N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  2  febbraio  2005  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Paesaggio  (tutela del) - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni
  urgenti   di   provvisoria   salvaguardia   per  la  pianificazione
  paesaggistica   e  la  tutela  del  territorio  regionale  -  Norme
  transitorie  in attesa dell'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in
  vigore  della  legge,  del  Piano  paesaggistico  regionale (PPR) -
  Divieto  di  realizzazione di nuove opere soggette a concessione ed
  autorizzazione  edilizia  nonche'  approvazione,  sottoscrizione  e
  rinnovazione  di  convenzioni  di  lottizzazione - Disciplina degli
  interventi  ammissibili  nonostante  le  misure  di  salvaguardia -
  Disposizioni  riguardanti  il  regime  autorizzatorio  della Giunta
  regionale,  anche  in  deroga a quanto previsto dalla legge stessa,
  circa   la  realizzazione  di  interventi  pubblici  finanziati  da
  soggetti  pubblici  (Unione  europea,  Stato  ecc.) - Ricorso dello
  Stato  - Denunciata previsione di misure di salvaguardia autonome e
  non  coordinate -  Assenza di qualsiasi valutazione paesaggistica -
  Cattivo  uso della discrezionalita' amministrativa - Violazione del
  principio  di  ragionevolezza  -  Violazione  del principio di buon
  andamento della pubblica amministrazione.
- Legge  Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, artt. 3, 4, commi 1
  e 2, 7.
- Costituzione, artt. 3, 97.
Paesaggio  (tutela del) - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni
  urgenti   di   provvisoria   salvaguardia   per  la  pianificazione
  paesaggistica   e  la  tutela  del  territorio  regionale  -  Norme
  transitorie  in attesa dell'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in
  vigore  della  legge,  del  Piano  paesaggistico  regionale (PPR) -
  Divieto di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia
  da   fonte   eolica   -  Ammissibilita'  della  prosecuzione  della
  realizzazione   di   quelli   gia'  autorizzati  che  abbiano  gia'
  comportato  una  irreversibile  modificazione  dei luoghi - Ricorso
  dello  Stato  -  Denunciata  violazione  della  sfera di competenza
  esclusiva   dello   Stato   in  materia  di  tutela  dell'ambiente,
  dell'ecosistema  e  dei beni culturali - Violazione della Direttiva
  2001/77/CE   in   materia   di   promozione  di  fonti  energetiche
  rinnovabili.
- Legge Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8; art. 8, comma 3.
- Costituzione  art. 117,  comma  secondo,  lett. s);  Direttiva  CEE
  2001/77/CE.
(GU n.8 del 23-2-2005 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui  uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro, la
Regione  Autonoma  della  Sardegna  in  persona  del Presidente della
giunta     regionale,    pro    tempore,    per    la    declaratoria
dell'illegittimita'  costituzionale degli articoli 3, 4, commi 1 e 2,
7  ed  8,  comma  3,  della  legge  regionale  25 novembre 2004 n. 8,
pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  n. 38  del 25
novembre  2004  e  recante «Norme urgenti di provvisoria salvaguardia
per  la  pianificazione  paesaggistica  e  la  tutela  del  territori
regionale».

    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  14  gennaio  2005 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    Con  il  provvedimento  legislativo in esame, la Regione Autonoma
della Sardegna detta norme urgenti per la salvaguardia del paesaggio,
in   funzione   dei  tempi  occorrenti  per  l'approvazione,  secondo
modalita'  stabilite nello stesso provvedimento legislativo, di Piani
paesaggistici  regionali, destinati a sostituire i Piani territoriali
paesistici,13  dei  quali,  sul complessivo numero di 14 per l'intero
territorio    regionale,   sono   stati   annullati   dal   Tribunale
Amministrativo    Regionale    della   Sardegna   ovvero,   in   sede
straordinaria,  dal  Capo  dello  Stato,  in  accoglimento di ricorsi
proposti da associazioni ambientalistiche e da terzi.
