AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004 

Misure   per   la  promozione  della  concorrenza  e  dell'efficienza
nell'offerta  di energia elettrica per l'anno 2005. (Deliberazione n.
                              254/04).
(GU n.34 del 11-2-2005 - Suppl. Ordinario n. 18)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

                 Nella riunione del 30 dicembre 2004

                              - Visti:

                 - la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
-  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999, n. 79 e sue modifiche e
provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
-  gli  indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle
attivita'  produttive  per la realizzazione di un sistema organizzato
di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito:
                        Sistema Italia 2004);
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003
recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico  e  assunzione  di  responsabilita' del Gestore del mercato
elettrico  S.p.a.  relativamente  al  mercato  elettrico (di seguito:
decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo
                                 5;
-  la  direttiva  del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
2004  (prot.  n. 4159), recante indirizzi alle societa' Gestore della
rete  di  trasmissione  nazionale  Spa, Gestore del mercato elettrico
Spa,  Acquirente unico Spa, e all'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema
 Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre 2004);
-  l'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/03,   come   successivamente   integrato   e  modificato,  ed  in
particolare,  per  quanto  attiene  alle  condizioni  vigenti  dall'1
gennaio  2005,  dalla  deliberazione  24 dicembre 2004, n. 237/04 (di
                 seguito: deliberazione n. 168/03);
-  l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
05/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo
                             integrato);
-  la  deliberazione  dell'Autorita'  24  febbraio 2004, n. 21/04 (di
                  seguito: deliberazione n. 21/04);
-  il  documento per la consultazione 23 novembre 2004 recante schema
di  misure  per  la  promozione  della  concorrenza e dell'efficienza
nell'offerta  di  energia  elettrica  per  l'anno  2005  (di seguito:
          documento per la consultazione 23 novembre 2004).

                         - Considerato che:
-  ai  sensi  della  legge n. 481/95, l'Autorita' e' investita di una
generale  funzione  di  regolazione attraverso la quale puo' adottare
misure  ed  interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali
ostative   alla   promozione   della  concorrenza  e  dell'efficienza
nell'offerta   dei   servizi   di   pubblica   utilita'  nel  settore
                       dell'energia elettrica;
-  le  misure  e  gli  interventi di cui al precedente alinea debbono
essere graduati in ragione della effettive, congiunturali esigenze di
supporto  al  processo  di  promozione  della  concorrenza come sopra
evidenziate,   diversamente   dando  luogo  a  forme  surrettizie  di
        intervento amministrativo sui meccanismi di mercato;
-  nello specifico caso del sistema delle offerte di cui all'articolo
5  del  decreto  legislativo  n.  79/99,  l'articolo  5  del  decreto
ministeriale   19   dicembre   2003   stabilisce  che  con  specifico
provvedimento  dell'Autorita'  siano adottate misure per il controllo
dell'esercizio  del  potere  di  mercato  nel  predetto sistema delle
offerte   e   siano   stabilite  le  modalita'  per  il  monitoraggio
dell'andamento  dei prezzi sul medesimo sistema; e che l'Autorita' ha
dato  attuazione a detto mandato in sede di prima applicazione con la
deliberazione  n.  21/04 (di seguito: misure 2004), con misure aventi
efficacia  nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico
     dispiegatasi nel periodo 1 aprile 2004 - 31 dicembre 2004;
-  l'esperienza acquisita in sede di applicazione della deliberazione
n.  21/04  ha  consentito  di  ottenere  elementi conoscitivi tali da
evidenziare  l'esigenza  di intervenire su alcuni limitati aspetti di
tale  disciplina,  peraltro mai impugnata in sede giurisdizionale, al
fine  di mettere a punto misure analoghe per l'anno 2005 (di seguito:
misure 2005), in cui tali aspetti potessero essere superati in quanto
potenzialmente   problematici   se   reiterati   in   una   rinnovata
 applicazione per l'anno 2005; tali aspetti essendo, in particolare:

a.  il riferimento operato dalle misure 2004 alle fasce orarie, ed in
particolare  alle  fasce  orarie F1 ed F2 di alta-media intensita' di
               carico nel sistema elettrico nazionale;
b.  il  confronto  insito nelle misure 2004 dei prezzi rivenienti dal
sistema   delle   offerte   con   i   prezzi  dell'energia  elettrica
      all'ingrosso fissati nel previdente regime amministrato;

