AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 dicembre 2004 

   Deliberazioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas
24 dicembre  2004, n. 237/04; 27 dicembre 2004, n. 238/04, n. 240/04,
n.  242/04; 28 dicembre 2004, n. 247/04; 29 dicembre 2004, n. 249/04;
30 dicembre 2004, n. 250/04, n. 252/04 e n. 254/04.
(GU n.34 del 11-2-2005 - Suppl. Ordinario n. 18)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 dicembre 2004

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79 e sue modifiche e
  provvedimenti  applicativi  (di  seguito:  decreto  legislativo  n.
  79/99);
- gli  indirizzi  formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle
  attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato
  di  offerte  di  vendita  e  di  acquisto  di energia elettrica (di
  seguito: Sistema Italia 2004);
- la  direttiva  del  Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
  2004 (prot. n. 4159), recante indirizzi alle societa' Gestore della
  rete  di  trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico
  Spa,  Acquirente unico Spa, e all'Autorita' per l'energia elettrica
  e  il  gas  ai  fini  della  partecipazione attiva della domanda al
  sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre
  2004);
- l'Allegato   A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
  elettrica  e  il  gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
  168/03,  come  successivamente  integrata e modificata (di seguito:
  deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
  05/04,  come  successivamente  integrato  e modificato (di seguito:
  Testo integrato);
- l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n.
  48/04,  come  successivamente  integrato  e modificato (di seguito:
  deliberazione n. 48/04);
- la  deliberazione  dell'Autorita'  19  novembre 2004, n. 205/04 (di
  seguito: deliberazione n. 205/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n.
  223/04 (di seguito: deliberazione n. 223/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n.
  224/04 (di seguito: deliberazione n. 224/04);
- il   documento  per  la  consultazione  19  novembre  2004  recante
  condizioni   vigenti  dall'1  gennaio  2005  per  l'erogazione  del
  pubblico  servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica sul
  territorio  nazionale  e  per  l'approvvigionamento  delle relative
  risorse  su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5
  del  decreto  legislativo  n.  79/99  (di seguito: documento per la
  consultazione 19 novembre 2004);
- il   documento  per  la  consultazione  30  novembre  2004  recante
  trattamento  dello  sbilanciamento  di  impianti  di  produzione di
  energia elettrica ai fini del dispacciamento (di seguito: documento
  per la consultazione 30 novembre 2004).

Considerato che:
- con  deliberazione n. 168/03, l'Autorita' ha definito le condizioni
  per   l'erogazione   del   pubblico   servizio   di  dispacciamento
  dell'energia    elettrica    sul   territorio   nazionale   e   per
  l'approvvigionamento  delle  relative  risorse  su  base  di merito
  economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n.
  79/99;
- con  deliberazione  n.  48/04,  l'Autorita' ha disposto l'avvio del
  dispacciamento  di  merito  economico  senza  partecipazione attiva
  della domanda, definendone una disciplina con efficacia limitata al
  solo  anno  2004,  ai  fini  della  quale  sono  state  recepite le
  indicazioni  in tal senso fornite dalla societa' Gestore della rete
  di  trasmissione  nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete)
  con lettera in data 25 marzo 2004;
- al  fine  di  dare  avvio  ad un regime di dispacciamento di merito
  economico con la partecipazione attiva della domanda con decorrenza
  1  gennaio  2005,  l'Autorita'  ha  diffuso  il  documento  per  la
  consultazione  19  novembre  2004, recante modifiche e integrazioni
  alle  condizioni  stabilite  con  deliberazione  n. 168/03, tenendo
  conto   delle   esigenze   di  gradualita'  e  delle  problematiche
  rappresentate  all'Autorita'  dal  Gestore della rete nel corso del
  primo   periodo  di  funzionamento  del  dispacciamento  di  merito
  economico;
- gli  esiti  della  consultazione  di cui al precedente alinea hanno
  evidenziato, tra l'altro, l'esigenza di:
  a)  prevedere  la  possibilita',  per  i  soggetti  che  concludono
  contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte di
  cui  all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, di comunicare
  al  Gestore  della  rete  programmi di immissione e di prelievo non
  bilanciati;
  b)  introdurre,  per il solo anno 2005, un regime transitorio circa
  la valorizzazione degli sbilanciamenti per le unita' di consumo non
  rilevanti;
  c) definire condizioni transitorie, per un periodo di validita' non
  superiore  a  tre  mesi,  circa  le  modalita' di partecipazione al
  mercato delle unita' di produzione non rilevanti;
- l'Autorita'  ha  diffuso  il  documento  per  la  consultazione  30
  novembre  2004  recante previsioni integrative del documento per la
  consultazione  19 novembre 2004 con riferimento alla disciplina dei
  corrispettivi di sbilanciamento per:
  a)  le  unita'  di  produzione  alimentate da fonti rinnovabili non
  programmabili;
  b)   le   unita'  di  produzione  che  forniscono  il  servizio  di
  regolazione primaria della frequenza;
  c)  gli  sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio
  in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di
  manutenzione;
  d)  le  unita'  di  produzione  nella  disponibilita'  dei soggetti
  autoproduttori   o   di  cogenerazione  destinate  al  servizio  di
  teleriscaldamento per usi civili;
- gli   esiti   della  consultazione  di  cui  al  precedente  alinea
  evidenziano   un   diffuso   dissenso   dei   soggetti  interessati
  relativamente alle previsioni di cui alla lettera a) del precedente
  alinea;  e  che,  con  riferimento  agli altri profili, detti esiti
  adducono   elementi   tali  da  segnalare  l'esigenza  di  condurre
  ulteriori   attivita'   istruttorie,   posponendo   l'adozione  del
  provvedimento relativo;
- la direttiva ministeriale 24 dicembre 2004, evidenzia, tra l'altro,
  la necessita' che siano previste:
  a)  misure  idonee per consentire agli operatori di usufruire di un
  periodo  transitorio,  che  si  concludera' entro e non oltre il 31
  marzo  2005,  al  fine acquisire le conoscenze e migliorare i mezzi
  necessari  per  effettuare  con  maggior precisione la formulazione
  attiva della propria domanda;
  b)  nel  suddetto  periodo  transitorio,  la  riduzione degli oneri
  economici  derivanti  dallo sbilanciamento prodotto dagli operatori
  che  partecipano  attivamente  con  la  propria  domanda al Sistema
  Italia 2004.

   Ritenuto  che  sia  opportuno,  al fine di dar luogo all'entrata a
regime  del  dispacciamento di merito economico con la partecipazione
attiva della domanda, in aderenza agli esiti dei predetti processi di
consultazione,  anche  in  relazione  alla  direttiva ministeriale 24
dicembre 2004:
- modificare e integrare la deliberazione n. 168/03, prevedendo:
  a)  la  possibilita',  per  i  soggetti che concludono contratti di
  compravendita  al  di  fuori  del  sistema  delle  offerte  di  cui
  all'articolo  5  del decreto legislativo n. 79/99, di comunicare al
  Gestore  della  rete  programmi  di  immissione  e  di prelievo non
  bilanciati;  cio'  al fine di garantire maggiore flessibilita' agli
  operatori;
  b)  un  regime  transitorio, per l'anno 2005, per la valorizzazione
  degli  sbilanciamenti  per  le  unita' di consumo non rilevanti, al
  fine  di  concedere,  ai  soggetti responsabili della domanda i cui
  programmi  di  prelievo  non  risultano  rilevanti  ai  fini  della
  previsione  da  parte  del  Gestore  della  rete  del fabbisogno di
  risorse  per  il dispacciamento, il tempo necessario per migliorare
  l'accuratezza delle proprie previsioni;
  c) l'introduzione di condizioni transitorie, fino al 31 marzo 2005,
  circa  le  modalita'  di  partecipazione al mercato delle unita' di
  produzione non rilevanti;
  d)  l'introduzione  di  ulteriori obblighi informativi in capo agli
  operatori di mercato ed alla societa' Gestore del mercato elettrico
  S.p.A.  al  fine  di  migliorare  le  condizioni  di trasparenza di
  funzionamento del mercato;
- integrare  la  deliberazione n. 205/04, prevedendo che all'articolo
  7,  comma  7.4,  della medesima deliberazione, le parole "utilizza,
  per  la  copertura  del  relativo  squilibrio economico, il gettito
  rinveniente  dal  corrispettivo  a copertura dei costi riconosciuti
  per  il funzionamento del Gestore della rete per il dispacciamento"
  siano sostituite dalle parole "calcola il gettito necessario per la
  copertura del relativo squilibrio economico"

