N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2004

Ordinanza  emessa  il  13  dicembre 2004 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Veneto  sui ricorsi riuniti proposti da Papa Luigi ed
altri contro Regione Veneto ed altri

Farmacia  -  Regione Veneto - Istituzione di una sede farmaceutica in
  deroga  nel  Comune  di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo - Mancato
  ricorso  alla  procedura  normale  della  revisione  biennale della
  pianta  organica  -  Denunciata valenza privilegiata delle farmacie
  istituite  per  legge, soggette a variazioni solo mediante un'altra
  legge  regionale - Lesione del principio di uguaglianza nonche' dei
  principi   di   imparzialita'   e  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione.
- Legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.8 del 23-2-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  riuniti,
proposti da:
        R.G. 2414/2002: Papa Luigi e Ordine dei Farmacisti di Venezia
in  persona  del  suo  Presidente  pro tempore rappresentati e difesi
entrambi  dapprima  dall'avv.  Fabrizio  Scagliotti,  con elezione di
domicilio  presso la segreteria della sezione e, quindi, in prosieguo
di  causa,  il  solo Papa Luigi dal medesimo avv. Fabrizio Scagliotti
con  elezione  di  domicilio  presso la segreteria della sezione e il
Presidente  dell'Ordine  dei  Farmacisti di Venezia dall'avv. Antonio
d'Alesio,  con  elezione  di  domicilio  in  Venezia-Mestre presso lo
studio dell'avv. Mauro Ferruzzi, via San Pio n. 1;
        R.G.  246/2004:  Papa Luigi, rappresentato e difeso dall'avv.
Fabrizio  Scagliotti e dall'avv. Ludovico Mazzarolli, con elezione di
domicilio presso la segreteria della sezione;
        R.G.  1139/3004: Papa Luigi, rappresentato e difeso dall'avv.
Fabrizio  Scagliotti e dall'avv. Ludovico Mazzarolli, con elezione di
domicilio presso la segreteria della sezione;
        R.G.   1333/2004:   Baldissin  Luigi  e  Benfenati  Vincenzo,
rappresentati   e   difesi  dall'avv.  Quintino  Lombardo,  dall'avv.
Francesco  Cavallaro  e  dall'avv.  Gilberto  Stigliano  Messuti, con
elezione   di   domicilio   presso   lo  studio  di  quest'ultimo  in
Venezia-Mestre, piazzale Enrico Cialdini n. 2;
        R.G.  1379/2004: Ordine dei Farmacisti di Venezia, in persona
del   suo   Presidente   pro   tempore   costituitosi   in  giudizio,
rappresentato  e  difeso  dall'avv. Antonio d'Alesio, con elezione di
domicilio   in   Venezia-Mestre  presso  lo  studio  dell'avv.  Mauro
Ferruzzi, via San Pio X n. 1;
    Contro  relativamente  ai ricorsi: R.G. 2414/2002, R.G. 246/2004,
R.G.  1139/2004,  R.G. 1333/2004 e R.G. 1379/2004: la Regione Veneto,
in   persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  pro  tempore
costituitosi  in  giudizio limitatamente ai ricorsi proposti sub R.G.
2414/2002,   R.G.   246/2004,   R.G.   1139/2004  e  R.G.  1333/2004,
rappresentato  e difeso dall'avv. Romano Morra, dall'avv. Ezio Zanon,
dall'avv. Antonella  Cusin,  dall'avv. Giorgia  Vidotti  e  dall'avv.
Francesco   Zanlucchi  dell'Avvocatura  regionale,  ed  elettivamente
domiciliato in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901;
        relativamente  ai ricorsi R.G. 246/2004, R.G. 1139/2004, R.G.
1333/2004  e  R.G.  1379/2004:  il  Comune  di  Eraclea (Venezia), in
persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio nei ricorsi
proposti  sub  R.G.  1139/2004,  R.G.  1333/2004  e  R.G.  1379/2004,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Roberta  Zanon,  con elezione di
domicilio presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Tommaso Temanza
n. 3, e nei confronti:
        quanto  al  ricorso  R.G.  2414/2002:  del  comune di Eraclea
(Venezia),  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,  costituitosi in
giudizio, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;
        quanto   al   ricorso   R.G.   2414/2002  e  R.G.  1379/2004:
dell'Azienda  U.L.S.S. n. 10 del Veneto Orientale, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore non costituitosi in giudizio;
        quanto al ricorso R.G. 246/2004 e R.G. 1139/2004: dell'Ordine
dei  Farmacisti  di Venezia, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore non costituitosi in giudizio;
        quanto al ricorso R.G. 1333/2004: di Papa Luigi, costituitosi
in  giudizio,  rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Scagliotti e
dall'avv.  Ludovico  Mazzarolli,  con elezione di domicilio presso la
segreteria della sezione; nonche' con l'intervento ad adiuvandum:
        quanto  al ricorso R.G. 1333/2004: dell'Ordine dei Farmacisti
di Venezia, in persona del suo Presidente pro tempore costituitosi in
giudizio,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Antonio d'Alesio, con
elezione  di  domicilio  in Venezia-Mestre presso lo studio dell'avv.
Mauro   Ferruzzi,  via  San  Pio  X  n. 1,  per  l'annullamento  R.G.
2414/2002:
        a)  della  deliberazione  della  Giunta  regionale del Veneto
n. 2000  dd.  26  luglio  2002, recante l'approvazione della modifica
della  pianta  organica  delle  farmacie  del  Comune  di Eraclea con
contestuale  istituzione,  nel territorio del medesimo Comune, di una
quarta  sede  farmaceutica  in localita' Ponte Crepaldo e, per quanto
occorra,  delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea n. 68
dd.  5  ottobre 2000 e n. 96 dd. 4 dicembre 2001, della deliberazione
n. 309   dd.   7   dicembre  2000  adottata  dal  Direttore  generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 10, del parere reso dalla Vª Commissione del
Consiglio Regionale del Veneto contenuto nella nota Prot. n. 6142 dd.
28  giugno  2002  e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi
compresa  -  ove ritenuto necessario - la nota della Giunta regionale
n. 47/CR dd. 17 maggio 2002;
        b) con susseguenti motivi aggiunti congiuntamente proposti da
Luigi  Papa  e  dall'Ordine  dei  Farmacisti  di Venezia, del decreto
n. 368  dd.  26  marzo  2003  a  firma  del  Dirigente  preposto alla
Direzione  Piani  e  Programmi  Socio-Sanitari  della Regione Veneto,
recante l'approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche istituite
nel territorio del Comune di Eraclea anche al fine di consentire alla
medesima   amministrazione   comunale   l'esercizio  del  diritto  di
prelazione alla gestione in proprio del servizio;
        c)  con  ulteriori motivi aggiunti congiuntamente proposti da
Luigi   Papa   e   dall'Ordine   dei  Farmacisti  di  Venezia,  della
deliberazione  del  Consiglio comunale di Eraclea n. 30 dd. 20 maggio
2003,   recante  l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  ai  sensi
dell'art. 10   della   legge   2 aprile   1968,   n. 475  per  quanto
segnatamente  attiene  alla  sede farmaceutica n. 4 di Ponte Crepaldo
costituita  con  l'anzidetta  deliberazione  della  Giunta  regionale
n. 2000 dd. 26 luglio 2002;
        d)  sempre  con  ulteriori  motivi aggiunti proposti da Luigi
Papa, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd.
