N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 gennaio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 gennaio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Protezione civile - Norme della Regione Campania - Attribuzione di un contributo al Sindaco di Napoli in qualita' di Commissario delegato per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001 - Ricorso dello Stato - Denunciata indebita proroga dell'incarico commissariale per scadenza del termine ed in assenza di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del principio fondamentale dettato in materia di protezione civile dall'art. 5 legge n. 225/1992 che consente l'attuazione di interventi in deroga alla normativa statale vigente solo a seguito di delibera dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri - Violazione della competenza statale di principio in materia di protezione civile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. - Legge Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 4, comma 4. - Costituzione art. 117, comma secondo, lett. g), comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5. Protezione civile - Norme della Regione Campania - Istituzione dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo ed assegnazione alla stessa dei compiti precedentemente svolti dal Presidente della Regione in qualita' di commissario delegato in forza delle ordinanze del Ministro dell'interno nn. 2994/1999 e 2789/1998 - Ricorso dello Stato - Denunciata indebita istituzione dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo e attribuzione alla medesima delle funzioni commissariali in assenza di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del principio fondamentale dettato in materia di protezione civile dall'art. 5 l. n. 225/92 che consente l'attuazione di interventi in deroga alla normativa statale vigente solo a seguito di delibera dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri - Violazione della competenza statale di principio in materia di protezione civile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali per indebito coinvolgimento, disposto unilateralmente con legge regionale, di strutture ed organi dello Stato. - Legge Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 5, comma 5. - Costituzione art. 117, comma secondo, lett. g), comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5.(GU n.7 del 16-2-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12 - Roma, nei confronti della Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale campana n. 8 del 12 novembre 2004 pubblicata sul B.U.R. n. 55 del 16 novembre 2004, recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2004 » giusta delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2004, con riguardo agli articoli 4 (comma 4) e 5 (comma 5) di detta legge a fronte dell'art. 117, comma 3 Cost. rep. e dell'art. 5 della legge n. 225/1992 (principio fondamentale in materia di protezione civile) e dell'art. 117 comma 2 lett. g) Cost. Con la legge sopraindicata la Regione Campania ha previsto (art. 4, comma 4) la corresponsione di un contributo di Euro 1.000.000 al sindaco di Napoli, quali commissario delegato, per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001. Al riguardo va rilevato che lo stato di emergenza sulla cui base spetta al sindaco di Napoli la qualifica di commissario delegato ed in tale qualita' la titolarita' di poteri derogatori di cui alla ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001 e' cessato alla data del 31 luglio 2004 in base al d.P.C.M. del 12 settembre 2003. Pertanto, essendo principio fondamentale in materia di protezione civile ( pur nella spettanza di tale materia alla Legislazione concorrente ex art. 117, comma 3 Cost.) che la declaratoria dello stato d'emergenza rientra nelle attribuzioni del Consiglio dei ministri come e' prescritto nell'art. 5, comma 1 della legge n. 225/1992, la legge regionale che si sottopone ad esame di legittimita', pretendendo, dopo la cessazione dello stato di emergenza dichiarato con d.P.C.M. 12 settembre 2003 fino al 31 luglio 2004, di prorogare tale stato di emergenza con il continuare ad attribuire al sindaco la qualita' di commissario delegato e la titolarita' dei poteri derogatori consentita invece solo per la durata dello stato di emergenza, ha invaso le competenze statali in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost. Del pari invasivo delle competenze statali e' il dettato dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 8/2004 che attribuisce, sempre in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri come previsto con disposizione che e' espressione di principio fondamentale (art. 5, legge n. 225/1992), alla Agenzia regionale Campania per la difesa del suolo i compiti ed i poteri previsti per il commissario delegato (Presidente della Regione Campania) dalle ordinanze nn. 2994/1999 e 2789/1998 reggentisi sul necessario presupposto di una valida ed efficace dichiarazione di stato di emergenza. Anche in tal caso appare violato l'art. 117, terzo comma Cost. giacche' la Regione Campania pretende di attribuire compiti e poteri esistenti solo sulla base del presupposto dello stato di emergenza dichiarato dallo Stato ad un'agenzia regionale. La disposizione in questione, in quanto segna anche un possibile coinvolgimento di strutture ed organi statali, con determinazione normativa soltanto regionale, appare in contrasto con il dettato dell'art. 117, comma 2, lett. g) Cost.
P. Q. M. Si chiede che le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 4 e 5, comma 5 della legge Regionale Campania n. 8/2004 siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Si produrra' delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2004 in estratto. Roma, addi' 10 gennaio 2005 Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti 05C0104