                              DELIBERA

   1.  di  modificare  ed  integrare  la deliberazione n. 168/03, nei
termini di seguito indicati:
a) all'articolo 1, comma 1.1, le parole "Ai fini dell'interpretazione
   e  dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel presente
   provvedimento  si  applicano  le definizioni di cui all'articolo 1
   dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001,
   n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
   297  del  22  dicembre  2001,  come  successivamente  integrata  e
   modificata  (di  seguito:  Testo  integrato)  nonche' le ulteriori
   definizioni  formulate  come segue:" sono sostituite con le parole
   "Ai    fini   dell'interpretazione   e   dell'applicazione   delle
   disposizioni  contenute nel presente provvedimento si applicano le
   definizioni   di   cui   all'articolo   1   dell'Allegato  A  alla
   deliberazione  dell'Autorita'  30  gennaio  2004,  n.  5/04,  come
   successivamente   integrata   e   modificata  (di  seguito:  Testo
   integrato),   nonche'  le  ulteriori  definizioni  formulate  come
   segue:";
b) all'articolo  1,  comma 1.1, dopo l'alinea"- l'Acquirente unico e'
   il  soggetto  di  cui  all'articolo  4  del decreto legislativo n.
   79/99;" e' inserito l'alinea:

   "- assegnatari di capacita' di trasporto sono i soggetti assegna-
      tari di quote di capacita' di trasporto assegnate  dal Gestore
      della rete  ai  sensi della  deliberazione  n. 224/04 ai  fini
      dell'importazione di energia elettrica:
   a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
   b) per la consegna di energia  elettrica nella Repubblica di  San
      Marino,  nello  Stato  della Citta' del  Vaticano-Santa  Sede,
      nonche' in Corsica;
   c) per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettri-
      ca prodotta  presso il  bacino  idroelettrico di Innerferrera;
   d) da parte della societa' Raetia Energie.
   Sono  considerati  assegnatari  di capacita' di trasporto anche i
   soggetti  a  cui  siano state  allocate  quote  di  capacita'  di
   trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma da  parte
   dei gestori di rete esteri;";
c) all'articolo  1,  comma  1.1,  l'alinea "- cliente grossista e' il
   soggetto  che  acquista e vende energia elettrica senza esercitare
   attivita'  di  produzione,  trasmissione  e distribuzione, incluso
   nell'elenco  di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione
   n. 20/03" e' soppresso;
d) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "- controllo degli scambi
   programmati  e'  l'insieme  delle  azioni di controllo del Gestore
   della rete, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti
   elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra
   i  sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale"
   e' inserito l'alinea:
"- Disciplina  del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del
   mercato  elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003, come
   successivamente modificata ed integrata;"
e) all'articolo  1,  comma  1.1,  dopo  l'alinea "- rete rilevante e'
   l'insieme  della  rete  di  trasmissione nazionale, ivi inclusa la
   rete   di   interconnessione   con   l'estero,  e  delle  reti  di
   distribuzione  in alta tensione direttamente connesse alla rete di
   trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;" e'
   inserito l'alinea:
"- sbilanciamento  a  programma  e'  la differenza tra i programmi di
   immissione  ed i programmi di prelievo comunicati al Gestore della
   rete,  in  esecuzione di un contratto di compravendita concluso al
   di   fuori  del  sistema  delle  offerte  e  registrato  ai  sensi
   dell'articolo 4;"
f) all'articolo    1,    comma   1.1,   l'alinea   "-   servizio   di
   interrompibilita'  del  carico e' il servizio fornito dalle unita'
   di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di
   terzi   dotate,   in   ogni   singolo   punto   di   prelievo,  di
   apparecchiature  di  distacco  del carico conformi alle specifiche
   tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico con
   le   modalita'   definite   dal   medesimo  GRTN;"  e'  sostituito
   dall'alinea:
"- servizio  di  interrompibilita'  del carico e' il servizio fornito
   dalle  unita'  di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di
   connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di
   apparecchiature  di  distacco  del carico conformi alle specifiche
   tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi
   di  carico  con  le  modalita' definite dal medesimo Gestore della
   rete;"
g) all'articolo   1,  comma  1.1,  l'alinea"-  unita'  di  produzione
   alimentata  da fonti rinnovabili non programmabili e' un'unita' di
   produzione  che  utilizza  l'energia  del  sole,  del vento, delle
   maree,   del   moto   ondoso,  l'energia  geotermica  o  l'energia
   idraulica,  limitatamente  in  quest'ultimo  caso agli impianti ad
   acqua fluente;" e' sostituito dall'alinea:
"- unita'   di   produzione   alimentata  da  fonti  rinnovabili  non
   programmabili  e'  un'unita'  di produzione che utilizza l'energia
   solare,   eolica,   maremotrice,  del  moto  ondoso,  del  gas  di
   discarica,  dei  gas  residuati  dei  processi di depurazione, del
   biogas,   delle   biomasse,   l'energia   geotermica  o  l'energia
   idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unita' ad acqua
   fluente;"
h) all'articolo  1,  comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 95/01 e'
   la   deliberazione   dell'Autorita'  30  aprile  2001,  n.  95/01,
   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16
   giugno  2001,  come  successivamente  modificata  ed integrata" e'
   soppresso;
i) all'articolo  1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 317/01 e'
   l'Allegato  A della deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001,
   n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
   37  del  13  febbraio  2002,  come  successivamente  modificata ed
   integrata;" e' soppresso;
j) all'articolo   1,   comma   1.1,   dopo  l'alinea  "-  utente  del
   dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con il Gestore della
   rete  un  contratto per il servizio di dispacciamento" e' inserito
   l'alinea:
"- deliberazione   n.   36/02  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione
   dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02;"
k) all'articolo  1,  comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 42/02 e'
   la   deliberazione   dell'Autorita'  19  aprile  2001,  n.  42/02,
   pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 79,
   n. 297 del 4 aprile 2002" e' sostituito dall'alinea:
"- deliberazione  n.  42/02  e'  la  deliberazione  dell'Autorita' 19
   aprile   2002,   n.  42/02,  come  successivamente  modificata  ed
   integrata;"
l) all'articolo  1,  comma 1.1, gli alinea "- deliberazione n. 125/02
   e'  la  deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02;" e
   "deliberazione  n.  20/03  e'  la  deliberazione dell'Autorita' 13
   marzo  2003,  n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
   generale, n. 71 del 26 marzo 2003;" sono soppressi;
m) all'articolo  1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 118/03 e'
   l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n.
   118/03,  in  corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica Italiana;" e' sostituito dall'alinea:
"- deliberazione   n.  118/03  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione
   dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03";
n) all'articolo  1, comma 1.1, l'alinea "- deliberazione n. 157/03 la
   deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03, in corso
   di   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
   Italiana." e' soppresso;
o) all'articolo  1,  comma  1.1,  dopo  l'alinea  "- deliberazione n.
   118/03  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  16
   ottobre  2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
   Ufficiale  della  Repubblica  Italiana"  sono  inseriti i seguenti
   alinea:
"- deliberazione  n.  205/04 e' la deliberazione 19 novembre 2004, n.
   205/05;
- deliberazione   n.   223/04  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione
  dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04;
- deliberazione   n.   224/04  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione
  dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;"
p) all'articolo 3, comma 3.1, le lettere a), b) e c), sono sostituite
   dalle seguenti lettere:
"a) connessione,  intesa,  ai  fini  del presente provvedimento, come
   realizzazione  e mantenimento del collegamento alle infrastrutture
   di una rete con obbligo di connessione di terzi;