28  novembre  2003,  recante l'approvazione della costituzione di una
societa'  a  responsabilita'  limitata  e a capitale misto pubblico -
privato  per  la  gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo,
l'approvazione  del  relativo statuto e dei criteri per la scelta del
socio  privato;  della deliberazione della Giunta comunale di Eraclea
n. 262  dd.  11  dicembre  2003,  recante  l'approvazione dell'avviso
pubblico  per  la  partecipazione al relativo procedimento di scelta,
nonche'   di   ogni   altro   atto  presupposto  e  conseguente,  ivi
segnatamente   compresa   la   nota   della   Regione   Veneto  Prot.
59242/SO.07.41   di   data   sconosciuta,  non  meglio  conosciuta  e
menzionata negli atti predetti;
        e)  sempre  con  ulteriori  motivi aggiunti proposti da Luigi
Papa,  della  deliberazione  della Giunta regionale del Veneto n. 473
dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione
giuntale  n. 2000  dd.  27  luglio 2004 limitatamente all'istituzione
della  sede  farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, localita' Ponte
Crepaldo,   nonche'  degli  ulteriori  atti  (non  conosciuti)  posti
conseguentemente  in  essere  in  applicazione  della l.r. 7 novembre
2003,  n. 29,  delle  (parimenti non meglio conosciute) comunicazioni
del  Comune  di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e
dell'eventuale  atto  con  il  quale  il  Comune  di Eraclea e' stato
interpellato  a'  sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968,
n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;
        f)  sempre  con  ulteriori  motivi aggiunti proposti da Luigi
Papa,  dell'avviso  pubblico di ricerca del socio privato per l'avvio
della  nuova  sede  farmaceutica  del Comune di Eraclea pubblicato in
data  16  gennaio  2004 all'albo comunale; nonche' di ogni altro atto
presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la deliberazione
della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004, avente ad oggetto la
costituzione della relativa commissione giudicatrice della gara;
        g)  sempre  con  ulteriori  motivi aggiunti proposti da Luigi
Papa,  delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 e
23  dd.  5  aprile  2003  (recte:  2004),  rispettivamente recanti la
conferma,  con  emendamenti, della deliberazione consiliare n. 30 dd.
20  maggio  2003 contenente l'esercizio del diritto di prelazione per
la  predetta  nuova  sede  farmaceutica e la conferma con emendamenti
della  deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante, a
sua  volta,  l'approvazione  dello statuto per la costituzione di una
societa'  a  responsabilita'  limitata  e a capitale misto pubblico e
privato  per la gestione della medesima sede farmaceutica; nonche' di
ogni altro atto presupposto e conseguente;
        h) con motivi aggiunti proposti dall'Ordine dei Farmacisti di
Venezia,  della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81
dd.  28  novembre  2003, recante l'approvazione della costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico -
privato  per  la  gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo,
l'approvazione  del  relativo statuto e dei criteri per la scelta del
socio privato, nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente;
        i)  sempre  con  motivi  aggiunti  proposti  dall'Ordine  dei
Farmacisti  di  Venezia, della deliberazione della Giunta comunale di
Eraclea   n. 262   dd.   11  dicembre  2003,  recante  l'approvazione
dell'avviso  pubblico per la partecipazione al procedimento di scelta
del socio privato per la predetta societa' a responsabilita' limitata
e  dell'avviso  pubblico  di ricerca del socio medesimo pubblicato in
data 16 gennaio 2004 all'albo comunale;
        l)  sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti dall'Ordine
dei Farmacisti di Venezia, della deliberazione della Giunta regionale
del  Veneto  n. 473  dd.  5  marzo  2004,  recante la rimozione della
precedente   deliberazione   giuntale  n. 2000  dd.  27  luglio  2004
limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune
di  Eraclea,  localita'  Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti
(non  conosciuti)  posti  conseguentemente  in essere in applicazione
della  l.r.  7  novembre  2003,  n. 29,  delle  (parimenti non meglio
conosciute)  comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003
e  dd.  26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune
di  Eraclea  e'  stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della
legge  2  aprile  1968,  n. 475  ai fini dell'eventuale esercizio del
diritto di prelazione;
    R.G. 246/2004:
        a)  della  deliberazione  del  Consiglio  comunale di Eraclea
n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione
di  una  societa'  a  responsabilita'  limitata  e  a  capitale misto
pubblico  -  privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte
Crepaldo,  l'approvazione  del  relativo statuto e dei criteri per la
scelta  del  socio privato; della deliberazione della Giunta comunale
di  Eraclea  n. 262  dd.  11  dicembre  2003,  recante l'approvazione
dell'avviso  pubblico  per la partecipazione al relativo procedimento
di  scelta, nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi
segnatamente   compresa   la   nota   della   Regione   Veneto  Prot.
