Allegato
 Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005
    nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo
                    iscritto al n. 143 reg. ref.
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Considerato   che   l'art. 33   della   legge  n. 352  del  1970,
nell'ambito  di  un  procedimento a carattere officioso diverso da un
giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di
referendum  e  al  Governo il potere di depositare memorie, di cui la
Corte,  nella  sua prassi, ha consentito l'ulteriore illustrazione in
camera di consiglio;
        che  eventuali  scritti  di soggetti ulteriori, interessati a
sollecitare una decisione della Corte nel senso dell'ammissibilita' o
dell'inammissibilita' dei quesiti, possono assumere solo il carattere
di contributi contenenti "argomentazioni potenzialmente rilevanti" ai
fini  del  giudizio  (sentenza n. 31 del 2000), ma non si configurano
come  espressione di un potere di partecipazione al procedimento, ne'
quindi  la  loro  presentazione  comporta  il  diritto ad illustrarli
oralmente in camera di consiglio;
        che  tuttavia,  nella  specie,  la  Corte  ritiene  utile, in
conformita'  a  quanto  gia'  ritenuto in precedenti casi, consentire
eventuali integrazioni orali agli scritti presentati;
    Riservata  alle  sentenze  la precisazione dei limiti di ingresso
nel  procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e
dal Governo
    Dispone di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate
dai  soggetti  di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe
eventuali  integrazioni  orali  degli  scritti  presentati  da  altri
soggetti.
05C0125