-  l'esperienza  acquisita  nella fase di avvio del dispacciamento di
merito  economico e l'analisi della formazione dei prezzi nel sistema
delle  offerte  in  tale  periodo  hanno  posto  in  evidenza  che il
monitoraggio  dell'esercizio  di  potere  di  mercato alla base delle
misure  2005  debba  essere  piu'  articolato  per  tener  conto, tra
                              l'altro:

a) del differenziale dei prezzi di vendita dell'energia elettrica tra
               zone o macrozone del mercato elettrico;
b)  della frequenza nel determinare il prezzo della zona o macro-zona
  del mercato elettrico imputabile al singolo operatore di mercato;
c)  della  valorizzazione  dell'energia  elettrica  su  base  oraria,
                   piuttosto che su fascia oraria;
d) della stima dei volumi di energia elettrica sottesi a contratti di
fornitura   i   cui   prezzi   sono  rapportati  alla  valorizzazione
dell'energia  elettrica  sul  sistema delle offerte, conclusi sia sul
mercato  libero che su quello vincolato, al fine di valutare il grado
                  di coperture dal rischio prezzo;
e)  delle quantita' minime di offerte di vendita accettate in capo al
                    singolo operatore di mercato;

-  l'esperienza  acquisita  nella fase di avvio del dispacciamento di
merito  economico e l'analisi della formazione dei prezzi nel sistema
delle offerte in tale periodo hanno fornito elementi tali da indicare
che  l'operativita'  delle  misure  2005,  qualora  sia  accertato in
concreto  in  sede  di monitoraggio l'esercizio di potere di mercato,
                        dovrebbe consistere:

a) nella conferma della disposizione gia' contenuta nelle misure 2004
secondo  le  quali  vengono  liquidate  all'operatore  di  mercato le
offerte   di   vendita   accettate  nel  mercato  del  giorno  prima,
riconoscendo  al  medesimo un prezzo pari al prezzo specificato nella
singola  offerta,  in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia
                   elettrica nel medesimo mercato;
b) nell'imposizione di un vincolo a presentare nel mercato del giorno
prima  un'offerta  di  vendita semplice con un prezzo fisso uguale in
tutte  le  ore,  determinato  dall'operatore di mercato, al netto dei
propri  programmi  di immissione nei contratti bilaterali, al fine di
limitare  le  possibilita'  di  comportamenti speculativi in utilizzo
della  capacita'  di  incidenza  sui  prezzi  formatisi  sul  mercato
                 elettrico e della loro volatilita';

-  nel  documento  per  la  consultazione  23  novembre 2004 e' stato
delineato, in coerenza con quanto sopra indicato, lo schema di misure
                                2005;
-  sono  state  inoltre acquisite simulazioni dell'operativita' dello
schema  di misure 2005, condotte, sulla base delle offerte registrate
nel  corso dell'anno 2004, dagli organismi tecnici cui e' affidata la
gestione  del mercato e che in tale veste dispongono delle conoscenze
        e delle dotazioni tecniche per operare in tale senso;
-  in  sede  di  consultazione  sono  state,  tra  l'altro,  espresse
richieste   di   modificazione   allo   schema  di  misure  2005,  in
                            particolare:

a)  la  necessita'  di  interdire  l'accesso  allo  sbilanciamento  a
programma,  introdotto con deliberazione n. 168/03, per gli operatori
di  mercato  per cui si e' verificato l'intervento delle misure 2005,
              al fine di evitare elusioni del medesimo;
b)  l'opportunita'  di  ridurre  le soglie di intervento delle misure
    2005 in ragione del livello di coperture dal rischio prezzo;
c)  la  necessita'  di  semplificare  i  parametri  di  calcolo delle
quantita'  minime  di offerte di vendita accettate in capo al singolo
                        operatore di mercato;
d)  l'opportunita'  di  meglio  definire  le  offerte  di vendita nel
mercato  del  servizio di dispacciamento nel caso in cui un operatore
di mercato sia tenuto, per intervento delle misure 2005, a presentare
offerte  di  vendita  semplice con un prezzo fisso uguale in tutte le
                  ore nel mercato del giorno prima;
e) l'opportunita' di prevedere l'intervento delle misure 2005 solo in
caso  di  reiterata  accertamento, per un prefissato numero di ore in
ciascun  mese,  dell'esercizio  di  potere  di mercato da parte di un
                        operatore di mercato;

-  Ritenuto  che  sia  opportuno  adottare  le misure 2005 cosi' come
risultano  dallo  schema  di cui al documento per la consultazione 23
novembre  2004,  modificato  per  tener  conto  delle  sollecitazioni
           illustrate nell'ultimo alinea del considerato.

