N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 febbraio 2005
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 febbraio 2005 (della Regione Toscana) Ambiente (tutela dell') - Proroga del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano - Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana - Dedotta mancanza della prescritta previa intesa con la Regione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, turismo, caccia e pesca - Incidenza sul principio di autonomia degli enti locali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2004. - Decreto ministeriale Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di Roma del 18 novembre 2004. - Costituzione, artt. 5, 117 e 118.(GU n.8 del 23-2-2005 )
Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 5 del 10 gennaio 2005, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv. Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso il cui studio elegge domicilio, in Roma, via del Viminale 43, ricorrente; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tepore, il Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio pro tempore, resistenti; per l'annullamento del d.m. 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inviato alla Regione Toscana con nota dello stesso Ministero GAB/2004/1 1206/B07, pervenuto alla Regione Toscana in data 16 dicembre 2004 (doc. 1), con cui e' stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004. F a t t o La questione che si sottopone con il presente ricorso riguarda il procedimento concernente la nomina del presidente del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano ed e' gia' nota a codesta ecc.ma Corte costituzionale che, in merito, ha pronunciato la sentenza n. 27/2004. Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presidente dell'Ente parco nazionale deve essere nominato di intesa tra il Ministero dell'ambiente ed i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. In data 1° marzo 2002 (in considerazione della imminente scadenza del Presidente allora in carica), il Ministro chiedeva alla Regione Toscana l'intesa per nominare, quale, presidente dell'Ente parco dell'Arcipelago Toscano, il dott. Ruggero Barbetti. La regione, con propria nota del 15 marzo 2002, esprimeva motivatamente il proprio diniego all'intesa richiesta e chiedeva un incontro urgente allo scopo di ricercare l'intesa. Con il d.m. del 19 settembre 2002, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nominava un commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, nella persona del dott. Ruggero Barbetti. Tale decreto veniva annullato da codesta ecc.ma Corte cotituzionale con la richiamata sentenza n. 27/2004. Cio' nonostante il dott. Barbetti e' tuttora commissario straordinario dell'ente parco; a nulla sono valse le lettere inviate da presidente della Regione Toscana ed anzi, come dimostra l'atto avverso il quale si propone il presente ricorso, ormai l'incarico commissariale viene disposto non piu' per un periodo limitato a sessanta giorni, ma addirittura per sei mesi, tanto e' assente la volonta' di ricercare l'intesa con la regione. Gli atti parlano da soli. Eccone la sequenza, a partire dalla citata sentenza n. 27 del 20 gennaio 2004. Con decreto del 19 febbraio 2004 (doc. n. 2) il Ministro nominava il dott. Aldo Casentino ed il dott. Silvio Vetrano rispettivamente commissario straordinario e sub commissario dell'ente in oggetto, per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 5 febbraio 2004. Il provvedimento era motivato con la necessita' di garantire l'ordinaria amministrazione dell'organo scaduto, nell'attesa di addivenire all'intesa con la Regione Toscana: a tal fine si dava atto che la Regione era stata coinvolta e conveniva sulla soluzione dando la sua disponibilita'. manifestata con nota del 21 gennaio 2004, ad avviare il confronto preordinato al raggiungimento dell'intesa prescritta dalla legge. Con nota del 29 marzo 2004, prot. n. 120/99653/3.6.3 (doc. n. 3), inviata al Ministro per fax nello stesso giorno e poi spedita per posta, il presidente della regione, in vista dell'avvicinarsi della scadenza degli incarichi del commissario e