MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2005 

Revoca  della  concessione  n.  226/02,  del 2 settembre 2002, per la
gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della
Mimosa sas, in Torino.
(GU n.31 del 8-2-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Vista   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del Bingo e le successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  convenzione  di  concessione n. 226/02 stipulata in data
2 settembre  2002,  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato  e la Mimosa sas per la gestione del gioco del Bingo nella sala
di via Pinelli, n. 60, in Torino;
  Considerato  che  la Mimosa sas, nonostante ripetuti solleciti, non
ha  provveduto  al pagamento del prelievo erariale e del compenso per
il   controllo  centralizzato  del  gioco  relativo  all'acquisto  di
cartelle  per  il  Bingo,  in  violazione  delle  disposizioni di cui
all'art. 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
  Considerato  che  la  Mimosa  sas  non trasmette i dati di gioco al
centro  di  controllo  dal 31 luglio 2004, non ha dato riscontro alle
numerose  richieste  di  comunicazioni  e  giustificazioni chieste al
riguardo  dall'Amministrazione, non provvede all'acquisto di cartelle
presso  il  competente  Ispettorato  compartimentale  dei monopoli di
Stato  ed  e'  da  ritenere,  pertanto, che la Mimosa sas ha cessato,
senza  autorizzazione,  l'attivita'  nella  sala-bingo di Torino, via
Pinelli,  60, in violazione dell'obbligo di assicurare la continuita'
del  servizio  stabilito  dall'art.  3,  comma  5,  lettera  h) della
convenzione di concessione n. 226/02 del 2 settembre 2002;
  Considerato  che  la  chiusura  della sala-bingo e' stata accertata
anche  dalla  Guardia  di  finanza,  Comando Compagnia di Torino, nel
corso di sopralluoghi eseguiti in data 23, 24, 27 e 28 novembre 2004;
  Considerato che il comportamento della Mimosa sas costituisce grave
irregolarita'   amministrativa  e  grave  violazione  degli  obblighi
convenzionali,  sanzionabili con la revoca della concessione ai sensi
e  per  gli  effetti  di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del
decreto  ministeriale  31 gennaio 2000, n. 29 e all'art. 13, comma 1,
lettere c) e d) della vigente convenzione di concessione;
  Considerato  che con lettera raccomandata a/r del 1° dicembre 2004,
prot.   n.   2004/66957/COA/BNG,   ricevuta   il   9 dicembre   2004,
l'Amministrazione  ha  comunicato  alla  Mimosa  sas che qualora «non
provveda,  entro  cinque  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
presente,  a  trasmettere  alla  scrivente  l'attestato di versamento
dell'importo  di  Euro  33.558,00,  ... e alla ripresa dell'attivita»
sara' adottato il provvedimento di revoca della concessione n. 226/02
stipulata  in  data  2 settembre  2002 e di escussione della cauzione
prevista dall'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29,
sia  a  titolo di recupero del sopraindicato credito erariale, che di
risarcimento  del  danno  derivante  dalla  cessazione dell'attivita'
nella sala della Mimosa sas;
  Considerato  che il danno erariale medio derivante dalla cessazione
dell'attivita'  da  parte  di  una  sala-bingo e' stimabile in misura
superiore  a  Euro 1.000.000 su base annua, atteso che nell'anno 2004
le  entrate  erariali  sono  state pari a circa Euro 360.000.000 e le
sale-bingo  attive  a  circa  300, e che pertanto si rende escutibile
l'intero  importo, al netto di quello escutibile a titolo di recupero
del   sopraindicato  credito  erariale,  della  cauzione  prestata  a
garanzia  degli  obblighi  convenzionali  ai  sensi  dell'art.  9 del
decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
  Considerato  che,  fino  alla  data  odierna  la  Mimosa sas non ha
provveduto  al  versamento  dell'importo  di Euro 33.558,00, dovuto a
titolo   di   prelievo  erariale  e  di  compenso  per  il  controllo
centralizzato   del   gioco,   non   ha   provveduto   alla   ripresa
dell'attivita'  nella sala-bingo di via Pinelli, 60, in Torino, e non
e'  intervenuta  nel  procedimento  di  revoca  della  convenzione di
concessione  n.  226/02  stipulata  in  data 2 settembre 2002, il cui
avvio e' stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della
legge  n. 241/1990, con la sopraindicata lettera raccomandata a/r del
1° dicembre 2004, prot. n. 2004/66957/COA/BNG, ricevuta il 9 dicembre
2004;
                              Decreta:
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c)
del  decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n. 29, e dell'art. 13,
comma  1, lettere c) e d) della vigente convenzione di concessione e'
revocata,  nei  confronti  della Mimosa sas, la concessione n. 226/02
del 2 settembre 2002, per i motivi indicati in premessa.
  2.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  si rende escutibile la
cauzione   di   cui  alla  polizza  assicurativa  n.  4158055  S  del
2 settembre  2002,  rilasciata dalla Navale Assicurazioni S.p.a., per
l'intero importo di Euro 516.457,00.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.

    Roma, 27 gennaio 2005

                                p. Il direttore generale: Tagliaferri