N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 21 ottobre 2004 dal giudice di pace di Cairo Montenotte nel procedimento civile tra Lanza Luigi contro Polizia municipale di Cairo Montenotte Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di eguaglianza - Ingiustificata disparita' di trattamento fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Configurazione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, in contrasto con il principio di personalita' della responsabilita' penale, estensibile alle sanzioni amministrative personali - Compressione del diritto di difesa e del diritto al silenzio e a non essere costretti ad agire contro se stessi. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto [recte: modificato] dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24 e 27.(GU n.8 del 23-2-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 23 settembre 2004 la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 204-C R.G.2004, promossa da Lanza Luigi residente in Carcare (SV) ed elettivamente domiciliato in Millesimo Piazza Italia 82/1, presso e nello studio dell'avv. Marco Pella, che lo rappresenta e difende in giudizio, in virtu' di delega posta a margine del ricorso introduttivo. Contro Polizia municipale di Cairo Montenotte (SV), in persona del sindaco pro tempore, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione. I n f a t t o Con ricorso depositato in data 3 giugno 2004, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento per violazione n. 1067, elevato in data 10 aprile 2004 dalla Polizia municipale di Cairo Montenotte, per la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 137,55 (oltre euro 7,00 per spese accessorie e di notificazione). Parte ricorrente, che nel ricorso sostiene di non essere stata alla guida del veicolo di sua proprieta' ne' di essere in grado di ricordare chi era alla guida del veicolo stesso, abitualmente utilizzato da varie persone, all'udienza del 23 settembre 2004 insisteva nelle eccezioni di illegittimita' costituzionale del sistema normativo previsto dal C.d.S., per cui in base agli artt. 142, 126-bis e 180, comma 8, viene ad essere imposta una sanzione per responsabilita' non propria e/o obbligato il cittadino ad una sorta di delazione e/o autodenuncia. In particolare veniva eccepita l'incostituzionalita' dell'art. 126-bis per evidente contrasto con i fondamentali principi della Costituzione e, comunque, con gli artt. 3, 24, 25 (rectius art. 27) della Costituzione. Nel merito, parte ricorrente eccepiva nel ricorso sia la mancata indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata dell'infrazione, in quanto l'indicazione riportata nel verbale sarebbe mera clausola di stile; sia la contraddittorieta' e conseguente nullita' del verbale stesso in quanto all'indicazione «no» nella casella relativa alle sanzioni accessorie, segue l'indicazione della decurtazione di due punti sulla patente di guida. Concludeva, pertanto, il difensore dell'opponente, per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento opposto, e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato. I n d i r i t t o Nel caso in esame il collegamento giuridico tra la questione da giudicare e la norma ritenuta incostituzionale appare evidente; infatti, ove si ritenesse che l'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214 fosse conforme alla Costituzione, si dovrebbe applicare, rigettato il ricorso, anche la sanzione accessoria della perdita di due punti dalla patente di guida dell'opponente, responsabile in solido; mentre in caso contrario, e sempre nel caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sarebbe solamente sanzionato con il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria, senza decurtazione dei punti di patente. La questione di costituzionalita', cosi' come proposta dal ricorrente fa riferimento al sistema normativo degli articoli 126-bis, 142, 180 comma 8 del C.d.S., ma e' da osservare che il cuore della questione pare risiedere nella norma dell' art. 126-bis, comma 2, in quanto se fosse dichiarata la incostituzionalita' del predetto art. 126-bis comma 2, si svuoterebbe di significato il quesito relativo alle altre norme: sembra pertanto opportuno limitare l'esame alla questione di costituzionalita' relativa all'art. 126-bis. In aderenza a quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del C.d.S., introdotto dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. Infatti: la normativa introdotta dall'art. 126-bis del C.d.S. appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel quale viene affermata l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Vi sarebbe infatti disparita' di trattamento tra proprietari di autovettura nel caso in cui il proprietario stesso dell'autovettura non sia in possesso della patente di guida, ovvero proprietaria dell'autoveicolo sia una societa' con personalita' giuridica: in questa ultima ipotesi e' da ritenere, infatti, non sia applicabile la sanzione della decurtazione dei punti di patente, nei confronti del legale rappresentante o di un suo delegato che non possono considerarsi proprietari del veicolo. Inoltre se appare legittima la disposizione che prevede la solidarieta' passiva per le sanzioni pecuniarie, e' da ritenere invece fondato il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del C.d.S. nel quale e' prevista la possibile irrogazione di sanzioni personali amministrative, creando una sorta di responsabilita' oggettiva che appare in contrasto con l'art. 27 della Costituzione che sancisce la personalita' della responsabilita' penale e da ritenere estensibile a tutte le violazioni per le quali siano previste sanzioni che vadano a colpire la persona. E' da ritenere inoltre che l'art. 126-bis del C.d.S., imponendo al proprietario del veicolo di indicare le generalita' del conducente, qualora lo stesso non sia stato identificato, si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, costituendo una compressione al diritto di difesa in quanto viola il diritto a tacere, a non essere costretti ad agire contro se stessi, principio che appare consolidato nel nostro ordinamento giuridico. In particolare se il proprietario fosse alla guida del proprio veicolo al momento dell'accertamento dell'infrazione non immediatamente contestata, sarebbe obbligato a confessare la propria responsabilita', con violazione dei principi sopra richiamati e garantiti dall'art. 24 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione; Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che il proprietario dell'autoveicolo debba fornire le generalita' del conducente qualora lo stesso non venga identificato, subendo in mancanza decurtazione di punti di patente; Sospende il presente procedimento n. 74/2004 e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; Sospende altresi' l'esecuzione dell'atto impugnato dal ricorrente Lanza Luigi, in attesa della decisione della Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in giudizio e che venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cairo Montenotte, addi' 21 ottobre 2004 Il giudice di pace: Negro 05C0193