N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2004
Ordinanza emessa il 13 dicembre 2004 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Papa Luigi ed altri contro Regione Veneto ed altri Farmacia - Regione Veneto - Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo - Mancato ricorso alla procedura normale della revisione biennale della pianta organica - Denunciata valenza privilegiata delle farmacie istituite per legge, soggette a variazioni solo mediante un'altra legge regionale - Lesione del principio di uguaglianza nonche' dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.8 del 23-2-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti, proposti da: R.G. 2414/2002: Papa Luigi e Ordine dei Farmacisti di Venezia in persona del suo Presidente pro tempore rappresentati e difesi entrambi dapprima dall'avv. Fabrizio Scagliotti, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione e, quindi, in prosieguo di causa, il solo Papa Luigi dal medesimo avv. Fabrizio Scagliotti con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione e il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia dall'avv. Antonio d'Alesio, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell'avv. Mauro Ferruzzi, via San Pio n. 1; R.G. 246/2004: Papa Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Scagliotti e dall'avv. Ludovico Mazzarolli, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione; R.G. 1139/3004: Papa Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Scagliotti e dall'avv. Ludovico Mazzarolli, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione; R.G. 1333/2004: Baldissin Luigi e Benfenati Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Quintino Lombardo, dall'avv. Francesco Cavallaro e dall'avv. Gilberto Stigliano Messuti, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, piazzale Enrico Cialdini n. 2; R.G. 1379/2004: Ordine dei Farmacisti di Venezia, in persona del suo Presidente pro tempore costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio d'Alesio, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell'avv. Mauro Ferruzzi, via San Pio X n. 1; Contro relativamente ai ricorsi: R.G. 2414/2002, R.G. 246/2004, R.G. 1139/2004, R.G. 1333/2004 e R.G. 1379/2004: la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore costituitosi in giudizio limitatamente ai ricorsi proposti sub R.G. 2414/2002, R.G. 246/2004, R.G. 1139/2004 e R.G. 1333/2004, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Morra, dall'avv. Ezio Zanon, dall'avv. Antonella Cusin, dall'avv. Giorgia Vidotti e dall'avv. Francesco Zanlucchi dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901; relativamente ai ricorsi R.G. 246/2004, R.G. 1139/2004, R.G. 1333/2004 e R.G. 1379/2004: il Comune di Eraclea (Venezia), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio nei ricorsi proposti sub R.G. 1139/2004, R.G. 1333/2004 e R.G. 1379/2004, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Zanon, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Tommaso Temanza n. 3, e nei confronti: quanto al ricorso R.G. 2414/2002: del comune di Eraclea (Venezia), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra; quanto al ricorso R.G. 2414/2002 e R.G. 1379/2004: dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 del Veneto Orientale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore non costituitosi in giudizio; quanto al ricorso R.G. 246/2004 e R.G. 1139/2004: dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore non costituitosi in giudizio; quanto al ricorso R.G. 1333/2004: di Papa Luigi, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Scagliotti e dall'avv. Ludovico Mazzarolli, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione; nonche' con l'intervento ad adiuvandum: quanto al ricorso R.G. 1333/2004: dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia, in persona del suo Presidente pro tempore costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio d'Alesio, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell'avv. Mauro Ferruzzi, via San Pio X n. 1, per l'annullamento R.G. 2414/2002: a) della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2000 dd. 26 luglio 2002, recante l'approvazione della modifica della pianta organica delle farmacie del Comune di Eraclea con contestuale istituzione, nel territorio del medesimo Comune, di una quarta sede farmaceutica in localita' Ponte Crepaldo e, per quanto occorra, delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea n. 68 dd. 5 ottobre 2000 e n. 96 dd. 4 dicembre 2001, della deliberazione n. 309 dd. 7 dicembre 2000 adottata dal Direttore generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10, del parere reso dalla Vª Commissione del Consiglio Regionale del Veneto contenuto nella nota Prot. n. 6142 dd. 28 giugno 2002 e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresa - ove ritenuto necessario - la nota della Giunta regionale n. 47/CR dd. 17 maggio 2002; b) con susseguenti motivi aggiunti congiuntamente proposti da Luigi Papa e dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, del decreto n. 368 dd. 26 marzo 2003 a firma del Dirigente preposto alla Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari della Regione Veneto, recante l'approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche istituite nel territorio del Comune di Eraclea anche al fine di consentire alla medesima amministrazione comunale