    La  Regione  Autonoma  della  Sardegna  - com'e' noto - vanta, ai
sensi  degli  articoli  3  e  4  dello Statuto speciale di autonomia,
competenze  primarie  in  materia di urbanistica ed edilizia, mentre,
per  quanto  riguarda  la  tutela  paesaggistica  e'  vincolata dalle
disposizioni statali in materia, ed in particolare dagli articoli 131
e  seguenti  del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, normativa
peraltro  espressamente  richiamata  nel provvedimento legislativo in
esame.
    Sempre in via preliminare va precisato:
        a)  che  l'annullamento  in  sede  giurisdizionale  dei piani
territoriali  paesistici ha trovato, in tema di cosiddette «misure di
salvaguardia»,   una   disciplina  legislativa  profondamente  mutata
rispetto al momento della loro originaria adozione.
    Mentre  per  le  aree  assoggettate  a vincolo ex lege l'articolo
1-quinquies  della  legge  31 agosto 1985 vietava «ogni modificazione
dell'assetto  del  territorio  nonche'  ogni  opera  edilizia», «fino
all'adozione  da  parte  delle  regioni dei piani di cui all'articolo
1-bis»,  l'articolo  159  del  decreto  legislativo  n. 42/04 prevede
invece   un   particolare   procedimento  di  autorizzazione  in  via
transitoria  «fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi
dell'articolo  156 ovvero ai sensi dell'articolo 143 e al conseguente
adeguamento  degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145»,
ribadendo altresi' che «Per i beni che alta data di entrata in vigore
del  presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo  1-quinquies  del  decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  8 agosto 1985, n. 431 e
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre
1985,  l'autorizzazione  prevista  dal comma 1 e dagli articoli 146 e
147   puo'   essere  concessa  solo  dopo  l'approvazione  dei  piani
paesaggistici».
        b)  i  contenuti  dei  piani territoriali paesaggistici (e le
deroghe  ivi  previste  secondo  la legislazione regionale, di cui si
lamenta  l'illegittimita'  costituzionale)  riguardano  la disciplina
d'uso sia di beni paesaggistici individuati direttamente dalla «legge
Galasso»  sia  di  vaste ed importanti aree, anche urbane e costiere,
che   erano   stata   specificatamente   individuate  come  «bellezze
naturali»,  da  distinti,  motivati  e  tuttora vigenti provvedimenti
dell'amministrazione statale.
    In  tale  contesto  l'intervento normativo della Regione Autonoma
della Sardegna ed in particolare le norme contenute negli articoli 3,
4,  commi  1  e  2,  e,  per  certi aspetti, nello stesso articolo 7,
relativo  ad  interventi  pubblici, prevede autonome e non coordinate
misure  di  salvaguardia,  comportanti il divieto di realizzare nuove
opere,  soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nelle zone
costiere,  ed  esclusioni e deroghe di tale divieto che risultano, in
relazione    alla    disciplina   generale   statale,   illogiche   e
manifestamente  irragionevoli  e,  conseguentemente, in contrasto con
gli  articoli  3, 97 della Costituzione e con la disciplina nazionale
in tema di tutela del paesaggio.
    I  criteri  adottati  dal  legislatore  regionale,  infatti,  non
trovano   giustificazione   in  alcuna  valutazione  paesaggistica  e
risultano  pertanto  del  tutto inidonei a soddisfare le finalita' di
tutela  che  si  dichiarano  di perseguire, sia per quanto riguarda i
limiti  fissati  entro  i  quali e' vietata la realizzazione di nuove
opere  sia  per  la  previsione  delle  deroghe ed esclusione di tali
divieti.