b) trasmissione,  inteso  come  il  servizio  di  trasmissione di cui
   all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e
   la   trasformazione   dell'energia   elettrica   sulla   rete   di
   trasmissione nazionale;
c) distribuzione, inteso come il servizio di distribuzione esercitato
   in  concessione  dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del
   decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione
   dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
d) dispacciamento,  inteso,  ai fini del presente provvedimento, come
   determinazione  delle  partite fisiche di competenza dei contratti
   di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia
   elettrica  nei  diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e
   conseguente  fornitura  di risorse del sistema elettrico nazionale
   necessarie  a  garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito
   dei   contratti,   nonche'   come   valorizzazione  e  regolazione
   dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni
   contrattuali";
q) all'articolo   4,  comma  4.2,  lettera  a),  le  parole  "clienti
   grossisti" sono sostituite dalle parole "altri soggetti";
r) all'articolo  4,  comma  4.2,  lettera c) le parole "sulla rete di
   interconnessione  in importazione e in esportazione ai sensi della
   deliberazione  n.  157/03"  e  le  parole "o di esportazione" sono
   soppresse;
s) all'articolo  4, comma 4.2, la lettera e) e' cosi' sostituita: "e)
   i  soggetti  abilitati  dal  Gestore  della  rete,  ai  sensi  del
   regolamento  di cui all'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione
   n.   223/04,   a  presentare  offerte  di  vendita  su  unita'  di
   importazione  o  offerte di acquisto su unita' di esportazione nel
   mercato  del  giorno prima per le finalita' di cui all'articolo 5,
   comma 5.2, della medesima deliberazione.";
t) all'articolo 4, comma 4.6, la lettera d) e' soppressa;
u) all'articolo 4, dopo il comma 4.6 e' inserito il comma 4.6.1:
"4.6.1 Gli operatori di mercato acquirenti inseriti nell'elenco degli
       operatori  ammessi al mercato elettrico di cui all'articolo 16
       della  Disciplina  del  mercato  devono  comunicare al Gestore
       della rete se intendono avvalersi della facolta' di effettuare
       lo  sbilanciamento  a  programma di cui all'articolo 17, comma
       17.3.1.";
v) all'articolo 4, il comma 4.7 e' sostituito dal seguente comma:
"4.7 L'operatore  di mercato cedente e' tenuto a inviare il modulo di
     cui  al comma 4.6 debitamente compilato al Gestore della rete e,
     per conoscenza, all'operatore di mercato acquirente, nei tempi e
     con le modalita' definite dal medesimo Gestore."
w) all'articolo 4, il comma 4.8 e' sostituito dal seguente comma:
"4.8 Al   fine   di   consentire  la  sollecita  effettuazione  degli
     adempimenti  necessari  all'accesso  ai servizi di trasmissione,
     distribuzione  e  di  dispacciamento,  il Gestore della rete da'
     comunicazione    agli   operatori   di   mercato   dell'avvenuta
     registrazione   entro,  e  non  oltre,  cinque  (5)  giorni  dal
     ricevimento  e  dalla  positiva verifica del modulo compilato di
     cui  al comma 4.6. Nel caso in cui entro tale termine il Gestore
     della  rete  non  abbia  effettuato  la  comunicazione di cui al
     precedente  periodo,  la  registrazione si intende positivamente
     conclusa.";
x) all'articolo  4,  al  comma  4.9,  dopo  le  parole  "a  punti  di
   dispacciamento  per  unita' di produzione" sono inserite le parole
   "o  di  importazione"  e dopo le parole "a punti di dispacciamento
   per   unita'   di   consumo"   sono   inserite  le  parole  "o  di
   esportazione";
y) all'articolo 4, dopo il comma 4.9 e' inserito il seguente comma:
"4.10 Qualora  un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato
      con  riferimento  ad  un  punto di dispacciamento per unita' di
      esportazione, i contratti di compravendita conclusi al di fuori
      del   sistema   delle   offerte   dal  medesimo  operatore  con
      riferimento  a detto punto non possono includere altri punti di
      dispacciamento  per  unita'  di  esportazione  o  per unita' di
      consumo.";
z) all'articolo 5, il comma 5.2, e' sostituito dal seguente comma:
"5.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un
     terzo,  del  contratto  per  il  servizio  di  dispacciamento in
     immissione  e  del  contratto per il servizio di trasmissione di
     cui all'articolo 18 del Testo integrato e' condizione necessaria
     per  immettere  energia  elettrica  nella  rete  con  obbligo di
     connessione  di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso
     l'interposizione  di  un terzo, del contratto per il servizio di
     dispacciamento  in  prelievo  e del contratto per il servizio di
     distribuzione  e'  condizione  necessaria  per prelevare energia
     elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi.";
aa) all'articolo 5, il comma 5.3 e' sostituito dal seguente comma:
"5.3 La  conclusione  dei contratti di dispacciamento, trasmissione e
     distribuzione  deve  avvenire in forma scritta. L'interposizione
     di  un  terzo  ai  fini  della  conclusione  dei contratti per i
     servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento ha
     la  forma  di  un  mandato  senza rappresentanza: in tal caso il
     mandatario  deve  essere il medesimo per i due contratti. Questi
     risponde  delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono
     titolo  nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione
     o di distribuzione e del Gestore della rete.";
bb) all'articolo  5,  comma  5.4,  le  parole  "e' unico per tutte le
    unita'  di  produzione e di consumo" sono sostituite dalle parole
    "e'  unico per tutte le unita' di produzione e unico per tutte le
    unita' di consumo";
cc) all'articolo 5, il comma 5.5 e' sostituito dal seguente comma:
"5.5 Entro  il  sest'ultimo  giorno  lavorativo del mese precedente a
      quello  di  efficacia,  le imprese distributrici di riferimento
      inviano  al  Gestore  della rete, con le modalita' dal medesimo
      stabilite,  l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di
      competenza,   nonche'   dei  soggetti  ubicati  nell'ambito  di
      competenza   delle  imprese  distributrici  sottese  che  hanno
      concluso  un  contratto  per  il  servizio  di distribuzione Le
      variazioni  dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti
      di  prelievo  trattati  su  base  oraria  seguono la tempistica
      prevista  all'articolo  9,  comma  9.2,  della deliberazione n.
      118/03.";
dd) all'articolo 5, il comma 5.6 e' sostituito dal seguente comma:
"5.6 La  conclusione  del contratto per il servizio di dispacciamento
     costituisce  condizione  necessaria per l'accesso al servizio di
     trasmissione  di  cui  all'articolo  18  del Testo integrato. Il
     Gestore  della rete nega la connessione alla rete dell'unita' di
     produzione,  qualora  il  richiedente non offra la dimostrazione
     dell'avvenuta  conclusione  del  contratto  per  il  servizio di
     dispacciamento  ovvero,  nel  caso  di utenti gia' connessi alla
     rete  che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima,
     la  conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5)
     giorni dalla notifica dell'intimazione.";
ee) all'articolo 5, dopo il comma 5.6 sono inseriti i seguenti commi:
"5.6.1 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento
       costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di
       distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici
       negano  la  connessione  alla rete, qualora il richiedente non
       offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto
       per  il  servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti
       gia'  connessi  alla  rete che non abbiano fornito la suddetta
       dimostrazione, intimano, dandone informazione al Gestore della
       rete,  la  conclusione  del  contratto di dispacciamento entro
       cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione.
5.6.2 L'intimazione di cui ai commi 5.6 e 5.6.1 contiene l'avvertenza
       che  la  mancata  conclusione  del contratto di dispacciamento
       comportera'  la  disconnessione  dell'utente  senza  ulteriore
       preavviso.  Scaduto tale termine si da' luogo alla risoluzione
       di diritto del contratto di trasmissione o di distribuzione in
       essere  e  alla  disconnessione  dell'utente.  L'esercente  il
       servizio  comunica  tempestivamente  al  Gestore  della rete e
       all'Autorita' l'avvenuta disconnessione.";
ff) all'articolo 5, il comma 5.7 e' soppresso;
gg) all'articolo  5,  al  comma  5.9 le parole "precedente comma 5.6"
