N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2004

Ordinanza  emessa il 22 settembre 2004 dal giudice di pace di Varazze
nel procedimento civile tra Pellero Nicola contro Comune di Varazze

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al   giudice   di   pace  avverso  il  verbale  di  accertamento  -
  Improponibilita'  in  caso  di avvenuto pagamento in misura ridotta
  (da  parte  del coobbligato solidale) della sanzione amministrativa
  pecuniaria  -  Incidenza  sulla  facolta'  di opporsi alle sanzioni
  accessorie  (decurtazione  dei  punti  dalla  patente e sospensione
  della  stessa  in  caso  di  recidiva) - Preclusione del diritto ad
  agire in giudizio - Compressione del diritto di difesa - Disparita'
  di  trattamento  a seconda che il trasgressore sia anche titolare e
  utilizzatore  del veicolo, ovvero soggetto diverso dal proprietario
  o coobbligato in solido.
- Codice  della  strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis
  (introdotto  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito
  in  legge,  con  modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151), in
  relazione all'art. 126-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.8 del 23-2-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Con  atto  depositato in cancelleria in data 23 dicembre 2003, il
sig.   Pellero   Nicola   ha  proposto  ricorso  avverso  il  verbale
n. 4556/2003  del  31  agosto 2003, con il quale agenti della polizia
municipale  del  Comune  di  Varazze  hanno  contestato la violazione
dell'art. 145,  commi  4 e 10, perche' alla guida del veicolo Renault
Laguna,  targato CE 599 XD, nella citta' di Varazze, all'intersezione
tra  viale Nazioni Unite e via Motegrappa, «non dava la precedenza ad
altro  veicolo nonostante l'obbligo imposto dalla segnaletica sita in
luogo».
    Nel  verbale di cui trattasi, alla voce «sanzioni accessorie», e'
prevista  la  «segnalazione per sospensione patente e decurtazione di
05 punti».
    All'udienza  del  22  giugno  2004,  presente il comandante della
Polizia  municipale  di  Varazze,  sono  state  richiamate  le contro
deduzioni  da  questi  depositate in cancelleria il 28 febbraio 2004:
«il  ricorso e' da considerarsi inammissibile in quanto il verbale e'
stato   pagato   tramite   c/c  postale  in  data  17  dicembre  2003
dall'obbligato in solido "Nolauto Genova System", interrompendo cosi'
la  procedura  sanzionatoria». Stante quanto dichiarato dalla Polizia
municipale  di  Varazze, l'adito giudice dovrebbe pertanto confermare
l'inammissibilita'  del  ricorso prevedendo l'art. 126-bis (patente a
punti),   comma   secondo,   del  nuovo  codice  della  strada,  piu'
esattamente,  che  «La  contestazione  si intende definita quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria»
    Parte ricorrente, preso atto, ha chiesto termine per formalizzare
con memoria una istanza di eccezione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis  del  Codice  della  Strada  in  relazione al sopra
citato  art. 126-bis comma secondo, per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione e con il precedente art. 3 della stessa.
    Al   ricorrente,   nella   fattispecie,  a  fronte  dell'avvenuto
pagamento  in  misura  ridotta della sanzione amministrativa da parte
dell'obbligato  in solido, viene preclusa, in violazione dell'art. 24
della  Costituzione,  ogni  possibilita'  di «agire in giudizio», con
ricorso  al giudice di pace (art. 204-bis c.d.s.), avverso un verbale
che,  come  nello  specifico,  va  ben  al di la' della pur rilevante
sanzione  pecuniaria  che  coinvolge  responsabilmente l'obbligato in
solido,   implicando   la   applicazione  dell'ulteriore  contestuale
sanzione,  e  cio'  ad  esclusivo carico e danno del solo ricorrente,
della  decurtazione  di punti dalla patente ex art. 126-bis e persino
della  sospensione  della  stessa  in  caso  di recidiva ex art. 145,
undicesimo comma.
    Il  diritto  di  difesa  di  un  soggetto, il ricorrente, risulta
palesemente   condizionato   dal  comportamento  di  altro  soggetto,
l'obbligato in solido.
    Il   verbale   impugnato,  cosi'  come  formulato,  potrebbe  far
erroneamente  ritenere  che  con  la  «segnalazione  per  sospensione
patente  e  decurtazione  di 05 punti» si siano individuate possibili
ulteriori  sanzioni,  accessorie  di  quella  principale  pecuniaria,
soggette, previa separata valutazione, ad un successivo provvedimento
amministrativo,  a  sua volta impugnabile da parte del ricorrente che
potrebbe  cosi',  in  un secondo momento, rimettere in discussione la
legittimita' del verbale stesso.
    Trattasi,  invece, di una unica sanzione comprendente, sia quella
pecuniaria  (art. 145 comma decimo, c.d.s.) con relativa decurtazione
dei punti (art. 126-bis comma 1, c.d.s.). che quella sospensiva della
patente in caso di recidiva (art. 145, undicesimo comma, c.d.s).
    Parte  ricorrente, nella memoria del 2 settembre 2004, depositata
nell'udienza  del  21  settembre  2004,  lamenta  inoltre la evidente
«disparita'  di  trattamento  tra  l'ipotesi di violazione del codice
della  strada  commessa  da soggetto che e' altresi unico titolare ed
utilizzatore del veicolo e l'ipotesi in cui l'autore della violazione
sia  soggetto  diverso  dal  proprietario  o  altro soggetto comunque
obbligato in solido ex art. 196 c.d.s.».
    Giustamente  parte ricorrente rileva che «nel primo caso l'autore
della  violazione  nel  pieno  e  consapevole  esercizio  del proprio
diritto di difesa avra' la scelta se procedere al pagamento in misura
ridotta  ed  accettare quindi la decurtazione dei punti dalla patente
ovvero  proporre  ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento
della  contestazione,  nel secondo caso tale scelta non potra' essere
operata   in   piena   liberta'   perche'   sara'   condizionata  dal
comportamento  di  un  terzo  normalmente  portatore  di un interesse
configgente con quello dell'autore della violazione».
    Con  tale disparita' di trattamento risulterebbe pertanto violata
la norma prevista dall'art. 3 della Costituzione.
    Per tutto quanto precede, ritiene questo giudice la non manifesta
infondatezza  delle questioni di legittimita' sollevate dalla parte e
la  rilevanza nel procedimento che esse dispiegano talche' il ricorso
non  puo'  essere  deciso  indipendentemente  dalla risoluzione della
predetta  questione,  per la quale appare necessario adire il Giudice
delle leggi.
                              P. Q. M.
    Ritenuto  non  manifestamente  infondata  e rilevante ai fini del
presente   giudizio   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla
legge  1°  agosto  2003,  n. 214,  che  ha  convertito  in legge, con
modificazioni,  il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione
al  precedente art. 126-bis comma 2, per contrasto con gli artt. 24 e
3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui consente il ricorso al
giudice  di  pace  alternativamente  alla proposizione del ricorso al
prefetto, solo nel caso in cui «non sia stato effettuato il pagamento
in   misura   ridotta"»  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,
intendendosi  definita  la contestazione quando detto pagamento abbia
avuto  luogo,  indipendentemente dalla contestuale applicazione della
sanzione  relativa  alla decurtazione dei punti dalla patente e della
sospensione della stessa in caso di recidiva.
    Sospende  il  giudizio  n. 270  del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2003;
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  alle  parti  in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.
        Varazze, addi' 22 settembre 2004
                     Il giudice di pace: Mileto
05C0197