N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2004

Ordinanza  emessa  il  18  ottobre  2004  dal tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Balzano Patrizio

Navigazione - Reati contro le autorita' di bordo - Offesa in danno di
  superiore  da  parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento
  sanzionatorio  piu'  severo di quello previsto per ipotesi di reato
  analoghe  -  Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto
  con il principio della finalita' rieducativa della pena.
- Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1104.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.
Navigazione - Reati contro le autorita' di bordo - Offesa in danno di
  superiore  da  parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento
  sanzionatorio  -  Eccessivita'  del minimo edittale della pena (sei
  mesi  di reclusione) - Violazione del principio di ragionevolezza -
  Contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena.
- Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1104.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.
(GU n.8 del 23-2-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Vista  la  questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
difensore   di   Balzano   Patrizio  nel  procedimento  a  carico  di
quest'ultimo   per   violazione   dell'art. 1104   del  codice  della
navigazione rileva quanto segue.
    Il   difensore   dell'imputato,   chiamato   a  rispondere  della
violazione  dell'art. 1104 del codice della navigazione, ha eccepito,
nella  fase  degli  atti preliminari al dibattimento, la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1104   del   codice   della
navigazione  per  contrasto  con  gli  articoli  2,  27  e  97  della
Costituzione.
    Essendo   la  questione  relativa  al  trattamento  sanzionatorio
previsto  dalla  norma,  questo  giudicante procedeva all'istruttoria
dibattimentale  al  fine di accertare la rilevanza della questione e,
al  termine dell'istruttoria dibattimentale, il difensore riproponeva
la questione.
    In  tale eccezione, dopo aver ricordato la formulazione letterale
dell'art. 1104  del  codice della navigazione che riprende in maniera
quasi   pedissequa   il   tenore   dell'art. 341  del  codice  penale
attualmente  abrogato  dalla  legge  n. 205/1999, l'esponente lamenta
l'eccessivita'   del   minimo   edittale  della  pena  (sei  mesi  di
reclusione)  a  fronte  della sanzione attualmente prevista per fatti
analoghi  dopo  l'abrogazione  dell'art. 341  c.p.  che costituirebbe
un'evidente  violazione  del  principio di proporzione tra qualita' e
quantita'  della  sanzione  da  una  parte  e  offesa  dall'altra. La
gravita'  della  sanzione  determinerebbe inoltre un contrasto con il
principio della finalita' di rieducazione della pena, al solo fine di
soddisfare  la potesta' punitiva statuale. Infine la norma violerebbe
il  principio  del  buon  andamento  della  amministrazione  dato che
attualmente fatti come quello in esame sono procedibli a querela, con
conseguente  possibile  riduzione dei procedimenti e dei costi, anche
economici, conseguenti.
    Deve  essere in primo luogo valutata la rilevanza della questione
di costituzionalita' sollevata e la risposta al riguardo non puo' che
essere  positiva  dato  che l'imputato e' stato chiamato a rispondere
della  violazione  dell'art. 1104  del  codice  della navigazione per
avere,  quale  componente della motonave Majestic, offeso l'onore del
proprio  superiore  (2°  commissario)  pronunciando  in  presenza del
medesimo  le  frasi  ingiuriose  che sono state riportate nei capi di
imputazione. E' stata inoltre completata l'istruttoria dibattimentale
e il processo e' pronto per la decisione che, in caso di affermazione
di   penale   responsabilita',   comporterebbe   l'applicazione   del
trattamento sanzionatorio sospettato di legittimita' costituzionale.
