N. 51 SENTENZA 13 - 28 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Pluralita'  di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine
  ad  una parte delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle
  restanti questioni.
Formazione  professionale  -  Norme  della  legge  finanziaria 2003 -
  Finanziamenti  statali  per  la  formazione professionale - Ricorsi
  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Inerenza della normativa statale
  impugnata  ad  una  materia  devoluta  alla  competenza legislativa
  residuale delle Regioni - Illegittimita' costituzionale.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 47, comma 1.
- Costituzione, art. 117, quarto comma, e 119.
Formazione  professionale  -  Norme  della  legge  finanziaria 2003 -
  Finanziamenti   statali  per  la  formazione  nell'apprendistato  -
  Ricorsi  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Potere del Ministro del
  lavoro di definire criteri e modalita' di destinazione - Denunciata
  violazione della potesta' legislativa, finanziaria e amministrativa
  delle  Regioni -  In  subordine:  invocata  necessita' che i poteri
  statali   siano   esercitati   previa   intesa  con  la  Conferenza
  Stato-Regioni  (nel rispetto del principio di leale collaborazione)
  - Non fondatezza della questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 47, comma 2.
- Costituzione, art. 117, 118 e 119.
Formazione professionale - Norme della legge finanziaria 2003 - Fondi
  interprofessionali  per  la  formazione  continua  -  Istituzione e
  gestione a livello nazionale - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna
  -  Incidenza  della  disciplina impugnata con materie di competenza
  esclusiva  statale, nonche' residuale e concorrente delle Regioni -
  Mancata  previsione  di  strumenti  idonei  a  garantire  una leale
  collaborazione  tra Stato e Regioni - Illegittimita' costituzionale
  in parte qua.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 48 (modificativo dell'art. 118
  della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- Costituzione, art. 117 e 118.
(GU n.5 del 2-2-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli articoli 47 e 48
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003),  promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato
il  1° marzo  2003,  depositato  in  cancelleria  il  7 marzo 2003 ed
iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 ottobre  2004  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Emilia-Romagna  e  l'avvocato  dello  Stato  Giancarlo  Mando' per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  1° marzo 2003, depositato il
successivo  7  marzo,  la  Regione Emilia-Romagna ha impugnato alcuni
articoli  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003)  e, fra essi, l'art. 47, recante «Finanziamento di
interventi per la formazione professionale».
    L'articolo   contiene   due  commi.  Il  comma 1  prevede  che  -
nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione, di
cui  all'art. 7,  comma 1,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236 - il
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia,  determina  «i criteri e le modalita' per la
destinazione  dell'importo  aggiuntivo  di un milione di euro, per il
finanziamento  degli  interventi  di  cui all'art. 80, comma 4, della
legge  23 dicembre  1998,  n. 448»  (che a sua volta rifinanziava gli
interventi  di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, «in materia di
formazione  professionale»).  Il  comma 2  -  modificando l'art. 118,
comma 16,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante anch'esso
«interventi  in materia di formazione professionale» - prevede che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
destini 100  milioni  di  euro, per l'anno 2003, «per le attivita' di
formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato», secondo le modalita'
di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
    Secondo  la Regione ricorrente, la previsione di finanziamenti in
materia  di formazione professionale (spettante alla competenza piena
delle Regioni) e l'attribuzione al Ministro del potere di definirne i
criteri  di destinazione violano la potesta' finanziaria, legislativa
e amministrativa regionale, perche' lo Stato non puo', conferendo fra
l'altro   poteri   sostanzialmente   regolamentari  ad  un  Ministro,
trattenere  a se' la disciplina e la gestione di un finanziamento che
ricade  in materia regionale. In subordine, la Regione Emilia-Romagna
deduce  l'illegittimita'  della  norma nella parte in cui non prevede
che  i poteri statali ivi previsti siano esercitati previa intesa con
la  Conferenza  Stato-Regioni,  dato  che  nelle materie regionali il
principio  di  leale  collaborazione  impone  un  coordinamento fra i
soggetti interessati.