del vice commissario in data 4 aprile 2004, invocando una reale e fattiva collaborazione ai fini dell'intesa per la nomina del presidente dell'ente parco, proponeva al Ministro alcuni nominativi di esperti da valutare ai fini dell'intesa per la nomina a presidente dell'ente in oggetto, ed allegava i relativi curricula. Venivano esattamente proposti: il prof. Cinelli, il dott. Landi ed il professore Leonardo Santi; i relativi curricula dimostravano il possesso, nei candidati, dei requisiti necessari per poter svolgere l'incarico. Il presidente della regione, nella citata nota, chiedeva al Ministro anche un incontro per discutere piu' dettagliatamente i profili delle candidature ed esaminare eventuali ulteriori ipotesi. Il Ministro, con decreto del 6 aprile 2004 (doc. n. 4) nominava il dott. Ruggero Barbetti quale commissario straordinario per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 6 aprile. Nel decreto si richiamava una lettera del 17 marzo 2004 inviata alla regione con cui si chiedeva l'intesa per la nomina del dott. Barbetti; si affermava che la regione non aveva risposto; si ignorava del tutto la nota regionale del 29 marzo; si giustificava la nomina commissariale con l'esigenza di assicurare la funzionalita' dell'azione amministrativa e, quanto al nome proposto - quello del dott. Barbetti, vale a dire il medesimo sul quale non si era perfezionata la procedura dell'intesa - se ne sosteneva l'idoneita' «per le sue capacita' professionali e per la specifica conoscenza del territorio di riferimento». La regione, a fronte di tale decreto, constatava di non aver mai ricevuto la lettera, ivi citata, del 17 marzo con cui il Ministro affermava di aver avviato la procedura dell'intesa. Ed infatti tale nota e' pervenuta alla Regione Toscana solo in data 6 aprile 2004 (doc. 5) - del resto non avrebbe potuto arrivare prima, visto che e' partita dall'ufficio postale di Roma Ostiense solo in data 3 aprile 2004, come attesta il timbro postale allegato alla lettera pervenuta - quando era quindi gia' scaduto il precedente commissario e quando era gia' stato adottato l'atto di nomina del nuovo Commissario Barbetti. A tale decreto seguiva una ulteriore nota del Ministro, in data 8 aprile 2004, pervenuta alla regione in data 14 aprile 2004 (doc. n. 6), in cui il medesimo comunicava di avere ricevuto la lettera regionale del 29 marzo 2004 proprio il medesimo giorno della data di adozione dell'atto di nomina del dott. Barbetti quale commissario dell'ente parco (tale lettera era stata inviata via fax in data 29 marzo 2004). Il Ministro poi affermava di ritenere confliggente con lo spirito di collaborazione il rifiuto di intesa sul nominativo del dott. Barbetti; sosteneva che l'intesa fosse comunque da cercare e conseguire e dichiarava funzionale a tale primario obiettivo il breve termine di sessanta giorni della durata commissariale; fissava un incontro per il 22 aprile. Il Presidente della Regione Toscana decideva di non impugnare il decreto di nomina commissariale, intendendo cosi' favorire il procedimento per il raggiungimento dell'intesa e, in data 8 aprile 2004 (doc. n. 7), rispondeva alla lettera del Ministro del 17 marzo, ribadendogli di non aver potuto rispondere prima perche' quella lettera era arrivata in regione solo in data 6 aprile 2004, in quanto partita dall'ufficio postale di Roma il 3 aprile 2004. In ogni caso il Presidente Martini, al fine di addivenire ad un possibile accordo, riconfermava il contenuto della precedente lettera del 29 marzo (che veniva nuovamente trasmessa): in sostanza dunque il presidente, nel richiamare le motivazioni in precedenza espresse in merito all'unico nominativo proposto dal Ministro, rilevava che, per addivenire all'intesa, non poteva essere sempre riproposto il solo, unico nome su cui l'intesa non era stata raggiunta e indicava di nuovo al Ministro tre nominativi (gia' segnalati con la lettera del 29 marzo) di soggetti con requisiti di elevata professionalita' in rapporto all'incarico di Presidente dell'ente parco. In data 20 aprile 2004 ( doc. n. 8) il Presidente della Regione Toscana scriveva ancora al Ministro. In essa il presidente