    Circa la non manifesta infondatezza della questione si rileva che
attualmente,  a  seguito  dell'abrogazione  dell'art. 341 c.p., fatti
come  quello  in  esame,  se commessi non a bordo di una nave o di un
aeromobile,  vengono puniti a norma degli artt. 594 e 61 n. 10 c.p. A
parere  di  questo  giudicante,  e'  meritevole  di esame da parte di
codesta Corte costituzionale se tale previsione normativa rientri nei
limiti della discrezionalita' del legislatore circa la determinazione
della  qualita'  e  della  quantita'  della  sanzione  penale  o,  al
contrario,  sia  violato  quel  criterio  della ragionevolezza che la
Corte costituzionale in piu' pronunce ha individuato quale limite del
potere  discrezionale  del  legislatore,  non  apparendo  il luogo di
commissione  del  fatto  (nave  o  aeromobile)  talmente rilevante da
giustificare una cosi' piu' rigorosa previsione sanzionatoria.
    Qualora   tale   norma  fosse  reputata  come  espressione  della
insindacabile discrezionalita' del legislatore, resterebbe pur sempre
la   questione   relativa   ai   limiti  edittali  di  pena  previsti
dall'art. 1104  del  codice  della  navigazione.  Tale norma e' posta
chiaramente  a  tutela  dell'interesse  dello  Stato  al rispetto del
prestigio,  dell'onore  e  del  libero  esercizio  dei  poteri  delle
autorita'  preposte  alla direzione e al controllo della navigazione.
Solo   indirettamente  tutela  anche  l'interesse  dello  Stato  alla
sicurezza  della navigazione e al regolare suo svolgimento dato che a
tale  scopo  sono  specificamente diretti i successivi articoli 1105,
1106,  1107,  1108  del  codice  della  navigazione. Restano pertanto
perplessita'  circa  l'entita' della pena, stabilita nella reclusione
da  sei  mesi  a due anni (i limiti edittali dell'art. 341 c.p. prima
della   sentenza   n. 341   del   19-25   luglio   1994  della  Corte
costituzionale),  proprio  in virtu' delle considerazioni espresse in
quest'ultima  sentenza e che appaiono tanto piu' adeguate attualmente
a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p.
    Riesce   difficile   ritenere   rispettato   il   «principio   di
proporzione» tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e
offesa,  dall'altra  espressamente evocato nella sentenza n. 341/l994
sopra   richiamata   e  in  altre  precedenti  sentenze  della  Corte
costituzionale e non individuare, invece, una palese sproporzione del
sacrifico  della liberta' personale provocata dalla previsione di una
sanzione   penale  manifestamente  eccessiva  rispetto  al  disvalore
dell'illecito,  con  conseguente  vanificazione  del fine rieducativo
della pena prescritto dall'art 27, comma 3 della Costituzione.
    Vi  e'  inoltre da considerare che nel caso di specie non sarebbe
neppure  applicabile  l'art. 4  del  d.lgs.  lgt.  14 settembre 1944,
n. 288 che esclude l'applicazione delle disposizioni degli artt. 336,
337,  338,  339,  341,  342,  343  del  codice  penale  (e  non anche
dell'art. 1104  del  codice  della  navigazione)  quando  il pubblico
ufficiale  o  l'incaricato  di  pubblico  servizio ovvero il pubblico
impiegato  abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli,
eccedendo  con  atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue  attribuzioni.
Trattasi  di  ulteriore disparita' di trattamento tra fattispecie del
tutto  analoghe  e che si differenziano soltanto per il luogo (nave o
aeromobile) ove le condotte sono consumate.
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
costituzionalita'   dell'art. 1104   del   r.d.   30   marzo  1942  -
Approvazione  del  testo  definitivo  del Codice della navigazione in
relazione agli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione e del medesimo
articolo   1104   C.N.   in  relazione  agli  stessi  articoli  della
Costituzione  nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di
sei mesi di reclusione.
    Visto   l'art. 23  della  legge  n. 87/1953  dispone  l'immediata
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e sospende il
giudizio in corso.
    Dispone  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza,
della  quale  e'  stata  data  lettura nel pubblico dibattimento, sia
notificata   al  Presidente  del  Consiglio  e  venga  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Genova, addi' 18 ottobre 2004
                         Il giudice: Dagnino
05C0205