Regolamento sulla liquidazione informatica e sul mandato informatico ai sensi dell'Art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento).(GU n.5 del 5-2-2005)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 49, del 7 dicembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto l'Art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento); Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2646 di data 19 novembre 2004, con la quale e' stato approvato lo schema di «regolamento sulla liquidazione informatica e sul mandato informatico ai sensi dell'Art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento); E m a n a Il regolamento sulla liquidazione informatica e sul mandato informatico al sensi dell'Art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia Autonoma di Trento), come dal testo allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2004 registro n. 1, foglio n. 10. (Omissis).