N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2004

Ordinanza emessa il 5 novembre 2004 dalla Corte di appello di Trieste
sul  reclamo  proposto Grassotto 2 S.r.l. contro Battiston Stefano ed
altri

Societa'  -  Societa'  a  responsabilita'  limitata - Controlli sulla
  regolarita' della gestione - Regime introdotto dal d.lgs. n. 6/2003
  -   Inapplicabilita'   della  procedura  di  controllo  giudiziario
  prevista  dall'art. 2409 cod. civ. - Possibilita' della sola revoca
  cautelare degli amministratori su istanza del socio nell'ambito del
  giudizio  di  responsabilita'  -  Eccesso di delega - Contrasto con
  principi e criteri direttivi della legge n. 366/2001.
- Codice  civile,  artt. 2409,  commi  primo  e  settimo, 2477, comma
  quarto,  e 2476, comma terzo [come sostituiti dal d.lgs. 17 gennaio
  2003, n. 6].
- Costituzione,  art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 2, lett. f),
  della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(GU n.8 del 23-2-2005 )
                         LA CORTE D'APPELLO

    Nella  procedura  promossa a norma degli artt. 2409, comma 2 cod.
civ.  e  739,  commna  1  cod.  proc.  civ. da Grassotto 2 S.r.l., in
persona   del  legale  rappresentante,  Grassotto  Pietro,  Grassotto
Massimo, Grassotto Mara e Siben Ivana, coi proc. e dom. avv. S. Entra
Marpillero e M.L. Franco Scarabizzi Hartmann, reclamanti;
    Contro   Battiston   Stefano,   Crosetta  Alessandra,  Marcadella
Guerrino, coi proc. e dom. avv. E. Fantin e A. Marin, resistenti, con
l'intervento   del  pubblico  ministero,  in  persona  del  sostituto
procuratore  generale  della  Repubblica presso la Corte d'appello di
Trieste dott.ssa C. Ajello, intervenuto.
    In  punto:  denuncia  ex  art. 2409 cod. civ. (reclamo avverso il
decreto  del  Tribunale  di  Udine  dd.  18 giugno 1° luglio 2004) ha
pronunciato la seguente ordinanza.
    Rilevato  che  Stefano  Battiston, Alessandra Crosetta e Guerrino
Marcadella,  quali  componenti  del  collegio  sindacale della S.r.l.
Grassotto 2 corrente in Precenicco (Udine), hanno proposto ricorso al
Tribunale  di Udine a norma dell'art. 2409, ult. comma cod. civ., nel
testo  entrato  in vigore in forza del decreto legislativo 1° gennaio
2003,  n. 6,  assumendo  il  sospetto  di  gravi  irregolarita' nella
gestione della societa' da parte dell'organo amministrativo; rilevato
che  il  Tribunale  di Udine, con provvedimento 18 giugno - 1° luglio
2004,  ha  disposto  l'ispezione  giudiziaria  della  societa', e che
avverso detto provvedimento e' stato proposto reclamo a questa Corte;
    Rilevato  che  la  fattispecie  de  qua  comporta che il Collegio
valuti  in limine la questione - gia' emersa all'attenzione dei primi
commentatori   della   riforma  del  diritto  societario  -  relativa
all'ammissibilita'  della  procedura  di  controllo ex art. 2409 cod.
civ. nei riguardi delle societa' a responsabilita' limitata;
    Ritenuto,  in  particolare,  che  sussiste  il ragionevole dubbio
dell'illegittimita'  costituzionale  in  parte  qua di tale novellata
normativa, alla luce delle considerazioni che seguono;
    Rilevato  in  primo  luogo  che  - a tenore dell'art. 4 comma 1 e
comma 2, lett. a), n. 4 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, di delega
al  Governo  per  la  riforma  del diritto societario - la disciplina
della  societa' per azioni sarebbe stata modellata sui principi della
rilevanza    centrale    dell'azione,    della   circolazione   della
partecipazione  sociale  e  della possibilita' del ricorso al mercato
del  capitale  di  rischio;  essa  altresi',  garantendo  comunque un
equilibrio  nella  tutela  degli  interessi  dei soci, dei creditori,
degli  investitori,  dei  risparmiatori  e  dei terzi, avrebbe dovuto
prevedere un modello di base unitario e poi le ipotesi nelle quali le
societa'  sarebbero  state  soggette  a  regole  caratterizzate da un
maggiore  grado  di  imperativita'  in  considerazione del ricorso al
mercato  del  capitale di rischio (comma 1); per tali fini si sarebbe
preveduto:
        a)  un  ampliamento  dell'autonomia  statutaria, individuando
peraltro   limiti  e  condizioni  in  presenza  dei  quali  sarebbero
applicabili  a  societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio   norme   inderogabili  dirette  almeno  a...  (omissis):  4)
prevedere  la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi
di  cui  al  comma  8,  lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di
altro  organo  di  controllo, di gravi irregolarita' nell'adempimento
dei doveri degli amministratori (comma 2, lett. a) art. 4);
      Rilevato  in  proposito  che, in esecuzione di detta delega, e'
