N. 77 SENTENZA 10 - 18 febbraio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  che  solleva  una  pluralita' di questioni - Trattazione separata -
  Riserva di separate pronunce.
Trasporto  marittimo  -  Imprese  armatoriali  -  Investimenti per il
  rinnovo   e   l'ammodernamento   della  flotta  -  Finanziamenti  e
  contributi statali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione
  della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni
  - Illegittimita' costituzionale.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 209, 210 e 211.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
(GU n.8 del 23-2-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 209,
210  e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,
notificato  il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo
2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 gennaio  2005  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Emilia-Romagna   e  l'avvocato  dello  Stato  Franco  Favara  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il
successivo  4  marzo,  la  Regione Emilia-Romagna ha proposto, in via
principale,   insieme   a  molte  altre,  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 4,  commi 209,  210  e  211,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).
    Il  comma 209  stanzia  10  milioni  di  euro, per ciascuno degli
anni 2004,  2005  e  2006, per gli interventi di cui all'art. 3 della
legge  16 marzo  2001, n. 88; e 2 milioni di euro, per ciascuno degli
stessi  anni,  per  gli  interventi  di  cui  all'art. 2  della legge
28 dicembre   1999,  n. 522.  Gli  interventi  del  primo  tipo  sono
contributi  concessi  dal Ministero dei trasporti e della navigazione
alle   imprese   armatoriali,   aventi   determinati  requisiti,  che
effettuino  investimenti  per  rinnovare e ammodernare la flotta, con
l'obiettivo  di  assicurare  lo  sviluppo del trasporto marittimo, in
particolare del trasporto merci e di quello a breve e medio raggio, e
la  tutela  degli interessi occupazionali del settore. Gli interventi
del  secondo tipo sono contributi concessi dal medesimo Ministero per
i  contratti  di  costruzione  e trasformazione navale, stipulati dal
1° gennaio  1999  al  31 dicembre  2000,  concernenti unita' navali a
scafo  metallico  o  con  materiali  a  tecnologia  avanzata  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1991, n. 564.
    Il  comma 210  modifica  l'art. 1, comma 3, della legge n. 88 del
2001  (che  limitava  i  contributi per il rinnovo e l'ammodernamento
della  flotta  agli  investimenti  in  avanzata fase di realizzazione
nell'anno 2000  o  in  tale  anno  avviati),  e  -  tenendo conto del
comma 209  -  sposta  al  2003 l'anno di riferimento per identificare
l'ambito  temporale dei contributi erogabili. A sua volta, infine, il
comma 211  dispone  che  con  regolamento ministeriale siano «emanate
disposizioni  attuative  [...]  in  particolare  per  determinare  le
condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi».
    Secondo la Regione, le norme impugnate - reiterando previsioni di
finanziamenti  non piu' compatibili con la riforma costituzionale del
2001  -  operano  in  materia  di  competenza  regionale residuale (o
concorrente:   «sostegno  all'innovazione  dei  settori  produttivi»;
«tutela  del  lavoro»,  in  relazione  alla  «tutela  degli interessi
occupazionali  del  settore»), o, in subordine, riguardano la «tutela
dell'ambiente»  che, pur elencata nell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione  comprende  anche ambiti di interesse regionale. Percio'
la  previsione,  in  materia  di  competenza regionale, di interventi
finanziari  a  favore  di  privati,  gestiti  e  regolati  a  livello
ministeriale,   contrasta   con   gli  artt. 117,  118  e  119  della
Costituzione.
    D'altra  parte  gli  interventi  in  esame  non  hanno  carattere
«macroeconomico»,  perche'  la  concessione dei contributi in esame a
singoli armatori non mira ad accrescere la competitivita' complessiva
del  sistema.  Ove  poi le norme impugnate concernessero interventi a
tutela  della  concorrenza e della competitivita' del sistema, esse -
secondo la Regione - violerebbero il principio di leale cooperazione,
non  prevedendo  intese  o  altri  strumenti  di concertazione con le
Regioni, nonche' l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che non
consente in materia regolamenti ministeriali attuativi.
