N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale - Norme transitorie in attesa dell'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, del Piano paesaggistico regionale (PPR) - Divieto di realizzazione di nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia nonche' approvazione, sottoscrizione e rinnovazione di convenzioni di lottizzazione - Disciplina degli interventi ammissibili nonostante le misure di salvaguardia - Disposizioni riguardanti il regime autorizzatorio della Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dalla legge stessa, circa la realizzazione di interventi pubblici finanziati da soggetti pubblici (Unione europea, Stato ecc.) - Ricorso dello Stato - Denunciata previsione di misure di salvaguardia autonome e non coordinate - Assenza di qualsiasi valutazione paesaggistica - Cattivo uso della discrezionalita' amministrativa - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, artt. 3, 4, commi 1 e 2, 7. - Costituzione, artt. 3, 97. Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale - Norme transitorie in attesa dell'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, del Piano paesaggistico regionale (PPR) - Divieto di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte eolica - Ammissibilita' della prosecuzione della realizzazione di quelli gia' autorizzati che abbiano gia' comportato una irreversibile modificazione dei luoghi - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Violazione della Direttiva 2001/77/CE in materia di promozione di fonti energetiche rinnovabili. - Legge Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8; art. 8, comma 3. - Costituzione art. 117, comma secondo, lett. s); Direttiva CEE 2001/77/CE.(GU n.8 del 23-2-2005 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro, la Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente della giunta regionale, pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, 4, commi 1 e 2, 7 ed 8, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2004 n. 8, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 25 novembre 2004 e recante «Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territori regionale». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 gennaio 2005 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Con il provvedimento legislativo in esame, la Regione Autonoma della Sardegna detta norme urgenti per la salvaguardia del paesaggio, in funzione dei tempi occorrenti per l'approvazione, secondo modalita' stabilite nello stesso provvedimento legislativo, di Piani paesaggistici regionali, destinati a sostituire i Piani territoriali paesistici,13 dei quali, sul complessivo numero di 14 per l'intero territorio regionale, sono stati annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero, in sede straordinaria, dal Capo dello Stato, in accoglimento di ricorsi proposti da associazioni ambientalistiche e da terzi. La Regione Autonoma della Sardegna - com'e' noto - vanta, ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale di autonomia, competenze primarie in materia di urbanistica ed edilizia, mentre, per quanto riguarda la tutela paesaggistica e' vincolata dalle disposizioni statali in materia, ed in particolare dagli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, normativa peraltro espressamente richiamata nel provvedimento legislativo in esame. Sempre in via preliminare va precisato: a) che l'annullamento in sede giurisdizionale dei piani territoriali paesistici ha trovato, in tema di cosiddette «misure di salvaguardia», una disciplina legislativa profondamente mutata rispetto al momento della loro originaria adozione. Mentre per le aree assoggettate a vincolo ex lege l'articolo 1-quinquies della legge 31 agosto 1985 vietava «ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' ogni opera edilizia», «fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis», l'articolo 159 del decreto legislativo n. 42/04 prevede invece un particolare procedimento di autorizzazione in via transitoria «fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143 e al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145», ribadendo altresi' che «Per i beni che alta data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 puo' essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici». b) i contenuti dei piani territoriali paesaggistici (e le deroghe ivi previste secondo la legislazione regionale, di cui si lamenta l'illegittimita' costituzionale) riguardano la disciplina d'uso sia di beni paesaggistici individuati direttamente dalla «legge Galasso» sia di vaste ed importanti aree, anche urbane e costiere, che erano stata specificatamente individuate come «bellezze naturali», da distinti, motivati e tuttora vigenti provvedimenti dell'amministrazione statale. In tale contesto l'intervento