dimostrava di aver sempre e tempestivamente risposto alle richieste ministeriali; evidenziava che i ritardi imputati non erano sussistenti («la Sua lettera, datata 17 marzo 2004, risulta partita dall'ufficio postale di Roma Ostiense in data 3 aprile 2004 - il timbro e' chiarissimo al riguardo - e ricevuta dagli uffici regionali in data 6 aprile, cioe' lo stesso giorno nel quale Lei ha provveduto ad adottare un nuovo decreto di commissariamento»); chiariva di aver sempre motivato le proprie posizioni in merito all'unico nome proposto dal Ministro (cioe' quello del dott. Barbetti); ribadiva che il diniego all'intesa non era collegato allo schieramento politico del dott. Barbetti («lo prova il fatto che fra le proposte da me formulate per la presidenza dell'ente parco sono facilmente rintracciabili ipotesi sintoniche con l'attuale maggioranza di Governo»), ma alla necessita' sempre fatta presente, che il presidente del Parco avesse anche un forte legame istituzionale con le realta' locali («le posizioni assunte dal dott. Barbetti durante tutto il complesso iter che ha portato alla costituzione del parco non mi sembravano ne' mi sembrano compatibili con la presidenza di un ente che e' sorto con la sua dichiarata opposizione»). Ancora il Presidente Martini evidenziava che la leale collaborazione avrebbe reso necessario non proporre da parte del Ministro sempre e solo il medesimo nominativo su cui non era stata raggiunta l'intesa ed auspicava una positiva soluzione della vicenda nella riunione del 4 maggio. Dopo questo incontro, il Presidente della Regione Toscana inviava al Ministro in data 12 maggio 2004 (doc. n. 9) una propria ulteriore nota in cui evidenziava che l'incontro del 4 maggio aveva avuto un esito negativo per «l'ennesima riproposizione del solo nominativo del dott. Ruggero Barbetti» che «non puo' in tutta evidenza essere considerata espressione di una volonta' di leale e costruttiva collaborazione». Il presidente pertanto chiedeva una effettiva cooperazione: «cio' si puo' ottenere, dal mio punto di vista, sia attraverso di una proposta di designazioni alternative a quelle del dott. Ruggero Barbetti, sia esprimendo le necessarie valutazioni rispetto a quelle che la Regione ha da tempo indicato». A tale lettera rispondeva il Ministro con nota del 17 maggio (doc. n. 10), ove si esprimeva rammarico e si preannunciava un incontro; intanto, con il decreto del 7 giugno 2004 (doc. n. 11) si confermava, quale commissario dell'ente, sempre il dott. Barbetti per ulteriori sessanta giorni dal 5 giugno. Si devono subito evidenziare le succinte premesse di tale decreto, ove si citano solo due lettere del Ministro: una del 17 maggio con cui il Ministro avrebbe ribadito la necessita' di dare corso alle nomine dei vertici istituzionali dell'ente parco attraverso lo strumento dell'intesa; la seconda sempre nella stessa data inviata al Presidente Martini (trattasi della lettera sopra citata e depositata quale doc. n. 10), ove il Ministro dichiarava di essere disponibile a riprendere l'iter finalizzato all'intesa. E' evidentemente parziale la ricostruzione dei fatti contenuta in tale decreto in cui non si richiamano volutamente tutte le note inviate dal presidente della regione e in cui si omette ogni indicazione dei motivi per cui le proposte indicate dallo stesso, presidente non sono state prese in considerazione. Anche in questo caso il Presidente della Regione Toscana ha ritenuto di non ricorrere avverso tale decreto, ritenendo ancora che la disponibilita' a cercare l'intesa, dichiarata dal Ministro, fosse effettiva. Pertanto il Presidente Martini inviava una ulteriore comunicazione al Ministro in data 28 giugno 2004 (doc. n. 12), ove, appellandosi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale, chiedeva al Ministro di esprimere una valutazione sulle proposte formulate dalla Regione e di formulare una proposta alternativa a quella del dott. Barbetti che consententisse il raggiungimento dell'accordo. A questa lettera sono seguiti: un ulteriore decreto in data 22 luglio, di proroga dell'incarico commissariale al dott. Barbetti per altri 60 giorni (doc. n. 13) a far data dal 4 