l'esercizio del diritto di prelazione alla gestione in proprio del servizio; c) con ulteriori motivi aggiunti congiuntamente proposti da Luigi Papa e dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 30 dd. 20 maggio 2003, recante l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 per quanto segnatamente attiene alla sede farmaceutica n. 4 di Ponte Crepaldo costituita con l'anzidetta deliberazione della Giunta regionale n. 2000 dd. 26 luglio 2002; d) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti da Luigi Papa, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione di una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato; della deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al relativo procedimento di scelta, nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la nota della Regione Veneto Prot. 59242/SO.07.41 di data sconosciuta, non meglio conosciuta e menzionata negli atti predetti; e) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti da Luigi Papa, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non meglio conosciute) comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea e' stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione; f) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti da Luigi Papa, dell'avviso pubblico di ricerca del socio privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica del Comune di Eraclea pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale; nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004, avente ad oggetto la costituzione della relativa commissione giudicatrice della gara; g) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti da Luigi Papa, delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 e 23 dd. 5 aprile 2003 (recte: 2004), rispettivamente recanti la conferma, con emendamenti, della deliberazione consiliare n. 30 dd. 20 maggio 2003 contenente l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta nuova sede farmaceutica e la conferma con emendamenti della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante, a sua volta, l'approvazione dello statuto per la costituzione di una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico e privato per la gestione della medesima sede farmaceutica; nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente; h) con motivi aggiunti proposti dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione di una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato, nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente; i) sempre con motivi aggiunti proposti dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, della deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al procedimento di scelta del socio privato per la predetta societa' a responsabilita' limitata e dell'avviso pubblico di ricerca del socio medesimo pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale; l) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non meglio conosciute) comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea e' stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione; R.G. 246/2004: a) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione di una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato; della deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al relativo procedimento di scelta, nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la nota della Regione Veneto Prot. 59242/SO.07.41 di data sconosciuta, non meglio conosciuta e menzionata negli atti predetti; b) con motivi aggiunti, dell'avviso pubblico di ricerca del socio privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica del Comune di Eraclea pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale; nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004, avente ad oggetto la costituzione della relativa commissione giudicatrice della gara; c) sempre con motivi aggiunti, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non meglio conosciute) comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea e' stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione; d) delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 e 23 dd. 5 aprile 2003 (recte: 2004), rispettivamente recanti la conferma, con emendamenti, della deliberazione consiliare n. 30 dd. 20 maggio 2003 contenente l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta nuova sede farmaceutica e la conferma con emendamenti della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante, a sua volta, l'approvazione dello statuto per la costituzione di una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico e privato per la gestione della medesima sede farmaceutica; nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente; R.G. 1139/2004: della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004, limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo. nonche' degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non meglio conosciute) comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea e' stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione; R.G. 1333/2004: a) della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante l'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, ossia delle non meglio conosciute comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 dd. 5 aprile 2004 recante l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta sede