    sono sostituite dalle parole "presente articolo";
hh) all'articolo 6, i commi 6.2 e 6.4 sono soppressi;
ii) all'articolo  9,  comma  9.1,  dopo  la lettera d) e' inserita la
    seguente lettera:
"e) l'accesso  da  parte  del  Gestore  del mercato alle informazioni
    contenute  nel registro delle unita' di produzione e nel registro
    delle  unita'  di  consumo  essenziali  ai fini dello svolgimento
    delle attivita' del medesimo Gestore del mercato.";
jj) all'articolo 10, il comma 10.3 e' sostituito dal seguente comma:
"10.3 Ai  fini  del  presente provvedimento le unita' di consumo sono
      classificate nelle seguenti tipologie:
a) unita' di consumo rilevanti;
b) unita' di consumo non rilevanti".
kk) all'articolo 10, il comma 10.4 e' soppresso;
ll) all'articolo  12,  comma  12.2, le parole "include altresi'" sono
    sostituite  dalle parole "puo' includere altresi', nei casi e con
    le  modalita'  definite  dal  Gestore  della rete nelle regole di
    dispacciamento,";
mm) all'articolo 12, comma 12.5, sono soppresse le parole "Tale punto
    e'  l'insieme  di  uno  o  piu' punti di prelievo con le seguenti
    caratteristiche:
a) relativi  a  unita'  di  consumo  della stessa tipologia, ai sensi
   dell'articolo 10.
b) localizzati in un'unica zona;
c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche
   con   diverse  imprese  distributrici,  dal  medesimo  utente  del
   dispacciamento che e' anche utente del trasporto.";
nn) all'articolo  12,  dopo  il  comma 12.5, sono inseriti i seguenti
    commi:
"12.5.1 Il punto di dispacciamento per unita' di consumo non comprese
       nel  mercato  vincolato  e'  l'insieme  di uno o piu' punti di
       prelievo con le seguenti caratteristiche:
d) relativi  a  unita'  di  consumo  della stessa tipologia, ai sensi
   dell'articolo 10;
e) localizzati in un'unica zona;
f) inclusi  nei  contratti per il servizio di distribuzione conclusi,
   anche   con  diverse  imprese  distributrici,  da  un  utente  del
   dispacciamento che e' anche utente del servizio di distribuzione.
12.5.2 Il  punto di dispacciamento per unita' di consumo comprese nel
       mercato  vincolato  e'  l'insieme di tutti i punti di prelievo
       con le seguenti caratteristiche:
a) localizzati in un'unica zona;
b) inclusi  nei  contratti per il servizio di distribuzione conclusi,
   anche  con  diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato
   vincolato.";
oo) all'articolo  14,  comma  14.4,  lettera  a),  le  parole "di cui
    all'articolo  19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03" sono
    soppresse e dopo le parole "frontiera elettrica" sono inserite le
    parole  "risultanti  dalla  somma  dei programmi orari di scambio
    comunicati   ai   sensi   dell'articolo  10,  comma  10.3,  della
    deliberazione  n.  224/04,  e  delle offerte di vendita accettate
    nella  zona  virtuale  cui  la  frontiera  elettrica si riferisce
    formulate   ai  sensi  dell'articolo  5  della  deliberazione  n.
    223/04;";
pp) all'articolo  14,  comma  14.5,  lettera  a),  le  parole "di cui
    all'articolo  19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03" sono
    soppresse e dopo le parole "frontiera elettrica" sono inserite le
    parole   "risultanti   dalla  somma  delle  offerte  di  acquisto
    accettate  nella  zona  virtuale  a cui la frontiera elettrica si
    riferisce, formulate ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione
    n. 223/04";
qq) all'articolo  14,  comma  14.6, lettere a) e b), le parole "nella
    tabella  13,  colonna  A,  di  cui  all'Allegato  n.  2 del Testo
    integrato"  sono  sostituite  dalle  parole  "nella  tabella  17,
    colonna A, di cui all'Allegato n. 1 del Testo integrato";
rr) all'articolo 17, il comma 17.3 e' sostituito dal comma:
"17.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 17.3.1, in ciascun periodo
      rilevante, i programmi di prelievo comunicati dall'operatore di
      mercato acquirente devono essere uguali, in valore assoluto, ai
      programmi  di  immissione  comunicati dall'operatore di mercato
      cedente."
ss) all'articolo  17,  dopo  il  comma  17.3 sono inseriti i seguenti
    commi:
"17.3.1 Gli operatori di mercato inseriti nell'elenco degli operatori
        ammessi  al  mercato  elettrico  di cui all'articolo 16 della
        Disciplina  del  mercato  che  hanno inviato al Gestore della
        rete  la  comunicazione  di  cui all'articolo 4, comma 4.6.1,
        possono   presentare,   in  esecuzione  di  un  contratto  di
        compravendita  concluso al di fuori del sistema delle offerte
        e registrato ai sensi del precedente articolo 4, programmi di
        prelievo  inferiori,  in  valore  assoluto,  ai  programmi di
        immissione comunicati in esecuzione del medesimo contratto.
17.3.2 Con  riferimento  ai contratti di compravendita conclusi al di
        fuori  del  sistema  delle  offerte  che  includono  punti di
        dispacciamento  per  unita' di esportazione non e' consentito
        avvalersi  della  facolta'  di effettuare lo sbilanciamento a
        programma di cui al comma 17.3.1.";
tt) all'articolo  17,  al  comma 17.4, prima delle parole "il Gestore
    della rete verifica" sono inserite le parole "Nel caso in cui non
    sia  stata esercitata la facolta' di effettuare lo sbilanciamento
    a programma,";
uu) all'articolo 17, dopo il comma 17.5 e' inserito il comma:
"17.5.1 Nel   caso  in  cui  sia  stata  esercitata  la  facolta'  di
        effettuare  lo  sbilanciamento  a programma ed i programmi di
        prelievo  comunicati ai sensi del comma 17.1 in esecuzione di
        un  contratto  di  compravendita  concluso  al  di  fuori del
        sistema  delle  offerte  e registrato ai sensi del precedente
        articolo   4,  risultino,  in  valore  assoluto,  minori  dei
        programmi  di immissione comunicati dall'operatore di mercato
        cedente del medesimo contratto:
a) non  si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 17.3, 17.4 e
   17.5;
b) in  ciascun  periodo  rilevante,  la differenza tra i programmi di
   immissione  e  i  programmi  di  prelievo  e' considerata come una
   vendita  al  Gestore del mercato effettuata nel mercato del giorno
   prima  dall'operatore di mercato acquirente, valorizzata al prezzo
   di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c).";
vv) all'articolo 17, comma 17.6, le parole "I programmi di immissione
    di  unita'  di  importazione  sono  pari alla somma dei programmi
    orari  di  scambio  di  cui  all'articolo  19,  comma 19.3, della
    deliberazione   n.   157/03,   comunicati  dagli  assegnatari  di
    capacita'  di  trasporto  in  importazione" sono sostituite dalle
    parole  "I programmi di immissione in esecuzione dei contratti di
    compravendita  conclusi  al  di  fuori  del sistema delle offerte
    dagli  assegnatari  di  capacita'  di  trasporto relativamente ad
    unita'  di  importazione sono pari alla somma dei programmi orari
    di  scambio  comunicati  ai  sensi  dell'articolo 10, comma 10.3,
    della deliberazione n. 224/04";
ww) all'articolo 17, il comma 17.7 e' soppresso;
xx) all'articolo  19,  comma 19.3, lettera a), le parole "lettera a),
    e" sono sostituite dalle parole "lettera a),";
yy) all'articolo  19, comma 19.3, lettera c), le parole "appartenenti
    alle  zone"  sono sostituite dalle parole "appartenenti alle zone
    geografiche";
zz) all'articolo 19, comma 19.6, la lettera g), e' soppressa";
aaa) all'articolo  19,  dopo  il  comma  19.7 e' inserito il seguente
     comma:
"19.7.1 Ai  fini  dell'assegnazione  delle  priorita' di cui al comma
        19.6,  nell'ambito  di  ciascuna  delle  categorie  di cui al
        medesimo  comma  19.6,  e  le  offerte di vendita relative ai
        programmi   di  immissione  dei  contratti  di  compravendita
        conclusi   al  di  fuori  del  sistema  delle  offerte  hanno
        priorita' rispetto alle altre offerte."
bbb) all'articolo  19,  comma 19.8, le parole "di cui all'articolo 4,
     comma 4.6, lettera d)" sono sostituite dalle parole "cedente";
ccc) all'articolo  19,  comma  19.12,  le  parole  "lettera a)," sono
     soppresse;
ddd) all'articolo  19,  dopo il comma 19.12, sono inseriti i seguenti
     commi:
"19.13 Qualora, in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un
       periodo  rilevante  un programma di immissione di cui al comma
       19.2,  lettera  b), sia accettato parzialmente nel mercato del
       giorno  prima, l'operatore di mercato cedente deve riconoscere
       al  Gestore  della  rete  un  importo  pari al prodotto tra il
       prezzo  di  cui  al  precedente  comma  19.3, lettera c), e la
       differenza  tra  il  programma  di immissione presentato ed il