agosto 2004; il decreto del 24 settembre (doc. 14) di proroga dell'incarico, sempre al dott. Barbetti, per altri 60 giorni dal 4 ottobre 2004. Tale incarico quindi sarebbe scaduto il 3 dicembre 2004. Con il provvedimento oggetto del presente conflitto, il Ministro, con effetto dal 3 dicembre 2004 ha confermato - ovvero, come si legge nella lettera di trasmissione prot. n. GAB/2004/11206/B07, ha prorogato - il medesimo incarico commissariale sempre al dott. Barbetti, ma, questa volta, per la durata di sei mesi. Il provvedimento lede le competenze costituzionali garantite alla regione per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione del principio di leale cooperazione e degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. Da quanto esposto nel fatto e come e' attestato nei documenti depositati, risulta che, dopo l'annullamento della nomina commissariale a seguito della sentenza n. 27/2004 di codesta ecc.ma Corte costituzionale, il dott. Barbetti (e quindi quello stesso soggetto su cui non e' stata raggiunta l'intesa tra il Ministro ed il Presidente della Regione Toscana), esercita le funzioni di presidente del Parco dell'Arcipelago Toscano (anche se con il nome di commissario, ma con identici poteri del presidente e con garanzia di durata, grazie alle proroghe) ormai ininterrottamente 6 aprile 2004. Con il provvedimento impugnato si vorrebbe addirittura prorogare l'incarico per sei mesi e quindi sino al 2 giugno 2005. A questo risultato e' giunto il Ministro il quale, quindi, ha tenuto un comportamento sicuramente non improntato alla leale e fattiva cooperazione. Nella sentenza n. 27/2004 piu' volte citata, la Corte costituzionale - dopo aver rilevato che la nomina commissariale non puo' essere giustificata dal solo fatto che non si sia raggiunta l'intesa per la nomina del Presidente «perche' in questo modo si finirebbe per attribuire al Governo il potere di aggirare l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario la persona non gradita dal presidente della regione» - ha richiamato e confermato importanti principi in tema di intese Stato-regioni. In particolare la Corte costituzionale ha ricordato che «lo strumento dell'intesa costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilita' di un declassamento dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991)». Pertanto, con specifico riferimento alla prima nomina del Commissario dell'Ente Parco dell'Arcipelago toscano, la Corte ha evidenziato: «proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina de presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimita' della nomina del primo e', quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo»; nel caso di specie la nomina commissariale e' stata dichiarata illegittima per il «mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo» (cioe' del commissario). Il comportamento tenuto dal Ministro dopo la richiamata pronuncia costituzionale non ha affatto rispettato i suddetti principi. Il presidente della regione, infatti, si e' tempestivamente attivato, ha proposto nomi di soggetti competenti, con dimostrata professionalita', ha reiteratamente chiesto risposte in merito. A fronte di tale comportamento della regione, il Ministro: 1) non ha nemmeno preso in considerazione i nominativi proposti dalla regione senza esplicitare i motivi di tale disinteresse; 2) ha tenuto un comportamento ambiguo: nel decreto del 6 aprile 2004 con cui ha rinominato commissario il dott. Barbetti, dopo l'annullamento della precedente nomina, e' detto che la regione non ha fornito risposta alla lettera del 17 marzo 2004 con cui era richiesta l'intesa e non si e' richiamata la lettera regionale del 29 marzo 2004. Eppure, come rilevato in fatto, quest'ultima era stata trasmessa via fax allo stesso Ministro nello stesso 29 marzo 2004, come si ricava dai documenti depositati, mentre la lettera del 17 marzo 2004 non poteva essere pervenuta dalla regione il 6 aprile, essendo partita per posta prioritaria il 3 marzo 2004; 3) negli atti di proroga del commissario ha inserito clausole di mero stile: si dichiara che si vuole addivenire all'intesa, che il commissariamento va