                              DELIBERA

             1. di approvare il seguente provvedimento:

                             Articolo 1
                             Definizioni

1.1  Ai  fini  del presente provvedimento si applicano le definizioni
richiamate   e   riportate   all'articolo   1  dell'Allegato  A  alla
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 30
dicembre 2003, n. 168/03, nonche' all'articolo 1 dell'Allegato A alla
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 30
            gennaio 2004, n. 05/04, integrate come segue:

-  fabbisogno  nazionale e', in ciascuna ora, la quantita' di energia
elettrica  utilizzata dal Gestore del mercato ai fini del calcolo del
prezzo  di  cui  all'articolo  19,  comma  19.3,  lettera  c),  della
                      deliberazione n. 168/03;
-  offerta  semplice  e'  l'offerta di cui all'articolo 2, comma 2.1,
              lettera hh) della Disciplina del mercato;
-  operatore  di  mercato marginale e' l'operatore di mercato cedente
che  ha  presentato l'ultima offerta di vendita accettata nel mercato
                          del giorno prima;
-  operatore  di mercato rilevante e' un operatore di mercato cedente
che  nel  periodo  compreso  tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004, in
almeno  una  macrozona,  ha offerto in vendita nel mercato del giorno
prima, ivi comprese le offerte relative ai contratti di compravendita
conclusi  al  di  fuori  del  sistema delle offerte, una quantita' di
energia    elettrica   non   inferiore   al   10%   della   quantita'
complessivamente  accettata  in vendita alla chiusura del mercato del
       giorno prima in tale periodo nella medesima macrozona;
-  potenza  massima  di  un'unita'  di produzione e' il massimo delle
potenze  massime  di  fascia  dichiarate  per  la  suddetta unita' di
produzione nel registro delle unita' di produzione tenuto dal Gestore
                             della rete.
-  Disciplina  del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del
mercato  elettrico  approvato  con  il decreto 19 dicembre 2003, come
               successivamente modificato e integrato;
-   deliberazione  n.  168/03  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita'  30  dicembre  2003,  n.  168/03, come successivamente
                      modificata ed integrata;
-  deliberazione  n.  21/04  e'  la  deliberazione  dell'Autorita' 24
                      febbraio 2004, n. 21/04.

                             Articolo 2
                         Oggetto e finalita'

2.1  Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto
i  meccanismi  per  il controllo dell'esercizio del potere di mercato
nel  settore elettrico per l'anno 2005, ivi inclusa la fissazione dei
prezzi   da   riconoscere   agli  operatori  di  mercato  cedenti  in
particolari  condizioni,  al  fine di assicurare l'economicita' delle
                             forniture.
       2.2 Il presente provvedimento persegue la finalita' di:

a)   assicurare  l'economicita'  dell'approvvigionamento  di  energia
elettrica;   b)   garantire   la   promozione   della  concorrenza  e
               dell'efficienza nel settore elettrico;
  c) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

                             Articolo 3
        Prezzi massimi delle offerte nel mercato dell'energia

3.1  Per  l'anno 2005, il valore limite di cui all'articolo 11, comma
11.1, della deliberazione n. 21/04 e' confermato pari a 500 euro/MWh.

                             Articolo 4
                             Macro zone

4.1 Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 5,
      per macro zona si intende una delle seguenti macro zone:

a)  macro  zona  A  e'  l'aggregato  della  zona  nord  e dei poli di
produzione  limitata  di Turbino-Roncovalgrande e di Monfalcone, come
definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
b)  macro  zona  B e' l'aggregato delle zone Sicilia e Calabria e del
polo   di   produzione   limitata  di  Priolo,  come  definite  nella
        deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
c) macro zona C e' la zona Sardegna come definita nella deliberazione
               dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
d)  macro  zona  D  e' l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di
produzione  limitata  non  gia'  incluse  nelle macro zone A, B e C e
diverse   dalle   zone   estere  come  definite  nella  deliberazione
               dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04.