stata   cosi'   introdotta   la   norma   di   cui  all'ultimo  comma
dell'art. 2409 novellato;
    Rilevato  inoltre  che,  nella  parte relativa alla riforma delle
societa'  cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b)
dell'art.  5,  d.lgs.  n. 366/2001  cit.,  essa  e' stata ispirata ai
seguenti  principi  e  criteri  direttivi: ... (omissis) g) prevedere
anche  per  le  cooperative  il  controllo  giudiziario  disciplinato
dall'articolo   2409   del   codice  civile,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  70,  comma  7,  del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (art. 5, comma 2, lett. g) d.lgs. n. 366/2001);
    Rilevato  in  proposito  che  e'  stata  pertanto  introdotta, in
attuazione   dei   principi   cosi'   fissati,   la   norma   di  cui
all'art. 2545-quinquiesdecies cod. civ.;
    Ritenuto  pertanto  che  il  sistema delineato dalla legge delega
appariva avere cosi' inteso innovare in due soli aspetti il controllo
giudiziario  sulle societa' di capitali, tanto sotto il profilo della
legittimazione   al  ricorso  quanto  in  ordine  all'estensione  del
controllo  nei  riguardi  delle societa' cooperative, fatta eccezione
per le materie bancaria e creditizia;
    Considerato  invero  (per  quel  che interessa in specie) che, in
forza  dell'espresso  richiamo contenuto nell'art. 2488, comma 4 cod.
civ.  nel  testo  previgente  (introdotto  dall'art. 19  della  legge
127/1991),  la  procedura  di  cui  all'art. 2409  cod.  civ.  era in
precedenza    comunemente   applicabile   anche   alle   societa'   a
responsabilita' limitata;
    Osservato   nel   contempo  che,  all'esito  dell'intervento  del
legislatore   delegato,   nel   capo   relativo   alla   societa'   a
responsabilita'  limitata  non  e'  piu'  contenuto alcun richiamo di
applicabilita' alla norma generale in argomento (a differenza di quel
che accade, ad es., per le stesse societa' in accomandita per azioni,
in virtu' della disposizione di cui all'art. 2454 cod. civ.);
    Ritenuto  infatti  che e' ora solamente previsto, dall'art. 2476,
comma  3  cod.  civ.,  un  provvedimento  cautelare  di  revoca degli
amministratori  in  caso di gravi irregolarita' di gestione, peraltro
solamente  su  istanza del socio in via incidentale nell'ambito di un
giudizio  di  responsabilita'  (giudizio  in  se' rinunciabile ovvero
transigibile, in presenza delle condizioni di cui all'art. 247, comma
5 cod. civ.);
    Considerato  che  ogni  eventuale  incertezza  sulla volonta' del
legislatore  delegato  appare  comunque  venire  meno alla luce della
relazione  ministeriale,  che in considerazione del sistema di tutele
siccome   sommariamente   ricordato   ha  espressamente  valutato  la
sopravvenuta    superfluita',    relativamente    alle   societa'   a
responsabilita'   limitata,   della  particolare  forma  d'intervento
giudiziario gia' assicurata dall'art. 2409 cit.;
    Ritenuto al riguardo che non appare convincente l'argomentazzione
svolta  nel reclamato decreto dal Tribunale di Udine, laddove esso ha
riconosciuto  la  possibilita'  di  ricorrere a siffatto strumento di
controllo  in  quanto  sussistano  le  specifiche  ipotesi  di nomina
obbligatoria  del  collegio sindacale di cui all'art. 2477 cod. civ.,
che  appunto  al comma 4 richiama le disposizioni in tema di societa'
per azioni;
    Rilevato   infatti   che   il   collegamento   letterale   appare
all'evidenza  debole e comunque in contrasto (v. infra) con le stesse
generali  previsioni  della  legge  delega (la quale - contrariamente
all'assunto  del  Tribunale  -  non appare prefigurare distinzioni di
disciplina  nell'ambito delle societa' a responsabilita' limitata), e
per  l'effetto  invero introduce - tra l'altro - una differenza nelle
attribuzioni  del  collegio  sindacale,  qualora  esso si presenti di
nomina obbligatoria ovvero facoltativa;
    Ritenuto  infine  che  siffatta lettura giurisprudenziale appare,
come  si  e' visto e per quanto possa rilevare, del tutto estranea ed
anzi  contrastante rispetto alla volonta' manifestata dal legislatore
delegato;
    Osservato  in proposito che la stessa legge delega, sebbene abbia
accentuato  il  carattere  di  autonomia privatistica attribuito alle
societa'  a  responsabilita'  limitata  (la  riforma della disciplina
della  societa'  a  responsabilita'  limitata e' ispirata ai seguenti
principi  generali: a) prevedere un autonomo ed organico complesso di
norme,  anche  suppletive,  modellato  sul  principio della rilevanza
centrale  del  socio  e  dei  rapporti  contrattuali  tra  i soci; b)
prevedere  un'ampia autonomia statutaria; c) prevedere la liberta' di
