MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2004 

Scioglimento della societa' cooperativa «Coopagri soc. coop. a r.l.»,
in Pisticci.
(GU n.34 del 11-2-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Matera

  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie  del  codice  civile,  introdotto dal decreto legislativo
17 gennaio  2003,  n.  6,  che recita «Fermo restando quanto previsto
degli  articoli 2545-septiesdecies  e  2545-octiesdecies  del codice,
entro  il  31 dicembre  2004  gli  enti  cooperativi  che  non  hanno
depositato  i  bilanci  di esercizio da oltre cinque anni qualora non
risulti  l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti
senza  nomina  del  liquidatore  con  provvedimento dell'autorita' di
vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che
attribuisce  al  Ministero  delle  attivita'  produttive la vigilanza
sulle  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  gruppi cooperativi,
societa'  di  mutuo  soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e
piccole societa' cooperative;
  Visto la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/ F934/a),
stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in  base  alla  quale  le
competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate
in  via  transitoria  alle direzioni provinciali del lavoro per conto
del Ministero delle attivita' produttive;
  Visti  gli  atti  esistenti presso questa direzione provinciale del
lavoro,  la  visura  camerale  e  le  risultanze  degli  accertamenti
ispettivi  eseguiti nei confronti della societa' cooperativa appresso
indicata,  da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio
relativi  agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori
patrimoniali immobiliari;
  Preso  atto  che  la  stessa si trova nelle condizioni previste nel
citato art. 223-septiesdecies;
                              Decreta:
  Dalla data del presente decreto la cooperativa «Coopagri soc. coop.
a r.l.» con sede in Pisticci alla viale Gramsci n. 11, costituita per
rogito  notaio  dott.  Eugenio  Laporta  in data 13 dicembre 1990, e'
sciolta  per  atto  d'autorita'  senza nomina di liquidatore ai sensi
dell'art.  223-septiesdecies  delle norme di attuazione e transitorie
del  codice  civile,  introdotto  dal  decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i
creditori  o  gli  altri  interessati  potranno  presentare formale e
motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via
Annibale  di  Francia  n.  32  -  75100 Matera, intesa ad ottenere la
nomina  del  commissario  liquidatore;  in  mancanza,  a  seguito  di
comunicazione   dell'autorita'  di  vigilanza,  il  conservatore  del
registro  delle  imprese territorialmente competente provvedera' alla
cancellazione   della  predetta  societa'  cooperativa  dal  registro
medesimo.
    Matera, 23 dicembre 2004
                                    Il direttore provinciale: Gurrado