N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 2004

Ordinanza emessa il 4 ottobre 2004 dal giudice di pace di Pescara nel
procedimento civile tra Rotundi Vincenzo contro Comune di Pescara

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di
  uguaglianza (applicandosi la sanzione solo ai proprietari muniti di
  patente)  -  Compressione del diritto di difesa e del diritto a non
  essere  costretti  ad  agire  contro  se  stessi  - Introduzione di
  un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema
  sanzionatorio  -  Contrasto  con il principio della responsabilita'
  personale.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,   come   modificato   dal   d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,
  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione,  artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge
  24 novembre 1981, n. 689, art. 3.
(GU n.8 del 23-2-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa civile iscritta in data 4 maggio 2004 al n. 1752 del
ruolo  generale  per  gli affari contenziosi dell'anno 2004, vertente
tra  il sig. Rotundi Vincenzo (opponente) ed il Comune di Pescara, in
persona   del   sindaco  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dal
Comandante  della  Polizia municipale, col. Gabriele Cespa (opposto),
ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Premesso,  in  fatto, che con ricorso presentato in data 4 maggio
2004,  il  sig.  Vincenzo  Rotundi ha proposto opposizione avverso il
sommario processo verbale n. 297538 elevato il 21 novembre 2003 dalla
Polizia municipale di Pescara, con il quale si contesta la violazione
degli  artt. 41,  comma  11,  e  146,  comma  3,  C.d.S.  poiche'  il
conducente   del   veicolo  Micro  Compact  Car  Smart  tg.  BT150DE,
utilizzato  -  a  titolo  di  locazione  finanziaria  -  dall'odierno
ricorrente,  il  giorno  21 novembre 2003 alle ore 18.51, in Pescara,
all'incrocio  tra  via  Ravenna  e  corso V. Emanuele, «proseguiva la
marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nel suo senso di
marcia»;  la  violazione,  si  legge,  non  e'  stata  immediatamente
contestata  poiche'  il  trasgressore  «non si arrestava al trillo di
fischietto»;
        con  il  verbale  de  quo  si  invitava,  altresi', l'odierno
ricorrente  a portare in visione, presso il locale Comando di Polizia
o   altro   Comando,   ovvero   a  far  pervenire  una  dichiarazione
sottoscritta  contenente  l'indicazione  delle  generalita'  e i dati
della  patente  di  guida  (con  allegata  fotocopia) di colui che al
momento dell'accertamento conduceva il veicolo, con l'avvertenza che,
in  difetto di comunicazione delle informazioni richieste nel termine
di trenta giorni dalla notifica dell'accertamento, la decurtazione di
n. 6  punti  «sara'  a  carico del proprietario del veicolo, ai sensi
dell'art. 126-bis»  (nel caso di specie, a carico dell'utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria della citata autovettura);
        in  sede  di  ricorso,  il  sig. Rotundi deduceva l'oggettiva
impossibilita'  di  indicare il conducente della Smart, sia in quanto
non  presente nelle predette circostanze di tempo e di luogo (poiche'
impegnato    altrove    nell'esercizio    della   propria   attivita'
professionale),  sia  in quanto l'autovettura e' in uso esclusivo dei
suoi familiari (in numero di tre);
        di  poi,  il  medesimo  opponente, nel corso della udienza di
comparizione  fissata  per  il  27 settembre 2004, sollevava - in via
incidentale  e preliminare - questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  126-bis,  comma  2,  d.lgs.  30  aprile  1992 n. 285, come
modificato  con  il  d.l.  27  giugno  2003,  n. 151,  convertito con
modificazioni  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
prevede,  in  caso  di  mancata  identificazione  del  conducente, la
decurtazione  di  punti  dalla  patente a carico del proprietario del
veicolo,  salvo  che  questi indichi, entro il termine prescritto, le
generalita'   dell'effettivo   trasgressore,   per  violazione  degli
artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;
        l'amministrazione  opposta,  di contro, replicava deducendo a
verbale che «trattandosi di violazione amministrativa, ad essa non e'
applicabile  il  principio della responsabilita' di carattere penale,
infatti,  il  dettato dell'art. 126-bis C.d.S. e' stato indotto dalla
necessita',   per   il   legislatore,  di  identificare  comunque  un
responsabile  della  violazione,  cosa che sotto il precedente regime
veniva  puntualmente disattesa, come meglio specificato nella memoria
difensiva depositata» cui si riportava,
  Sulla rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale
    La    questione    di   legittimita'   costituzionale   sollevata
dall'odierno  ricorrente  appare  rilevante  nel  giudizio  in  corso
giacche',   pur   non   essendosi   ancora   verificata   l'effettiva
decurtazione dei punti sulla patente (stante la pendenza del giudizio
di  opposizione),  essa  potra'  operare  - all'esito di un eventuale
rigetto  del  ricorso - a carico del proprietario obbligato in solido
(nel  caso  di specie, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
della citata autovettura), stante la sua dichiarata impossibilita' di
individuare  ed  indicare  l'effettivo  autore della violazione degli
artt. 41,  comma  11,  e  146, comma 3, C.d.S., il giorno 21 novembre
2003 alle ore 18.51, in Pescara, all'incrocio tra via Ravenna e corso
V. Emanuele;
    Del  resto,  a  parere  di  questo  giudicante,  la  rilevanza va
riconosciuta  anche alla questione cui non sia imprescindibilmente ed
indissolubilmente  legata  la decisione della controversia nell'alveo
della  quale  sia  stata  sollevata,  cio' onde consentire una tutela
effettiva di situazioni giuridiche soggettive altrimenti pregiudicate
da  norme  indiziate  di incostituzionalita' (si consideri, altresi',
che  di  questione  analoga  a  quella  in  esame risulta essere gia'
investito il Giudice delle Leggi);
Sulla  non  manifesta  infondatezza  della  questione di legittimita'
                           costituzionale
    L'art. 126-bis,  comma  2,  d.lgs.  30  aprile  1992 n. 285, come
modificato  con  il  d.l.  27  giugno  2003,  n. 151,  convertito con
modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sembra stridere con
principi  fondamentali  della  nostra civilta' giuridica che permeano
altrettante norme di rango costituzionale;
    Segnatamente, la norma de qua appare:
        I)  in  contrasto  con  l'art. 3  Cost.  e,  dunque,  con  il
principio di uguaglianza in esso sancito giacche' la decurtazione dei
punti  a  carico del proprietario del veicolo, operata ai sensi e per
gli  effetti  dell'art. 126-bis, comma 2 C.d.S., finisce con l'essere
subordinata  alla  circostanza  che questi sia anche patentato, cosi'
delineandosi   una   sanzione   ad   applicazione  «intermittente»  o
«eventuale»;
        II)  in  contrasto  con  l'art. 24,  comma  2,  Cost. laddove
prevede, a carico del proprietario del veicolo, l'obbligo di denuncia
del conducente-autore della presunta violazione, in ipotesi anche se'
stesso, frustrando, di fatto, il diritto di difesa costituzionalmente
riconosciuto a ciascuno.