    Va   ricordato   al   riguardo   che  secondo  la  giurisprudenza
amministrativa  la  sopravvenienza di un vincolo paesistico e/o delle
disposizioni  di un piano territoriale paesaggistico prevalgono sulle
determinazioni   urbanistiche   che  non  abbiano  trovato  effettiva
realizzazione  e  sulla  stessa condonabilita' degli abusi realizzati
anteriormente  al vincolo (Consiglio di Stato. Ad. PI. 20 luglio 1999
n. 20),  sicche' il fatto che una serie di interventi di modifica del
territorio  fossero  accidentalmente  previsti  in  piani urbanistici
comunali   o   programmi   di  fabbricazione,  ovvero  finanziati  da
particolari   soggetti   pubblici   e'  circostanza  che,  sul  piano
dellatutela  paesaggistica,  si  presenta  come  del  tutto  priva di
rilevanza e tale da non giustificare o sorreggere razionalmente alcun
divieto  e/o  deroga.  Del  tutto  priva  di  logica  e'  inoltre  la
possibilita' di dar corso ad interventi ed opere, allorche' le stesse
sino previsti in piani urbanistici comunali che risultino adeguati ai
piani  territoriali  paesaggistici, gli stessi dichiarati illegittimi
dalla   giurisprudenza  amministrativa  per  contrasto  con  la  cura
dell'interesse pubblico alla tutela paesaggistica e ambientale.
    L'indicazione  di un limite generale di divieto pari a 2000 metri
dalla  costa,  indipendentemente  dalla sussistenza in concreto di un
vincolo  paesaggistico, lungi dall'individuare un preciso criterio di
tutela   ambientale,   finisce   per  contro  per  paralizzare  senza
plausibile ragione, per tutto l'arco temporale della approvazione dei
piani  regionali  paesaggistici, una serie di iniziative ed attivita'
che,  ai  sensi  della  legislazione  nazionale  e  regionale  devono
considerarsi lecite, se non di interesse generale.
    In  realta'  l'utilizzazione  dello strumento normativo (la legge
regionale)  nella  concreta  cura dell'interesse paesaggistico, ed in
particolare  nell'apposizione di divieti generali e relative deroghe,
appare  costituire  cattivo uso della discrezionalita' amministrativa
(art. 97  Cost.)  e  costituisce  sostanziale ed immotivata deroga al
principio,   stabilito  nella  legislazione  statale,  per  il  quale
l'interesse  paesaggistico  deve  essere  (soprattutto dall'autorita'
regionale delegata) valutato nel concreto.
    2.  -  La  norma  transitoria contenuta nell'articolo 8, comma 3,
vieta,  fino  all'approvazione  del  Piano  Paesistico  Regionale, la
realizzazione di impianti di produzione di energia eolica nell'intero
territorio  regionale, ammette altresi' la prosecuzione dei lavori di
realizzazione degli impianti gia' autorizzati sono nel caso in cui lo
stato  dei  lavori  stessi  abbia  gia'  comportato una irreversibile
modificazione  dei luoghi e sottopone e a procedura di Valutazione di
Impatto  Ambientale  gli  impianti  gia' autorizzati in assenza della
medesima,  laddove  i lavori non abbiano comportato una irreversibile
modificazione  dello  stato  dei  luoghi.  Tali disposizioni eccedono
dalla  competenza statutaria di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto
d'autonomia,  ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera
s) della Costituzione, che riserva allo stato la competenza esclusiva
in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali.
    Inoltre  la  norma  regionale  viola  le prescrizioni del decreto
legislativo  29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva
2001/77/CE  sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche  rinnovabili,  laddove  (art. 12,  comma 1) prevedono che
tali  fonti  sono considerate di pubblica utilita' con la conseguente
dichiarazione di indifferibilita' ed ugenza dei lavori necessari alla
realizzazione degli impianti.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
degli  articoli  3,  4, comma 1 e 2, 7 e 8, comma 3 della legge della
Regione Autonoma della Sardegna n. 8 del 25 novembre 2004, pubblicata
sul  B.U.R.  n. 38  del  25  novembre  2004,  con ogni consequenziale
pronuncia  e  si  confida che, prima della discussione del ricorso la
regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.
        Roma, addi' 16 gennaio 2005
                Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
05C0175