N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 gennaio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  20  gennaio  2005  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Protezione civile - Norme della Regione Campania - Attribuzione di un
  contributo al Sindaco di Napoli in qualita' di Commissario delegato
  per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di
  cui  all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001 - Ricorso
  dello   Stato   -   Denunciata   indebita   proroga   dell'incarico
  commissariale   per   scadenza   del   termine  ed  in  assenza  di
  dichiarazione  dello  stato di emergenza da parte del Consiglio dei
  ministri - Denunciata violazione del principio fondamentale dettato
  in  materia  di protezione civile dall'art. 5 legge n. 225/1992 che
  consente  l'attuazione  di  interventi  in  deroga  alla  normativa
  statale vigente solo a seguito di delibera dello stato di emergenza
  da  parte  del Consiglio dei ministri - Violazione della competenza
  statale  di  principio in materia di protezione civile - Violazione
  della  competenza  esclusiva  statale  in  materia di ordinamento e
  organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e degli enti pubblici
  nazionali.
- Legge Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 4, comma 4.
- Costituzione  art. 117, comma secondo, lett. g), comma terzo; legge
  24 febbraio 1992, n. 225, art. 5.
Protezione  civile  -  Norme  della  Regione  Campania  - Istituzione
  dell'Agenzia   regionale   campana  per  la  difesa  del  suolo  ed
  assegnazione  alla  stessa  dei  compiti precedentemente svolti dal
  Presidente  della  Regione  in  qualita' di commissario delegato in
  forza  delle  ordinanze  del  Ministro dell'interno nn. 2994/1999 e
  2789/1998  -  Ricorso dello Stato - Denunciata indebita istituzione
  dell'Agenzia   regionale   campana   per  la  difesa  del  suolo  e
  attribuzione  alla medesima delle funzioni commissariali in assenza
  di  dichiarazione  dello  stato di emergenza da parte del Consiglio
  dei  ministri  -  Denunciata  violazione del principio fondamentale
  dettato  in  materia  di protezione civile dall'art. 5 l. n. 225/92
  che  consente  l'attuazione  di interventi in deroga alla normativa
  statale vigente solo a seguito di delibera dello stato di emergenza
  da  parte  del Consiglio dei ministri - Violazione della competenza
  statale  di  principio in materia di protezione civile - Violazione
  della  competenza  esclusiva  statale  in  materia di ordinamento e
  organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e degli enti pubblici
  nazionali per indebito coinvolgimento, disposto unilateralmente con
  legge regionale, di strutture ed organi dello Stato.
- Legge Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 5, comma 5.
- Costituzione  art. 117, comma secondo, lett. g), comma terzo; legge
  24 febbraio 1992, n. 225, art. 5.
(GU n.7 del 16-2-2005 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato presso la quale ha il
proprio  domicilio  in  via  dei Portoghesi, 12 - Roma, nei confronti
della  Regione  Campania  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
regionale,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale
della  legge  regionale  campana n. 8 del 12 novembre 2004 pubblicata
sul  B.U.R. n. 55 del 16 novembre 2004, recante « disposizioni per la
formazione  del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania
- Legge finanziaria 2004 » giusta delibera del Consiglio dei ministri
28  dicembre  2004, con riguardo agli articoli 4 (comma 4) e 5 (comma
5)  di  detta  legge  a  fronte  dell'art. 117,  comma 3 Cost. rep. e
dell'art. 5   della  legge  n. 225/1992  (principio  fondamentale  in
materia di protezione civile) e dell'art. 117 comma 2 lett. g) Cost.

    Con  la  legge  sopraindicata  la  Regione  Campania  ha previsto
(art. 4,  comma  4)  la  corresponsione  di  un  contributo  di  Euro
1.000.000  al  sindaco  di  Napoli,  quali  commissario delegato, per
assicurare  il  ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui
all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001.
    Al  riguardo va rilevato che lo stato di emergenza sulla cui base
spetta  al  sindaco di Napoli la qualifica di commissario delegato ed
in  tale  qualita'  la  titolarita'  di poteri derogatori di cui alla
ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001 e' cessato alla data
del  31  luglio  2004  in  base  al  d.P.C.M.  del 12 settembre 2003.
Pertanto,  essendo  principio  fondamentale  in materia di protezione
civile  (  pur  nella  spettanza  di  tale  materia alla Legislazione
concorrente  ex  art. 117,  comma  3 Cost.) che la declaratoria dello
stato  d'emergenza  rientra  nelle  attribuzioni  del  Consiglio  dei
ministri   come  e'  prescritto  nell'art. 5,  comma  1  della  legge
n. 225/1992,  la  legge  regionale  che  si  sottopone  ad  esame  di
legittimita',   pretendendo,   dopo  la  cessazione  dello  stato  di
emergenza dichiarato con d.P.C.M. 12 settembre 2003 fino al 31 luglio
2004,  di  prorogare  tale  stato  di  emergenza con il continuare ad
attribuire  al  sindaco  la  qualita'  di  commissario  delegato e la
titolarita'  dei  poteri  derogatori  consentita  invece  solo per la
durata  dello  stato di emergenza, ha invaso le competenze statali in
violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.
    Del   pari  invasivo  delle  competenze  statali  e'  il  dettato
dell'art. 5,   comma   5,   della   legge   regionale  n. 8/2004  che
attribuisce,  sempre  in  assenza  della dichiarazione dello stato di
emergenza  da  parte  del  Consiglio  dei  ministri come previsto con
disposizione  che  e'  espressione di principio fondamentale (art. 5,
legge n. 225/1992), alla Agenzia regionale Campania per la difesa del
suolo  i  compiti  ed  i  poteri previsti per il commissario delegato
(Presidente  della  Regione Campania) dalle ordinanze nn. 2994/1999 e
2789/1998  reggentisi  sul  necessario  presupposto  di una valida ed
efficace  dichiarazione  di  stato  di  emergenza.  Anche in tal caso
appare  violato  l'art. 117,  terzo  comma  Cost. giacche' la Regione
Campania pretende di attribuire compiti e poteri esistenti solo sulla
base  del presupposto dello stato di emergenza dichiarato dallo Stato
ad un'agenzia regionale.
    La  disposizione in questione, in quanto segna anche un possibile
coinvolgimento  di  strutture  ed  organi statali, con determinazione
normativa  soltanto  regionale,  appare  in  contrasto con il dettato
dell'art. 117, comma 2, lett. g) Cost.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 4 e 5,
comma  5  della  legge  Regionale Campania n. 8/2004 siano dichiarate
costituzionalmente illegittime.
    Si produrra' delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2004
in estratto.
        Roma, addi' 10 gennaio 2005
                 Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti
05C0104