       programma   di   immissione  accettato  nel  medesimo  periodo
       rilevante.
19.14 Qualora,  in applicazione del comma 19.6, con riferimento ad un
       periodo  rilevante  un  programma  di prelievo di cui al comma
       19.2,  lettera  b), sia accettato parzialmente nel mercato del
       giorno  prima, l'operatore di mercato acquirente deve ricevere
       dal  Gestore  della  rete  un  importo pari al prodotto tra il
       prezzo  di  cui  al  precedente  comma  19.3, lettera c), e la
       differenza  tra  il  programma  di  prelievo  presentato ed il
       programma   di   prelievo   accettato   nel  medesimo  periodo
       rilevante.
19.15 Entro  i termini stabiliti dal testo integrato della disciplina
       del  mercato  elettrico  per  la regolazione dei pagamenti, il
       Gestore della rete versa al Gestore del mercato gli importi di
       cui al precedente comma 19.13."
eee) all'articolo 24, il comma 24.1 e' sostituito dal comma:
"24.1 Il  Gestore  della  rete predispone e pubblica sul proprio sito
      internet, con cadenza annuale, l'elenco delle unita' essenziali
      per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare
      successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per
      il dispacciamento.";
fff) all'articolo  29, comma 29.1, le lettere e) e d) sono sostituite
     dalle seguenti lettere:
"c) qualora  responsabile  di  punti  di dispacciamento per unita' di
    consumo,  paga  al  Gestore della rete se negativi, ovvero riceve
    dal  Gestore  della  rete  se  positivi,  il corrispettivo di non
    arbitraggio  di  cui  all'Articolo  33,  commi 33.4 e 33.5, ed il
    corrispettivo  per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato
    per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 36;
d) qualora  responsabile  di  punti  di  dispacciamento per unita' di
   consumo,  paga  al  Gestore della rete i corrispettivi di cui agli
   articoli da 37 a 37.3.";
ggg) all'articolo  29,  comma 29.3, le parole "di cui all'articolo 4,
     comma 4.6, lettera d)," sono sostituite dalla parola "cedenti";
hhh) all'articolo  30, comma 30.1, la parola "37" e' sostituita dalla
     parola "37.3";
iii) all'articolo  31,  comma  31.3,  le  parole  "programma cumulato
     finale"   sono   sostituite   dalle   parole  "programma  finale
     cumulato";
jjj) all'articolo  31,  commi  31.4  e  31.5,  le parole "a titolo di
     bilanciamento" sono soppresse;
kkk) all'articolo  31, commi 31.7, la parola "31" e' sostituita dalla
     parola "32";
lll) all'articolo  34,  commi  34.7  e  34.8,  le parole "di cui alla
     precedente  lettera  b)" sono sostituite dalle parole "di cui al
     precedente comma 34.6, lettera b)";
mmm) all'articolo 35, il comma 35.1 e' sostituito dal seguente comma:
"35.1 Entro  il  giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
      di  competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a
      ciascun  periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione
      dei  diritti  di  utilizzo  della  capacita'  di  trasporto nel
      mercato  del  giorno  prima a carico degli operatori di mercato
      cedenti   che  hanno  registrato,  ai  sensi  dell'articolo  4,
      contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del sistema
      delle  offerte e del Gestore del mercato, determinato ai sensi,
      rispettivamente, del comma 35.2 e del comma 35.3.";
nnn) all'articolo 35, il comma 35.2 e' sostituito dal seguente comma:
"35.2 Per  i  contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del
      sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per
      unita'  di  consumo,  il  corrispettivo  di cui al comma 35.1 a
      carico   dell'operatore   di   mercato  cedente  e'  pari  alla
      differenza tra i seguenti elementi:
a) il  prodotto  tra  il  programma di immissione di ciascun punto di
   dispacciamento  del contratto di compravendita comunicato ai sensi
   dell'articolo  17,  come  eventualmente  modificato al termine del
   mercato   del   giorno   prima,  e  il  prezzo  di  valorizzazione
   dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
   b), nella zona in cui e' ubicato tale punto;
b) il  prodotto  tra  il  programma di immissione di ciascun punto di
   dispacciamento  del contratto di compravendita comunicato ai sensi
   dell'articolo  17,  come  eventualmente  modificato al termine del
   mercato   del   giorno   prima,  e  il  prezzo  di  valorizzazione
   dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
   c).";
ooo) all'articolo  35,  dopo  il  comma  35.2 e' inserito il seguente
     comma:
"35.2.1 Per  i  contratti  di  compravendita conclusi al di fuori del
        sistema  delle  offerte che includono punti di dispacciamento
        per  unita' di esportazione, il corrispettivo di cui al comma
        35.1  a carico dell'operatore di mercato cedente e' pari alla
        differenza tra i seguenti elementi:
a) il  prodotto  tra  il  programma di immissione di ciascun punto di
   dispacciamento  del contratto di compravendita comunicato ai sensi
   dell'articolo  17,  come  eventualmente  modificato al termine del
   mercato   del   giorno   prima,  e  il  prezzo  di  valorizzazione
   dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
   b), nella zona in cui e' ubicato tale punto;
b) il  prodotto  tra  il  programma di immissione di ciascun punto di
   dispacciamento  del contratto di compravendita comunicato ai sensi
   dell'articolo  17,  come  eventualmente  modificato al termine del
   mercato   del   giorno   prima,  e  il  prezzo  di  valorizzazione
   dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
   b), nella zona estera in cui e' ubicato il punto di dispacciamento
   per unita' di esportazione."
ppp) all'articolo 35, il comma 35.3 e' sostituito dal comma:
"35.3 Il  corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico del Gestore del
      mercato elettrico e' pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il  prodotto  tra  le quantita' delle offerte di vendita accettate
   nel  mercato  del  giorno  prima,  al  netto  delle vendite di cui
   all'articolo  17,  comma  17.5.1,  lettera  b),  e  il  prezzo  di
   valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui  all'articolo 19,
   comma  19.3,  lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di
   dispacciamento a cui l'offerta si riferisce;
b) il  prodotto  tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
   nel   mercato   del   giorno   prima   relativamente  a  punti  di
   dispacciamento per unita' di consumo e il prezzo di valorizzazione
   dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera
   c);
c) il  prodotto  tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
   nel   mercato   del   giorno   prima   relativamente  a  punti  di
   dispacciamento   per   unita'  di  esportazione  e  il  prezzo  di
   valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui  all'articolo 19,
   comma  19.3,  lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di
   dispacciamento a cui l'offerta si riferisce.";
qqq) all'articolo 35, comma 3 5.4, le lettere a) e b) sono sostituite
     dalle lettere:
"a) il  prodotto  tra le quantita' delle offerte di vendita accettate
    nel  mercato  di  aggiustamento  e  il  prezzo  di valorizzazione
    dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella
    zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento a cui l'offerta
    si riferisce;
b) il  prodotto  tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate
    nel  mercato  di aggiustamento e il prezzo dell'energia elettrica
    acquista  nel  mercato  di  aggiustamento  nella  zona  in cui e'
    ubicato   il   punto   di   dispacciamento  a  cui  l'offerta  si
    riferisce.";
rrr) all'articolo  36,  comma 36.1, le parole "calcola la differenza"
    sono sostituite dalle parole "calcola la somma";
sss) all'articolo   36,  comma  36.1,  lettera  b),  dopo  le  parole
    "articolo     22",    sono    inserite    le    parole    ",    e
    nell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di
    fuori del mercato regolamentato, di cui all'articolo 23";
ttt) all'articolo 36, il comma 36.2 e' sostituito dal comma:
"36.2 Il   corrispettivo   unitario  per  l'approvvigionamento  delle
      risorse  nel  mercato per il servizio di dispacciamento e' pari
      al rapporto fra:
c) la  somma  della  differenza  di  cui  al  comma 36.1 e il gettito
   calcolato  dal  Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma
   7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04;
d) l'energia   elettrica   prelevata   da   tutti   gli   utenti  del
   dispacciamento.";
uuu) all'articolo  36,  comma  36.3,  la  parola "35.2" e' sostituita
     dalla parola "36.2";
vvv) dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti articoli:

                           "Articolo 37.1
       Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il
                funzionamento del Gestore della rete

37.1.1 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
       di  competenza  il  Gestore  della rete determina, per ciascun
       utente  del  dispacciamento,  il corrispettivo a copertura dei
       costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete
       pari  al  prodotto  tra  il  corrispettivo  unitario  di  0,01
       centesimi  di  euro/kWh  e  l'energia  elettrica prelevata dal
       medesimo utente del dispacciamento.

                            Articolo 37.2
 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra
           perdite effettive e perdite standard nelle reti

37.2.1 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
       di  competenza  il  Gestore  della rete determina, per ciascun
       utente del dispacciamento ad esclusione dell'Acquirente unico,
       il   corrispettivo  a  copertura  dei  costi  derivanti  dalla
       differenza  tra  perdite  effettive  e  perdite standard nelle
       reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al
       comma  37.2.2  e  l'energia  elettrica  prelevata dal medesimo
       utente del dispacciamento.
37.2.2 I  valori  del  corrispettivo  unitario  a copertura dei costi
       derivanti  dalla  differenza  tra  perdite effettive e perdite
       standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1
       allegata al presente provvedimento.

                            Articolo 37.3
   Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della
               disponibilita' di capacita' produttiva

37.3.1 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
       di  competenza  il  Gestore  della rete determina, per ciascun
       utente  del  dispacciamento,  il corrispettivo a copertura dei
       costi  per  la remunerazione della disponibilita' di capacita'
       produttiva,  pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di
       cui  al  comma  37.3.2  e  l'energia  elettrica  prelevata dal
       medesimo  utente  del  dispacciamento  in ciascuna delle fasce
       orarie F1, F2, F3 e F4.
37.3.2 I  valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per
       la  remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva
       sono  fissati  come  indicato  nella  tabella  2  allegata  al
       presente provvedimento.";
www) Nella  rubricazione  del  TITOLO  4 le parole "DEL GESTORE DELLA
     RETE" sono soppresse;
xxx) Dopo l'articolo 38 e' inserito l'articolo:

                           "Articolo 38.1
                    Comunicazione delle coperture

38.1.1 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
       di   produzione  e  gli  operatori  di  mercato  di  punti  di
       dispacciamento   per  unita'  di  importazione  dichiarano  al
       Gestore del mercato, secondo le modalita' e con le forme dallo
       stesso  definite,  le  quantita'  oggetto  dei contratti dagli
       stessi  conclusi  i  cui  corrispettivi  siano rapportati alla
       valorizzazione   dell'energia   elettrica  nel  sistema  delle
       offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti.
38.1.2 Il  Gestore  del  mercato elabora i dati relativi ai contratti
       comunicati  da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove
       possibile,  per zona. Le elaborazioni di cui al presente comma
       vengono  effettuate  anche  con  riferimento  ai  contratti di
       compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
38.1.3 I   dati   ricevuti  ai  sensi  del  comma  38.1.2  sono  resi
       accessibili all'Autorita' tramite modalita' telematiche.";
yyy) all'articolo 41, dopo il comma 41.1 e' inserito il comma:
"41.1.1 Entro  il  30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete
        elabora  e pubblica sul proprio sito internet una previsione,
        riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo:
a) della   domanda   di   potenza  elettrica  sul  sistema  elettrico
   nazionale;
b) della  distribuzione  percentuale tra le zone della domanda di cui
   alla precedente lettera a).
   Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di
   dette  previsioni  tenendo conto delle informazioni che si rendono
   disponibili   e  pubblica  una  relazione  tecnica  contenente  la
   descrizione   delle  ipotesi,  della  metodologia  e  dei  criteri
   utilizzati.";
zzz) all'articolo  41,  comma  41.2,  le  parole  "con anticipo" sono
     sostituite dalle parole "con almeno sei ore di anticipo";
aaaa) all'articolo  43,  comma  43.2  le  parole  "articolo  43" sono
     sostituite dalle parole "articolo 44";
bbbb) all'articolo 43, dopo il comma 43.4 sono inseriti i commi:
"43.5 Qualora  un'impresa  distributrice non adempia agli obblighi di
      comunicazione ed aggregazione di cui all'articolo 44:
e) il  Gestore  della rete ne da' comunicazione all'Autorita' ai fini
   dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
f) l'impresa  distributrice  inadempiente risponde in solido verso il
   Gestore   della  rete  delle  obbligazioni  sorte  in  conseguenza
   nell'erogazione del servizio di dispacciamento.
43.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza il
     Gestore   della   rete   paga   alle  imprese  distributrici  di
     riferimento    e   alle   imprese   distributrici   sottese   un
     corrispettivo  a  remunerazione  dell'attivita'  prestata  dalle
     medesime  imprese ai sensi degli articoli 44 e 44.1, determinato
     dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 52.";
cccc) l'articolo 44 e' sostituito dall'articolo:

                            "Articolo 44
 Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica ai
 fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per
                  il periodo regolatorio 2004-2007

44.1 Le imprese distributrici aggregano e comunicano, entro il giorno
     quindici  (15)  del  mese  successivo a quello di competenza, al
     Gestore  della  rete  le  misure  delle  immissioni  di  energia
     elettrica  relative  a  punti  di immissione ubicati nel proprio
     ambito  di  competenza  ed  appartenenti ad un medesimo punto di
     dispacciamento.
44.2 Il  Gestore  della  rete  aggrega  le misure delle immissioni di
     energia elettrica ad esso comunicate dalle imprese distributrici
     di riferimento ai sensi del precedente comma 44.1, nonche' delle
     immissioni  di  energia elettrica relative a punti di immissione
     ubicati  sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad
     un medesimo punto di dispacciamento.
44.3 Ai  fini  dello  svolgimento  delle attivita' di cui al presente
     articolo  le  imprese distributrici possono avvalersi dell'opera
     di imprese distributrici di riferimento terze."
dddd) Dopo l'articolo 44 e' inserito l'articolo:

                           "Articolo 44.1
 Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini
  della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il
                    periodo regolatorio 2004-2007

44.1.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro
       il  giorno  quindici  (15)  del  mese  successivo  a quello di
       competenza,  alle  imprese  distributrici  di  riferimento  le
       misure  dei  prelievi di energia elettrica relativi a punti di
       prelievo   ubicati   nel   proprio  ambito  di  competenza  ed
       appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
44.1.2 Le   imprese   distributrici   di   riferimento   aggregano  e
       comunicano,  entro  il giorno venti (20) del mese successivo a
       quello  di  competenza,  al  Gestore  della rete le misure dei
       prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese
       distributrici  sottese  ai  sensi del precedente comma 44.1.1,
       nonche'  dei prelievi di energia elettrica relative a punti di
       prelievo   ubicati   nel   proprio  ambito  di  competenza  ed
       appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
44.1.3 Il  Gestore  della  rete  aggrega  le  misure  dei prelievi di
       energia   elettrica   ad   esso   comunicati   dalle   imprese
       distributrici  di  riferimento  ai  sensi del precedente comma
       44.1.2,    ed   appartenenti   ad   un   medesimo   punto   di
       dispacciamento.
44.1.4 Ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' di cui ai commi
       44.1.1  e  44.1.2  le  imprese distributrici possono avvalersi
       dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.
44.1.5 Le  imprese  distributrici  comunicano,  entro il giorno venti
       (20)  del  mese  successivo  a quello di competenza, a ciascun
       utente  del  dispacciamento  le misure dei prelievi di energia
       elettrica  relativi  a  punti  di prelievo ubicati nel proprio
       ambito   di   competenza   ed  appartenenti  ad  un  punto  di
       dispacciamento nella titolarita' dell'utente medesimo.";
eeee) all'articolo  47,  dopo  il comma 47.2, e' inserito il seguente
      comma:
"47.3 Entro  il  giorno 20 del mese successivo a quello di competenza
      le  imprese  distributrici  comunicano  a  ciascun  utente  del
      dispacciamento  l'elenco  dei  punti  di punti di prelievo o di
      immissione  nella  titolarita'  di  tale  utente  iscritti  nel
      registro  di  cui  al comma 47.1 ed appartenenti ad un medesimo
      punto di dispacciamento."
ffff) all'articolo   48   nella  rubricazione  la  parola  "2004"  e'
      sostituita dalla parola "2005";
gggg) all'articolo 48, il comma 48.1 e' sostituito dal comma:
"48.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per
      l'anno 2005.";
hhhh) all'articolo 48, il comma 48.2 e' soppresso;
iiii) all'articolo 48, il comma 48.3 e' sostituito dal comma:
"48.3 Qualora  in  un  periodo  rilevante  e in una zona si riscontri
      insufficienza  di  offerta  nel  mercato  del  giorno prima, il
      Gestore  della  rete  puo'  intervenire  nel mercato del giorno
      prima,  con  l'obiettivo  di  ripristinare  una  condizione  di
      sufficienza  di  offerta formulando offerte di vendita a prezzo
      zero.";
jjjj) all'articolo 48, il comma 48.4 e' sostituito dal comma:
"48.4 Qualora  in un periodo rilevante e in una zona la previsione di
      carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il 5%
      alla  quantita'  totale  di  energia  elettrica  relativa  alle
      offerte  di  acquisto presentate nel mercato del giorno prima e
      si riscontri sufficienza di offerta, il Gestore della rete puo'
      formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il
      rapporto  tra  la previsione di carico del Gestore della rete e
      la  quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte
      di  acquisto  presentate  nel  mercato  del  giorno prima ad un
      valore pari a 1,05.";
kkkk) all'articolo 48, il comma 48.5 e' soppresso;
llll) all'articolo 48, il comma 48.6 e' sostituito dal comma:
"48.6 Qualora  in un periodo rilevante e in una zona la previsione di
      carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il 5%
      alla  quantita'  totale  di  energia  elettrica  relativa  alle
      offerte  di  acquisto presentate nel mercato del giorno prima e
      si  riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno
      prima  per  la  medesima  zona,  il  Gestore  della  rete  puo'
      formulare  un'offerta di vendita in misura tale da riportare il
      rapporto  tra  la previsione di carico del Gestore della rete e
      la  quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte
      di  acquisto  presentate  nel  mercato  del  giorno prima ad un
      valore pari a 0,95.",
mmmm) all'articolo 48, i commi 48.7 e 48.8 sono soppressi;
nnnn) all'articolo 48, il comma 48.9 e' sostituito dal comma:
"48.9 Il  Gestore  della rete in situazioni eccezionali di criticita'
      del  sistema  elettrico  nazionale,  ai fini della tutela della
      sicurezza  del  medesimo  sistema, puo' intervenire nel mercato
      del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi
      48.3,   48.4   e   48.6,   dandone   tempestiva   comunicazione
      all'Autorita'.";
oooo) all'articolo 48, il comma 48.10 e' sostituito dal comma:
"48.10 I  proventi  e  gli  oneri connessi alle offerte di acquisto e
      alle  offerte  di vendita presentate dal medesimo Gestore della
      rete  ai  sensi  dei  commi  48.3,  48.4 e 48.6 concorrono alla
      determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 36.";
pppp) all'articolo  48,  comma  48.11,  la  parola "28" e' sostituita
      dalla parola "29";
qqqq) all'articolo 48, il comma 48.13 e' sostituito dal comma:
"48.13 Con  riferimento  ai  punti  di  dispacciamento  per unita' di
      consumo  non  rilevanti,  per la quota dello sbilanciamento che
      eccede  il  10% del programma finale cumulato relativo al punto
      di dispacciamento, in luogo dei prezzi di sbilanciamento di cui
      all'articolo  32,  commi  32.2 e 32.3, si applicano i prezzi di
      cui  ai  commi  48.13.1  e  48.13.2.  Per  la restante quota si
      applica  il  prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di
      cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b).";
rrrr) all'articolo 48, dopo il comma 48.13, sono inseriti i commi:
"48.13.1 In  ciascun  periodo  rilevante  in  cui  lo  sbilanciamento
         aggregato zonale e' positivo, il prezzo di sbilanciamento e'
         pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il   prezzo   di  valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui
   all'articolo   19,   comma  19.3,  lettera  b),  in  quel  periodo
   rilevante,   nella   zona  in  cui  e'  localizzato  il  punto  di
   dispacciamento, e
b) il fattore di correzione FC+ di cui al successivo comma 48.13.3.
48.13.2 In   ciascun  periodo  rilevante  in  cui  lo  sbilanciamento
        aggregato  zonale e' negativo, il prezzo di sbilanciamento e'
        pari alla somma dei seguenti elementi:
a) Il   prezzo   di  valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui
   all'articolo   19,   comma  19.3,  lettera  b),  in  quel  periodo
   rilevante,   nella   zona  in  cui  e'  localizzato  il  punto  di
   dispacciamento, e
b) il fattore di correzione FC- di cui al successivo comma 48.13.4.
48.13.3 Il  fattore di correzione FC+ e' pari e' pari alla differenza
        tra  il  prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel
        mercato  per  il servizio di dispacciamento, ponderato per le
        relative  quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in
        cui  e' localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo di
        valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato
        del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui
        e'  localizzato  il punto di dispacciamento, moltiplicata per
        un parametro pari a:

a) 0,2 per il mese di gennaio;
b) 0,5 per il mese di febbraio;
c) 0,8 per il mese di marzo;
d) 1 per i mesi da aprile a dicembre.

   Nel  caso  in  cui la differenza di prezzo di cui al primo periodo
   del  presente comma sia maggiore di zero, il fattore di correzione
   FC+ e' fissato pari a zero.
48.13.4 Il  fattore  di correzione FC- e' pari alla differenza tra il
        prezzo  medio  delle offerte di vendita accettate nel mercato
        per  il servizio di dispacciamento, ponderato per le relative
        quantita',  in  quel  periodo rilevante, nella zona in cui e'
        localizzato  il  punto  di  dispacciamento  e  il  prezzo  di
        valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato
        del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui
        e'  localizzato  il punto di dispacciamento, moltiplicata per
        un parametro pari a:

a) 0,2 per il mese di gennaio;
b) 0,5 per il mese di febbraio;
c) 0,8 per il mese di marzo;
d) 1 per i mesi da aprile a dicembre.
   Nel  caso  in  cui la differenza di prezzo di cui al primo periodo
   del  presente  comma  sia minore di zero, il fattore di correzione
   FC- e' fissato pari a zero.";
ssss) all'articolo  48,  i  commi  48.14,  48.15,  48.16 e 48.17 sono
      soppressi.
tttt) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti articoli:

                           "Articolo 52.1
  Partecipazione al mercato dell'energia delle unita' di produzione
                            non rilevanti

52.1.1 Le  disposizioni  previste  nel presente articolo si applicano
       per il primo trimestre dell'anno 2005.
52.1.2 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
       di produzione non rilevanti non possono presentare offerte nel
       mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
52.1.3 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
       di produzione non rilevanti:
a) sono   legittimati   a   richiedere   al  Gestore  della  rete  la
   registrazione  di  contratti di compravendita conclusi al di fuori
   del  sistema  delle  offerte  a  condizione  che ciascun contratto
   includa  tutte  le  unita'  di  produzione  non  rilevanti per cui
   l'operatore di mercato e' utente del dispacciamento;
b) non   sono   tenuti,   relativamente   a   tali   contratti,  alla
   comunicazione  dei programmi di immissione di cui all'articolo 17,
   comma 17.1.
52.1.4 Con  riferimento ai contratti di compravendita di cui al comma
       52.1.3, lettera a), non e' consentito avvalersi della facolta'
       di   effettuare   lo   sbilanciamento   a   programma  di  cui
       all'articolo 17, comma 17.3.1.
52.1.5 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita'
       di consumo incluse in un contratto di compravendita registrato
       ai  sensi  del  comma  52.1.3 non sono tenuti, relativamente a
       tali  contratti,  alla comunicazione dei programmi di prelievo
       di cui all'articolo 17, comma 17.1.
52.1.6 Dal modulo per la registrazione dei contratti di compravendita
       conclusi  al di fuori del sistema di cui all'articolo 4, comma
       4.6,  nel  caso  di  contratti  di compravendita che includono
       punti di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti
       devono  risultare,  in  aggiunta a quanto previsto al medesimo
       articolo 4, comma 4.6, i seguenti elementi del contratto:
a) l'elenco  delle  unita'  di  produzione  non rilevanti incluse nel
   contratto;
b) l'elenco dei punti di dispacciamento per unita' di consumo incluse
   nel contratto;
c) i  coefficienti  di ripartizione tra i punti di dispacciamento per
   unita'  di consumo di cui al punto b), dell'energia prodotta dalle
   unita' di produzione di cui al punto a).
52.1.7 L'utente  del  dispacciamento  per  unita'  di  produzione non
       rilevanti ha il diritto di immettere nelle reti con obbligo di
       connessione  di  terzi  energia  elettrica  in  esecuzione  di
       contratti  di  compravendita  conclusi al di fuori del sistema
       delle offerte e registrati presso il Gestore della rete.
52.1.8 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
       di competenza, l'utente del dispacciamento comunica al Gestore
       della  rete,  con  le modalita' definite dal medesimo Gestore,
       l'energia  elettrica  immessa  in  ciascuna  ora  del  mese di
       competenza  nei  punti  di  immissione  relativi  ad unita' di
       produzione    non   rilevanti   inclusi   nel   contratto   di
       dispacciamento dal medesimo concluso.
52.1.9 Agli  utenti  del  dispacciamento  responsabili  di  punti  di
       dispacciamento  per  unita'  di  produzione non rilevanti, con
       riferimento  ai  predetti  punti, non si applica la disciplina
       dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 32.
52.1.10 Ai   soli  fini  del  calcolo  degli  sbilanciamenti  di  cui
        all'articolo  31, comma 31.3, con riferimento a ciascun punto
        di  dispacciamento  per unita' di consumo incluso in uno piu'
        contratti  registrati  ai  sensi  del comma 52.1.3, l'energia
        elettrica  prelevata  in ciascun periodo rilevante e' assunta
        pari alla differenza tra:
a) l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento ai sensi
   dell'articolo 14;
b) l'energia  elettrica  complessivamente  destinata  a tale punto di
   dispacciamento   nel   medesimo   periodo  rilevante  in  base  al
   successivo comma 52.1.11.
52.1.11 Ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al  comma  52.1.10,
        l'energia elettrica complessivamente destinata ad un punto di
        dispacciamento  per  un'unita' di consumo e' pari, in ciascun
        periodo   rilevante,   alla   somma   dell'energia  elettrica
        destinata  a  tale punto da ciascuna unita' di produzione non
        rilevante  inclusa  nei contratti di compravendita registrati
        ai sensi del comma 52.1.3.
52.1.12 Ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al  comma  52.1.10,
        l'energia  elettrica  destinata ad un punto di dispacciamento
        per  un'unita'  di  consumo  da  un'unita'  di produzione non
        rilevante  inclusa  nei contratti di compravendita registrati
        ai sensi del comma 52.1.3 e' determinata come prodotto tra:
a) l'energia  elettrica  immessa,  nel  medesimo  periodo  rilevante,
   dall'unita' di produzione non rilevante;
b) il coefficiente di ripartizione di cui al comma 52.1.7.
52.1.13 Per  i  punti  di dispacciamento per unita' di produzione non
        rilevanti,  ai  fini  della quantificazione del corrispettivo
        per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
        trasporto, il programma di immissione di cui all'articolo 35,
        comma   35.2,   e'   assunto   pari   all'energia   elettrica
        effettivamente  immessa nella rete con obbligo di connessione
        di terzi.
52.1.14 Qualora un utente del dispacciamento responsabile di punti di
        dispacciamento per unita' di consumo inclusi nei contratti di
        compravendita  registrati  ai  sensi del comma 52.1.3 abbia a
        sostenere   oneri  aggiuntivi  determinati  dall'applicazione
        delle   disposizioni  del  presente  articolo  in  merito  ai
        corrispettivi   di  sbilanciamento,  il  medesimo  utente  ha
        facolta'    di   chiedere   la   reintegrazione   presentando
        all'Autorita'   un'istanza   corredata  dalla  documentazione
        comprovante l'aggravio sopportato. Tale richiesta deve essere
        presentata  all'Autorita', pena la decadenza dal diritto alla
        reintegrazione, entro l'anno 2005.

