N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  l'8  febbraio  2005  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Enti  locali  -  Comunita'  montane  -  Norme della Regione Toscana -
  Disposizioni  di  modifica  alle  norme  regionali  in  materia  di
  Comunita'  montane  -  Previsione  di  parametri  numerici  per  la
  composizione  dei  consigli  e la validita' delle sedute in caso di
  rinnovo   dell'organo  rappresentativo  -  Ricorso  dello  Stato  -
  Denunciato contrasto con i criteri generali dettati dal testo unico
  in  materia di Comunita' montane - Inosservanza del principio della
  piena  autonomia  statutaria  delle Comunita' montane in materia di
  organizzazione  - Contrasto con la previsione regionale che prevede
  un  quorum  superiore rispetto a quello previsto dal testo unico in
  materia   di   Comunita'  montane  per  l'insediamento  dell'organo
  rappresentativo  - Irragionevole disuguaglianza tra organismi della
  stessa  natura  e  funzione  -  Violazione  del  principio  di buon
  andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio
  di  equiordinazione  - Violazione della riserva di legge statale in
  materia di ordinamento degli enti locali.
- Legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114 e 117, comma secondo, lett. p).
Enti  locali  -  Comunita'  montane  -  Norme della Regione Toscana -
  Disposizioni  di  modifica  alle  norme  regionali  in  materia  di
  Comunita'  montane  -  Disposizioni  transitorie  per  la Comunita'
  montana    Area    Lucchese    -    Proroga   della   stessa   sino
  all'individuazione  del  nuovo  ambito territoriale - Ricorso dello
  Stato - Denunciato contrasto con l'autonoma capacita' dei comuni di
  operare  scelte  in  ordine  all'adesione  alle Comunita' montane -
  Richiamo  alla  legge  Regionale n. 82/2000, circa l'individuazione
  dell'ambito territoriale delle Comunita' stesse, non coerente con i
  nuovi  spazi di autonomia attribuiti agli enti locali dalla riforma
  del  Titolo  V  -  Violazione  del  principio  di equiordinazione -
  Violazione della riserva di legge statale in materia di ordinamento
  degli enti locali.
- Legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, art. 4.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. p).
(GU n.8 del 23-2-2005 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta
pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 1
e  4  della  legge  regionale 29 novembre 2004, n. 68, pubblicata nel
B.U.R.  n. 48  del 3 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modifiche alla
legge  regionale  28  dicembre  2000,  n. 82  (Norme  in  materia  di
Comunita'  montane)»,  giusta  delibera del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2005.
    1.  - La legge della regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 detta
alcune  modifiche  e  integrazioni  alla legge organica in materia di
comunita'   montane  n. 82  del  28  dicembre  2000,  in  particolare
modificandone   l'art. 11  e  l'art. 14,  inserendo  l'art. 11-bis  e
dettando  disposizioni  transitorie  per  la  Comunita'  montana Area
Lucchese.
    2.   -   Censurabili   sotto   il   profilo   della  legittimita'
costituzionale appaiono gli artt. 1 e 4 della legge.
    2.1. - L'art. 1 inserisce il comma 3-bis nell'art. 11 della legge
n. 82/2000,   prevedendo   che   «In   caso   di   rinnovo,  l'organo
rappresentativo  puo'  essere  insediato  quando i rappresentanti dei
comuni  raggiungono  i  quattro  quinti  dei  componenti  o il valore
inferiore  stabilito  espressamente  dallo  statuto  comunale tale da
rappresentare la maggioranza dei comuni (...)».
    Secondo  i  principi  del  T.U.  n. 267/2000 (tuttora vigente) e'
mediante lo statuto che l'ente stabilisce le norme fondamentali della
propria  organizzazione,  nel  rispetto  dei  principi  dettati dallo
stesso  testo  unico:  in forza del combinato disposto degli artt. 6,
27,  28,  comma  7,  e 32, comma 5, la comunita' montana ha una piena
autonomia  statutaria,  alla  stregua  di  quella  dei  comuni, ed e'
pertanto  sovrana  nella determinazione della propria organizzazione,
con  la  conseguenza  che  la  regione non puo' interferire con detta
potesta'  e  non  puo' imporre norme organizzative in contrasto con i
criteri  generali  dettati  dallo  stesso testo unico, in particolare
(per quel che interessa in questa sede) sui parametri numerici per la
composizione  dei  consigli  e  per  la validita' delle sedute, quali
determinati per i comuni dagli artt. 37 e 38.