farmaceutica, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea recante la conferma della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 74 dd. 8 aprile 2004 recante la determinazione dell'Amministrazione comunale di procedere alla gara per la scelta del socio privato nella societa' a responsabilita' limitata cotituita al fine della gestione della predetta sede farmaceutica; b) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 30 dd. 30 maggio 2003 recante l'esercizio del diritto di prelazione per la sede farmaceutica predetta, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante l'approvazione dello statuto dell'anzidetta societa' a responsabilita' limitata e le modalita' di scelta del relativo socio privato; c) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003 recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la scelta del socio privato anzidetto; della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 18 dd. 5 febbraio 2004 recante la costituzione della commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute ai fini della scelta del socio privato anzidetto, nonche' di tutti gli atti del conseguente procedimento concorsuale; d) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 22 dd. 5 febbraio 2004 recante l'approvazione dello schema di contratto per affitto di locale da adibire alla farmacia comunale di Ponte Crepaldo; R.G. 1379/2004: della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29. Visti i ricorsi, rispettivamente notificati l'8 novembre 2002 (R.G. 2414/2002), il 16 - 19 gennaio 2004 (R.G. 246/2004), il 7 aprile 2004 (R.G. 1139/2004), il 7 maggio 2004 (R.G. 1333/2004) e il 17 - 19 maggio 2004 (R.G. 1379/2004), nonche' altrettanto rispettivamente depositati presso la Segreteria il 20 novembre 2002 (R.G. 2424/2002), il 27 gennaio 2004 (R.G. 246/2004), il 23 aprile 2004 (R.G. 1139/2004), il 19 maggio 2004 (R.G. 1333/2004) e sempre il 19 maggio 2004 (R.G. 1379/2004), con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Comune di Eraclea e, sub R.G. 1333/2004, di Papa Luigi; Visto l'atto di intervento ad adiuvandum prodotto sub R.G. 1333/2004 dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia; Visti i motivi aggiunti prodotti sub R.G. 2424/2002 da Luigi Papa e dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, nonche' prodotti sub R.G. 246/2004 da Luigi Papa; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 - relatore il Consigliere Fulvio Rocco - l'avv. F. Scagliotti per Luigi Papa, l'avv, A. d'Alesio per l'Ordine dei Farmacisti di Venezia, l'avv. G. Stigliano Messuti per Luigi Baldissin e Vincenzo Benfenati, l'avv. E. Zanon per la Regione Veneto e l'avv. R. Zanon per il Comune di Eraclea. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o 1.1.1. - Il dott. Luigi Papa espone di essere titolare della Farmacia Papa, ubicata a Eraclea (Venezia), via Piave 2. Il medesimo dott. Papa afferma che il Comune di Eraclea ha 12.456 abitanti e che comprende tre sedi farmaceutiche. Con deliberazione n. 68 dd. 5 ottobre 2000 il Consiglio comunale espresse a' sensi dell'art. 104 del T.U. approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 come modificato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dell'art. 1 della l.r. 6 luglio 1993, n. 28 parere favorevole per l'apertura di una nuova sede farmaceutica da collocarsi in localita' Ponte Crepaldo, ulteriormente ribadito - sia pure con talune rettifiche in ordine alla rilevazione della consistenza degli abitanti - con susseguente deliberazione consiliare n. 96 dd. 4 dicembre 2001. Tale parere, nonostante l'avviso contrario dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia e ripetuti interventi nel procedimento da parte del Papa, a' sensi dell'art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, venne condiviso dalla Vª Commissione del Consiglio regionale con parere reso nella sua seduta n. 85 dd. 19 giugno 2002 e, quindi, recepito dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2000 dd. 26 luglio 2002, recante - per l'appunto - l'istituzione nel territorio comunale di Eraclea della sede farmaceutica n. 4, localita' Ponte Crepaldo. 1.1.2. - Cio' posto, con l'atto introduttivo del giudizio proposto sub R.G. 2414/2002 il Papa e l'Ordine dei Farmacisti di Venezia hanno chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2000 dd. 26 luglio 2002, recante l'approvazione della modifica della pianta organica delle farmacie del Comune di Eraclea con contestuale istituzione, nel territorio del medesimo Comune, di una quarta sede farmaceutica in localita' Ponte Crepaldo e, per quanto occorra, delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea n. 68 dd. 5 ottobre 2000 e n. 96 dd. 4 dicembre 2001, della deliberazione n. 309 dd. 7 dicembre 2000 adottata dal Direttore generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10, del parere reso dalla Vª Commissione del Consiglio regionale del Veneto contenuto nella nota Prot. n. 6142 dd. 28 giugno 2002 e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresa - ove ritenuto necessario - la nota della Giunta regionale n. 47/CR dd. 17 maggio 2002. I ricorrenti deducono al riguardo l'avvenuta violazione dell'art. 104 del T.U. approvato con r.d. 1265 del 1934 cosi' come modificato dall'art. 2 della legge n. 362 del 1991, dell'art. 1 della l.r. 6 luglio 1993, n. 28 e dell'art. 3 della l.r. 1° settembre 1972, n. 12, nonche' eccesso di potere per insufficienza o erroneita' della motivazione, illogicita' e contraddittorieta', erroneita' dei presupposti e insufficiente istruttoria. 