    Qualora,  infatti,  il conducente non identificato sia in realta'
lo  stesso  proprietario,  questi  si  troverebbe nella situazione di
dover  scegliere se «autodenunciarsi» ovvero ricevere sia la sanzione
della  decurtazione  dei  punti  che  la  sanzione  pecuniaria per la
dichiarazione  omessa.  Il  che  non  e' compatibile con il principio
fondamentale  nel  nostro  ordinamento  per  cui  nessuno puo' essere
costretto ad agire contro se' stesso;
        III)  in  contrasto con l'art. 27 Cost. poiche', nel disporre
che  l'organismo  accertatore comunichi alla Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida il nominativo del responsabile della violazione,
stabilisce  altresi'  che  nel  caso,  non  infrequente,  di  mancata
identificazione  del  conducente, tale segnalazione andra' effettuata
«a  carico  del  proprietario  del  veicolo,  salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia
che  procede,  i  dati  personali  e  della patente del conducente al
momento della commessa violazione»; qualora, poi, il proprietario del
veicolo sia una persona giuridica, «il suo legale rappresentante o un
suo  delegato  e'  tenuto  a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine,  all'organo  di  polizia che procede. Se il proprietario del
veicolo  omette  di  fornirli,  si  applica  a suo carico la sanzione
dell'articolo 180, comma 8».
    Si  tratta,  inequivocabilmente,  di  una  ipotesi  eclatante  di
punibilita'  per responsabilita' oggettiva, un istituto avversato con
decisione  dal  nostro sistema sanzionatorio, che si tratti di quello
penale   ovvero  di  quello  amministrativo;  basti  considerare  che
l'art. 3   legge   n. 689   del   1981,   in   materia   di  sanzioni
amministrative,   con  una  previsione  speculare  a  quella  di  cui
all'art. 42 c.p., cosi' dispone: «nelle violazioni cui e' applicabile
una  sanzione  amministrativa  ciascuno e' responsabile della propria
azione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa  dolosa  o  colposa», a
significare  un  saldo  ancoraggio  della  punibilita'  -  nel nostro
ordinamento - ad un'azione ovvero ad un'omissione oltre che cosciente
e volontaria, connotata da dolo o colpa.
    Nessuno,  in  estrema sintesi, puo' rispondere al posto di altri:
si  consideri  che  il proprietario del veicolo ben potrebbe ignorare
l'autore della violazione al codice della strada contestata, come nel
caso  di  autovettura  a  disposizione  di  piu' membri di uno stesso
nucleo  famigliare  (in ipotesi di contestazione differita nel tempo)
ovvero,  ancor  peggio, di parco macchine aziendale a disposizione di
un numero rilevante di dipendenti.
    La   norma  censurata,  invece,  sganciando  la  punibilita'  del
proprietario  da  un  qualsiasi  accertamento  in  concreto della sua
responsabilita',  svuota di contenuto uno dei principi cardine su cui
poggia il nostro ordinamento, confluito nell'art. 27 Cost.
    Lo  stesso  obbligo  di denunzia del conducente, non identificato
dagli  organi  di  polizia, imposto al proprietario del veicolo trova
difficile  allocazione  in  un  contesto  normativo  che ha da sempre
limitato l'operativita' di una simile previsione a soggetti investiti
di pubbliche funzioni.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal ricorrente, sig. Rotundi
Vincenzo,  in  relazione  all'art. 126-bis,  secondo comma, d.lgs. 30
aprile  1992 n. 285, come modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito  con  modificazioni dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, per
violazione  degli  artt. 3,  24  e 27 della Costituzione, per tutti i
motivi innanzi esposti;
    Sospende  il presente giudizio n. 1752 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2004;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, si notifichi la presente
ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Ordina,  altresi',  la  comunicazione della presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Pescara, addi' 4 ottobre 2004
                   Il giudice di pace: Ciccocioppo
05C0199