N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 18 ottobre 2004 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Balzano Patrizio Navigazione - Reati contro le autorita' di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio piu' severo di quello previsto per ipotesi di reato analoghe - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1104. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. Navigazione - Reati contro le autorita' di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio - Eccessivita' del minimo edittale della pena (sei mesi di reclusione) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1104. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.8 del 23-2-2005 )
IL TRIBUNALE Vista la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore di Balzano Patrizio nel procedimento a carico di quest'ultimo per violazione dell'art. 1104 del codice della navigazione rileva quanto segue. Il difensore dell'imputato, chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1104 del codice della navigazione, ha eccepito, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione per contrasto con gli articoli 2, 27 e 97 della Costituzione. Essendo la questione relativa al trattamento sanzionatorio previsto dalla norma, questo giudicante procedeva all'istruttoria dibattimentale al fine di accertare la rilevanza della questione e, al termine dell'istruttoria dibattimentale, il difensore riproponeva la questione. In tale eccezione, dopo aver ricordato la formulazione letterale dell'art. 1104 del codice della navigazione che riprende in maniera quasi pedissequa il tenore dell'art. 341 del codice penale attualmente abrogato dalla legge n. 205/1999, l'esponente lamenta l'eccessivita' del minimo edittale della pena (sei mesi di reclusione) a fronte della sanzione attualmente prevista per fatti analoghi dopo l'abrogazione dell'art. 341 c.p. che costituirebbe un'evidente violazione del principio di proporzione tra qualita' e quantita' della sanzione da una parte e offesa dall'altra. La gravita' della sanzione determinerebbe inoltre un contrasto con il principio della finalita' di rieducazione della pena, al solo fine di soddisfare la potesta' punitiva statuale. Infine la norma violerebbe il principio del buon andamento della amministrazione dato che attualmente fatti come quello in esame sono procedibli a querela, con conseguente possibile riduzione dei procedimenti e dei costi, anche economici, conseguenti. Deve essere in primo luogo valutata la rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata e la risposta al riguardo non puo' che essere positiva dato che l'imputato e' stato chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1104 del codice della navigazione per avere, quale componente della motonave Majestic, offeso l'onore del proprio superiore (2° commissario) pronunciando in presenza del medesimo le frasi ingiuriose che sono state riportate nei capi di imputazione. E' stata inoltre completata l'istruttoria dibattimentale e il processo e' pronto per la decisione che, in caso di affermazione di penale responsabilita', comporterebbe l'applicazione del trattamento sanzionatorio sospettato di legittimita' costituzionale. Circa la non manifesta infondatezza della questione si rileva che attualmente, a seguito dell'abrogazione dell'art. 341 c.p., fatti come quello in esame, se commessi non a bordo di una nave o di un aeromobile, vengono puniti a norma degli artt. 594 e 61 n. 10 c.p. A parere di questo giudicante, e' meritevole di esame da parte di codesta Corte costituzionale se tale previsione normativa rientri nei limiti della discrezionalita' del legislatore circa la determinazione della qualita' e della quantita' della sanzione penale o, al contrario, sia violato quel criterio della ragionevolezza che la Corte costituzionale in piu' pronunce ha individuato quale limite del potere discrezionale del legislatore, non apparendo il luogo di commissione del fatto (nave o aeromobile) talmente rilevante da giustificare una cosi' piu' rigorosa previsione sanzionatoria. Qualora tale norma fosse reputata come espressione della insindacabile discrezionalita' del legislatore, resterebbe pur sempre la questione relativa ai limiti edittali di pena previsti dall'art. 1104 del codice della navigazione. Tale norma e' posta chiaramente a tutela dell'interesse dello Stato al rispetto del prestigio, dell'onore e del libero esercizio dei poteri delle autorita' preposte alla direzione e al controllo della navigazione. Solo indirettamente tutela anche l'interesse dello Stato alla sicurezza della navigazione e al regolare suo svolgimento dato che a tale scopo sono specificamente diretti i successivi articoli 1105, 1106, 1107, 1108 del codice della navigazione. Restano pertanto perplessita' circa l'entita' della pena, stabilita nella reclusione da sei mesi a due anni (i limiti edittali dell'art. 341 c.p. prima della sentenza n. 341 del 19-25 luglio 1994 della Corte costituzionale), proprio in virtu' delle considerazioni espresse in quest'ultima sentenza e che appaiono tanto piu' adeguate attualmente a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. Riesce difficile ritenere rispettato il «principio di proporzione» tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra espressamente evocato nella sentenza n. 341/l994 sopra richiamata e in altre precedenti sentenze della Corte costituzionale e non individuare, invece, una palese sproporzione del sacrifico della liberta' personale provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, con conseguente vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art 27, comma 3 della Costituzione. Vi e' inoltre da considerare che nel caso di specie non sarebbe neppure applicabile l'art. 4 del d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 che esclude l'applicazione delle disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale (e non anche dell'art. 1104 del codice della navigazione) quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Trattasi di ulteriore disparita' di trattamento tra fattispecie del tutto analoghe e che si differenziano soltanto per il luogo (nave o aeromobile) ove le condotte sono consumate.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1104 del r.d. 30 marzo 1942 - Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione in relazione agli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione e del medesimo articolo 1104 C.N. in relazione agli stessi articoli della Costituzione nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, della quale e' stata data lettura nel pubblico dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 18 ottobre 2004 Il giudice: Dagnino 05C0205