normativo della Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare le norme contenute negli articoli 3, 4, commi 1 e 2, e, per certi aspetti, nello stesso articolo 7, relativo ad interventi pubblici, prevede autonome e non coordinate misure di salvaguardia, comportanti il divieto di realizzare nuove opere, soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nelle zone costiere, ed esclusioni e deroghe di tale divieto che risultano, in relazione alla disciplina generale statale, illogiche e manifestamente irragionevoli e, conseguentemente, in contrasto con gli articoli 3, 97 della Costituzione e con la disciplina nazionale in tema di tutela del paesaggio. I criteri adottati dal legislatore regionale, infatti, non trovano giustificazione in alcuna valutazione paesaggistica e risultano pertanto del tutto inidonei a soddisfare le finalita' di tutela che si dichiarano di perseguire, sia per quanto riguarda i limiti fissati entro i quali e' vietata la realizzazione di nuove opere sia per la previsione delle deroghe ed esclusione di tali divieti. Va ricordato al riguardo che secondo la giurisprudenza amministrativa la sopravvenienza di un vincolo paesistico e/o delle disposizioni di un piano territoriale paesaggistico prevalgono sulle determinazioni urbanistiche che non abbiano trovato effettiva realizzazione e sulla stessa condonabilita' degli abusi realizzati anteriormente al vincolo (Consiglio di Stato. Ad. PI. 20 luglio 1999 n. 20), sicche' il fatto che una serie di interventi di modifica del territorio fossero accidentalmente previsti in piani urbanistici comunali o programmi di fabbricazione, ovvero finanziati da particolari soggetti pubblici e' circostanza che, sul piano dellatutela paesaggistica, si presenta come del tutto priva di rilevanza e tale da non giustificare o sorreggere razionalmente alcun divieto e/o deroga. Del tutto priva di logica e' inoltre la possibilita' di dar corso ad interventi ed opere, allorche' le stesse sino previsti in piani urbanistici comunali che risultino adeguati ai piani territoriali paesaggistici, gli stessi dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa per contrasto con la cura dell'interesse pubblico alla tutela paesaggistica e ambientale. L'indicazione di un limite generale di divieto pari a 2000 metri dalla costa, indipendentemente dalla sussistenza in concreto di un vincolo paesaggistico, lungi dall'individuare un preciso criterio di tutela ambientale, finisce per contro per paralizzare senza plausibile ragione, per tutto l'arco temporale della approvazione dei piani regionali paesaggistici, una serie di iniziative ed attivita' che, ai sensi della legislazione nazionale e regionale devono considerarsi lecite, se non di interesse generale. In realta' l'utilizzazione dello strumento normativo (la legge regionale) nella concreta cura dell'interesse paesaggistico, ed in particolare nell'apposizione di divieti generali e relative deroghe, appare costituire cattivo uso della discrezionalita' amministrativa (art. 97 Cost.) e costituisce sostanziale ed immotivata deroga al principio, stabilito nella legislazione statale, per il quale l'interesse paesaggistico deve essere (soprattutto dall'autorita' regionale delegata) valutato nel concreto. 2. - La norma transitoria contenuta nell'articolo 8, comma 3, vieta, fino all'approvazione del Piano Paesistico Regionale, la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica nell'intero territorio regionale, ammette altresi' la prosecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti gia' autorizzati sono nel caso in cui lo stato dei lavori stessi abbia gia' comportato una irreversibile modificazione dei luoghi e sottopone e a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale gli impianti gia' autorizzati in assenza della medesima, laddove i lavori non abbiano comportato una irreversibile modificazione dello stato dei luoghi. Tali disposizioni eccedono dalla competenza statutaria di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto d'autonomia, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che riserva allo stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Inoltre la norma regionale viola le prescrizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, laddove (art. 12, comma 1) prevedono che tali fonti sono considerate di pubblica utilita' con la conseguente dichiarazione di indifferibilita' ed ugenza dei lavori necessari alla realizzazione degli impianti.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, 4, comma 1 e 2, 7 e 8, comma 3 della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 8 del 25 novembre 2004, pubblicata sul B.U.R. n. 38 del 25 novembre 2004, con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere. Roma, addi' 16 gennaio 2005 Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo 05C0175