                             Articolo 5
   Misure transitorie per l'anno 2005 in materia di controllo del
       potere di mercato e per la promozione della concorrenza

5.1  Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
                    limitatamente all'anno 2005.
5.2 Il Gestore del mercato determina, per ciascun giorno g di ciascun
mese  e  per ciascuna macro zona z, un indice di prezzo relativo pari
                                 a:

                ----> vedere Formula a pag. 120 <----

dove:

- z e' un indice che rappresenta la macro zona;
- Pscorrevole(elevato  g, base z) e', per ciascun giorno del mese g e
  per  la  macro  zona  z,  la  media  dei  prezzi  di valorizzazione
  dell'energia  elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera
  b),  della  Disciplina  del  mercato,  calcolata con riferimento ai
  trenta  giorni  precedenti,  ponderati per le quantita' vendute nel
  mercato  del  giorno prima in ciascuna delle zone che compongono la
  macro  zona,  ivi  comprese  le  quantita' relative ai contratti di
  compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- min(base  z)  (Pscorrevole  (elevato  g,  base  z)( e', per ciascun
  giorno  del  mese,  il  minore  tra  i  valori  assunti  dai prezzi
  Pscorrevole(elevato g, base z) relativi alle diverse macro zone.

5.3 Il Gestore del mercato determina per ciascun operatore di mercato
    rilevante e in ciascun mese:

a) l'indice  orario  di  copertura,  definito ai sensi del comma 5.4,
   relativo a tutte le ore del mese;
b) la  quantita'  minima  oraria,  definita  ai  sensi del comma 5.7,
   relativa a tutte le ore del mese;
c) l'indice  di  marginalita',  definito  ai  sensi  del  comma  5.8,
   relativo a tutti i giorni del mese.

5.4 Per  ciascuna  ora  h,  l'indice  orario  di  copertura  relativo
    all'operatore di mercato m, nella macro zona z e' pari a:

                ----> vedere Formula a pag. 121 <----

dove:

- z e' un indice che rappresenta la macro zona;
- h e' un indice che rappresenta l'ora;
- m e' un indice che rappresenta l'operatore di mercato;
- P(elevato  h,  base z) e', per la macro zona z, la media dei prezzi
  di  valorizzazione  dell'energia  elettrica di cui all'articolo 41,
  comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, calcolata con
  riferimento  all'ora  h,  ponderati  per  le  quantita' vendute nel
  mercato  del  giorno prima in ciascuna delle zone che compongono la
  macro  zona,  ivi  comprese  le  quantita' relative ai contratti di
  compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- S(elevato  h,  base  m,z)  e'  la quantita' offerta in vendita alla
  chiusura del mercato del giorno prima, dall'operatore di mercato m,
  relativamente  all'ora  h,  nella  macro  zona  z,  ivi comprese le
  quantita'  relative  ai  contratti  di compravendita conclusi al di
  fuori del sistema delle offerte;
- S(elevato  h,  base tot,z) e' la quantita' complessivamente offerta
  in   vendita   alla   chiusura   del   mercato  del  giorno  prima,
  relativamente  all'ora  h,  nella  macro  zona  z,  ivi comprese le
  quantita'  relative  ai  contratti  di compravendita conclusi al di
  fuori del sistema delle offerte;
- D(elevato  h, base z) e' la quantita' complessivamente accettata in
  vendita  alla  chiusura del mercato del giorno prima, relativamente
  all'ora h nella macro zona z, ivi comprese le quantita' relative ai
  contratti  di  compravendita conclusi al di fuori del sistema delle
  offerte;
- T(elevato  h,  base  m,z)  e'  la  quantita'  di energia elettrica,
  nell'ora  h  e  nella  macro  zona  z,  oggetto  di contratti i cui
  corrispettivi  siano  rapportati  alla  valorizzazione dell'energia
  elettrica  nel  sistema delle offerte, ovvero di contratti a questi
  connessi o conseguenti, o di contratti di compravendita conclusi al
  di  fuori del sistema delle offerte, conclusi e registrati entro il
  31  dicembre  2005  dall'operatore  di  mercato  m con operatori di
  mercato   con   cui   non   sussistano   rapporti  di  controllo  o
  collegamento.

