N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2004
Ordinanza emessa il 12 novembre 2004 dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile tra Bonanni Pamela contro Comune di Roma Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva - Contrasto con il principio della responsabilita' personale, valevole anche per le sanzioni amministrative - Ingiustificata disparita' di trattamento fra proprietari, a seconda che siano persone fisiche o giuridiche - Commisurazione della sanzione alla condotta del terzo trasgressore (anziche' del proprietario sanzionato) - Incidenza sulla liberta' di movimento e sulla liberta' personale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24 e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.(GU n.8 del 23-2-2005 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva, ritenuto che l'introduzione ex art. 126-bis comma secondo C.d.S. della decurtazione dei punti-patente oggettivamente posta in danno del proprietario del veicolo qualora non voglia o non possa indicare il nominativo del conducente al momento della violazione, ha introdotto un principio di responsabilita' oggettiva che collide palesemente con il principio generale, valido anche in tema di sanzione amministrativa, della responsabilita' personale (art. 3 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 27 n. 1 Cost.). che appare immotivata disparita' di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost. tra proprietari persone fisiche e persone giuridiche, per le quali si applica la diversa sanzione dell'art. 180 C.d.S. che la responsabilita' oggettiva delineata comporta che la stessa azione od omissione, (che non e' ne' puo' essere affermata sempre e soltanto dolosa) del proprietario del mezzo che non sappia o non voglia indicare il guidatore dello stesso, riceva diversa sanzione a seconda del comportamento doloso o colposo del terzo guidatore, e a seconda della natura dell'infrazione da questi commessa. Con evidente immotivata disparita' nella sanzione, ma soprattutto indipendente dall'azione del sanzionato. Peraltro per l'incauto affidamento del mezzo, cui la fattispecie obiettivamente si raccorda, e che e' autonomamente sanzionata all'art. 116 comma 12 C.d.S., la sanzione e' indifferente al reato e/o alla contravvenzione susseguente all'uso del mezzo affidato. Si rileva altresi' che la decurtazione dei punti-patente incidendo direttamente sulla liberta' di movimento del cittadino, deve necessariamente essere correlata e proporzionata alla concreta personale azione od omissione della persona sanzionata. La fattispecie prevista dall'art. 126-bis secondo comma, dove la sanzione comminata e' in funzione della condotta contravvenzionale del terzo e non di quella del proprietario sanzionato, contrasta in modo non manifestamente infondato con l'art. 3 e 27 Cost. Infine ritenuto che la decurtazione dei punti-patente incide direttamente sulla liberta' personale del sanzionato, che necessariamente deve essere correlata ad una previsione di legge correlata alla personale responsabilita' dello stesso, la delineata previsione legislativa dell'art. 126-bis comma 2 C.d.S. appare collidere con il disposto dell'art. 13 e 16 Cost.
P. Q. M. Sospende il giudizio in corso, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunzi sulla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis C.d.S. in relazione agli artt. 3, 13, 16, 24 e 27 primo comma della Costituzione; Manda alla cancelleria per gli avvisi alle parti. Roma, addi' 12 novembre 2004 Il giudice di pace: Silvi 05C0198