59242/SO.07.41   di   data   sconosciuta,  non  meglio  conosciuta  e
menzionata negli atti predetti;
        b)  con  motivi aggiunti, dell'avviso pubblico di ricerca del
socio privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica del Comune di
Eraclea pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale; nonche'
di  ogni  altro  atto  presupposto  e  conseguente,  ivi segnatamente
compresa  la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio
2004,  avente  ad  oggetto la costituzione della relativa commissione
giudicatrice della gara;
        c)  sempre  con  motivi  aggiunti,  della deliberazione della
Giunta  regionale  del  Veneto  n. 473  dd.  5 marzo 2004, recante la
rimozione  della  precedente  deliberazione  giuntale  n. 2000 dd. 27
luglio  2004  limitatamente  all'istituzione  della sede farmaceutica
n. 4  del  Comune di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli
ulteriori  atti  (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in
applicazione  della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non
meglio  conosciute)  comunicazioni  del  Comune  di  Eraclea  dd.  17
dicembre  2003  e  dd.  26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il
quale  il  Comune  di  Eraclea  e'  stato interpellato a' sensi degli
artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale
esercizio del diritto di prelazione;
        d)  delle  deliberazioni  del  Consiglio  comunale di Eraclea
nn. 22  e 23 dd. 5 aprile 2003 (recte: 2004), rispettivamente recanti
la  conferma,  con  emendamenti, della deliberazione consiliare n. 30
dd.  20  maggio 2003 contenente l'esercizio del diritto di prelazione
per la predetta nuova sede farmaceutica e la conferma con emendamenti
della  deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante, a
sua  volta,  l'approvazione  dello statuto per la costituzione di una
societa'  a  responsabilita'  limitata  e a capitale misto pubblico e
privato  per la gestione della medesima sede farmaceutica; nonche' di
ogni altro atto presupposto e conseguente;
    R.G.  1139/2004:  della  deliberazione della Giunta regionale del
Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente
deliberazione  giuntale  n. 2000  dd.  27  luglio 2004, limitatamente
all'istituzione  della  sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea,
localita'   Ponte   Crepaldo.   nonche'  degli  ulteriori  atti  (non
conosciuti)  posti  conseguentemente  in essere in applicazione della
l.r.  7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non meglio conosciute)
comunicazioni  del  Comune  di  Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26
febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea
e'  stato  interpellato  a'  sensi  degli  artt. 9 e 10 della legge 2
aprile  1968,  n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di
prelazione;
    R.G. 1333/2004:
        a)  della  deliberazione  della  Giunta  regionale del Veneto
n. 473   dd.   5   marzo   2004,  recante  l'istituzione  della  sede
farmaceutica  n. 4  del  Comune di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo,
nonche'  degli  ulteriori  atti  posti  conseguentemente in essere in
applicazione  della  l.r.  7  novembre  2003,  n. 29, ossia delle non
meglio conosciute comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre
2003  e  dd.  26  febbraio  2004,  della  deliberazione del Consiglio
comunale  di Eraclea nn. 22 dd. 5 aprile 2004 recante l'esercizio del
diritto  di  prelazione  per  la  predetta  sede  farmaceutica, della
deliberazione  del  Consiglio comunale di Eraclea recante la conferma
della  deliberazione  consiliare  n. 81  dd.  28 novembre 2003, della
deliberazione  del  Consiglio  comunale di Eraclea n. 74 dd. 8 aprile
2004  recante  la  determinazione  dell'Amministrazione  comunale  di
procedere  alla gara per la scelta del socio privato nella societa' a
responsabilita'  limitata  cotituita  al  fine  della  gestione della
predetta sede farmaceutica;
        b)  della  deliberazione  del  Consiglio  comunale di Eraclea
n. 30   dd.  30  maggio  2003  recante  l'esercizio  del  diritto  di
prelazione per la sede farmaceutica predetta, della deliberazione del
Consiglio  comunale  di  Eraclea  n. 81  dd. 28 novembre 2003 recante
l'approvazione    dello    statuto    dell'anzidetta    societa'    a
responsabilita'  limitata e le modalita' di scelta del relativo socio
privato;
        c)  della  deliberazione  del  Consiglio  comunale di Eraclea
n. 262  dd.  11  dicembre  2003  recante  l'approvazione  dell'avviso
pubblico   per   la   scelta   del  socio  privato  anzidetto;  della
deliberazione  del Consiglio comunale di Eraclea n. 18 dd. 5 febbraio
2004  recante  la  costituzione  della  commissione  di  gara  per la
valutazione  delle  offerte  pervenute ai fini della scelta del socio
privato   anzidetto,  nonche'  di  tutti  gli  atti  del  conseguente
procedimento concorsuale;
        d)  della  deliberazione  del  Consiglio  comunale di Eraclea
n. 22  dd.  5  febbraio  2004  recante l'approvazione dello schema di
contratto  per affitto di locale da adibire alla farmacia comunale di
Ponte Crepaldo;
    R.G.  1379/2004:  della  deliberazione della Giunta regionale del
Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente
deliberazione  giuntale  n. 2000  dd.  27  luglio  2004 limitatamente
all'istituzione  della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea -
localita'   Ponte   Crepaldo,   nonche'  degli  ulteriori  atti  (non
conosciuti)  posti  conseguentemente  in essere in applicazione della
l.r. 7 novembre 2003, n. 29.
    Visti  i  ricorsi,  rispettivamente  notificati l'8 novembre 2002
(R.G.  2414/2002),  il  16  -  19  gennaio 2004 (R.G. 246/2004), il 7
aprile  2004 (R.G. 1139/2004), il 7 maggio 2004 (R.G. 1333/2004) e il
17   -   19   maggio   2004  (R.G.  1379/2004),  nonche'  altrettanto
rispettivamente  depositati  presso la Segreteria il 20 novembre 2002
(R.G.  2424/2002),  il  27 gennaio 2004 (R.G. 246/2004), il 23 aprile
2004 (R.G. 1139/2004), il 19 maggio 2004 (R.G. 1333/2004) e sempre il
19 maggio 2004 (R.G. 1379/2004), con i relativi allegati;
    Visti  gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto,
del Comune di Eraclea e, sub R.G. 1333/2004, di Papa Luigi;
    Visto  l'atto  di  intervento  ad  adiuvandum  prodotto  sub R.G.
1333/2004 dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia;
    Visti i motivi aggiunti prodotti sub R.G. 2424/2002 da Luigi Papa
e  dall'Ordine  dei  Farmacisti di Venezia, nonche' prodotti sub R.G.
246/2004 da Luigi Papa;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Uditi  nella  pubblica  udienza  del 7 ottobre 2004 - relatore il
Consigliere  Fulvio  Rocco  -  l'avv. F.  Scagliotti  per Luigi Papa,
l'avv,  A. d'Alesio per l'Ordine dei Farmacisti di Venezia, l'avv. G.
Stigliano Messuti per Luigi Baldissin e Vincenzo Benfenati, l'avv. E.
Zanon  per  la  Regione  Veneto  e  l'avv.  R. Zanon per il Comune di
Eraclea.
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    1.1.1.  -  Il  dott.  Luigi  Papa espone di essere titolare della
Farmacia Papa, ubicata a Eraclea (Venezia), via Piave 2.
    Il medesimo dott. Papa afferma che il Comune di Eraclea ha 12.456
abitanti e che comprende tre sedi farmaceutiche.
    Con  deliberazione n. 68 dd. 5 ottobre 2000 il Consiglio comunale
espresse a' sensi dell'art. 104 del T.U. approvato con r.d. 27 luglio
1934,  n. 1265  come  modificato  dall'art. 2  della legge 8 novembre
1991,  n. 362  e  dell'art. 1  della l.r. 6 luglio 1993, n. 28 parere
favorevole   per   l'apertura  di  una  nuova  sede  farmaceutica  da
collocarsi  in localita' Ponte Crepaldo, ulteriormente ribadito - sia
pure   con   talune  rettifiche  in  ordine  alla  rilevazione  della
consistenza degli abitanti - con susseguente deliberazione consiliare
n. 96 dd. 4 dicembre 2001.
    Tale   parere,  nonostante  l'avviso  contrario  dell'Ordine  dei
Farmacisti di Venezia e ripetuti interventi nel procedimento da parte
del  Papa,  a'  sensi  dell'art. 7  e  ss. della legge 7 agosto 1990,
n. 241,  venne condiviso dalla Vª Commissione del Consiglio regionale
con  parere reso nella sua seduta n. 85 dd. 19 giugno 2002 e, quindi,
recepito dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2000 dd.
26   luglio  2002,  recante  -  per  l'appunto  -  l'istituzione  nel
territorio   comunale   di  Eraclea  della  sede  farmaceutica  n. 4,
localita' Ponte Crepaldo.
