N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2004
Ordinanza emessa il 5 novembre 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia sull'istanza proposta da Contessa Nazario Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalita' rieducativa della pena. - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d). - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.8 del 23-2-2005 )
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Contessa Nazario, nato a San Severo il 22 gennaio 1963, detenuto presso la Casa c.le di Lucera, ha emesso la seguente ordinanza. Svolgimento del procedimento Con ordinanza in data 13 gennaio 2004 il Tribunale di sorveglianza Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura misura alternativa di affidamento terapeutico, successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 8 giugno 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento. Con istanza pervenuta in data 25 ottobre 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui al cumulo p.m. di Lucera del 24 febbraio 2004 (decorreza pena 7 maggio 2004; scadenza pena 20 agosto 2005). Motivi della decisione Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimita' costituzionale. L'art. 1, comma terzo, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiche' non e' affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi - e si trovino - in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata ex legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [e' il caso del nominato in oggetto che - ammesso con ordinanza in data 13 gennaio 2004 del Tribunale di sorveglianza Bari al beneficio dell'affidamento terapeutico, di li' a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 8 giugno 2004, il 25 ottobre 2004, ha presentato in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva]. Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiche' esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualita' di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca. Una diversa interpretazione della norma - fondata sul dato meramente letterale - appare in contrasto con la Costituzione, perche' ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza. Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e' escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio de quo). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale principio e' pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche vero, pero', che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa e' si' diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di cui, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe pero' ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semiliberta' comportano limitazioni della liberta' personale senz'altro piu' gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione e' «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena sancito dall'art. 27 terzo comma della Costituzione]. Ne consegue che il mancato, inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla, legge n. 207/2003 delle ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 58-quater della legge n. 354/1975 [che vieta nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6 e 51, comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della liberta' personale, come la detenzione domiciliare e la semiliberta), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro piu' favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro piu' favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalita' rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioe' ad un soggetto rivelatosi per facta concludentia poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole]. Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. d) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale e alla pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioe' ai sensi dell'art. 51-ter della legge n. 354/1975), di una misura alternativa. Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita' costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.
P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, let. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27 comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Contessa Nazario, s.m.g. in relazione alla pena di cui al cumulo p.m. di Lucera del 24 febbraio 2004; Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Foggia, addi' 5 novembre 2004 Il magistrato di sorveglianza: Mascolo 05C0212