                            Articolo 52.2
 Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo

52.2.1 Le  disposizioni  previste  nel presente articolo si applicano
       per l'anno 2005.
52.2.2 Gli  operatori  di  mercato non possono presentare offerte nel
       mercato  di  aggiustamento  riferite a punti di dispacciamento
       per unita' di consumo.
52.2.3 Il Gestore del mercato mette a disposizione degli operatori di
       mercato  di  punti di dispacciamento per unita' di consumo una
       piattaforma  per  la  comunicazione  di  scambi  bilaterali di
       energia  elettrica  tra  unita'  di  consumo,  ai  fini  della
       variazione  dei programmi preliminari cumulati di prelievo. La
       comunicazione  di  tali  scambi  puo' avvenire entro i termini
       stabiliti dal Gestore del mercato. La variazione dei programmi
       puo'   avvenire  esclusivamente  in  seguito  ad  uno  scambio
       bilaterale  della  stessa  quantita'  di energia elettrica tra
       unita' di consumo appartenenti alla stessa zona geografica.
52.2.4 Gli  operatori di mercato comunicano uno scambio bilaterale di
       energia  elettrica  tra  unita'  di  consumo appartenenti alla
       stessa  zona,  presentando sulla piattaforma, rispettivamente,
       un'offerta  di vendita virtuale a prezzo zero ed un'offerta di
       acquisto  virtuale  senza  indicazione  di  prezzo,  le  quali
       abbiano  ad  oggetto la stessa quantita' di energia elettrica,
       pena la non validita' dello scambio.
52.2.5 Gli operatori che comunicano uno scambio bilaterale di energia
       elettrica  devono  indicare nelle rispettive offerte lo stesso
       codice alfanumerico, pena la non validita' dello scambio.
52.2.6 La  comunicazione  di  uno  scambio  bilaterale di energia non
       determina  alcuna  partita  economica  tra  l'operatore  ed il
       Gestore del mercato.
52.2.7 Alla  chiusura  del  termine per la comunicazione degli scambi
       bilaterali  di  energia,  il Gestore del mercato determina per
       ciascuna  unita'  di consumo il rispettivo programma finale di
       prelievo,  dato  dalla  somma  tra  il  programma  preliminare
       cumulato  di  prelievo e le variazioni comunicate ai sensi del
       presente  articolo.  Il programma finale di ciascuna unita' di
       consumo,  valido  ai  fini  del  calcolo degli sbilanciamenti,
       viene  comunicato  dal  Gestore del mercato ai relativi utenti
       del dispacciamento e al Gestore della rete.

                            Articolo 52.3
 Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento
                           per l'anno 2005

52.3.1 Le  disposizioni  previste  nel presente articolo si applicano
       per l'anno 2005.
52.3.2 Il  Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per
       punto  di  dispacciamento  e  per  periodo  rilevante, nonche'
       l'energia  elettrica  prelevata  per punto di dispacciamento e
       per  periodo  rilevante  entro  il  giorno  quindici  (15) del
       secondo mese successivo a quello di competenza.
52.3.3 L'utente  del  dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di
       cui all'articolo 29 ed il corrispettivo di cui all'articolo 46
       entro  il  giorno  trenta  (30)  del secondo mese successivo a
       quello di competenza.
52.3.4 Il  Gestore  della  rete  calcola  i corrispettivi di cui agli
       articoli  dal  32  al  42  entro  il  giorno quindici (15) del
       secondo mese successivo a quello di competenza.

                            Articolo 52.4
           Disposizioni transitorie in materia di garanzie

52.4.1 Il  Gestore  della  rete,  sentito  il Gestore del mercato, di
       intesa,  presentano  all'Autorita'  una proposta di disciplina
       delle  garanzie  del  buon esito delle obbligazioni pecuniarie
       assunte  da operatori che contestualmente concludano contratti
       di dispacciamento e di compravendita nel sistema delle offerte
       (segmento   MGP)  con  validita'  per  il  periodo  necessario
       all'adozione  del  provvedimento  di  cui  all'articolo  38  e
       comunque non ultronea al 31 marzo 2005.
52.4.2 La  disciplina  di  cui  al  comma precedente deve rispondere,
       nella  continuita' del regime attualmente in vigore, a criteri
       di  semplificazione  e  contenimento dei costi, promuovendo un
       primo  livello  di  integrazione riferito almeno ai profili di
       controllo  e  gestione delle garanzie rispetto all'esposizione
       del singolo operatore.
52.4.3 La  proposta di al comma 52.4.1 viene presentata all'Autorita'
       per  l'approvazione,  per  quanto  di  rilevanza ai fini della
       disciplina  del  servizio di dispacciamento, entro e non oltre
       dieci  giorni  decorrenti  dalla data di adozione del presente
       provvedimento.  Qualora  l'Autorita'  non  si  pronunci  entro
       cinque  giorni  dal  ricevimento  della proposta, la stessa si
       deve intendere approvata.

                            Articolo 52.5
    Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del
              servizio di interrompibilita' del carico

52.5.1 Entro  il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
       di  competenza  il  Gestore  della rete determina, per ciascun
       utente  del  dispacciamento,  il corrispettivo a copertura dei
       costi  per  la remunerazione del servizio di interrompibilita'
       del  carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di
       cui  al  comma  52.5.2  e  l'energia  elettrica  prelevata dal
       medesimo  utente  del  dispacciamento  in ciascuna delle fasce
       orarie F1, F2, F3 e F4.
52.5.2 I  valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per
       la  remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico
       sono  fissati  come  indicato  nella  tabella  3  allegata  al
       presente provvedimento.

                            Articolo 52.6
Corrispettivo  a  copertura dei costi connessi con la riconciliazione
                                2001

52.6.1  Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello
di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente del
dispacciamento,  il  corrispettivo a copertura dei costi connessi con
la  riconciliazione  2001,  pari  al  prodotto  tra  il corrispettivo
unitario  di  cui al comma 52.6.2 e l'energia elettrica prelevata dal
                 medesimo utente del dispacciamento.
52.6.2 I  valori  del  corrispettivo  unitario  a copertura dei costi
       connessi   con  la  riconciliazione  2001  sono  fissati  come
       indicato nella tabella 4 allegata al presente provvedimento.";
uuuu) all'articolo   53,  comma  53.1  le  parole  "n.  125/02"  sono
      sostituite dalle parole "n. 47/04";
vvvv) all'articolo 53, i commi 53.5 e 53.6 sono soppressi;
wwww) all'articolo 53, dopo il comma 53.7 e' inserito il comma:
"53.8 Entro  e  non  oltre  il 28 dicembre 2004 il Gestore della rete
      sottopone   all'Autorita'   per   l'approvazione,   secondo  le
      procedure  previste all'articolo 7, uno schema di regole per il
      dispacciamento  conformi  con  le previsioni di cui al presente
      provvedimento.".
2. Di modificare l'articolo 36 della deliberazione dell'Autorita' per
   l'energia  elettrica  e  il  gas  19  novembre  2004,  n.  205/04,
   sostituendo il comma 36.2 con il seguente comma:
"36.2 Il   corrispettivo   unitario  per  l'approvvigionamento  delle
      risorse  nel  mercato per il servizio di dispacciamento e' pari
      al rapporto fra:
a) la  somma  della  differenza  di  cui  al  comma 36.1 e il gettito
   calcolato  dal  Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma
   7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04;
b) l'energia   elettrica   prelevata   da   tutti   gli   utenti  del
   dispacciamento.".
3. Di  approvare,  pubblicandolo  nel  sito  internet  dell'Autorita'
   (www.autorita.energia.it),   il   testo   dell'Allegato   A   alla
   deliberazione  dell'Autorita'  30  dicembre 2003, n. 168/03, nella
   versione  risultante  dalle  modifiche  ed  integrazioni di cui al
   precedente punto 1.
4. Di  pubblicare  il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale
   della  Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet dell'Autorita'
   affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 24 dicembre 2004

                                              Il Presidente: A. Ortis