    1.1.2.  -  Cio'  posto,  con  l'atto  introduttivo  del  giudizio
proposto  sub  R.G.  2414/2002  il  Papa e l'Ordine dei Farmacisti di
Venezia hanno chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta
regionale   del   Veneto   n. 2000   dd.   26  luglio  2002,  recante
l'approvazione  della  modifica  della pianta organica delle farmacie
del Comune di Eraclea con contestuale istituzione, nel territorio del
medesimo  Comune,  di una quarta sede farmaceutica in localita' Ponte
Crepaldo  e,  per  quanto  occorra, delle deliberazioni del Consiglio
comunale  di  Eraclea n. 68 dd. 5 ottobre 2000 e n. 96 dd. 4 dicembre
2001,  della  deliberazione  n. 309  dd. 7 dicembre 2000 adottata dal
Direttore generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10, del parere reso dalla
Vª  Commissione  del  Consiglio  regionale del Veneto contenuto nella
nota  Prot.  n. 6142  dd.  28  giugno  2002  e  di  ogni  altro  atto
presupposto  e  conseguente, ivi compresa - ove ritenuto necessario -
la nota della Giunta regionale n. 47/CR dd. 17 maggio 2002.
    I   ricorrenti   deducono   al   riguardo  l'avvenuta  violazione
dell'art. 104  del  T.U.  approvato con r.d. 1265 del 1934 cosi' come
modificato dall'art. 2 della legge n. 362 del 1991, dell'art. 1 della
l.r. 6 luglio 1993, n. 28 e dell'art. 3 della l.r. 1° settembre 1972,
n. 12, nonche' eccesso di potere per insufficienza o erroneita' della
motivazione,   illogicita'   e   contraddittorieta',  erroneita'  dei
presupposti e insufficiente istruttoria.
    1.1.3.  -  Si  sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e il
Comune  di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e
concludendo per la reiezione del ricorso.
    1.2.1.  -  Con  susseguente decreto del dirigente della Direzione
Piani  e  Programmi Socio Sanitari della Regione Veneto n. 368 dd. 26
marzo   2003   e'   stato,  quindi,  approvato  l'elenco  delle  sedi
farmaceutiche istituite nel territorio del Comune di Eraclea anche al
fine di consentire alla medesima amministrazione comunale l'esercizio
del  diritto  di prelazione alla gestione in proprio del servizio, a'
sensi  degli  artt. 9  e  10  della  legge 2 aprile 1968, n. 475 come
modificati dalla legge 8 novembre 1991, n. 362.
    1.2.2.  - Anche tale atto e' stato impugnato con motivi aggiunti,
congiuntamente  proposti  dal  Papa  e  dall'Ordine dei Farmacisti di
Venezia.
    I  ricorrenti  deducono,  al  riguardo,  illegittimita'  derivata
rispetto  ai provvedimenti impugnati mediante l'atto introduttivo del
presente giudizio.
    1.3.1.  - Con deliberazione n. 30 dd. 23 maggio 2003 il Consiglio
comunale  ha esercitato il diritto di prelazione di cui all'anzidetto
art. 10  della  legge  n. 475  del  1968,  determinandosi pertanto ad
assumere in proprio la gestione della predetta sede farmaceutica n. 4
di Ponte Crepaldo.
    1.3.2.  -  Con  ulteriori  motivi aggiunti il Papa e l'Ordine dei
Farmacisti  di  Venezia hanno parimenti impugnato tale deliberazione,
deducendo  illegittimita' derivata rispetto ai medesimi provvedimenti
impugnati mediante l'atto introduttivo del presente giudizio, nonche'
-   in  via  autonoma  -  eccesso  di  potere  per  insufficienza  di
istruttoria,  erroneita'  nei  presupposti  e illogicita', violazione
degli  artt. 42,  49  e  113  del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e violazione dell'art. 10 del T.U. approvato con r.d. 15
ottobre 1925, n. 2578.
    1.4.1.  -  Con  deliberazione  del  Consiglio comunale di Eraclea
n. 81  dd.  28  novembre 2003 e' stata quindi disposta l'approvazione
della  costituzione  di  una  societa' a responsabilita' limitata e a
capitale   misto   pubblico-privato   per   la  gestione  della  sede
farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e
dei criteri per la scelta del socio privato; e, conseguentemente, con
deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre
2003  e'  stata  approvata  l'emissione  di un avviso pubblico in tal
senso.
    1.4.2.  -  Con  motivi  aggiunti del ricorso il Papa ha impugnato
anche  tali  provvedimenti,  nonche'  ogni  altro  atto presupposto e
conseguente,  ivi  segnatamente compresa la nota della Regione Veneto
Prot.  59242/SO.07.41  di  data  sconosciuta, non meglio conosciuta e
menzionata negli atti predetti.
    Il  ricorrente  ha  dedotto  al  riguardo illegittimita' derivata
rispetto  a  tutti gli atti precedentemente impugnati, nonche' in via
autonoma  l'avvenuta  violazione  dei principi generali in materia di
procedimento  amministrativo  contenuti  nella  legge  7 agosto 1990,
n. 241,  violazione  dell'art. 10  della  legge n. 475 del 1968 cosi'
come  modificato dalla legge n. 362 del 1991 ed eccesso di potere per
illogicita'  manifesta, contraddittorieta', difetto dei presupposti e
insufficienza di istruttoria.
    Il ricorrente ha, altresi', dedotto l'illegittimita' dei medesimi
provvedimenti  in  via  derivata  rispetto alla l.r. 7 novembre 2003,
n. 29,  medio  tempore  entrata in vigore e da lui - mediante diffuse
argomentazioni  - reputata contrastante con gli artt. 3, 24, 97 e 113
della Costituzione.
    Tale  legge,  pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto  n. 106  del  2003  e'  intitolata  «lstituzione  di  una sede
farmaceutica  in  deroga  nel  Comune  di  Eraclea  - localita' Ponte
Crepaldo»  e  consta  di  un  unico  articolo, recante a sua volta il
seguente testo: «Art. 1 - Istituzione di sede farmaceutica in deroga.
1.  In  deroga  alle  disposizioni  vigenti  e'  istituita  una  sede
farmaceutica  nel  Comune  di  Eraclea - localita' Ponte Crepaldo. La
zona  di  pertinenza  e'  definita  come  segue:  localita'  di Ponte
Crepaldo,  via  Morosini,  via  Canova  fino  alla  localita'  di Ca'
Crepaldo,  via Puccini, via Sacca, via Verdi, via Tommaseo, via Sette
Casoni,  via Ca' Bianca, via Tabina, via Zanella, via Triestina Bassa
fino all'incrocio con via Tortoletto».
    1.5.1.  -  A  questo  punto, con deliberazione n. 473 dd. 5 marzo
2004  la  Giunta  regionale  del  Veneto ha rimosso gli effetti della
propria   precedente   deliberazione   n. 2000  dd.  27  luglio  2004
limitatamente  all'istituzione  della  quarta  sede  farmaceutica del
Comune  di Eraclea - frazione di Ponte Crepando, nonche' di tutti gli
altri  atti  posti  in  essere  sul  suo  presupposto  e, in puntuale
applicazione della predetta l.r. 29 del 2003 e, in accoglimento delle
richieste  formulate  al  riguardo  dall'Amministrazione  comunale di
Eraclea  con  note  dd.  17  dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004, ha
ridefinito   in   conformita'   alla  legge  regionale  anzidetta  le
circoscrizioni  territoriali  delle  sedi  farmaceutiche del medesimo
Comune.
