N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 22 ottobre 2004 dal tribunale di sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da Pilato Mauro Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalita' rieducativa della pena. - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d). - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.8 del 23-2-2005 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 19 ottobre 2004 nel procedimento avente ad oggetto il reclamo avverso l'ordinanza 14 luglio 2004 M.S. Foggia di inammissibilita' dell'istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 nei confronti di Pilato Mauro, n. ad Andria il 18 marzo 1956 ed attualmente detenuto presso la C. c.le di Foggia; Sentite le parti, su conforme parere del S.P.G.; ha emesso la seguente ordinanza. I n f a t t o Con ordinanza in data 14 luglio 2004 il Magistrato di Sorveglianza di Foggia dichiarava la inammissibilita' della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionata della pena avanzata da Pilato Mauro per avere questi subito la revoca del beneficio della semiliberta' con ordinanza T.S. Bari 16 giugno 2004. Avverso tale decisione proponeva reclamo il detenuto lamentando l'inapplicabilita' nel caso di specie del disposto di cui all'art. 58-quater o.p. e l'erronea estensione in malam partem principio di cui alla richiamata norma da parte del giudice. I n d i r i t t o Ad avviso del Collegio appare opportuno sollevare questione di legittimita' costituzionale per i seguenti motivi. Invero, l'art. 1, comma terzo, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, siano state ammesse a misure alternative alla detenzione; e' il caso del Pilato che, con ordinanza di questo Tribunale del 6 aprile 2004, fu ammesso al regime di semiliberta', subendo poi la revoca del beneficio. Ora, l'art. 7 della legge n. 207/2003 (che testualmente prevede che «Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima»), ha solo il valore di norma di chiusura, destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per l'ammissione e/o l'esclusione del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. La lettera d) di tale articolo prevede, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualita' di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa deve ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati nei cui confronti la misura alternativa alla detenzione sia stata revocata successivamente all'ammissione. Una diversa interpretazione della norma - fondata sul dato meramente letterale - appare in contrasto con la Costituzione, perche' ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione del principio di ragionevolezza. Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa e che pertanto, avendo rispettato le prescrizioni di legge, verrebbe escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, a differenza di chi abbia subito la revoca di misura alternativa che, al contrario, potrebbe fruire di detto beneficio. Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale principio viene pur sempre rispettato quando le situazioni disciplinate diversamente non siano identiche fra loro, e' anche vero, pero', che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa e' diversa, ma senz'altro deteriore, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe pero' ugualmente fluire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale in teoria meritevole di maggiore tutela (e che pertanto sarebbe addirittura legittimato al perverso gioco di farsi revocare la misura alternativa pur di fruire in seguito della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena!). Ne consegue che il mancato inserimento, tra cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui all'art. 58-quater, legge n. 354/1975 appare per un verso irragionevole (l'art. 58-quater vieta infatti la concessione di misure le cui prescrizioni sono ben piu' rigorose di quelle del beneficio de quo, sicche' non appare razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo dei benefici penitenziari, ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro piu' favorevole), e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalita' rieducativa della pena (la legge de qua, difatti, pare concedere al condannato autore di trasgressioni agli obblighi o persino di reati in corso di misura alternativa - cioe' ad un soggetto rivelatosi per facta concludentia poco affidabile - un beneficio che, contestualmente, nega invece al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole), sicche', in definitiva, non manifestamente infondata appare la questione di legittimita' costituzionale della disposizione de qua nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa. Infine, in punto di rilevanza va evidenziato che la decisione della presente questione appare determinante ai fini della pronuncia di questo collegio in ordine al proposto reclamo.
P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento avente ad oggetto il reclamo del condannato avverso l'ordinanza in data 14 luglio 2004 del Magistrato di Sorveglianza di Foggia con cui e' stato negato a Pilato Mauro, in a.g., il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla sent. 22 novembre 2001 G.u.p. Trib. Trani; Riserva la definizione del suddetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 19 ottobre 2004 Il presidente estensore: Daloiso 05C0202