N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2004

Ordinanza  emessa il 15 ottobre 2004 dal tribunale di sorveglianza di
Bari sull'istanza proposta da Pasqualoni Daniele

Ordinamento  penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione
  della  parte  finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio
  delle  persone  condannate  che abbiano subito la revoca, per fatto
  colpevole,   di   una   misura   alternativa   alla   detenzione  -
  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto ai condannati
  ammessi  alle  misure  alternative  alla detenzione, per i quali la
  sospensione  non si applica - Violazione del principio di finalita'
  rieducativa della pena.
- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.
(GU n.8 del 23-2-2005 )
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Vista  l'istanza  di  concessione del beneficio della sospensione
condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge  n. 207/2003 proposta da Pasqualoni Daniele, nato a Foggia il 9
novembre  1966,  detenuto  presso  la  Casa circondariale di Bari, ha
emesso la seguente ordinanza.

                    Svolgimento del procedimento

    Con ordinanza in data 15 giugno 2004 il Tribunale di Sorveglianza
di Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa della
semiliberta',  successivamente revocata con ordinanza T.S. di Bari in
data  28  settembre  2004  (in  atti), per violazioni al programma di
trattamento.
    Con  istanza  in  data  2 ottobre 2004, il detenuto ha chiesto di
fruire  del  beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione
della   parte   finale   della  pena  detentiva  di  cui  alla  legge
n. 207/2003,  con riferimento alla pena di cui alla sent. C.A. Bari 8
ottobre  2002,  (decorrenza  pena = 28 agosto 2003; scadenza pena = 7
marzo 2006).