superato, che il medesimo e' funzionale solo al raggiungimento dell'intesa ma, nella sostanza, a tali frasi non ha mai corrisposto un comportamento costruttivo, di «reiterate trattative volte a superare le divergenze». Prova sicura di tale atteggiamento solo formale e non sostanziale e' il fatto che il Ministro ha sempre avanzato un solo nome quello del dott. Barbetti, e non ha mai, neppure tentato, di costruire l'intesa proponendo ulteriori nominativi. Non solo. Con il provvedimento oggetto del presente conflitto si proroga il commissariamento per sei mesi: e' dunque evidente che si tende a stabilizzare un organo straordinario che, per sua natura, dovrebbe avere una durata ben piu' limitata. E' significativo che la durata sia stata trasformata dagli usuali sessanta giorni a sei mesi: questo e' la conferma che non vi e' alcuna volonta' di ricercare un'intesa con il presidente della regione, ma si vuole solo istituzionalizzare e rendere piu' stabile il commissario. Tutto quanto esposto evidenzia che il Ministro si e' limitato a proporre un nome, reiterandolo sempre, senza sviluppare quelle necessarie trattative che sole possono permettere il superamento delle divergenze. La Regione Toscana ha tollerato i decreti del 6 aprile, del 7 giugno, del 22 luglio e del 24 settembre con cui e' stato rinominato e prorogato il commissario Barbetti, nonostante che i medesimi fossero gravemente lesivi delle proprie competenze: l'amministrazione ha infatti ritenuto che la nomina commissariale, limitata a sessanta giorni, potesse consentire al Ministro di attivare e soprattutto di proseguire in modo sostanziale un procedimento basato sulla fattiva collaborazione e dunque preordinato a ricercare in modo efficace e a trovare l'intesa con regione medesima. Ormai e' invece chiaro che nulla di tutto cio' ha fatto ed intende fare il Ministro, il quale attende, senza compiere alcuna attivita', la scadenza degli incarichi commissariali e poi li proroga; avendo constatato che i precedenti atti non sono stati impugnati dalla regione, con l'ultimo decreto ha prorogato addirittura per sei mesi l'incarico commissariale, «per garantire la continuita' amministrativa dell'ente, nelle more della definizione dell'intesa» e' impossibile non constatare, anche considerando le identiche frasi sempre ripetute nei precedenti decreti, che questa e' una motivazione formale, stereotipa che si esaurisce in frasi vuote di qualsiasi contenuto concreto, perche' il procedimento per addivenire all'intesa non verra' mai coltivato dal Ministro con la leale collaborazione che sarebbe necessaria. Cosi' l'atteggiamento manifestato dalla regione, a fronte della seconda nomina commissariale del Barbetti e delle relative proroghe di sessanta giorni, volto ad instaurare un clima di distensione e di leale collaborazione (tanto che la regione non solo non ha impugnato i decreti, ma ha anche ripetutamente scritto al Ministro e proposto una terna di nomi), e' stato strumentalizzato dallo Stato che ha usato tali nomine come precedente per le continue proroghe dello stesso commissario - proprio la stessa persona su cui non e' stata raggiunta l'intesa - sino ad arrivare a conferire al medesimo un carattere di maggiore stabilita', vista la durata di sei mesi fissata nel decreto in oggetto. Il comportamento sleale del Ministro determina una sicura lesione delle competenze regionali. Il presidente, infatti, e' l'organo fondamentale che rappresenta il parco e ne coordina l'attivita'; fa parte del Consiglio direttivo che adotta lo statuto dell'ente, delibera i bilanci, il regolamento ed il piano del parco. In sostanza il presidente del parco determina in modo incisivo le scelte dell'ente parco e tali scelte inevitabilmente interferiscono sulle competenze regionali. Infatti il parco dell'Arcipelago Toscano e' stato istituito (con il citato d.P.R. 22 luglio 1996) per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, per la promozione sociale ed economica. E ancora, in base all'art. 11 della legge n. 394/1991, il regolamento del parco dovra' disciplinare le attivita' consentite nel parco, con riferimento, tra l'altro, alla tipologia e alle modalita' di