N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2004
Ordinanza emessa il 5 novembre 2004 dalla Corte di appello di Trieste sul reclamo proposto Grassotto 2 S.r.l. contro Battiston Stefano ed altri Societa' - Societa' a responsabilita' limitata - Controlli sulla regolarita' della gestione - Regime introdotto dal d.lgs. n. 6/2003 - Inapplicabilita' della procedura di controllo giudiziario prevista dall'art. 2409 cod. civ. - Possibilita' della sola revoca cautelare degli amministratori su istanza del socio nell'ambito del giudizio di responsabilita' - Eccesso di delega - Contrasto con principi e criteri direttivi della legge n. 366/2001. - Codice civile, artt. 2409, commi primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo [come sostituiti dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6]. - Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 2, lett. f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366).(GU n.8 del 23-2-2005 )
LA CORTE D'APPELLO Nella procedura promossa a norma degli artt. 2409, comma 2 cod. civ. e 739, commna 1 cod. proc. civ. da Grassotto 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante, Grassotto Pietro, Grassotto Massimo, Grassotto Mara e Siben Ivana, coi proc. e dom. avv. S. Entra Marpillero e M.L. Franco Scarabizzi Hartmann, reclamanti; Contro Battiston Stefano, Crosetta Alessandra, Marcadella Guerrino, coi proc. e dom. avv. E. Fantin e A. Marin, resistenti, con l'intervento del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste dott.ssa C. Ajello, intervenuto. In punto: denuncia ex art. 2409 cod. civ. (reclamo avverso il decreto del Tribunale di Udine dd. 18 giugno 1° luglio 2004) ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che Stefano Battiston, Alessandra Crosetta e Guerrino Marcadella, quali componenti del collegio sindacale della S.r.l. Grassotto 2 corrente in Precenicco (Udine), hanno proposto ricorso al Tribunale di Udine a norma dell'art. 2409, ult. comma cod. civ., nel testo entrato in vigore in forza del decreto legislativo 1° gennaio 2003, n. 6, assumendo il sospetto di gravi irregolarita' nella gestione della societa' da parte dell'organo amministrativo; rilevato che il Tribunale di Udine, con provvedimento 18 giugno - 1° luglio 2004, ha disposto l'ispezione giudiziaria della societa', e che avverso detto provvedimento e' stato proposto reclamo a questa Corte; Rilevato che la fattispecie de qua comporta che il Collegio valuti in limine la questione - gia' emersa all'attenzione dei primi commentatori della riforma del diritto societario - relativa all'ammissibilita' della procedura di controllo ex art. 2409 cod. civ. nei riguardi delle societa' a responsabilita' limitata; Ritenuto, in particolare, che sussiste il ragionevole dubbio dell'illegittimita' costituzionale in parte qua di tale novellata normativa, alla luce delle considerazioni che seguono; Rilevato in primo luogo che - a tenore dell'art. 4 comma 1 e comma 2, lett. a), n. 4 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, di delega al Governo per la riforma del diritto societario - la disciplina della societa' per azioni sarebbe stata modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilita' del ricorso al mercato del capitale di rischio; essa altresi', garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, avrebbe dovuto prevedere un modello di base unitario e poi le ipotesi nelle quali le societa' sarebbero state soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperativita' in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio (comma 1); per tali fini si sarebbe preveduto: a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sarebbero applicabili a societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme inderogabili dirette almeno a... (omissis): 4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori (comma 2, lett. a) art. 4); Rilevato in proposito che, in esecuzione di detta delega, e' stata cosi' introdotta la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2409 novellato; Rilevato inoltre che, nella parte relativa alla riforma delle societa' cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 5, d.lgs. n. 366/2001 cit., essa e' stata ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: ... (omissis) g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (art. 5, comma 2, lett. g) d.lgs. n. 366/2001); Rilevato in proposito che e' stata pertanto introdotta, in attuazione dei principi cosi' fissati, la norma di cui all'art. 2545-quinquiesdecies cod. civ.; Ritenuto pertanto che il sistema delineato dalla legge delega appariva avere cosi' inteso innovare in due soli aspetti il controllo giudiziario sulle societa' di capitali, tanto sotto il profilo della legittimazione al ricorso quanto in ordine all'estensione del controllo nei riguardi delle societa' cooperative, fatta eccezione per le materie bancaria e creditizia; Considerato invero (per quel che interessa in specie) che, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2488, comma 4 cod. civ. nel testo previgente (introdotto dall'art. 19 della legge 127/1991), la procedura di cui all'art. 2409 cod. civ. era in precedenza comunemente applicabile anche alle societa' a responsabilita' limitata; Osservato nel contempo che, all'esito dell'intervento del legislatore delegato, nel capo relativo alla societa' a responsabilita' limitata non e' piu' contenuto alcun richiamo di applicabilita' alla norma generale in argomento (a differenza di quel che accade, ad es., per le stesse societa' in accomandita per azioni, in virtu' della disposizione di cui all'art. 2454 cod. civ.); Ritenuto infatti che e' ora solamente previsto, dall'art. 2476, comma 3 cod. civ., un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarita' di gestione, peraltro solamente su istanza del socio in via incidentale nell'ambito di un giudizio di responsabilita' (giudizio in se' rinunciabile ovvero transigibile, in presenza delle condizioni di cui all'art. 247, comma 5 cod. civ.); Considerato che ogni eventuale