N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Enti locali - Comunita' montane - Norme della Regione Toscana - Disposizioni di modifica alle norme regionali in materia di Comunita' montane - Previsione di parametri numerici per la composizione dei consigli e la validita' delle sedute in caso di rinnovo dell'organo rappresentativo - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con i criteri generali dettati dal testo unico in materia di Comunita' montane - Inosservanza del principio della piena autonomia statutaria delle Comunita' montane in materia di organizzazione - Contrasto con la previsione regionale che prevede un quorum superiore rispetto a quello previsto dal testo unico in materia di Comunita' montane per l'insediamento dell'organo rappresentativo - Irragionevole disuguaglianza tra organismi della stessa natura e funzione - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di equiordinazione - Violazione della riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali. - Legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 97, 114 e 117, comma secondo, lett. p). Enti locali - Comunita' montane - Norme della Regione Toscana - Disposizioni di modifica alle norme regionali in materia di Comunita' montane - Disposizioni transitorie per la Comunita' montana Area Lucchese - Proroga della stessa sino all'individuazione del nuovo ambito territoriale - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con l'autonoma capacita' dei comuni di operare scelte in ordine all'adesione alle Comunita' montane - Richiamo alla legge Regionale n. 82/2000, circa l'individuazione dell'ambito territoriale delle Comunita' stesse, non coerente con i nuovi spazi di autonomia attribuiti agli enti locali dalla riforma del Titolo V - Violazione del principio di equiordinazione - Violazione della riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali. - Legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, art. 4. - Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. p).(GU n.8 del 23-2-2005 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 1 e 4 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 68, pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 3 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunita' montane)», giusta delibera del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2005. 1. - La legge della regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 detta alcune modifiche e integrazioni alla legge organica in materia di comunita' montane n. 82 del 28 dicembre 2000, in particolare modificandone l'art. 11 e l'art. 14, inserendo l'art. 11-bis e dettando disposizioni transitorie per la Comunita' montana Area Lucchese. 2. - Censurabili sotto il profilo della legittimita' costituzionale appaiono gli artt. 1 e 4 della legge. 2.1. - L'art. 1 inserisce il comma 3-bis nell'art. 11 della legge n. 82/2000, prevedendo che «In caso di rinnovo, l'organo rappresentativo puo' essere insediato quando i rappresentanti dei comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunale tale da rappresentare la maggioranza dei comuni (...)». Secondo i principi del T.U. n. 267/2000 (tuttora vigente) e' mediante lo statuto che l'ente stabilisce le norme fondamentali della propria organizzazione, nel rispetto dei principi dettati dallo stesso testo unico: in forza del combinato disposto degli artt. 6, 27, 28, comma 7, e 32, comma 5, la comunita' montana ha una piena autonomia statutaria, alla stregua di quella dei comuni, ed e' pertanto sovrana nella determinazione della propria organizzazione, con la conseguenza che la regione non puo' interferire con detta potesta' e non puo' imporre norme organizzative in contrasto con i criteri generali dettati dallo stesso testo unico, in particolare (per quel che interessa in questa sede) sui parametri numerici per la composizione dei consigli e per la validita' delle sedute, quali determinati per i comuni dagli artt. 37 e 38. La norma censurata finisce per imporre, poi, un quorum per la composizione dei consigli e per la validita' delle sedute irragionevolmente superiore a quello previsto dalla normativa statale di riferimento che va ad incidere in termini negativi sul funzionamento dell'organo rappresentativo e sulla sua efficienza. Per vero, le Comunita' montane - espressamente definite dall'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 unioni di comuni, enti locali - possono qualificarsi come enti (costituzionalmente non necessari) appartenenti alla categoria degli enti locali, a carattere associativo intercomunale, costituiti per la valorizzazione delle zone montane, allo scopo di realizzare particolari forme di cooperazione fra comuni per l'esercizio delle funzioni proprie e conferite al fine del migliore perseguimento dell'interesse della comunita'; pertanto la Regione, se pure ha il potere di disciplinare la materia, deve sempre rispettare la riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi del citato art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione. Peraltro, la regione, incidendo indebitamente nella specifica competenza statutaria delle comunita' montane ha violato il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione. Ancora, appaiono violati i principi degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui l'imposizione di parametri numerici piu' pesanti per la composizione dei consigli e per la validita' delle sedute nei casi previsti introduce irragionevoli disuguaglianze fra organismi della stessa natura e funzione e compromette l'efficienza, efficacia ed operativita' delle loro funzioni. 2.2. - L'art. 4 della l.r. n. 68/2004 detta «Disposizioni transitorie per la comunita' montana Area Lucchese», prevedendo che continui ad operare fino all'individuazione del nuovo ambito territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 1, l.r. n. 82/2000. Con tale disposizione la regione viola l'autonoma capacita' dei comuni di decidere sull'adesione o meno alla costituenda Comunita' montana, alla luce dei principi desumibili dalla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, rispetto ai quali le disposizione della l.r. n. 82/2000 appaiono non piu' attuali. Per vero, nella creazione di nuove comunita' montane dovrebbe essere valorizzata in termini diversi e preminenti la volonta' sovrana dei comuni interessati sia per la determinazione sulla costituzione dell'ente sia per la individuazione dei suoi ambiti territoriali, anche prevedendo nuovi meccanismi di consultazione e concertazione. Il semplice richiamo ai parametri della l.r. n. 82/2000 non tiene conto dei rinnovati principi desumibili dal Titolo V della Costituzione e ne viola, in particolare, gli artt. 114 e 117, comma 2, lett. p). 3. - Quanto sopra eccepito trova conferma ulteriore nell'art. 2 legge n. 131/2003 che, nel disporre la revisione delle disposizioni in materia di enti locali per adeguarle alla legge di riforma costituzionale n. 3/2001, riconosce la persistente validita' del d.lgs. 267/2000. Si puo', pertanto, concludere nel senso che gli artt. 1 e 4 della legge regionale impugnata sono adottati in violazione: a) dell'art. 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato, dei comuni e delle comunita' montane; b) dell'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione in quanto non spetta alla regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione della materia regolata dall'art. 27 d.lgs. 267/2000 che rientra, invece, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, province e citta' metropolitane.
P. Q. M. Tanto premesso e' considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2005; Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 82, per violazione degli artt. 114 e 117 della Costituzione. Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. Roma, addi' 29 gennaio 2005 Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio 05C0182