    1.1.  -  Con lo stesso ricorso la Regione Emilia-Romagna impugna,
in  via  principale,  anche  l'art. 48  della stessa legge n. 289 del
2002, che disciplina i fondi interprofessionali destinati dalle parti
sociali alla formazione continua. Poiche' il sistema della formazione
professionale non puo' avere un livello nazionale di organizzazione e
gestione,   la   ricorrente   ritiene   illegittima,  per  violazione
dell'art. 117,  quarto  comma,  della Costituzione, la previsione che
tali  fondi  siano  costituiti  al  livello  nazionale, come disposto
dall'art. 48, comma 1, attraverso la modificazione che esso opera dei
commi 1,  2  e  6  dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000. Ritiene
inoltre  la  violazione dell'art. 118 Cost., in quanto, una volta che
tali  soggetti privati gestori dei fondi siano stati costituiti, ogni
potere amministrativo in relazione ad essi non puo' che spettare alla
disciplina  regionale,  che  provvedera'  ad  assegnarne  alla stessa
Regione   o   ad   altri   enti   la   titolarita',   la   disciplina
dell'attivazione  e, ove occorra, la relativa autorizzazione, nonche'
la  disciplina e l'esercizio della vigilanza e del monitoraggio sulla
gestione, come pure le funzioni sanzionatorie e la nomina di membri o
del presidente del collegio sindacale.
    2.  -  E'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza delle questioni, con riserva di ulteriori
deduzioni,   formulate   in  una  memoria  depositata  nell'imminenza
dell'udienza,  nel  cui  contesto  deduce altresi' l'inammissibilita'
della  questione  riguardante l'art. 47, poiche' la norma si limita a
prevedere  la  determinazione con decreto dei criteri e modalita' per
la  destinazione  del  previsto  importo  in  sede  di ripartizione e
nell'ambito  delle  risorse del Fondo per l'occupazione, e quindi non
e'  tale  da  poter  incidere,  sia  pure indirettamente, nella sfera
legislativa e/o amministrativa della Regione.
    Nel  merito,  quanto  al comma 1 dell'art. 47, la difesa erariale
deduce  che  l'importo  aggiuntivo  a  carico  del Fondo indicato nel
comma 1  della  norma  impugnata  e'  destinato a finanziare non gia'
l'attivita'  di  formazione  professionale,  ma  la contribuzione per
spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo
a   livello  nazionale  a  favore  degli  enti  privati  che  tuttora
gestiscono   le  attivita'  formative,  ove  essi  abbiano  carattere
nazionale e operino in piu' Regioni.
    Quanto  all'art. 48,  essa  osserva  che  la  norma  si  limita a
prevedere  una  possibile  istituzione  di  fondi  per  effetto di un
accordo  interconfederale  stipulato  tra le organizzazioni sindacali
datoriali  e  dei lavoratori; che - data la derivazione «pattizia» di
tali  fondi  -  il  legislatore  nazionale  non puo' sovrapporsi agli
accordi imponendo una dimensione regionale dei fondi; e infine che il
necessario  raccordo  con  l'attivita' di programmazione e attuazione
della  formazione professionale continua e' comunque assicurato dalla
prevista  trasmissione  obbligatoria  dei  progetti finanziabili alle
Regioni territorialmente interessate.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione Emilia-Romagna impugna, in via principale, gli
artt. 47  e 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), disciplinanti rispettivamente il «Finanziamento di
interventi   per   la   formazione   professionale»   ed   i   «Fondi
interprofessionali per la formazione continua».
    2.  -  Per ragioni di omogeneita' della materia da decidere, tali
questioni  di  legittimita'  costituzionale - sollevate con lo stesso
ricorso  insieme  ad  altre,  concernenti  diverse  disposizioni  del
medesimo  testo  legislativo,  ma  prive  di  collegamento tra loro -
possono essere oggetto di trattazione separata.