1.1.3. - Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e il Comune di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso. 1.2.1. - Con susseguente decreto del dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari della Regione Veneto n. 368 dd. 26 marzo 2003 e' stato, quindi, approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche istituite nel territorio del Comune di Eraclea anche al fine di consentire alla medesima amministrazione comunale l'esercizio del diritto di prelazione alla gestione in proprio del servizio, a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 come modificati dalla legge 8 novembre 1991, n. 362. 1.2.2. - Anche tale atto e' stato impugnato con motivi aggiunti, congiuntamente proposti dal Papa e dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia. I ricorrenti deducono, al riguardo, illegittimita' derivata rispetto ai provvedimenti impugnati mediante l'atto introduttivo del presente giudizio. 1.3.1. - Con deliberazione n. 30 dd. 23 maggio 2003 il Consiglio comunale ha esercitato il diritto di prelazione di cui all'anzidetto art. 10 della legge n. 475 del 1968, determinandosi pertanto ad assumere in proprio la gestione della predetta sede farmaceutica n. 4 di Ponte Crepaldo. 1.3.2. - Con ulteriori motivi aggiunti il Papa e l'Ordine dei Farmacisti di Venezia hanno parimenti impugnato tale deliberazione, deducendo illegittimita' derivata rispetto ai medesimi provvedimenti impugnati mediante l'atto introduttivo del presente giudizio, nonche' - in via autonoma - eccesso di potere per insufficienza di istruttoria, erroneita' nei presupposti e illogicita', violazione degli artt. 42, 49 e 113 del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e violazione dell'art. 10 del T.U. approvato con r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578. 1.4.1. - Con deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003 e' stata quindi disposta l'approvazione della costituzione di una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico-privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato; e, conseguentemente, con deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003 e' stata approvata l'emissione di un avviso pubblico in tal senso. 1.4.2. - Con motivi aggiunti del ricorso il Papa ha impugnato anche tali provvedimenti, nonche' ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la nota della Regione Veneto Prot. 59242/SO.07.41 di data sconosciuta, non meglio conosciuta e menzionata negli atti predetti. Il ricorrente ha dedotto al riguardo illegittimita' derivata rispetto a tutti gli atti precedentemente impugnati, nonche' in via autonoma l'avvenuta violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione dell'art. 10 della legge n. 475 del 1968 cosi' come modificato dalla legge n. 362 del 1991 ed eccesso di potere per illogicita' manifesta, contraddittorieta', difetto dei presupposti e insufficienza di istruttoria. Il ricorrente ha, altresi', dedotto l'illegittimita' dei medesimi provvedimenti in via derivata rispetto alla l.r. 7 novembre 2003, n. 29, medio tempore entrata in vigore e da lui - mediante diffuse argomentazioni - reputata contrastante con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Tale legge, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 106 del 2003 e' intitolata «lstituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea - localita' Ponte Crepaldo» e consta di un unico articolo, recante a sua volta il seguente testo: «Art. 1 - Istituzione di sede farmaceutica in deroga. 1. In deroga alle disposizioni vigenti e' istituita una sede farmaceutica nel Comune di Eraclea - localita' Ponte Crepaldo. La zona di pertinenza e' definita come segue: localita' di Ponte Crepaldo, via Morosini, via Canova fino alla localita' di Ca' Crepaldo, via Puccini, via Sacca, via Verdi, via Tommaseo, via Sette Casoni, via Ca' Bianca, via Tabina, via Zanella, via Triestina Bassa fino all'incrocio con via Tortoletto». 1.5.1. - A questo punto, con deliberazione n. 473 dd. 5 marzo 2004 la Giunta regionale del Veneto ha rimosso gli effetti della propria precedente deliberazione n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della quarta sede farmaceutica del Comune di Eraclea - frazione di Ponte Crepando, nonche' di tutti gli altri atti posti in essere sul suo presupposto e, in puntuale applicazione della predetta l.r. 29 del 2003 e, in accoglimento delle richieste formulate al riguardo dall'Amministrazione comunale di Eraclea con note dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004, ha ridefinito in conformita' alla legge regionale anzidetta le circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche del medesimo Comune. 1.5.2. - Con ulteriori motivi aggiunti il Papa ha quindi impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 473 dd. 5 marzo 2004 teste' citata, nonche' le parimenti citate note dell'amministrazione comunale dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e, ove adottato, il provvedimento con il quale la Giunta regionale avrebbe interpellato il Comune di Eraclea ai fini del suo esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 475 del 1968, deducendo al riguardo l'illegittimita' derivata dei provvedimenti medesimi per effetto dell'asserita illegittimita' costituzionale della predetta l.r. n. 29 del 2003 per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., nonche', in via autonoma, per violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, contraddittorieta' e illogicita' manifesta della motivazione, motivazione carente e insufficiente, violazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, nonche' violazione dell'art. 2 della l.r. 6 luglio 1993, n. 28. 