5.5 La  quantita'  di  energia  elettrica  oggetto di contratti i cui
    corrispettivi  siano  rapportati alla valorizzazione dell'energia
    elettrica nel sistema delle offerte, ovvero di contratti a questi
    connessi  o conseguenti, nell'ora h e nella macro zona z, e' pari
    alla somma:

a) delle  quantita'  oggetto  dei  contratti i cui corrispettivi sono
   rapportati  al  prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di
   cui  all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del
   mercato in una delle zone o in uno dei poli di produzione limitata
   appartenenti alla macro zona z e
b) del  prodotto tra la percentuale del fabbisogno nazionale relativo
   alle  zone  appartenenti  alla macro zona z e le quantita' oggetto
   dei  contratti  i  cui corrispettivi siano rapportati al prezzo di
   valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui  all'articolo 41,
   comma 41.2, lettera c), della Disciplina del mercato.

5.6 Ai fini della determinazione del parametro T(elevato h, base m,z)
    di  cui al comma 5.4, la quantita' di energia elettrica, nell'ora
    h  e  nella  macro  zona z, oggetto di contratti di compravendita
    conclusi  al di fuori del sistema delle offerte, e' pari al minor
    valore  tra  i programmi di immissione ed i programmi di prelievo
    presentati  dall'operatore di mercato m ai sensi dell'articolo 17
    della   deliberazione   n.  168/03  in  esecuzione  dei  medesimi
    contratti.
5.7 La quantita' minima oraria imputabile all'operatore di mercato m,
    nell'ora h e nella macro zona z, e' pari al massimo tra zero e:

                ----> vedere Formula a pag. 122 <----

dove:

- D(elevato  h, base z) e' la quantita' complessivamente accettata in
  vendita  alla  chiusura del mercato del giorno prima, relativamente
  all'ora  h,  nella macro zona z, ivi comprese le quantita' relative
  ai  contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del sistema
  delle offerte;
- S(elevato  h,  base  m-1,z)  e' la somma delle quantita' offerte in
  vendita  alla chiusura del mercato del giorno prima dagli operatori
  di  mercato  diversi  dall'operatore  di  mercato  m, relativamente
  all'ora  h,  nella macro zona z, ivi comprese le quantita' relative
  ai  contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del sistema
  delle offerte;
- S(elevato  h,  base tot,z) e' la quantita' complessivamente offerta
  in   vendita   alla   chiusura   del   mercato  del  giorno  prima,
  relativamente  all'ora  h,  nella  macro  zona  z,  ivi comprese le
  quantita'  relative  ai  contratti  di compravendita conclusi al di
  fuori del sistema delle offerte.

5.8 L'indice di marginalita' relativo all'operatore di mercato m, per
    ciascun  giorno g di ciascun mese e per ciascuna macro zona z, e'
    pari a:

                ----> vedere Formula a pag. 123 <----

dove:

- H(base  m,z)  e'  il  numero  di ore del mese in cui l'operatore di
  mercato m e' risultato operatore di mercato marginale in almeno una
  delle zone comprese nella macro zona z,
- H(base mese) e' il numero di ore del mese;
- Pmedio(base m,z) e' la media relativa alle ore del mese e alle zone
  che  compongono  la macro zona z in cui l'operatore di mercato m e'
  risultato   operatore   di   mercato   marginale,   dei  prezzi  di
  valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma
  41.2,  lettera  b), della Disciplina del mercato, definita ai sensi
  del comma 5.9;
- Pmedio(base  z) e' la media relativa a tutte le ore del mese e alle
  zone  che  compongono  la macro zona z dei prezzi di valorizzazione
  dell'energia  elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera
  b), della Disciplina del mercato, definita ai sensi del comma 5.10;
- I(elevato g, base z) e' l'indice di prezzo relativo di cui al comma
  5.2.

5.9 La media dei prezzi Pmedio(base m,z) e' pari a:

                ----> vedere Formula a pag. 123 <----

dove:

- Hm  e' l'insieme delle ore del mese in cui l'operatore di mercato m
  e' risultato marginale nella zona zi;
- Z e' l'insieme delle zone zi appartenenti alla macro zona z,
- P(elevato  zi,  base h) e' il prezzo di valorizzazione dell'energia
  elettrica  di  cui  all'articolo  41, comma 41.2, lettera b), della
  Disciplina del mercato, nella zona zi e nell'ora h;
- q(elevato  zi,  base  h)  e'  la  quantita' venduta nel mercato del
  giorno  prima nella zona zi e nell'ora h, ivi comprese le quantita'
  relative  ai  contratti  di  compravendita conclusi al di fuori del
  sistema delle offerte.