    3.  - L'art. 47 prevede al comma 1 che «Nell'ambito delle risorse
preordinate  sul  fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,
del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n. 148,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e
le modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione
di  euro,  per  il finanziamento degli interventi di cui all'art. 80,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
    Tale  ultima  norma destina 18 miliardi di lire «al finanziamento
degli  interventi  di  cui  alla  legge  14 febbraio  1987, n, 40, in
materia  di  formazione  professionale».  A  sua  volta  questa legge
prevede  la  concessione  «agli  enti  privati che svolgono attivita'
rientranti  nell'ambito  delle  competenze statali di cui all'art. 18
della  legge  21 dicembre  1978,  n. 845», legge quadro in materia di
formazione  professionale,  di  contributi  «per le spese generali di
amministrazione   relative   al  coordinamento  operativo  a  livello
nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale».
    La  Regione  ricorrente  ritiene  che la norma impugnata violi la
propria  competenza  legislativa  residuale,  e  la relativa potesta'
amministrativa e finanziaria, in materia di formazione professionale,
nonche',  in  linea subordinata, il principio di leale collaborazione
tra Stato e Regione.
    3.1. - La questione e' fondata.
    La  norma  impugnata  -  come  si  desume  dalla sua formulazione
letterale,  nonostante  la  complessita'  dei  molteplici  richiami a
disposizioni  precedenti,  e  dalla  stessa  rubrica  dell'art. 47  -
disciplina interventi destinati alla formazione professionale: questa
materia  appartiene,  nell'assetto  definito dal nuovo art. 117 della
Costituzione,  alla competenza residuale delle Regioni, in quanto non
e'  inclusa  nell'elenco  delle  materie attribuite dal secondo comma
alla  legislazione  dello  Stato  ed  e'  nel  contempo espressamente
esclusa   dall'ambito   della  potesta'  concorrente  in  materia  di
istruzione, sancita dal successivo terzo comma (v. sentenza n. 13 del
2004).
    Non  e',  percio', condivisibile la tesi dall'Avvocatura, secondo
cui  -  in considerazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge
n. 40  del 1987, richiamato dall'art. 80, comma 4, della legge n. 448
del  1998,  a  sua volta richiamato dalla norma impugnata - l'importo
aggiuntivo  di  cui  si  tratta esulerebbe dalla materia in esame, in
quanto  destinato  a  finanziare  la  mera  contribuzione  per  spese
generali  di  amministrazione  relative  al coordinamento operativo a
livello  nazionale a favore degli enti privati che tuttora gestiscono
le  indicate  attivita' formative. Infatti - poiche' il ricorso della
Regione  pone  una questione di competenza - per la soluzione di essa
e'  decisiva,  quale  che  sia  la  destinazione  del  finanziamento,
l'inerenza  della  normativa  statale  impugnata  ad  una materia (la
formazione  professionale)  che  e'  invece  devoluta alla competenza
legislativa residuale delle Regioni (art. 117, commi 3 e 4).
    3.2. - Con riferimento ai finanziamenti disposti da leggi statali
in favore di soggetti pubblici o privati (mediante la costituzione di
appositi  fondi o il rifinanziamento di fondi gia' esistenti), questa
Corte  ha  piu'  volte affermato che - dopo la riforma costituzionale
del  2001  ed  in  attesa  della  sua  completa attuazione in tema di
autonomia finanziaria delle Regioni (cfr. sentenze n. 320 e n. 37 del
2004) - l'art. 119 della Costituzione pone, sin d'ora, al legislatore
statale precisi limiti in tema di finanziamento di funzioni spettanti
al sistema delle autonomie (sentenza n. 423 del 2004).
    Anzitutto non e' consentita l'erogazione di nuovi finanziamenti a
destinazione   vincolata   in   materie   spettanti  alla  competenza
legislativa,  esclusiva  o concorrente, delle Regioni (sentenze n. 16
del  2004  e  n. 370  del  2003). Infatti il ricorso a questo tipo di
finanziamento puo' divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di
ingerenza  dello  Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e
degli  enti  locali,  nonche'  di  sovrapposizione  di politiche e di
indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle
Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.
