N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 4 ottobre 2004 dal giudice di pace di Pescara nel procedimento civile tra Rotundi Vincenzo contro Comune di Pescara Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di uguaglianza (applicandosi la sanzione solo ai proprietari muniti di patente) - Compressione del diritto di difesa e del diritto a non essere costretti ad agire contro se stessi - Introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio - Contrasto con il principio della responsabilita' personale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.(GU n.8 del 23-2-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile iscritta in data 4 maggio 2004 al n. 1752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, vertente tra il sig. Rotundi Vincenzo (opponente) ed il Comune di Pescara, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Comandante della Polizia municipale, col. Gabriele Cespa (opposto), ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso, in fatto, che con ricorso presentato in data 4 maggio 2004, il sig. Vincenzo Rotundi ha proposto opposizione avverso il sommario processo verbale n. 297538 elevato il 21 novembre 2003 dalla Polizia municipale di Pescara, con il quale si contesta la violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, C.d.S. poiche' il conducente del veicolo Micro Compact Car Smart tg. BT150DE, utilizzato - a titolo di locazione finanziaria - dall'odierno ricorrente, il giorno 21 novembre 2003 alle ore 18.51, in Pescara, all'incrocio tra via Ravenna e corso V. Emanuele, «proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nel suo senso di marcia»; la violazione, si legge, non e' stata immediatamente contestata poiche' il trasgressore «non si arrestava al trillo di fischietto»; con il verbale de quo si invitava, altresi', l'odierno ricorrente a portare in visione, presso il locale Comando di Polizia o altro Comando, ovvero a far pervenire una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalita' e i dati della patente di guida (con allegata fotocopia) di colui che al momento dell'accertamento conduceva il veicolo, con l'avvertenza che, in difetto di comunicazione delle informazioni richieste nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'accertamento, la decurtazione di n. 6 punti «sara' a carico del proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 126-bis» (nel caso di specie, a carico dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria della citata autovettura); in sede di ricorso, il sig. Rotundi deduceva l'oggettiva impossibilita' di indicare il conducente della Smart, sia in quanto non presente nelle predette circostanze di tempo e di luogo (poiche' impegnato altrove nell'esercizio della propria attivita' professionale), sia in quanto l'autovettura e' in uso esclusivo dei suoi familiari (in numero di tre); di poi, il medesimo opponente, nel corso della udienza di comparizione fissata per il 27 settembre 2004, sollevava - in via incidentale e preliminare - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di punti dalla patente a carico del proprietario del veicolo, salvo che questi indichi, entro il termine prescritto, le generalita' dell'effettivo trasgressore, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione; l'amministrazione opposta, di contro, replicava deducendo a verbale che «trattandosi di violazione amministrativa, ad essa non e' applicabile il principio della responsabilita' di carattere penale, infatti, il dettato dell'art. 126-bis C.d.S. e' stato indotto dalla necessita', per il legislatore, di identificare comunque un responsabile della violazione, cosa che sotto il precedente regime veniva puntualmente disattesa, come meglio specificato nella memoria difensiva depositata» cui si riportava, Sulla rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale La questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'odierno ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso giacche', pur non essendosi ancora verificata l'effettiva decurtazione dei punti sulla patente (stante la pendenza del giudizio di opposizione), essa potra' operare - all'esito di un eventuale rigetto del ricorso - a carico del proprietario obbligato in solido (nel caso di specie, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria della citata autovettura), stante la sua dichiarata impossibilita' di individuare ed indicare l'effettivo autore della violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, C.d.S., il giorno 21 novembre 2003 alle ore 18.51, in Pescara, all'incrocio tra via Ravenna e corso V. Emanuele; Del resto, a parere di questo giudicante, la rilevanza va riconosciuta anche alla questione cui non sia imprescindibilmente ed indissolubilmente legata la decisione della controversia nell'alveo della quale sia stata sollevata, cio' onde consentire una tutela effettiva di situazioni giuridiche soggettive altrimenti pregiudicate da norme indiziate di incostituzionalita' (si consideri, altresi', che di questione analoga a quella in esame risulta essere gia' investito il Giudice delle Leggi); Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale L'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sembra stridere con principi fondamentali della nostra civilta' giuridica che permeano altrettante norme di rango costituzionale; Segnatamente, la norma de qua appare: I) in contrasto con l'art. 3 Cost. e, dunque, con il principio di uguaglianza in esso sancito giacche' la decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo, operata ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-bis, comma 2 C.d.S., finisce con l'essere subordinata alla circostanza che questi sia anche patentato, cosi' delineandosi una sanzione ad applicazione «intermittente» o «eventuale»; II) in contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost. laddove prevede, a carico del proprietario del veicolo, l'obbligo di denuncia del conducente-autore della presunta violazione, in ipotesi anche se' stesso, frustrando, di fatto, il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto a ciascuno. Qualora, infatti, il conducente non identificato sia in realta' lo stesso proprietario, questi si troverebbe nella situazione di dover scegliere se «autodenunciarsi» ovvero ricevere sia la sanzione della decurtazione dei punti che la sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa. Il che non e' compatibile con il principio fondamentale nel nostro ordinamento per cui nessuno puo' essere costretto ad agire contro se' stesso; III) in contrasto con l'art. 27 Cost. poiche', nel disporre che l'organismo accertatore comunichi alla Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida il nominativo del responsabile della violazione, stabilisce altresi' che nel caso, non infrequente, di mancata identificazione del conducente, tale segnalazione andra' effettuata «a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»; qualora, poi, il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, «il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione dell'articolo 180, comma 8». Si tratta, inequivocabilmente, di una ipotesi eclatante di punibilita' per responsabilita' oggettiva, un istituto avversato con decisione dal nostro sistema sanzionatorio, che si tratti di quello penale ovvero di quello amministrativo; basti considerare che l'art. 3 legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative, con una previsione speculare a quella di cui all'art. 42 c.p., cosi' dispone: «nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», a significare un saldo ancoraggio della punibilita' - nel nostro ordinamento - ad un'azione ovvero ad un'omissione oltre che cosciente e volontaria, connotata da dolo o colpa. Nessuno, in estrema sintesi, puo' rispondere al posto di altri: si consideri che il proprietario del veicolo ben potrebbe ignorare l'autore della violazione al codice della strada contestata, come nel caso di autovettura a disposizione di piu' membri di uno stesso nucleo famigliare (in ipotesi di contestazione differita nel tempo) ovvero, ancor peggio, di parco macchine aziendale a disposizione di un numero rilevante di dipendenti. La norma censurata, invece, sganciando la punibilita' del proprietario da un qualsiasi accertamento in concreto della sua responsabilita', svuota di contenuto uno dei principi cardine su cui poggia il nostro ordinamento, confluito nell'art. 27 Cost. Lo stesso obbligo di denunzia del conducente, non identificato dagli organi di polizia, imposto al proprietario del veicolo trova difficile allocazione in un contesto normativo che ha da sempre limitato l'operativita' di una simile previsione a soggetti investiti di pubbliche funzioni.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente, sig. Rotundi Vincenzo, in relazione all'art. 126-bis, secondo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per tutti i motivi innanzi esposti; Sospende il presente giudizio n. 1752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, si notifichi la presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina, altresi', la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pescara, addi' 4 ottobre 2004 Il giudice di pace: Ciccocioppo 05C0199