N. 69 ORDINANZA 13 - 29 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Titoli  di  credito - Pagamento dopo la levata del protesto - Diritto
  del  debitore  cambiario  alla  cancellazione  del proprio nome dal
  registro  informatico  dei protesti - Onere di allegare all'istanza
  il  titolo  protestato  -  Possibilita',  in  caso di smarrimento o
  distruzione dell'originale, di sostituire il titolo con la denuncia
  di  smarrimento  o  distruzione  -  Mancata  previsione  -  Preteso
  ingiustificato  ostacolo  alla  tutela amministrativa e giudiziaria
  dei  diritti  - Asserita discriminazione in danno del debitore che,
  per cause indipendenti della sua volonta', non sia piu' in possesso
  del titolo - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 4, come sostituito dall'art. 2,
  comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.5 del 2-2-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:   Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
12 febbraio  1955,  n. 77  (Pubblicazione  degli elenchi dei protesti
cambiari),  come  sostituito  dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000,
n. 235  (Nuove  norme  in  materia di cancellazione dagli elenchi dei
protesti  cambiari), promossi con due ordinanze del 3 maggio 2004 dal
giudice di pace di Cerignola sui ricorsi proposti da Reitani Giovanni
e  Di  Paolo  Gerardo  contro  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Foggia, iscritte ai numeri 677 e 678 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento  civile, promosso
davanti  al  giudice  di  pace  di  Cerignola da Giovanni Reitani nei
confronti   della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  di  Foggia,  ai  sensi dell'art. 4, comma 4, della legge
12 febbraio  1955,  n. 77  (Pubblicazione  degli elenchi dei protesti
cambiari)   -  come  sostituito  dall'art. 2,  comma 1,  della  legge
18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli
elenchi  dei protesti cambiari) - a seguito della reiezione, da parte
del  presidente di detto ente camerale, dell'istanza di cancellazione
del  nome dell'istante dal registro informatico di cui all'art. 3-bis
del  decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 (Disposizioni urgenti in
materia  di  finanziamento  delle camere di commercio), convertito in
legge,   con   modificazioni,   dall'art. 1,   comma 1,  della  legge
15 novembre  1995,  n. 480,  iscrizione  avvenuta  in conseguenza del
protesto  per  mancato  pagamento  di un vaglia cambiario, il giudice
adito,  con  ordinanza del 3 maggio 2004 (iscritta al n. 677 r.o. del
2004),  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in
riferimento  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 4 della
citata  legge  n. 77  del  1955,  nella  parte  in  cui  non consente
l'esercizio del diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome
dal  menzionato  registro  informatico al debitore che, sebbene abbia
provveduto  al  pagamento  del  titolo  protestato,  unitamente  agli
interessi maturati ed alle spese («per il protesto, per il precetto e
per   il  processo  esecutivo  eventualmente  promosso»),  non  possa
produrre  il  titolo  cambiario originale, perche' andato distrutto o
smarrito,  senza  consentirgli  di  sostituire ad esso la denuncia di
smarrimento o distruzione presentata all'autorita' competente;
        che,  quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il  giudice
rimettente  rileva  che  l'attore,  avendo  subito  il protesto di un
vaglia  cambiario,  scaduto il 28 ottobre 1999, aveva successivamente
provveduto al pagamento della somma portata dal titolo e ad adempiere
«le  altre  formalita'  prescritte»  dalla  legge  ed  aveva, quindi,
presentato  istanza  al  presidente della locale Camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura, di cancellazione del proprio
nome   dal  registro  informatico  dei  protesti,  ma  si  era  visto
respingere  l'istanza  perche'  non  aveva  prodotto  l'originale del
titolo  protestato,  come richiesto dall'art. 4, comma 1, della legge
n. 77  del  1955,  titolo  che  era  stato  da lui smarrito e del cui
smarrimento aveva fatto denuncia;
        che, poiche' la citata norma di legge esige che l'istanza sia
«corredata  del  titolo  quietanzato  e  dell'atto  di  protesto», il
provvedimento di diniego appariva al rimettente legittimo;
        che,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il giudice a quo osserva che l'art. 4, comma 1, della legge n. 77 del
1955,  se, da un canto, riconosce incondizionatamente il diritto alla
cancellazione  a ogni debitore, che, nel termine di dodici mesi dalla
levata  del protesto, abbia eseguito il pagamento della somma portata
dal  titolo  protestato,  «unitamente  agli  interessi  maturati come
dovuti  ed  alle  spese  per  il  protesto,  per il precetto e per il
processo  esecutivo  eventualmente  promosso»,  dall'altro, tuttavia,
esigendo di corredare l'istanza col titolo originale, non consente di
ottenere  la  cancellazione  al  debitore che, per cause indipendenti
dalla sua volonta', non sia piu' in possesso del titolo medesimo;
        che, cosi' disponendo, la norma - sostiene il rimettente - si
pone in contrasto:
          a) con      l'art. 3      Cost.,     poiche'     discrimina
ingiustificatamente  il  debitore  che  -  pur  avendo  osservato  le
prescrizioni  di legge - non possa produrre il titolo, ove questo sia
andato smarrito o distrutto;
          b) con      l'art. 24      Cost.,      poiche'     comprime
ingiustificatamente  la  tutela  in sede amministrativa e giudiziaria
del diritto del debitore a ottenere la cancellazione del proprio nome
dal registro informatico dei protesti;
        che il rimettente precisa, ulteriormente, che il debitore, il
quale  abbia  perduto  il titolo, non puo' valersi della procedura di
ammortamento,  prevista  dall'art. 89  del  regio decreto 14 dicembre
1933,  n. 1669  (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario),  per  i  casi di «smarrimento, sottrazione o distruzione»
della  cambiale,  essendo questa procedura riservata al creditore per