    In  secondo luogo - giacche' «le funzioni attribuite alle Regioni
ricomprendono  pure  la  possibilita'  di  erogazione  di  contributi
finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di
competenza  regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella
determinazione  di  incentivi  economici  ai  diversi soggetti che vi
operano  e  nella  disciplina delle modalita' per la loro erogazione»
(sentenza  n. 320  del 2004) - questa Corte ha ripetutamente chiarito
che  il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui
all'art. 117  Cost., «vieta comunque che in una materia di competenza
legislativa  regionale,  in  linea  generale, si prevedano interventi
finanziari  statali seppur destinati a soggetti privati, poiche' cio'
equivarrebbe   a   riconoscere  allo  Stato  potesta'  legislative  e
amministrative  sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle
rispettive competenze» (sentenze n. 320, n. 423 e n. 424 del 2004).
    3.3.  -  Sulla  base  di  tali consolidati principi (ed a maggior
ragione, trattandosi di interventi in materia di competenza regionale
residuale)   il   comma 1   dell'art. 47   deve   essere   dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
    4.  -  Il  comma 2 dell'art. 47 aggiunge nell'art. 118, comma 16,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001),  la previsione di una quota di finanziamento di 100 milioni di
euro  per  il  2003  «per  le  attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato   anche   se   svolte   oltre  il  compimento  del
diciottesimo  anno di eta', con le modalita' di cui all'art. 16 della
legge   24  giugno 1997,  n. 196»:  si  tratta  delle  iniziative  di
formazione  esterne  all'azienda,  previste  dai contratti collettivi
nazionali   di  lavoro,  che  l'amministrazione  pubblica  competente
propone  all'impresa,  ed i cui contenuti formativi sono definiti con
decreto  del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di
categorie  dei  datori  di  lavoro  e  le Regioni (comma 2 del citato
art. 16).
    La  Regione  ricorrente - come motivo di impugnazione dell'intero
articolo - ritiene che anche questo comma violi la propria competenza
legislativa  residuale,  e  la  relativa  potesta'  amministrativa  e
finanziaria,  in  materia  di  formazione  professionale, nonche', in
linea  subordinata,  il principio di leale collaborazione tra Stato e
Regione.
    4.1. - La questione e' infondata.
    La  sentenza  n. 50 del 2004 - resa sulla legge 14 febbraio 2003,
n. 30, recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del  lavoro»  -  ha  chiarito (al n. 14, in fine, del «Considerato in
diritto»)   che  nell'attuale  assetto  del  mercato  del  lavoro  la
disciplina   dell'apprendistato   si   colloca  all'incrocio  di  una
pluralita' di competenze: esclusive dello Stato (ordinamento civile),
residuali  delle  Regioni  (formazione professionale), concorrenti di
Stato  e  Regioni (tutela del lavoro, istruzione). E dunque - poiche'
le  molteplici  interferenze  di  materie  diverse  non consentono la
soluzione  delle  questioni sulla base di criteri rigidi - la riserva
alla  competenza  legislativa  regionale  della  materia  «formazione
professionale»  non  puo'  escludere  la  competenza  dello  Stato  a
disciplinare  l'apprendistato per i profili inerenti a materie di sua
competenza (cfr. anche, piu' oltre, n. 5.1.).
    Beninteso  un  tale  intervento legislativo dello Stato - proprio
perche'  incidente  su  plurime competenze tra loro inestricabilmente
correlate  -  deve  prevedere  strumenti idonei a garantire una leale
collaborazione con le Regioni.
    Nella  specie - poiche' la norma impugnata si limita a finanziare
gli interventi statali a sostegno della formazione nell'apprendistato
per l'anno 2003 (come ha fatto, successivamente alla proposizione del
ricorso,  l'art. 3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che  ha aggiunto altri 100 milioni di euro per l'anno 2004, e che non
e' stato impugnato in via principale) - l'esigenza del coinvolgimento
delle Regioni non puo' che riguardare la ripartizione fra di esse dei
fondi da erogare in tale anno.