    1.5.2.  -  Con  ulteriori  motivi  aggiunti  il  Papa  ha  quindi
impugnato  la deliberazione della Giunta regionale n. 473 dd. 5 marzo
2004    teste'    citata,    nonche'   le   parimenti   citate   note
dell'amministrazione  comunale dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio
2004  e,  ove  adottato,  il  provvedimento  con  il  quale la Giunta
regionale  avrebbe  interpellato il Comune di Eraclea ai fini del suo
esercizio  del  diritto  di prelazione di cui agli artt. 9 e 10 della
legge   n. 475  del  1968,  deducendo  al  riguardo  l'illegittimita'
derivata   dei   provvedimenti  medesimi  per  effetto  dell'asserita
illegittimita'  costituzionale della predetta l.r. n. 29 del 2003 per
violazione  degli  artt. 3,  24,  97  e  113  Cost.,  nonche', in via
autonoma,   per  violazione  dei  principi  generali  in  materia  di
procedimento  amministrativo  contenuti  nella  legge  7 agosto 1990,
n. 241, contraddittorieta' e illogicita' manifesta della motivazione,
motivazione  carente  e insufficiente, violazione degli artt. 3 e 7 e
ss. della legge n. 241 del 1990, nonche' violazione dell'art. 2 della
l.r. 6 luglio 1993, n. 28.
    1.6.1.   -  Susseguentemente  all'anzidetta  deliberazione  della
Giunta  regionale  n. 473 del 2004, il Comune di Eraclea ha emesso in
data  16 gennaio  2004  un  bando  di gara per la ricerca di un socio
privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica.
    Inoltre,  con  deliberazione  della  Giunta  comunale n. 18 dd. 5
febbraio  2004 e' stata costituita la commissione giudicatrice per la
gara stessa.
    1.6.2.  -  Con  ulteriori  motivi  aggiunti  il  Papa  ha chiesto
l'annullamento  anche  di  tali  provvedimenti, deducendone parimenti
l'illegittimita'  derivata  per  effetto dell'asserita illegittimita'
costituzionale  della predetta l.r. n. 29 del 2003 - sempre affermata
per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. - e l'illegittimita'
derivata dai precedenti atti regionali e comunali impugnati, nonche',
in  via  autonoma, per violazione dei principi generali in materia di
procedimento  amministrativo  contenuti  nella  legge  7 agosto 1990,
n. 241, contraddittorieta' e illogicita' manifesta della motivazione,
motivazione  carente e insufficiente e violazione degli artt. 3 e 7 e
ss. della legge n. 241 del 1990.
    1.7.1.  - Con proprie deliberazioni nn. 22 e 23 dd. 5 aprile 2004
il  Consiglio  comunale di Eraclea ha, poi, confermato - sia pure con
modifiche,  indotte  dal  nuovo contesto determinato dalla l.r. n. 29
del  2003  -  le proprie precedenti deliberazioni n. 30 dd. 20 maggio
2003   e   n. 81   dd.  28  novembre  2003,  rispettivamente  recanti
l'esercizio  del  diritto di prelazione da parte dell'amministrazione
comunale,  ai  sensi  degli artt. 9 e 10 della legge n. 475 del 1968,
per  l'assunzione  della  gestione  della  nuova sede farmaceutica di
Ponte  Crepando e l'approvazione della costituzione di una societa' a
responsabilita'  limitata  per  la gestione della farmacia medesima e
del relativo statuto.
    1.7.2. - Con ulteriori motivi aggiunti il Papa ha impugnato anche
tali   nuovi   provvedimenti,   deducendo   al   riguardo   la   loro
illegittimita'  derivata  per  effetto  dell'asserita  illegittimita'
costituzionale  della predetta l.r. n. 29 del 2003 - sempre affermata
per  violazione  degli  artt. 3,  24,  97  e  113  Cost.  - e la loro
illegittimita'  derivata  dalla  predetta  deliberazione della Giunta
regionale n. 473 del 2004.
    In  via autonoma e' stata pure dedotta la violazione dei principi
generali  in  materia  di procedimento amministrativo contenuti nella
legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 7 e ss. della medesima
legge  n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 10 della legge n. 475
del  1998,  la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, la
violazione  dell'art. 11  disp. prel. c.c., nonche' eccesso di potere
per  contraddittorieta'  e  illogicita'  manifesta della motivazione,
motivazione   carente  e  insufficiente  e  violazione  dei  principi
generali in tema di adozione degli atti amministrativi.
    1.8.  -  Con  ulteriori atti recanti motivi aggiunti l'Ordine dei
Farmacisti  di  Venezia, nel frattempo ricostituitosi in giudizio con
altro  difensore,  ha  parimenti proposto motivi aggiunti del ricorso
avverso:
        a)  la deliberazione del Consiglio comunale di' Eraclea n. 81
dd.  28  novembre  2003, recante l'approvazione della costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico -
privato  per  la  gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo,
l'approvazione  del  relativo statuto e dei criteri per la scelta del
socio privato, nonche' ogni altro atto presupposto e conseguente;
        b)  la  deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262
dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per
la  partecipazione al procedimento di scelta del socio privato per la
predetta  societa'  a responsabilita' limitata e l'avviso pubblico di
ricerca  del  socio  medesimo  pubblicato  in  data  16  gennaio 2004
all'albo comunale;
        c)  la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473
dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione
giuntale  n. 2000  dd.  27  luglio 2004 limitatamente all'istituzione
della  sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - localita' Ponte
Crepaldo,  nonche'  avverso gli ulteriori atti posti conseguentemente
in  essere  in  applicazione  della  l.r. n. 29 del 2003, ossia delle
comunicazioni  del  Comune  di  Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26
febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea
sarebbe  stato  interpellato  a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge
n. 475  del  1968  ai  fini  dell'eventuale  esercizio del diritto di
prelazione.
    Tale  parte  ha dedotto censure sostanzialmente omologhe a quelle
del  Papa,  sollevando  parimenti  la  questione di costituzionalita'
della  l.r.  n. 29 del 2003 in relazione, peraltro, agli artt. 3, 41,
113 e 117 Cost.
    1.9.  -  Si sono costituiti in giudizio il Comune di Eraclea e la
Regione Veneto, replicando puntualmente a tutte le censure avversarie
e concludendo per la reiezione del ricorso.
    2.1.  -  Con  ricorso  R.G.  246/2004, il Papa - a sua volta - ha
impugnato  in  via  autonoma  la predetta deliberazione del Consiglio
comunale   di   Eraclea   n. 81   dd.   28   novembre  2003,  recante
l'approvazione  della  costituzione di una societa' a responsabilita'
limitata  e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della
sede  farmaceutica  di  Ponte  Crepaldo,  l'approvazione del relativo
statuto  e  dei  criteri  per la scelta del socio privato, nonche' la
deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre
2003,    recante   l'approvazione   dell'avviso   pubblico   per   la
partecipazione  al  relativo procedimento di scelta e ogni altro atto
presupposto  e  conseguente,  ivi segnatamente compresa la nota della
Regione  Veneto, prot. 59242/SO.07.41 di data sconosciuta, non meglio
conosciuta e menzionata negli atti predetti.