5.10 La media dei prezzi Pmedio(base z) e' pari a:

                ----> vedere Formula a pag. 124 <----

dove:

- H e' l'insieme delle ore del mese;
- Z e' l'insieme delle zone zi appartenenti alla macro zona z,
- P(elevato  zi,  base h) e' il prezzo di valorizzazione dell'energia
  elettrica  di  cui  all'articolo  41, comma 41.2, lettera b), della
  Disciplina del mercato, nella zona zi e nell'ora h,
- q(elevato  zi,  base  h)  e'  la  quantita' venduta nel mercato del
  giorno  prima nella zona zi e nell'ora h, ivi comprese le quantita'
  relative  ai  contratti  di  compravendita conclusi al di fuori del
  sistema delle offerte.

5.11 Le  operazioni  di cui ai commi 5.2 e 5.3 sono eseguite entro il
     giorno  10 del mese successivo a quello cui la determinazione si
     riferisce.
5.12 Qualora in almeno dodici ore del mese:

a) l'indice  IC relativo ad un operare di mercato m sia non inferiore
   a 1, e
b) almeno  una  delle  due  condizioni previste al comma 5.13 risulti
   violata,  all'operatore di mercato m si applica quanto previsto ai
   successivi commi 5.15, 5.16, 5.19.

5.13 Le condizioni di cui al comma 5.12 sono le seguenti:

a) la  quantita'  venduta  dall'operatore  di mercato nel mercato del
   giorno  prima,  ivi comprese le quantita' relative ai contratti di
   compravendita  conclusi  al  di  fuori  del sistema delle offerte,
   nell'ora in cui l'indice IC di cui al comma 5.4 e' non inferiore a
   1, e' non inferiore alla quantita' minima di cui al comma 5.7;
b) nel giorno in cui l'indice IC di cui al comma 5.4 e' non inferiore
   a  1 in almeno un'ora, l'indice di marginalita' IM di cui al comma
   5.8 e' inferiore a 0,9.

5.14 Il Gestore del mercato elettrico da' comunicazione all'operatore
     di  mercato m e al Gestore della rete dell'esito delle verifiche
     di cui al comma 5.12 entro il termine di chiusura della sessione
     del  mercato  del giorno prima relativa al dodicesimo giorno del
     mese successivo a quello cui la verifica stessa si riferisce.
5.15 In  tutte  le  ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al
     comma   5.14,   e'   revocata   la  facolta'  di  esercitare  lo
     sbilanciamento  a programma di cui all'articolo 17, comma 17.3.1
     con  riferimento  ai  contratti  di compravendita conclusi al di
     fuori   del   sistema   delle  offerte  e  registrati  ai  sensi
     dell'articolo  4 della deliberazione n. 168/03 dall'operatore di
     mercato m.
5.16 L'operatore di mercato m deve presentare:

a) nel mercato del giorno prima, per ciascun punto di dispacciamento,
   un'offerta di vendita semplice con un prezzo fisso uguale in tutte
   le  ore  dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.14.
   Per  i  punti  di  dispacciamento  relativi a unita' di produzione
   termoelettriche  rilevanti, l'operatore di mercato deve offrire in
   vendita  in  ciascuna ora di detto periodo una quantita' pari alla
   potenza  massima dell'unita' di produzione, al netto dei programmi
   di  immissione  di  cui  all'articolo  17  della  deliberazione n.
   168/03;
b) nel  mercato  per il servizio di dispacciamento, per ciascun punto
   di  dispacciamento  relativo  ad  unita'  di produzione abilitate,
   un'offerta  di vendita con un prezzo fisso per tutte le ore dei 30
   giorni  successivi al termine di cui al comma 5.14 e non superiore
   al prezzo di cui al successivo comma 5.17;
c) nel  mercato  per il servizio di dispacciamento, per ciascun punto
   di  dispacciamento  relativo  ad  unita'  di produzione abilitate,
   un'offerta di acquisto con un prezzo fisso per tutte le ore dei 30
   giorni  successivi al termine di cui al comma 5.14 e non inferiore
   al prezzo di cui al successivo comma 5.18.