                       Motivi della decisione

    Ritiene  il decidente di dover sollevare la seguente questione di
illegittimita' costituzionale.
    L'art. 1,  terzo  comma  lett. d) della legge n. 207/2003 esclude
dalla  concessione  del  beneficio  della sospensione dell'esecuzione
della  parte  finale  della  pena  detentiva  le persone che, dopo la
condanna,   «siano   state  ammesse»  alle  misure  alternative  alla
detenzione:  espressione  francamente ambigua, poiche' non e' affatto
chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi - e
si   trovino   -  in  misura  alternativa  all'atto  della  decisione
sull'istanza  di sospensione condizionata ex legge n. 207/2003 ovvero
anche  i  condannati  che,  dopo  essere  stati ammessi ad una misura
alternativa  alla  detenzione,  ne  abbiano successivamente subito la
revoca  [e'  il  caso  del  nominato  in  oggetto  che  - ammesso con
ordinanza  in  data  15  giugno 2004 del Tribunale di Sorveglianza di
Bari  al  beneficio della semiliberta' di li' a poco subiva la revoca
del  beneficio  con  successiva  ordinanza  T.S.  di  Bari in data 28
settembre  2004  - il 2 ottobre 2004 ha presentato, in relazione alla
medesima    condanna,    istanza    di    sospensione    condizionata
dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].
    Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie
non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003,
a  mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano
nei  confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa
di  esecuzione  della  pena  alla  data  di  entrata  in vigore della
medesima»,  poiche'  esso  sembra  avere  solo il valore di «norma di
chiusura»,   destinata  ad  individuare  il  criterio  temporale  per
l'applicazione  del  beneficio  di nuova istituzione, ma non anche di
individuare  le  condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per
la  concessione  o il diniego del beneficio, che sono invece previste
dall'art. 1  della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo
articolo  prevede  appunto,  tra le condizioni ostative, l'ammissione
del  condannato  ad  una  misura  alternativa alla detenzione, ma non
anche  l'attualita'  di  tale  condizione:  pertanto,  la  condizione
ostativa  ben  potrebbe  ritenersi  integrata anche nei confronti dei
condannati   che,   successivamente   all'ammissione  ad  una  misura
alternativa, ne abbiano subito la revoca.
    Una  diversa  interpretazione  della  norma  -  fondata  sul dato
meramente  letterale  -  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
    Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione
di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione,
non  abbia subito la revoca della stessa: questi, intatti, e' escluso
dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della parte finale
della  pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge
ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia subito la revoca della
misura  alternativa  (che al contrario, in caso di accoglimento della
presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio de quo).
    Tale  interpretazione  appare  in  contrasto  con il principio di
uguaglianza  sancito  dall'art. 3  della  Costituzione:  se  e' vero,
infatti,  che  tale  principio  e' pur sempre rispettato quando siano
diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche
vero,  pero',  che nel caso in esame la condizione del condannato cui
sia  stata  revocata  una  misura  alternativa  e'  si'  diversa,  ma
senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a
misura  alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque,
pur  trovandosi  in una situazione soggettivamente deteriore rispetto
al  secondo,  potrebbe pero' ugualmente fruire del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore  tutela  [senza  tra  l'altro  dimenticare che, in tal modo,
potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  «gioco»  di
provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,
soprattutto  se  diversa  dall'affidamento  in  prova  (la detenzione
domiciliare  e  la semiliberta' comportano limitazioni della liberta'
personale  senz'altro  piu'  gravose rispetto a quelle rivenienti dal
c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la
sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e' «automatica», una
volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della
finalita'  rieducativa  della  pena sancito dall'art. 27, terzo comma
della Costituzione].
    Ne  consegue  che  il  mancato inserimento, tra le cause ostative
alla  concessione  del  beneficio  introdotto dalla legge n. 207/2003
delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-quater della legge
n. 354/1975  [che  vieta  nel  caso  di  revoca  di  una delle misure
alternative (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6 e 51,
comma  1  della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici
penitenziari],  appare per un verso irragionevole [non appare infatti
razionale  un  sistema che, a fronte di determinati comportamenti del
condannato,   gli   neghi   per  un  certo  periodo  alcuni  benefici
penitenziari   (tra   cui  misure  alternative  recanti  prescrizioni
piuttosto  restrittive  della  liberta' personale, come la detenzione
domiciliare  e  la  semiliberta),  ma  nel  contempo gli riconosca il
diritto  di  ottenerne  immediatamente  un  altro piu' favorevole (le
prescrizioni  inerenti  alla sospensione condizionata, assimilabili a
quelle  dell'affidamento in prova, sono senz'altro piu' favorevoli di
quelle  inerenti  alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e
per  altro  verso  contrastante  con  i  principi di uguaglianza e di
finalita'  rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente
la  concessione  al  condannato  resosi responsabile di trasgressioni
agli  obblighi  o addirittura di reati in corso di misura alternativa
(cioe'   ad  un  soggetto  rivelatosi  per  facta  concludentia  poco
affidabile  e  non  meritevole  di  trattamenti  extramurari)  di  un
beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato
che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso
violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole].
    Consegue  a  tanto  che  appare  non  manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, terzo comma
lett.  d)  della  legge  n. 207/2003  nella  parte  in  cui  consente
l'ammissione    al    beneficio    della   sospensione   condizionata
dell'esecuzione  della  parte  finale e alla pena detentiva in favore
dei  condannati  che  precedentemente  abbiano  subito la revoca, per
fatto  colpevole  (e  cioe'  ai  sensi  dell'art. 51-ter  della legge
n. 354/1975), di una misura alternativa.
    Va  infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita'
costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla
pronuncia  su  di  essa  dipende la decisione in ordine alla proposta
istanza.
                              P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Dichiara  rilevante e non manifestamnte infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, terzo comma lett. d) della
legge  n. 207/2003,  in  riferimento  agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della  Costituzione,  nella  parte  in cui consente l'ammissione alla
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  dei condannati che abbiano precedentemente subito la
revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende   il   procedimento   avente  ad  oggetto  l'istanza  di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  proposta  da Pasqualoni Daniele, s.m.g. in relazione
alla pena di cui alla sent. C.A. di Bari 8 ottobre 2002;
    Riserva  la definizione del predetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 15 ottobre 2004
                Il magistrato di sorveglianza: Maffei
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