    Inoltre,  con piu' atti contenenti motivi aggiunti, il ricorrente
ha chiesto l'annullamento, anche in tale ulteriore sede di giudizio:
        a)  dell'avviso  pubblico  di  ricerca  del socio privato per
l'avvio   della   nuova  sede  farmaceutica  del  Comune  di  Eraclea
pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale, e di ogni altro
atto   presupposto   e  conseguente,  ivi  segnatamente  compresa  la
deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004, avente
ad  oggetto  la  costituzione  della relativa comissione giudicatrice
della gara;
        b)  della  deliberazione  della  Giunta  regionale del Veneto
n. 473  dd.  5  marzo  2004,  recante  la  rimozione della precedente
deliberazione  giuntale  n. 2000  dd.  27  luglio  2004 limitatamente
all'istituzione  della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea -
localita'    Ponte    Crepando   e   degli   ulteriori   atti   posti
conseguentemente  in  essere  in  applicazione  della l.r. 7 novembre
2003,  n. 29,  ossia delle comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17
dicembre  2003  e  dd.  26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il
quale  il  Comune  di  Eraclea  e'  stato interpellato a' sensi degli
artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale
esercizio del diritto di prelazione;
        c)  delle  deliberazioni  del  Consiglio  comunale di Eraclea
nn. 22  e 23 dd. 5 aprile 2003 (recte: 2004), rispettivamente recanti
la  conferma,  con  emendamenti, della deliberazione consiliare n. 30
dd.  20  maggio 2003 contenente l'esercizio del diritto di prelazione
per la predetta nuova sede farmaceutica e la conferma con emendamenti
della  deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante, a
sua  volta,  l'approvazione  dello statuto per la costituzione di una
societa'  a  responsabilita'  limitata  e a capitale misto pubblico e
privato  per la gestione della medesima sede farmaceutica; nonche' di
ogni altro atto presupposto e conseguente.
    Il  ricorrente  ha  dedotto,  avverso  i  summenzionati  atti, le
medesime  censure  gia'  svolte  al  riguardo  nel precedente ricorso
proposto  sub  R.G. 2414/2002, riproponendo - altresi' - la questione
di  costituzionalita'  della l.r. n. 29 del 2003 per violazione degli
artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.
    2.2.  -  Nel  giudizio  si sono costituiti la Regione Veneto e il
Comune  di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e
concludendo per la reiezione del ricorso.
    3.1.  -  Con un terzo ricorso proposto sub R.G. 1139/2004 il Papa
ha   chiesto,   sempre  in  via  autonoma  rispetto  alle  precedenti
impugnative,   l'annullamento   della   deliberazione   della  Giunta
regionale  del  Veneto  n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione
della  precedente  deliberazione  giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004
limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune
di  Eraclea  - localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti
posti  conseguentemente  in  essere  in  applicazione  della  l.r.  7
novembre  2003,  n. 29, delle comunicazioni del comune di Eraclea dd.
17  dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il
quale  il  Comune  di  Eraclea  e'  stato interpellato a' sensi degli
artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale
esercizio del diritto di prelazione.
    Anche  in  questa  evenienza il ricorrente ha dedotto le medesime
censure  proposte  avverso  gli stessi atti nei procedimenti proposti
sub R.G. 2414/2002 e sub R.G. 246/1999, riproponendo ulteriormente la
questione   di  costituzionalita'  della  l.r.  n. 29  del  2003  per
violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.
    3.2.  -  Anche  in  tale  giudizio  si sono costituiti la Regione
Veneto  e  il Comune di Eraclea, replicando puntualmente alle censure
avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
    4.1.  -  Con  ricorso proposto sub R.G. 1333/2004, il dott. Luigi
Baldissin  e  il  dott.  Vincenzo Benfenati, rispettivamente titolari
delle  sedi  farmaceutiche  del  Comune  di  Eraclea  ubicate  in via
Raffaele  Cadorna  n. 25 - Frazione Stretti e in via Dancalia n. 81 -
Eraclea Mare, chiedono l'annullamento:
        a)  della  deliberazione  della  Giunta  regionale del Veneto
n. 473   dd.   5   marzo   2004,  recante  l'istituzione  della  sede
farmaceutica  n. 4  del Comune di Eraclea - localita' Ponte Crepaldo,
nonche'  degli  ulteriori  atti  posti  conseguentemente in essere in
applicazione  della  l.r.  7  novembre  2003,  n. 29, ossia delle non
meglio conosciute comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre
2003  e  dd.  26  febbraio  2004,  della  deliberazione del Consiglio
comunale  di Eraclea nn. 22 dd. 5 aprile 2004 recante l'esercizio del
diritto  di  prelazione  per  la  predetta  sede  farmaceutica, della
deliberazione  del  Consiglio comunale di Eraclea recante la conferma
della  deliberazione  consiliare  n. 81  dd.  28 novembre 2003, della
deliberazione  del  Consiglio  comunale di Eraclea n. 74 dd. 8 aprile
2004  recante  la  determinazione  dell'amministrazione  comunale  di
procedere  alla gara per la scelta del socio privato nella societa' a
responsabilita'  limitata  cotituita  al  fine  della  gestione della
predetta sede farmaceutica;
        b)  della  deliberazione  del  Consiglio  comunale di Eraclea
n. 30  dd.  30  maggio  2003 recante l'esercizio di prelazione per la
sede   farmaceutica   predetta,  della  deliberazione  del  Consiglio
comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante l'approvazione
dello statuto dell'anzidetta societa' a responsabilita' limitata e le
modalita' di scelta del relativo socio privato;
        c)  della  deliberazione  del  Consiglio  comunale di Eraclea
n. 262   dd.  11 dicembre  2003  recante  l'approvazione  dell'avviso
pubblico   per   la   scelta   del  socio  privato  anzidetto;  della
deliberazione  del Consiglio comunale di Eraclea n. 18 dd. 5 febbraio
2004  recante  la  costituzione  della  commissione  di  gara  per la
valutazione  delle  offerte  pervenute ai fini della scelta del socio
privato   anzidetto,  nonche'  di  tutti  gli  atti  del  conseguente
procedimento concorsuale;
        d)  della  deliberazione  del  Consiglio  comunale di Eraclea
n. 22  dd.  5  febbraio  2004  recante l'approvazione dello schema di
contratto  per affitto di locale da adibire alla farmacia comunale di
Ponte Crepaldo;
    I ricorrenti deducono al riguardo la violazione degli artt. 1 e 2
della  legge  n. 475  del 1968 come modificati dalla legge n. 362 del
1991,  dell'art. 104 del T.U. approvato con r.d. n. 1265 del 1934 nel
testo conseguente alla sostituzione disposta con l'art. 2 della legge
n. 362  del  1991,  degli  artt. 1  e  2  della  l.r. n. 28 del 1993,
dell'art. 14  della  l.r. 31 marzo 1980, n. 78, carenza di potere per
violazione  del  principio  di  tipicita'  legale  dei  provvedimenti
amministrativi,     illegittimita'    derivata    dall'illegittimita'
costituzionale   della   l.r.   n. 29   del   2003   per   violazione
dell'art. 117,  comma  2,  lett.  m)  e  comma 3 Cost. e dell'art. 32
Cost., nonche' degli artt. 3 e 97 Cost.