1.6.1. - Susseguentemente all'anzidetta deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 2004, il Comune di Eraclea ha emesso in data 16 gennaio 2004 un bando di gara per la ricerca di un socio privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica. Inoltre, con deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004 e' stata costituita la commissione giudicatrice per la gara stessa. 1.6.2. - Con ulteriori motivi aggiunti il Papa ha chiesto l'annullamento anche di tali provvedimenti, deducendone parimenti l'illegittimita' derivata per effetto dell'asserita illegittimita' costituzionale della predetta l.r. n. 29 del 2003 - sempre affermata per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. - e l'illegittimita' derivata dai precedenti atti regionali e comunali impugnati, nonche', in via autonoma, per violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, contraddittorieta' e illogicita' manifesta della motivazione, motivazione carente e insufficiente e violazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241 del 1990. 1.7.1. - Con proprie deliberazioni nn. 22 e 23 dd. 5 aprile 2004 il Consiglio comunale di Eraclea ha, poi, confermato - sia pure con modifiche, indotte dal nuovo contesto determinato dalla l.r. n. 29 del 2003 - le proprie precedenti deliberazioni n. 30 dd. 20 maggio 2003 e n. 81 dd. 28 novembre 2003, rispettivamente recanti l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 475 del 1968, per l'assunzione della gestione della nuova sede farmaceutica di Ponte Crepando e l'approvazione della costituzione di una societa' a responsabilita' limitata per la gestione della farmacia medesima e del relativo statuto. 1.7.2. - Con ulteriori motivi aggiunti il Papa ha impugnato anche tali nuovi provvedimenti, deducendo al riguardo la loro illegittimita' derivata per effetto dell'asserita illegittimita' costituzionale della predetta l.r. n. 29 del 2003 - sempre affermata per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. - e la loro illegittimita' derivata dalla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 2004. In via autonoma e' stata pure dedotta la violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo contenuti nella legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 7 e ss. della medesima legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 10 della legge n. 475 del 1998, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c., nonche' eccesso di potere per contraddittorieta' e illogicita' manifesta della motivazione, motivazione carente e insufficiente e violazione dei principi generali in tema di adozione degli atti amministrativi. 1.8. - Con ulteriori atti recanti motivi aggiunti l'Ordine dei Farmacisti di Venezia, nel frattempo ricostituitosi in giudizio con altro difensore, ha parimenti proposto motivi aggiunti del ricorso avverso: a) la deliberazione del Consiglio comunale di' Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione di una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato, nonche' ogni altro atto presupposto e conseguente; b) la deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al procedimento di scelta del socio privato per la predetta societa' a responsabilita' limitata e l'avviso pubblico di ricerca del socio medesimo pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale; c) la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - localita' Ponte Crepaldo, nonche' avverso gli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. n. 29 del 2003, ossia delle comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea sarebbe stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 475 del 1968 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Tale parte ha dedotto censure sostanzialmente omologhe a quelle del Papa, sollevando parimenti la questione di costituzionalita' della l.r. n. 29 del 2003 in relazione, peraltro, agli artt. 3, 41, 113 e 117 Cost. 1.9. - Si sono costituiti in giudizio il Comune di Eraclea e la Regione Veneto, replicando puntualmente a tutte le censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso. 2.1. - Con ricorso R.G. 246/2004, il Papa - a sua volta - ha impugnato in via autonoma la predetta deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione di una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato, nonche' la deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al relativo procedimento di scelta e ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la nota della Regione Veneto, prot. 59242/SO.07.41 di data sconosciuta, non meglio conosciuta e menzionata negli atti predetti. Inoltre, con piu' atti contenenti motivi aggiunti, il ricorrente ha chiesto l'annullamento, anche in tale ulteriore sede di giudizio: a) dell'avviso pubblico di ricerca del socio privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica del Comune di Eraclea pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale, e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004, avente ad oggetto la costituzione