    La  norma  censurata  finisce  per imporre, poi, un quorum per la
composizione   dei   consigli   e   per  la  validita'  delle  sedute
irragionevolmente superiore a quello previsto dalla normativa statale
di   riferimento   che   va  ad  incidere  in  termini  negativi  sul
funzionamento dell'organo rappresentativo e sulla sua efficienza.
    Per   vero,   le   Comunita'  montane  -  espressamente  definite
dall'art. 27,  comma  1,  d.lgs.  n. 267/2000  unioni di comuni, enti
locali  -  possono  qualificarsi  come  enti  (costituzionalmente non
necessari) appartenenti alla categoria degli enti locali, a carattere
associativo  intercomunale,  costituiti  per  la valorizzazione delle
zone   montane,   allo  scopo  di  realizzare  particolari  forme  di
cooperazione  fra  comuni  per  l'esercizio  delle funzioni proprie e
conferite  al  fine  del  migliore perseguimento dell'interesse della
comunita';  pertanto la Regione, se pure ha il potere di disciplinare
la  materia,  deve  sempre  rispettare la riserva di legge statale in
materia  di  ordinamento  degli  enti  locali,  ai  sensi  del citato
art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione.
    Peraltro,  la  regione,  incidendo  indebitamente nella specifica
competenza statutaria delle comunita' montane ha violato il principio
di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione.
    Ancora,  appaiono  violati  i  principi  degli artt. 3 e 97 della
Costituzione, nella misura in cui l'imposizione di parametri numerici
piu'  pesanti  per  la  composizione  dei consigli e per la validita'
delle sedute nei casi previsti introduce irragionevoli disuguaglianze
fra   organismi   della   stessa  natura  e  funzione  e  compromette
l'efficienza, efficacia ed operativita' delle loro funzioni.
    2.2.  -  L'art.  4  della  l.r.  n. 68/2004  detta  «Disposizioni
transitorie  per  la comunita' montana Area Lucchese», prevedendo che
continui   ad   operare  fino  all'individuazione  del  nuovo  ambito
territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 1, l.r. n. 82/2000.
    Con  tale  disposizione la regione viola l'autonoma capacita' dei
comuni  di  decidere  sull'adesione o meno alla costituenda Comunita'
montana,  alla  luce dei principi desumibili dalla nuova formulazione
del  Titolo  V  della Costituzione, rispetto ai quali le disposizione
della  l.r.  n. 82/2000  appaiono  non  piu' attuali. Per vero, nella
creazione  di  nuove comunita' montane dovrebbe essere valorizzata in
termini   diversi   e  preminenti  la  volonta'  sovrana  dei  comuni
interessati  sia  per  la determinazione sulla costituzione dell'ente
sia  per  la  individuazione  dei  suoi  ambiti  territoriali,  anche
prevedendo nuovi meccanismi di consultazione e concertazione.
    Il semplice richiamo ai parametri della l.r. n. 82/2000 non tiene
conto   dei   rinnovati   principi  desumibili  dal  Titolo  V  della
Costituzione  e  ne viola, in particolare, gli artt. 114 e 117, comma
2, lett. p).
    3.  -  Quanto sopra eccepito trova conferma ulteriore nell'art. 2
legge  n. 131/2003  che, nel disporre la revisione delle disposizioni
in  materia  di  enti  locali  per  adeguarle  alla  legge di riforma
costituzionale  n. 3/2001,  riconosce  la  persistente  validita' del
d.lgs. 267/2000.
    Si puo', pertanto, concludere nel senso che gli artt. 1 e 4 della
legge  regionale  impugnata sono adottati in violazione: a) dell'art.
114  della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione
tra  Stato,  regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali
dello  Stato, dei comuni e delle comunita' montane; b) dell'art. 117,
comma  2,  lett.  p),  della  Costituzione  in quanto non spetta alla
regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione
della  materia  regolata  dall'art. 27  d.lgs.  267/2000 che rientra,
invece,  nella  competenza esclusiva dello Stato in materia di organi
di  governo  e  funzioni  fondamentali  dei comuni, province e citta'
metropolitane.
                              P. Q. M.
    Tanto  premesso e' considerato, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 28 gennaio 2005;
    Si  chiede  che  la  Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e 4 della legge della
Regione  Toscana  29  novembre  2004,  n. 82,  per  violazione  degli
artt. 114 e 117 della Costituzione.
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
        Roma, addi' 29 gennaio 2005
               Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio
05C0182