    In  subordine,  i  ricorrenti  deducono pure l'illegittimita' dei
provvedimenti  comunali  impugnati  per la mancata rinnovazione della
procedura  di gara finalizzata alla selezione del socio privato nella
societa'  di  gestione della farmacia prelazionata, eccesso di potere
per  irrazionalita'  e  contraddittorieta' manifesta, travisamento di
presupposto essenziale ed erronea interpretazione della deliberazione
della   Giunta  regionale  n. 473  del  2004  ed  illegittimita'  per
violazione  dei  principi  di  ordinato  svolgimento  delle procedure
selettive  ad evidenza pubblica e della piu' ampia partecipazione dei
concorrenti interessati alla presentazione delle offerte.
    4.2.  -  Si  sono  costituiti  in giudizio la Regione Veneto e il
Comune  di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e
concludendo per la reiezione del ricorso.
    4.3.  -  Nel  medesimo giudizio si e' pure costituito Luigi Papa,
intimato   quale   parte   cointeressata,   che   ha   concluso   per
l'accoglimento del ricorso.
    4.4.  -  Sempre  nello  stesso  giudizio, e' anche intervenuto ad
adiuvandum  l'Ordine  dei Farmacisti di Venezia, parimenti conludendo
per l'accoglimento del ricorso.
    4.5.  -  Con  ordinanza  n. 542  dd. 26 maggio 2004 la sezione ha
accolto  la  domanda di sospensione cautelare avanzata dai ricorrenti
limitatamente  ai provvedimenti comunali impugnati ed «impregiudicata
ogni  valutazione in ordine alle determinazioni assunte dalla Regione
riguardo   all'istituzione   della   nuova   sede   farmaceutica   in
applicazione  della l.r. n. 29 del 2003», avuto segnatamente riguardo
all'ordine  di  motivi dedotto in subordine dai ricorrenti, posto che
la   gara  indetta  dal  Comune  per  la  scelta  del  socio  privato
nell'ambito  della  societa'  costituita per la gestione della quarta
sede farmaceutica proseguiva, dopo l'entrata in vigore della medesima
l.r.  n. 29 del 2003 e dell'adozione della deliberazione della Giunta
regionale n. 473 del 2004, mediante presupposti di diritto e di fatto
diversi  da  quelli  presupposti ab origine «soprattutto con riguardo
alle  offerte presentate, in quanto riferite ad una sede farmaceutica
avente un ambito territoriale diverso rispetto alla precedente».
    5.1.  -  Da  ultimo,  con  ricorso  proposto  sub R.G. 1379/2004,
l'Ordine   dei  Farmacisti  di  Venezia  ha  chiesto,  a  sua  volta,
l'annullamento  della deliberazione della Giunta regionale del Veneto
n. 473  dd.  5  marzo  2004,  recante  la  rimozione della precedente
deliberazione  giuntale  n. 2000  dd.  27  luglio  2004 limitatamente
all'istituzione  della  sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea,
localita'   Ponte   Crepaldo,  nonche'  degli  ulteriori  atti  posti
conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003
n. 29.
    In  tale  ricorso  si  deduce illegittimita' derivata per effetto
dell'incostituzionalita'  della  l.r.  n. 29  del 2003 per violazione
degli  artt. 3,  41,  113 e 117 Cost., nonche' violazione dell'art. 7
della legge n. 241 del 1990.
    5.2.  -  Nel  giudizio  si  e'  costituito  il Comune di Eraclea,
concludendo per la reiezione del ricorso.
    5.3.  -  Non si e', viceversa, costituita la pur intimata Regione
Veneto.
    6.- Alla  pubblica  udienza  tutti e quattro i ricorsi sono stati
trattenuti per la decisione.

                               Diritto

    1.  -  In  via  preliminare,  va  disposta la riunione di tutti i
procedimenti   in  epigrafe,  stante  la  loro  indubbia  connessione
oggettiva.
    L'intera  controversia,  infatti,  assume, per ampia parte, quale
oggetto,  le  deliberazioni  assunte,  rispettivamente, dalla Regione
Veneto  e  dal Comune di Eraclea in esecuzione del disposto contenuto
nella  l.r.  7  novembre  1993  n. 29,  con la quale, come ampiamente
riportato  in  fatto,  e' stata istituita la quarta sede farmaceutica
comunale, in aggiunta alle due sedi esistenti.
    Risulta,  pertanto,  di  tutta  evidenza  che il thema decidendum
delle  impugnative  complessivamente  presentate  concerne la dedotta
illegittimita'   costituzionale   della   legge   regionale   che  ha
individuato la nuova sede farmaceutica.
    Non  risultano  peraltro dirimenti, ai fini della definizione del
giudizio,  le  censure  sollevate  con  puntuale  riferimento ai vizi
propri  degli  atti  impugnati,  in  quanto  comunque  attinenti alla
legittimita'  dell'operato dell'amministrazione rapportato al sistema
ordinario della revisione della pianta organica.
    Di  conseguenza, l'eventuale accoglimento ditali censure comunque
non  avrebbe  effetto risolutivo della questione principale sollevata
in  giudizio attinente alla legittimita' dell'istituzione di una sede
farmaceutica  mediante  legge  regionale;  e se cosi' e', deve dunque
concludersi  nel  senso  che la definizione del presente giudizio non
puo',   quindi,   prescindere  dalla  decisione  della  questione  di
costituzionalita',   in  quanto  dalla  pronuncia  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1  della  l.r.  n. 29 del 2003 scaturirebbe
l'illegittimita' derivata dei provvedimenti impugnati.
    Il Collegio precisa, inoltre, che la proposizione della questione
di   costituzionalita'   non   risulta  preclusa  dalla  circostanza,
rammentata al paragrafo 4.5. dell'esposizione dei fatti di causa, che
e'  stata  accordata  da questo giudice, nelle more della definizione
del merito di causa, la sospensione cautelare di taluni provvedimenti
adottati  dal  Comune  di  Eraclea ivi dettagliatamente menzionati, e
cio'  in  quanto  i provvedimenti stessi sono stati comunque adottati
nell'esclusiva   applicazione   della   deliberazione   della  Giunta
regionale  n. 2000  datata 26 luglio 2002, antecedente all'entrata in
vigore  della  l.r.  7 novembre 1993 n. 29 e revocata con susseguente
deliberazione  della  medesima Giunta regionale n. 473 datata 5 marzo
2004,  a  sua  volta impugnata, non sospesa in sede cautelare e nella
quale  - viceversa - e' stata fatta puntuale applicazione della fonte
legislativa qui sospettata di incostituzionalita'.