costruzione di opere e di manufatti, alle attivita' artigianali, commerciali, alle attivita' agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative. Non puo' quindi dubitarsi che la regolamentazione dell'ente parco (di cui, si ripete, il presidente e' l'organo fondamentale) verra' ad interferire con le potesta' costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio (ove rientra, la difesa del suolo e quindi l'attivita' di difesa idrogeologica prevista all'art. 2 del d.P.R. istitutivo del Parco 22 luglio 1996, nonche' la disciplina urbanistica ed edilizia degli interventi all'interno del parco), dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca. Pertanto l'interferenza del ruolo del presidente del parco con molteplici competenze regionali costituzionalmente garantite impone di interpretare l'intesa richiesta dall'art. 9, terzo comma, della legge n. 394/1991 come forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un Presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa. Il comportamento del Ministro che non pone in essere le reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento dell'intesa per la nomina del presidente dell'ente e che sole legittimano la nomina del commissario e' sicuramente contrario ai principi di leale collaborazione e determina, per quanto sopra esposto, una lesione delle competenze regionali che rende ammissibile la proposizione del presente conflitto, volto a difendere attribuzioni costituzionali regionali che sono impedite e menomate dall'illegittimo esercizio dei poteri altrui. Ed il mancato rispetto del principio di leale collaborazione e' sicuramente un vizio denunciabile in sede di conflitto di attribuzione. A tale proposito, e sempre con riferimento alle intese, la dottrina ha rilevato: «la giurisdizione costituzionale e' lo strumento di chiusura ed e' implicata sotto due possibili versanti: nella sede del giudizio di costituzionalita' delle leggi, per consentire il sindacato sulle previsioni legislative che, di volta in volta, stabiliscono le forme di collaborazione, al fine di veraficarne l'adeguatezza rispetto al tipo di decisione da adottare; nella sede del conflitto di attribuzione per verificare il corretto e leale esercizio dei poteri in concreto, nel rispetto dello strumento collaborativo previsto dal legislatore per il caso di specie .... La decisione della Corte non puo' fare altro che imporre alle parti il tavolo della trattativa, salva l'ulteriore verfica di eventuali slealta' future» (M. Cecchetti «Le intese tra Stato e regioni su atti necessari. Come preservare il valore della "codecisione paritaria" evitandone gli effetti perversi» in Le Regioni 4/2004, pg. 1044 e ss). Sempre nello stesso senso e' stato rilevato: «il principio di leale collaborazione non vincola solo le scelte del legislatore in ordine alle soluzioni procedimentali: e' anche parametro diretto delle attivita' compiute nel procedimento; e, quindi, lungi dall'esaurirsi con la posizione della legge procedimentale, conserva sempre la possibilita' di operare puntualmente in relazione a ciascun atto adottato in applicazione della stessa. Insomma, deve essere improntata a leale collaborazione non solo la disciplina normativa del procedimento ma anche la condotta dei soggetti che vi partecipano» (O. Chiessa «Sussidiarieta' ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto» in Le Regioni 4/2004 pg. 981 e ss). Percio' e' denunciabile in questa sede il provvedimento ministeriale in oggetto, che e' la sintesi del comportamento sleale tenuto dal Ministro.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale accolga il presente ricorso, dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, continuare a confermare e/o prorogare l'incarico del commissario straordinario dell'ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e per conseguenza annulli il d.m. 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 5 Cost. Si depositano i documenti indicati nel ricorso. Si deposita altresi' la delibera di autorizzazione a stare in giudizio. Firenze - Roma, addi' 1° febbraio 2005 Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni 05C0191