della relativa comissione giudicatrice della gara; b) della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - localita' Ponte Crepando e degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, ossia delle comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea e' stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione; c) delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 e 23 dd. 5 aprile 2003 (recte: 2004), rispettivamente recanti la conferma, con emendamenti, della deliberazione consiliare n. 30 dd. 20 maggio 2003 contenente l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta nuova sede farmaceutica e la conferma con emendamenti della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante, a sua volta, l'approvazione dello statuto per la costituzione di una societa' a responsabilita' limitata e a capitale misto pubblico e privato per la gestione della medesima sede farmaceutica; nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente. Il ricorrente ha dedotto, avverso i summenzionati atti, le medesime censure gia' svolte al riguardo nel precedente ricorso proposto sub R.G. 2414/2002, riproponendo - altresi' - la questione di costituzionalita' della l.r. n. 29 del 2003 per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. 2.2. - Nel giudizio si sono costituiti la Regione Veneto e il Comune di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso. 3.1. - Con un terzo ricorso proposto sub R.G. 1139/2004 il Papa ha chiesto, sempre in via autonoma rispetto alle precedenti impugnative, l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle comunicazioni del comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea e' stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Anche in questa evenienza il ricorrente ha dedotto le medesime censure proposte avverso gli stessi atti nei procedimenti proposti sub R.G. 2414/2002 e sub R.G. 246/1999, riproponendo ulteriormente la questione di costituzionalita' della l.r. n. 29 del 2003 per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. 3.2. - Anche in tale giudizio si sono costituiti la Regione Veneto e il Comune di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso. 4.1. - Con ricorso proposto sub R.G. 1333/2004, il dott. Luigi Baldissin e il dott. Vincenzo Benfenati, rispettivamente titolari delle sedi farmaceutiche del Comune di Eraclea ubicate in via Raffaele Cadorna n. 25 - Frazione Stretti e in via Dancalia n. 81 - Eraclea Mare, chiedono l'annullamento: a) della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante l'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, ossia delle non meglio conosciute comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 dd. 5 aprile 2004 recante l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta sede farmaceutica, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea recante la conferma della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 74 dd. 8 aprile 2004 recante la determinazione dell'amministrazione comunale di procedere alla gara per la scelta del socio privato nella societa' a responsabilita' limitata cotituita al fine della gestione della predetta sede farmaceutica; b) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 30 dd. 30 maggio 2003 recante l'esercizio di prelazione per la sede farmaceutica predetta, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante l'approvazione dello statuto dell'anzidetta societa' a responsabilita' limitata e le modalita' di scelta del relativo socio privato; c) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003 recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la scelta del socio privato anzidetto; della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 18 dd. 5 febbraio 2004 recante la costituzione della commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute ai fini della scelta del socio privato anzidetto, nonche' di tutti gli atti del conseguente procedimento concorsuale; d) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 22 dd. 5 febbraio 2004 recante l'approvazione dello schema di contratto per affitto di locale da adibire alla farmacia comunale di Ponte Crepaldo; I ricorrenti deducono al riguardo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 475 del 1968 come modificati dalla legge n. 362 del 1991, dell'art. 104 del T.U. approvato con r.d. n. 1265 del 1934 nel testo conseguente alla sostituzione disposta con l'art. 2 della legge n. 362 del 1991, degli artt. 1 e 2 della l.r. n. 28 del 1993, dell'art. 14 della l.r. 31 marzo 1980, n. 78, carenza di potere per violazione del principio di tipicita' legale dei provvedimenti amministrativi, illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale della l.r. n. 29 del 2003 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) e comma 3 Cost. e dell'art. 32 Cost., nonche' degli artt. 3 e 97 Cost. In subordine, i ricorrenti deducono pure l'illegittimita' dei provvedimenti comunali impugnati per la mancata rinnovazione della procedura di gara finalizzata alla selezione del socio privato nella societa' di gestione della farmacia prelazionata, eccesso di potere per irrazionalita' e contraddittorieta' manifesta, travisamento di presupposto essenziale ed erronea interpretazione della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 2004 ed illegittimita' per violazione dei principi di ordinato svolgimento delle procedure selettive ad evidenza pubblica e della piu' ampia partecipazione dei concorrenti interessati alla presentazione delle offerte. 