    Ma   questo   coinvolgimento   delle   Regioni  si  e'  di  fatto
concretamente  realizzato  (pur  se  non  nella  forma piu' pregnante
costituita  dall'intesa),  in  quanto  la  ripartizione (come risulta
dalle  premesse  del  decreto  direttoriale 23 ottobre 2003) e' stata
attuata  previo  parere  favorevole  reso in data 13 ottobre 2003 dal
«Coordinamento  tecnico  regioni per la formazione professionale e il
lavoro».
    Risultando   quindi  l'interesse  della  Regione  ricorrente  non
insufficientemente tutelato, la censura deve ritenersi infondata.
    5. - La Regione Emilia-Romagna impugna, altresi', l'art. 48 della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289,  il  quale modifica il gia' citato
art. 118 della legge n. 388 del 2000, che a sua volta aveva istituito
e regolamentato (peraltro in maniera sostanzialmente analoga) i fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
    Il  ricorso investe specificamente i commi 1, 2 e 6 dell'art. 118
della  legge  n. 388  del  2000,  quali  risultanti  dalle menzionate
modifiche.
    In  particolare:  a)  il  nuovo  comma 1 prevede che - al fine di
promuovere,  in  coerenza  con  la  programmazione regionale e con le
funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali, lo sviluppo della formazione professionale
continua,  in un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia
di  occupabilita'  dei  lavoratori,  possono  essere  istituiti,  per
ciascuno  dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario  e  dell'artigianato,  «fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua»; che tali fondi, previo accordo
tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente;
e  che  ad  essi affluiscono i contributi dovuti dai datori di lavoro
aderenti  ai  fondi,  ai  sensi  della  legislazione  in  materia  di
assicurazione  obbligatoria  contro  la  disoccupazione;  b) il nuovo
comma 2  disciplina  i  poteri  del  Ministero del lavoro relativi ai
fondi  in  esame  e  istituisce  l'«Osservatorio  per  la  formazione
continua»,   c)  il  nuovo  comma 6  prevede  che  ciascun  fondo  e'
istituito,  sulla  base  di  accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori
maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale, alternativamente
come  soggetto  giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36
del  codice  civile,  ovvero  come  soggetto  dotato  di personalita'
giuridica ai sensi degli artt. 1 e 9 del regolamento di cui al d.P.R.
10 febbraio 2000, n.361, concessa con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
    La   Regione   ricorrente   censura   tali   norme   come  lesive
dell'art. 117,   quarto  comma,  Cost.,  giacche'  il  sistema  della
formazione  professionale  non  puo'  avere  un  livello nazionale di
organizzazione  e gestione; e dell'art. 118 Cost., poiche', una volta
che  i soggetti privati di gestione dei fondi siano stati costituiti,
ogni potere amministrativo in relazione ad essi non puo' che spettare
alla  disciplina regionale, che provvedera' ad assegnarne alla stessa
Regione   o   ad   altri   enti   la   titolarita',   la   disciplina
dell'attivazione,  ed ove occorra la relativa autorizzazione, nonche'
la  disciplina e l'esercizio della vigilanza e del monitoraggio sulla
loro  gestione,  come  pure  le funzioni sanzionatorie e la nomina di
membri o del presidente del collegio sindacale.
    5.1. - La questione e' fondata nei termini che seguono.
    I   «fondi   interprofessionali   per   la  formazione  continua»
disciplinati  dalla  norma impugnata operano in materia di formazione
professionale,   che   appartiene  alla  competenza  residuale  della
Regione.  Tali  fondi,  peraltro, dal punto di vista strutturale, (a)
hanno carattere nazionale (pur se possono articolarsi regionalmente o
territorialmente)  e  sono  istituiti  da soggetti privati attivi sul
piano  nazionale;  (b)  possono  essere  istituiti e conseguentemente
agire,   alternativamente,   o  come  soggetto  giuridico  di  natura
associativa  ai  sensi dell'art. 36 cod. civ., o come soggetto dotato
di  personalita'  giuridica  ai  sensi  degli  artt. 1 e 9 del d.P.R.