incertezza sulla volonta' del legislatore delegato appare comunque venire meno alla luce della relazione ministeriale, che in considerazione del sistema di tutele siccome sommariamente ricordato ha espressamente valutato la sopravvenuta superfluita', relativamente alle societa' a responsabilita' limitata, della particolare forma d'intervento giudiziario gia' assicurata dall'art. 2409 cit.; Ritenuto al riguardo che non appare convincente l'argomentazzione svolta nel reclamato decreto dal Tribunale di Udine, laddove esso ha riconosciuto la possibilita' di ricorrere a siffatto strumento di controllo in quanto sussistano le specifiche ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale di cui all'art. 2477 cod. civ., che appunto al comma 4 richiama le disposizioni in tema di societa' per azioni; Rilevato infatti che il collegamento letterale appare all'evidenza debole e comunque in contrasto (v. infra) con le stesse generali previsioni della legge delega (la quale - contrariamente all'assunto del Tribunale - non appare prefigurare distinzioni di disciplina nell'ambito delle societa' a responsabilita' limitata), e per l'effetto invero introduce - tra l'altro - una differenza nelle attribuzioni del collegio sindacale, qualora esso si presenti di nomina obbligatoria ovvero facoltativa; Ritenuto infine che siffatta lettura giurisprudenziale appare, come si e' visto e per quanto possa rilevare, del tutto estranea ed anzi contrastante rispetto alla volonta' manifestata dal legislatore delegato; Osservato in proposito che la stessa legge delega, sebbene abbia accentuato il carattere di autonomia privatistica attribuito alle societa' a responsabilita' limitata (la riforma della disciplina della societa' a responsabilita' limitata e' ispirata ai seguenti principi generali: a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; b) prevedere un'ampia autonomia statutaria; c) prevedere la liberta' di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi, cfr. art. 3, comma 1, legge 366/2001), non ha mancato di porre comunque attenzione agli interessi di natura generale (in particolare, la riforma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: (omissis) f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonche' del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrita' del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali, cfr. art. 3, comma 2); Ritienuto quindi che proprio la tutela di siffatti interessi appare andare al di la' della mera visione contrattuale; Ritenuto pertanto che - proprio alla stregua dei principi fissati dal legislatore delegante - la disciplina introdotta dal legislatore delegato appare collocarsi al di fuori della delega siccome espressa, la quale - da un lato - accentuava il carattere contrattuale della societa' a responsabilita' limitata, ma dall'altro ne conservava anche il rilievo non strettamente individuale nel quadro generale societario e lato sensu economico; Ritenuto altresi' che, in relazione al requisito della non manifesta infondatezza della questione, una cosi' rilevante modificazione al sistema dei controlli societari appare in contrasto con quelle riconosciute esigenze di salvaguardia dell'interesse generale fatte proprie anche dal legislatore delegante del 2001, esigenze alla cui tutela l'art. 2409 cod. civ. e' sempre risultato preordinato quale utile strumento ai fini di una corretta amministrazione e di una regolare gestione della societa'; Rilevato infatti che il legislatore delegante non si era in alcun modo soffermato circa il venire meno di tale sistema di controllo, laddove da un lato lo strumento incidentale di cui all'art. 2476 cit. appare funzionale solamente all'eventuale risoluzione di un conflitto interno alla societa', e dall'altro l'intervento del Tribunale e' invece rivolto di per se' al perseguimento dell'interesse generale alla correttezza della gestione sociale, in considerazione anche dell'ampio spettro di interventi assicurato dalla norma, tra l'altro non limitato dalla possibile definizione conciliativa ovvero stragiudiziale della controversia privata tra soci e amministratori e societa'; Ritenuto, quanto alla rilevanza della questione, che la lettura che questa Corte assume circa la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 2477 e 2409 cod. civ., nonche' dello stesso art. 2476, comma 3 cod. civ., non puo' che condurre a decidere in ordine alla non ammissibilita' del ricorso cosi' come originariamente proposto, mentre l'interpretazione adottata dal Tribunale di Udine non appare condivisibile alla stregua delle osservazioni che precedono, ed anzi vieppiu' appare confermare (laddove accerta l'esistenza di una pluralita' di sistemi di controllo riguardanti le societa' a responsabilita' limitata) il complessivo vizio di eccesso di delega - atteso che in proposito il legislatore delegante nulla aveva determinato - in merito all'individuazione di eventuali principi o criteri direttivi; Ritenuto pertanto che la Corte d'appello di Trieste ritiene di sollevare ex officio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2409, comma 1 e comma 7, cod. civ. nonche' - atteso il complessivo sistema cosi' emergente - dell'art. 2477, comma 4 cod. civ. e dell'art. 2476, comma 3 cod. civ., per violazione dell'art. 76 Cost.; Ritenuto che, attesa la necessaria sospensione del procedimento, si impone - quale provvedimento del tutto conseguente ed opportuno - che venga altresi' sospesa l'esecutorieta' del reclamato decreto;
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2409, comma 1 e comma 7 cod civ., dell'art. 2477, comma 4 cod. civ. e dell'art. 2476, comma 3 cod. civ., in relazione all'art. 76 Cost.; Sospende per l'effetto la procedura siccome radicata, sospendendo altresi' l'esecutorieta' del provvedimento reclamato; Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda altresi' alla cancelleria per la notificazione alle parti e al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Trieste, addi' 13 ottobre 2004 Il Presidente: Drigani 05C0203