5.17 Il prezzo di cui al comma 5.16, lettera b), e' pari, per ciascun
     punto  di  dispacciamento,  alla  media  ponderata dei prezzi di
     valorizzazione   delle   offerte   di   vendita  accettate,  con
     riferimento al medesimo punto di dispacciamento, nel mercato per
     il  servizio  di dispacciamento nel mese precedente a quello cui
     la  verifica  si  riferisce.  Qualora nel predetto mese si siano
     realizzate  le  condizioni  di  cui  al  comma  5.12,  la  media
     ponderata  dei prezzi di cui al precedente paragrafo deve essere
     calcolata  con  riferimento all'ultimo mese in cui le condizioni
     di cui al comma 5.12 non si sono realizzate.
5.18 Il prezzo di cui al comma 5.16, lettera c), e' pari, per ciascun
     punto  di  dispacciamento,  alla  media  ponderata dei prezzi di
     valorizzazione   delle   offerte   di  acquisto  accettate,  con
     riferimento al medesimo punto di dispacciamento, nel mercato per
     il  servizio  di dispacciamento nel mese precedente a quello cui
     la  verifica  si  riferisce.  Qualora nel predetto mese si siano
     realizzate  le  condizioni  di  cui  al  comma  5.12,  la  media
     ponderata  dei prezzi di cui al precedente paragrafo deve essere
     calcolata  con  riferimento all'ultimo mese in cui le condizioni
     di cui al comma 5.12 non si sono realizzate.
5.19 I  prezzi  liquidati  dal  Gestore  del mercato all'operatore di
     mercato  m  per  le offerte di vendita accettate nel mercato del
     giorno  prima in qualsiasi zona e relative a tutte le ore dei 30
     giorni   successivi  al  termine  di  cui  al  comma  5.14  sono
     modificati  in  modo  da  riconoscere  un  prezzo pari al prezzo
     specificato  nella  stessa  offerta,  in  luogo  del  prezzo  di
     valorizzazione  dell'energia  elettrica  di cui all'articolo 41,
     comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato.
5.20 Nel  caso  in  cui  l'applicazione  delle disposizioni di cui al
     presente articolo determini una differenza positiva tra ricavi e
     costi  del  Gestore  del  mercato  connessi  con  i contratti di
     compravendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima,
     il Gestore del mercato medesimo versa tale differenza al Gestore
     della  rete. Il Gestore della rete utilizza tali proventi per la
     copertura   dei   costi   di  dispacciamento,  a  riduzione  del
     corrispettivo  di  cui  all'articolo  36  della deliberazione n.
     168/03.
5.21 Il  Gestore  della  rete in situazioni eccezionali di criticita'
     del  sistema  elettrico  nazionale,  ai  fini della tutela della
     sicurezza  del  medesimo sistema, puo' sospendere l'applicazione
     delle  disposizioni  di  cui  al  comma 5.19, dandone tempestiva
     comunicazione all'Autorita'.
5.22 Il  Gestore  del  mercato verifica il rispetto degli obblighi di
     cui  al  comma 5.16 e, nel caso di violazione, ne da' tempestiva
     comunicazione all'Autorita' per i provvedimenti di competenza.

                             Articolo 6
                  Disposizioni transitorie e finali

6.1 Ai   fini   del  presente  provvedimento,  ove  non  diversamente
     specificato,  sono  considerati  congiuntamente gli operatori di
     mercato  tra  i  quali  sussista  un  rapporto  di  controllo  o
     collegamento  sussumibile  in  una  delle  fattispecie declinate
     nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. di  richiedere  al  Direttore  della  Direzione  energia elettrica
   dell'Autorita'  di rendere disponibile, entro il 15 marzo 2005, un
   resoconto  circa gli effetti dispiegati dal presente provvedimento
   nel  primo  bimestre  2005, avvalendosi della collaborazione della
   societa' Gestore del mercato elettrico Spa.
3. di   trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Ministro  delle
   attivita'   produttive,   alla  societa'  Gestore  della  rete  di
   trasmissione  nazionale  Spa  ed alla societa' Gestore del mercato
   elettrico Spa;
4. di  pubblicare  il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale
   della  Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet dell'Autorita'
   (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di
   pubblicazione.

Milano, 30 dicembre 2004

                                              Il Presidente: A. Ortis