10 febbraio   2000,   n. 361.   Inoltre  essi,  dal  punto  di  vista
funzionale,  (c)  gestiscono i contributi dovuti dai datori di lavoro
ad   essi  aderenti,  ai  sensi  della  legislazione  in  materia  di
assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
    Ne  discende  che, in relazione alla loro natura ed alle relative
forme   di   costituzione  di  cui  sub  (a)  e  (b),  la  disciplina
dell'istituzione   dei   fondi   in   esame   incide   sulla  materia
dell'«ordinamento  civile»  spettante alla competenza esclusiva dello
Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). In relazione, poi,
all'attivita'  indicata  sub  c),  la  normativa  impugnata  viene ad
incidere  anche  nella  materia  della «previdenza sociale», devoluta
anch'essa  alla  medesima  competenza  esclusiva  (art. 117,  secondo
comma, lettera o, Cost.).
    Percio'   la   riserva   alla  competenza  legislativa  regionale
residuale  della  «formazione professionale» non puo' precludere allo
Stato  la competenza di riconoscere a soggetti privati la facolta' di
istituire,  in  tale  materia,  fondi operanti sull'intero territorio
nazionale,  di  specificare  la loro natura giuridica, di affidare ad
autorita'  amministrative  statali  poteri  di  vigilanza su di essi,
anche in considerazione della natura previdenziale dei contributi che
vi affluiscono.
    E'  evidente,  peraltro, che un tale intervento legislativo dello
Stato  -  a  tutela  di  interessi specificamente attinenti a materie
attribuite   alla   sua   competenza  legislativa  esclusiva  -  deve
rispettare  la sfera di competenza legislativa spettante alle Regioni
in via residuale (o, eventualmente, concorrente).
    5.2.  -  Nella  specie,  viceversa,  la  normativa  impugnata  e'
strutturata  come  se  dovesse disciplinare una materia integralmente
devoluta alla competenza esclusiva dello Stato.
    Infatti,  il  sistema  da  essa delineato lascia le Regioni sullo
sfondo,  prendendo  in  considerazione  la  loro posizione (e le loro
rispettive  competenze)  solo  per  proclamare un generico intento di
«coerenza  con  la  programmazione  regionale»  (incipit  del comma 1
dell'art. 48:  peraltro questo intento viene subito dopo contraddetto
dall'esplicito  riferimento alle «funzioni di indirizzo attribuite in
materia  [di  formazione  professionale  continua]  al  Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali»), ovvero per riservare ad esse una
posizione  di  mere  destinatarie di comunicazioni (seconda parte del
medesimo comma 1).
    Pertanto  il  legislatore  statale  -  qualora ritenga, nella sua
discrezionalita',  di  prevedere  che le organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano   nazionale   possano  istituire  fondi  interprofessionali  di
formazione  continua,  a carattere nazionale - ben potra' regolare la
loro  natura  giuridica,  i  poteri su di essi spettanti ad autorita'
amministrative  statali,  e i contributi ad essi affluenti. Ma dovra'
articolare  siffatta  normativa  in  modo da rispettare la competenza
legislativa  delle Regioni a disciplinare il concreto svolgimento sul
loro  territorio  delle  attivita'  di formazione professionale, e in
particolare  prevedere  strumenti  idonei a garantire al riguardo una
leale collaborazione fra Stato e Regioni.
    La    norma    impugnata    deve    quindi    essere   dichiarata
costituzionalmente  illegittima,  nella  parte  in  cui  non  prevede
strumenti  idonei  a  garantire  una leale collaborazione fra Stato e
Regioni.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimita'
costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003),  sollevate  dalla  Regione  Emilia-Romagna con il
ricorso in epigrafe;
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 47, comma 1,
della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 48 della legge
n. 289  del  2002,  nella parte in cui non prevede strumenti idonei a
garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 47,  comma 2,  della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla
Regione  Emilia-Romagna,  in  riferimento  agli  artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0129