consentirgli   di  recuperare  la  legittimazione  all'esercizio  dei
diritti  rappresentati dal titolo; sicche' non vi e' alcuno strumento
legale  che  permetta  al  debitore di munirsi di un equipollente del
titolo originale;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale  ha  concluso per la declaratoria di non fondatezza
della  questione,  in quanto, ai sensi dell'art. 45 del regio decreto
n. 1669  del  1933,  colui  che  paga  la  cambiale  ha  diritto alla
restituzione  del  titolo quietanzato, e cio' spiega perche' la norma
sospettata   di   incostituzionalita'   richiede,   al   fine   della
cancellazione  del  nome  del  debitore dal registro dei protesti, la
produzione del titolo originale, senza prevedere alcun equipollente;
        che  non  sussiste,  dunque,  alcuna  violazione  dell'art. 3
Cost.,  in  quanto  sarebbe  irragionevole  consentire al debitore di
ottenere  la  cancellazione  sulla base di una propria dichiarazione,
ancorche'  finalizzata  al  perseguimento  di  un  eventuale illecito
penale (denuncia di furto, distruzione o altro);
        che  non  risulta  violato  l'art. 24 Cost., in quanto, da un
lato,  la  subordinazione  della  cancellazione  alla  produzione del
titolo   quietanzato  e'  giustificata  dalla  «natura  letterale  ed
autonoma del titolo cambiario», nonche' dai principi generali in tema
di  prova  civile,  alla stregua dei quali non puo' attribuirsi alcun
valore probatorio alla semplice denuncia di smarrimento o sottrazione
presentata  dal  debitore,  essendo  questa  una  mera  dichiarazione
proveniente  dalla stessa parte che intende avvalersi del documento a
proprio  favore e, dall'altro lato, la norma denunciata non impedisce
al  debitore,  in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, di
dimostrare   aliunde   l'avvenuto   pagamento  dinanzi  all'autorita'
giudiziaria,  adita  ai sensi dell'art. 4 della legge n. 77 del 1955,
facendo ricorso ad ogni altro mezzo di prova idoneo;
        che  nel  corso  di un distinto procedimento civile, promosso
anch'esso davanti al giudice di pace di Cerignola da Gerardo Di Paolo
nei  confronti  della  Camera  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  di  Foggia,  ai  sensi dell'art. 4, comma 4, della legge
n. 77 del 1955, a seguito della reiezione, da parte del presidente di
detto   ente   camerale,   dell'istanza  di  cancellazione  del  nome
dell'istante   dal  registro  informatico  dei  protesti,  iscrizione
avvenuta  in  conseguenza  del  protesto per mancato pagamento di una
cambiale-tratta, il medesimo giudice, con ordinanza del 3 maggio 2004
(r.o.   n. 678   del   2004),   ha  sollevato  analoga  questione  di
legittimita'  costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dell'art. 4  della  citata  legge  n. 77  del  1955,  sulla  base  di
argomentazioni identiche a quelle appena riferite;
        che anche in questo giudizio e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di non
fondatezza  della questione, sulla base di argomentazioni identiche a
quelle contenute nel precedente atto di intervento.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace di Cerignola dubita della
legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,   dell'art. 4   della  legge  12 febbraio  1955,  n. 77
(Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) - come sostituito
dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme
in  materia  di  cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) -
nella  parte  in cui non consente l'esercizio del diritto di ottenere
la  cancellazione  del  proprio  nome  dal  registro  informatico dei
protesti  al  debitore che, sebbene abbia provveduto al pagamento del
titolo  protestato,  unitamente agli interessi maturati ed alle spese
(«per  il  protesto,  per  il  precetto  e  per il processo esecutivo
eventualmente  promosso»),  non  possa  produrre  il titolo cambiario
originale, perche' andato distrutto o smarrito, senza consentirgli di
sostituire   ad   esso  la  denuncia  di  smarrimento  o  distruzione
presentata all'autorita' competente;
        che, essendo identiche le ragioni poste dalle due ordinanze a
fondamento dei dubbi di legittimita' sollevati, si impone la riunione
dei giudizi;
        che  la questione di legittimita' costituzionale sollevata e'
manifestamente  infondata  per  erroneo  presupposto  interpretativo,
essendo  evidente  che  la  norma censurata si limita a descrivere la
documentazione  necessaria  perche',  coerentemente  alla  natura del
relativo  procedimento,  venga  in  sede  amministrativa accertata la
sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  (integralita'  e
tempestivita'  del  pagamento)  per la cancellazione dal registro dei
protesti,  ma essa - ove l'istanza sia respinta per carenza di quella
documentazione - non pone al giudice, in sede giurisdizionale, alcuna
limitazione   probatoria   nell'accertamento  del  fatto  costitutivo
(pagamento  del  debito  e  degli  accessori  entro  dodici  mesi dal
protesto)  del  diritto alla cancellazione dal registro dei protesti,
come  dimostra il richiamo (art. 4, comma 4) delle norme sul rito del
lavoro  (e,  quindi,  anche  dell'art. 421  del  codice  di procedura
civile);
        che,   conseguentemente,   e'   del   tutto  inconferente  la
circostanza  che sia in se' legittimo il provvedimento amministrativo
di diniego, non avendo il ricorso giurisdizionale natura impugnatoria
di  quel provvedimento, ma funzione di accertamento, con gli ordinari
strumenti   istruttori,   dei  fatti  costitutivi  del  diritto  alla
cancellazione dal registro dei protesti.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955,
n. 77  (Pubblicazione  degli  elenchi  dei  protesti cambiari) - come
sostituito  dall'art. 2,  comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235
(Nuove  norme  in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti
cambiari)  - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal giudice di pace di Cerignola con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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