4.2. - Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e il Comune di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso. 4.3. - Nel medesimo giudizio si e' pure costituito Luigi Papa, intimato quale parte cointeressata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4.4. - Sempre nello stesso giudizio, e' anche intervenuto ad adiuvandum l'Ordine dei Farmacisti di Venezia, parimenti conludendo per l'accoglimento del ricorso. 4.5. - Con ordinanza n. 542 dd. 26 maggio 2004 la sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare avanzata dai ricorrenti limitatamente ai provvedimenti comunali impugnati ed «impregiudicata ogni valutazione in ordine alle determinazioni assunte dalla Regione riguardo all'istituzione della nuova sede farmaceutica in applicazione della l.r. n. 29 del 2003», avuto segnatamente riguardo all'ordine di motivi dedotto in subordine dai ricorrenti, posto che la gara indetta dal Comune per la scelta del socio privato nell'ambito della societa' costituita per la gestione della quarta sede farmaceutica proseguiva, dopo l'entrata in vigore della medesima l.r. n. 29 del 2003 e dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 2004, mediante presupposti di diritto e di fatto diversi da quelli presupposti ab origine «soprattutto con riguardo alle offerte presentate, in quanto riferite ad una sede farmaceutica avente un ambito territoriale diverso rispetto alla precedente». 5.1. - Da ultimo, con ricorso proposto sub R.G. 1379/2004, l'Ordine dei Farmacisti di Venezia ha chiesto, a sua volta, l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, localita' Ponte Crepaldo, nonche' degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003 n. 29. In tale ricorso si deduce illegittimita' derivata per effetto dell'incostituzionalita' della l.r. n. 29 del 2003 per violazione degli artt. 3, 41, 113 e 117 Cost., nonche' violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990. 5.2. - Nel giudizio si e' costituito il Comune di Eraclea, concludendo per la reiezione del ricorso. 5.3. - Non si e', viceversa, costituita la pur intimata Regione Veneto. 6.- Alla pubblica udienza tutti e quattro i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione. Diritto 1. - In via preliminare, va disposta la riunione di tutti i procedimenti in epigrafe, stante la loro indubbia connessione oggettiva. L'intera controversia, infatti, assume, per ampia parte, quale oggetto, le deliberazioni assunte, rispettivamente, dalla Regione Veneto e dal Comune di Eraclea in esecuzione del disposto contenuto nella l.r. 7 novembre 1993 n. 29, con la quale, come ampiamente riportato in fatto, e' stata istituita la quarta sede farmaceutica comunale, in aggiunta alle due sedi esistenti. Risulta, pertanto, di tutta evidenza che il thema decidendum delle impugnative complessivamente presentate concerne la dedotta illegittimita' costituzionale della legge regionale che ha individuato la nuova sede farmaceutica. Non risultano peraltro dirimenti, ai fini della definizione del giudizio, le censure sollevate con puntuale riferimento ai vizi propri degli atti impugnati, in quanto comunque attinenti alla legittimita' dell'operato dell'amministrazione rapportato al sistema ordinario della revisione della pianta organica. Di conseguenza, l'eventuale accoglimento ditali censure comunque non avrebbe effetto risolutivo della questione principale sollevata in giudizio attinente alla legittimita' dell'istituzione di una sede farmaceutica mediante legge regionale; e se cosi' e', deve dunque concludersi nel senso che la definizione del presente giudizio non puo', quindi, prescindere dalla decisione della questione di costituzionalita', in quanto dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della l.r. n. 29 del 2003 scaturirebbe l'illegittimita' derivata dei provvedimenti impugnati. Il Collegio precisa, inoltre, che la proposizione della questione di costituzionalita' non risulta preclusa dalla circostanza, rammentata al paragrafo 4.5. dell'esposizione dei fatti di causa, che e' stata accordata da questo giudice, nelle more della definizione del merito di causa, la sospensione cautelare di taluni provvedimenti adottati dal Comune di Eraclea ivi dettagliatamente menzionati, e cio' in quanto i provvedimenti stessi sono stati comunque adottati nell'esclusiva applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2000 datata 26 luglio 2002, antecedente all'entrata in vigore della l.r. 7 novembre 1993 n. 29 e revocata con susseguente deliberazione della medesima Giunta regionale n. 473 datata 5 marzo 2004, a sua volta impugnata, non sospesa in sede cautelare e nella quale - viceversa - e' stata fatta puntuale applicazione della fonte legislativa qui sospettata di incostituzionalita'. Il Collegio ritiene, altresi', che la questione di legittimita' costituzionale si appalesi non manifestamente infondata, nei termini di seguito esplicitati. Come anticipato nell'esposizione in fatto, alcune parti ricorrenti denunciano sotto diversi profili l'illegittimita' costituzionale della legge regionale piu' volte richiamata, ivi compresa la violazione dei principi contemplati negli articoli 3 e 97 Cost. Ad avviso del Collegio i dubbi di tali parti circa la compatibilita' della normativa denunciata con il dettato costituzionale appaiono in tal senso non manifestamente