    Il  Collegio  ritiene, altresi', che la questione di legittimita'
costituzionale  si appalesi non manifestamente infondata, nei termini
di seguito esplicitati.
    Come   anticipato   nell'esposizione   in   fatto,  alcune  parti
ricorrenti   denunciano   sotto   diversi   profili  l'illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  piu'  volte  richiamata, ivi
compresa la violazione dei principi contemplati negli articoli 3 e 97
Cost.
    Ad   avviso   del  Collegio  i  dubbi  di  tali  parti  circa  la
compatibilita'    della   normativa   denunciata   con   il   dettato
costituzionale appaiono in tal senso non manifestamente infondati.
    Appare  opportuno premettere alcune considerazioni in ordine allo
strumento  utilizzato  dalla  Regione Veneto al fine di istituire una
nuova  sede  farmaceutica,  ossia  una  legge ad hoc che, valutata la
situazione  esistente nell'ambito del territorio comunale di Eraclea,
ha   statuito  su  un  ambito  normalmente  riservato  alla  funzione
amministrativa.
    In   piu'   occasioni   la   Corte   costituzionale  ha,  invero,
riconosciuto  la  compatibilita'  con l'impianto costituzionale della
c.d.    «legge    provvedimento»,    essendo    stata    riconosciuta
l'ammissibilita'   dell'assorbimento   in  ambito  legislativo  della
funzione  amministrativa  e  non sussistendo norme costituzionali che
definiscano  la  funzione  legislativa  nel  senso  che essa consista
esclusivamente  nella  produzione  di  norme  giuridiche  generali ed
astratte  (cfr., ad es., Corte cost., 7 luglio 1995 n. 306, 21 luglio
1995 n. 347 e 29 ottobre 2002 n. 429).
    Ne  consegue che la «legge-provvediinento» e', quindi, come tale,
assoggettata  all'osservanza  dei principi costituzionali, che - come
rilevato  dai  ricorrenti  -  nel  caso in cui, come nella specie, si
tratti di una legge regionale, coinvolgono in primo luogo il rispetto
dei limiti della legislazione concorrente.
    Sotto  questo  profilo  non risultano condivisibili le censure di
alcune  parti  ricorrenti  in  ordine alla violazione del terzo comma
dell'art. 117   della  Costituzione,  in  quanto,  atteso  l'impianto
normativo  statale  in  materia di istituzione di sedi farmaceutiche,
non e' possibile dire che nel caso di specie il legislatore regionale
non abbia rispettato i principi della materia.
    Lo  stesso legislatore nazionale, infatti, ammette che in casi di
particolare  difficolta',  si  possa derogare al criterio demografico
per  privilegiare quello topografico basato sulla distanza (il limite
relativo  all'entita' degli abitanti interessati dalla nuova farmacia
e'  stato  introdotto da altra legge regionale e, quindi, da fonte di
pari grado).
    Parimenti  non risulta in contrasto con il dettato costituzionale
la  mancata osservanza del procedimento stabilito dal legislatore per
l'istituzione   delle   sedi   farmaceutiche,   caratterizzato  dalla
revisione  biennale  della  pianta  organica  ad  opera  della Giunta
regionale,  con  l'acquisizione  di  pareri dal parte dell'Ordine dei
Farmacisti   e   dell'U.S.L.,   in   quanto   sono,  questi,  profili
strettamente  correlati all'esercizio della funzione amministrativa e
quindi  avulsi  dall'ambito del diverso potere esercitato nel caso di
specie.
    Ne'  puo'  dirsi  leso,  nella  specie,  il  diritto  alla salute
tutelato  dall'art. 32  Cost., posto che la legge regionale n. 29 del
2003  assicura  comunque una nuova opportunita' per l'utenza; e, allo
stesso  modo,  neppure e' violato l'art. 41 cost. in tema di liberta'
dell'iniziativa   economica  privata,  in  quanto  i  titolari  degli
esercizi coinvolti dalla ridefinizione della pianta organica comunale
delle  farmacie sono titolari di una posizione giuridica fondata - in
base   all'ordinamento   ad  oggi  vigente  -  non  gia'  sul  libero
svolgimento  di  un'attivita' imprenditoriale, ma sull'esercizio, sia
pure  in forma imprenditoriale, di un'attivita' comunque assoggettata
ad   un   regime   pubblicistico  che  muove,  innanzitutto,  proprio
dall'esigenza  della  pianificazione  della dislocazione e del numero
delle  sedi  farmaceutiche  in  funzione  della  garanzia del diritto
costituzionale alla salute.
    Cio'  che,  invece,  ad  avviso  del  Collegio assume particolare
rilevanza  ai  fini  della  denunciata  illegittimita' costituzionale
della  legge  regionale n. 29 del 2003 e' proprio il mancato rispetto
del   principio  di  uguaglianza  e  di  buon  andamento  dell'azione
amministrativa,  rispettivamente sanciti dagli anzidetti artt. 3 e 97
Cost.
    Le   sedi   farmaceutiche  istituite  mediante  legge  finiscono,
infatti,  per  assumere  una  valenza  diversa,  se non privilegiata,
rispetto  a  quelle istituite secondo il procedimento della revisione
della pianta organica, in quanto qualsiasi variazione che le riguardi
non  potra'  avvenire  che  attraverso  lo  stesso  strumento - legge
regionale - che le ha istituite.
    Per  le  stesse  ragioni,  il sistema dell'organizzazione e della
razionale   distribuzione   sul   territorio  comunale  del  servizio
farmaceutico  appare  gravemente  alterato,  in quanto ogni eventuale
revisione   attraverso   il  procedimento  della  revisione  biennale
potrebbe   rivelarsi   parziale,  non  potendo  incidere  sulle  sedi
farmaceutiche istituite mediante legge regionale.
    Appaiono,   pertanto,   ad   avviso   del   Collegio,  gravemente
compromessi   i  principi  costituzionali  di  uguaglianza,  di  buon
andamento  ed  imparzialita'  dell'amministrazione  consacrati  negli
articoli  3  e  97 della Carta costituzionale, da cui la ritenuta non
manifesta  infondatezza,  per  i  profili  cosi'  evidenziati,  della
questione  di  costituzionalita' relativa alla legge regionale veneta
n. 29 del 2003.
                              P. Q. M.
    Previa riunione dei procedimenti in epigrafe e visti gli articoli
134  della  Costituzione  e  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87,
solleva,  ritenendola  rilevante  e  non manifestamente infondata, la
questione  di  costituzionalita'  dell'art. 1  della  legge regionale
n. 29  del 7 novembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione  Veneto  dell'11  novembre 2003 n. 106, per contrasto con gli
articoli 3 e 97 della Costituzione.
    Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio e
la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
    La  presente  ordinanza  viene depositata in segreteria, la quale
provvedera'  a  notificarne copia alle parti in causa e al Presidente
della  Giunta  Regionale del Veneto, nonche' a darne comunicazione al
Presidente del Consiglio Regionale della medesima Regione.
    Cosi'  deciso  in  Venezia,  in Camera di consiglio, il 7 ottobre
2004.
                      Il Presidente: Trivellato
L'estensore: Rocco  05C0210