forme  organizzative,  nel  rispetto  del  principio  di certezza nei
rapporti  con  i terzi, cfr. art. 3, comma 1, legge 366/2001), non ha
mancato  di  porre  comunque  attenzione  agli  interessi  di  natura
generale (in particolare, la riforma e' ispirata ai seguenti principi
e criteri direttivi: (omissis) f) ampliare l'autonomia statutaria con
riferimento  alla  disciplina del contenuto e del trasferimento della
partecipazione  sociale,  nonche' del recesso, salvaguardando in ogni
caso  il  principio  di tutela dell'integrita' del capitale sociale e
gli interessi dei creditori sociali, cfr. art. 3, comma 2);
    Ritienuto  quindi  che  proprio  la  tutela di siffatti interessi
appare andare al di la' della mera visione contrattuale;
    Ritenuto pertanto che - proprio alla stregua dei principi fissati
dal  legislatore delegante - la disciplina introdotta dal legislatore
delegato appare collocarsi al di fuori della delega siccome espressa,
la  quale  -  da un lato - accentuava il carattere contrattuale della
societa'  a  responsabilita'  limitata,  ma  dall'altro ne conservava
anche  il  rilievo  non  strettamente individuale nel quadro generale
societario e lato sensu economico;
    Ritenuto  altresi'  che,  in  relazione  al  requisito  della non
manifesta   infondatezza   della   questione,   una  cosi'  rilevante
modificazione  al sistema dei controlli societari appare in contrasto
con  quelle  riconosciute  esigenze  di  salvaguardia  dell'interesse
generale  fatte  proprie  anche  dal  legislatore delegante del 2001,
esigenze  alla  cui  tutela l'art. 2409 cod. civ. e' sempre risultato
preordinato   quale   utile   strumento   ai  fini  di  una  corretta
amministrazione e di una regolare gestione della societa';
    Rilevato infatti che il legislatore delegante non si era in alcun
modo  soffermato  circa  il venire meno di tale sistema di controllo,
laddove da un lato lo strumento incidentale di cui all'art. 2476 cit.
appare funzionale solamente all'eventuale risoluzione di un conflitto
interno  alla  societa',  e  dall'altro l'intervento del Tribunale e'
invece  rivolto  di  per se' al perseguimento dell'interesse generale
alla  correttezza  della  gestione  sociale,  in considerazione anche
dell'ampio  spettro di interventi assicurato dalla norma, tra l'altro
non   limitato   dalla   possibile  definizione  conciliativa  ovvero
stragiudiziale della controversia privata tra soci e amministratori e
societa';
    Ritenuto,  quanto  alla rilevanza della questione, che la lettura
che  questa  Corte  assume  circa  la  norma risultante dal combinato
disposto  degli  artt. 2477  e  2409  cod. civ., nonche' dello stesso
art. 2476,  comma  3  cod.  civ., non puo' che condurre a decidere in
ordine alla non ammissibilita' del ricorso cosi' come originariamente
proposto,  mentre  l'interpretazione  adottata dal Tribunale di Udine
non   appare   condivisibile  alla  stregua  delle  osservazioni  che
precedono,  ed  anzi  vieppiu'  appare  confermare  (laddove  accerta
l'esistenza  di una pluralita' di sistemi di controllo riguardanti le
societa'  a responsabilita' limitata) il complessivo vizio di eccesso
di  delega  -  atteso che in proposito il legislatore delegante nulla
aveva   determinato  -  in  merito  all'individuazione  di  eventuali
principi o criteri direttivi;
    Ritenuto  pertanto  che  la Corte d'appello di Trieste ritiene di
sollevare  ex  officio questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 2409,  comma  1  e  comma  7,  cod.  civ.  nonche'  - atteso il
complessivo  sistema  cosi'  emergente - dell'art. 2477, comma 4 cod.
civ. e dell'art. 2476, comma 3 cod. civ., per violazione dell'art. 76
Cost.;
    Ritenuto  che, attesa la necessaria sospensione del procedimento,
si  impone - quale provvedimento del tutto conseguente ed opportuno -
che venga altresi' sospesa l'esecutorieta' del reclamato decreto;
                              P. Q. M.
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2409,
comma  1  e  comma  7  cod  civ., dell'art. 2477, comma 4 cod. civ. e
dell'art. 2476, comma 3 cod. civ., in relazione all'art. 76 Cost.;
    Sospende per l'effetto la procedura siccome radicata, sospendendo
altresi' l'esecutorieta' del provvedimento reclamato;
    Manda  alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
    Manda altresi' alla cancelleria per la notificazione alle parti e
al  pubblico  ministero  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  e  per  la  comunicazione  al  Presidente del Senato della
Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
        Trieste, addi' 13 ottobre 2004
                       Il Presidente: Drigani
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