infondati. Appare opportuno premettere alcune considerazioni in ordine allo strumento utilizzato dalla Regione Veneto al fine di istituire una nuova sede farmaceutica, ossia una legge ad hoc che, valutata la situazione esistente nell'ambito del territorio comunale di Eraclea, ha statuito su un ambito normalmente riservato alla funzione amministrativa. In piu' occasioni la Corte costituzionale ha, invero, riconosciuto la compatibilita' con l'impianto costituzionale della c.d. «legge provvedimento», essendo stata riconosciuta l'ammissibilita' dell'assorbimento in ambito legislativo della funzione amministrativa e non sussistendo norme costituzionali che definiscano la funzione legislativa nel senso che essa consista esclusivamente nella produzione di norme giuridiche generali ed astratte (cfr., ad es., Corte cost., 7 luglio 1995 n. 306, 21 luglio 1995 n. 347 e 29 ottobre 2002 n. 429). Ne consegue che la «legge-provvediinento» e', quindi, come tale, assoggettata all'osservanza dei principi costituzionali, che - come rilevato dai ricorrenti - nel caso in cui, come nella specie, si tratti di una legge regionale, coinvolgono in primo luogo il rispetto dei limiti della legislazione concorrente. Sotto questo profilo non risultano condivisibili le censure di alcune parti ricorrenti in ordine alla violazione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, in quanto, atteso l'impianto normativo statale in materia di istituzione di sedi farmaceutiche, non e' possibile dire che nel caso di specie il legislatore regionale non abbia rispettato i principi della materia. Lo stesso legislatore nazionale, infatti, ammette che in casi di particolare difficolta', si possa derogare al criterio demografico per privilegiare quello topografico basato sulla distanza (il limite relativo all'entita' degli abitanti interessati dalla nuova farmacia e' stato introdotto da altra legge regionale e, quindi, da fonte di pari grado). Parimenti non risulta in contrasto con il dettato costituzionale la mancata osservanza del procedimento stabilito dal legislatore per l'istituzione delle sedi farmaceutiche, caratterizzato dalla revisione biennale della pianta organica ad opera della Giunta regionale, con l'acquisizione di pareri dal parte dell'Ordine dei Farmacisti e dell'U.S.L., in quanto sono, questi, profili strettamente correlati all'esercizio della funzione amministrativa e quindi avulsi dall'ambito del diverso potere esercitato nel caso di specie. Ne' puo' dirsi leso, nella specie, il diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., posto che la legge regionale n. 29 del 2003 assicura comunque una nuova opportunita' per l'utenza; e, allo stesso modo, neppure e' violato l'art. 41 cost. in tema di liberta' dell'iniziativa economica privata, in quanto i titolari degli esercizi coinvolti dalla ridefinizione della pianta organica comunale delle farmacie sono titolari di una posizione giuridica fondata - in base all'ordinamento ad oggi vigente - non gia' sul libero svolgimento di un'attivita' imprenditoriale, ma sull'esercizio, sia pure in forma imprenditoriale, di un'attivita' comunque assoggettata ad un regime pubblicistico che muove, innanzitutto, proprio dall'esigenza della pianificazione della dislocazione e del numero delle sedi farmaceutiche in funzione della garanzia del diritto costituzionale alla salute. Cio' che, invece, ad avviso del Collegio assume particolare rilevanza ai fini della denunciata illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 29 del 2003 e' proprio il mancato rispetto del principio di uguaglianza e di buon andamento dell'azione amministrativa, rispettivamente sanciti dagli anzidetti artt. 3 e 97 Cost. Le sedi farmaceutiche istituite mediante legge finiscono, infatti, per assumere una valenza diversa, se non privilegiata, rispetto a quelle istituite secondo il procedimento della revisione della pianta organica, in quanto qualsiasi variazione che le riguardi non potra' avvenire che attraverso lo stesso strumento - legge regionale - che le ha istituite. Per le stesse ragioni, il sistema dell'organizzazione e della razionale distribuzione sul territorio comunale del servizio farmaceutico appare gravemente alterato, in quanto ogni eventuale revisione attraverso il procedimento della revisione biennale potrebbe rivelarsi parziale, non potendo incidere sulle sedi farmaceutiche istituite mediante legge regionale. Appaiono, pertanto, ad avviso del Collegio, gravemente compromessi i principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione consacrati negli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale, da cui la ritenuta non manifesta infondatezza, per i profili cosi' evidenziati, della questione di costituzionalita' relativa alla legge regionale veneta n. 29 del 2003.
P. Q. M. Previa riunione dei procedimenti in epigrafe e visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale n. 29 del 7 novembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'11 novembre 2003 n. 106, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. La presente ordinanza viene depositata in segreteria, la quale provvedera' a notificarne copia alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, nonche' a darne comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale della medesima Regione. Cosi' deciso in Venezia, in Camera di consiglio, il 7 ottobre 2004. Il Presidente: Trivellato L'estensore: Rocco 05C0210