    2.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito
con  il  patrocinio  dell'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo
alla  Corte  «di  dichiarare  il  ricorso  in  parte inammissibile, e
comunque  in  toto  infondato», con riserva di esaminare i motivi con
ulteriore memoria.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  le  parti  hanno depositato
memorie illustrative.
    3.1.  -  La  Regione  ricorda  che  la  Corte  (salvo  il caso di
interventi di carattere macroeconomico, non sussistenti nella specie)
ha  ritenuto  l'illegittimita'  di  contributi  statali  in favore di
privati  in  materie  di  competenza  regionale,  in  quanto  la loro
ammissione   «equivarrebbe   a   riconoscere   allo   Stato  potesta'
legislative  e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di
riparto   delle  rispettive  competenze».  Se  poi  rientrasse  nella
competenza  statale, la previsione del contributo sarebbe illegittima
per  l'assenza  di  meccanismi di coinvolgimento delle Regioni, sulla
cui competenza comunque incide.
    3.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente,
deduce  la  carenza  dei requisiti argomentativi minimi delle censure
relative  al  secondo  periodo  del  comma 209 e all'intero comma 210
dell'art. 4.
    Nel  merito  afferma:  a)  che  l'art. 119 della Costituzione non
vieta,  almeno  esplicitamente,  al  legislatore  statale di disporre
finanziamenti  «in  materia  e funzioni la cui disciplina spetti alla
legge regionale», e non si puo' subordinare eccessivamente l'art. 119
all'art. 117,   per   cui   lo   Stato   -   portatore  di  interessi
sovra-regionali  costituzionalmente  riconosciuti  nelle  materie  di
legislazione   concorrente   (quale  quella  delle  «grandi  reti  di
trasporto e navigazione») - puo' disporre finanziamenti ed interventi
diretti,  prevedendo  collaudati  momenti di «leale cooperazione»; b)
che  il trasporto marittimo (con l'eccezione dei collegamenti locali)
ha dimensione sovra-regionale e persino mondiale, e gli interventi in
esame  offrono  un'alternativa economicamente competitiva rispetto al
trasporto  terrestre,  di  gran lunga preferibile per la salvaguardia
dell'ambiente,  onde la necessita' dell'esercizio unitario (art. 118,
primo   comma,   della   Costituzione)   delle   relative  competenze
legislative,  e  l'inconfigurabilita'  di  una  competenza  regionale
«residuale»;   c)   che  del  resto  gli  interventi  in  esame  sono
giustificati   anche   dalla   finalita'   (richiamata   dal  comma 2
dell'art. 1  della legge n. 88 del 2001) di promuovere la costruzione
di  navi  cisterna a basso impatto ambientale, per cui ricadono nella
materia «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Per  ragioni  di omogeneita' della materia da decidere, le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  indicate  in  epigrafe -
sollevate con lo stesso ricorso insieme ad altre, concernenti diverse
disposizioni  del medesimo testo legislativo ma prive di collegamento
tra loro - possono essere oggetto di trattazione separata.
    2.  -  La  Regione  Emilia-Romagna  impugna,  in  via principale,
l'art. 4,  commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  - legge finanziaria 2004), che stanziano e disciplinano
finanziamenti dello Stato ad imprese armatoriali.
    Il  comma 209  dell'art. 4 dispone lo stanziamento della somma di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per gli
interventi  di  cui  all'art. 3  della  legge  16 marzo  2001, n. 88,
diretti  ad  incentivare,  con  misure  di  carattere straordinario e
transitorio,  gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo
e  l'ammodernamento  della  flotta  (con l'obiettivo di assicurare lo
sviluppo  del trasporto marittimo, in particolare del trasporto merci
e  di  quello  a  breve  e  medio raggio, e la tutela degli interessi
occupazionali  del  settore);  e dell'ulteriore somma di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per gli interventi di
costruzione  e  trasformazione di unita' navali, indicati dall'art. 2
della  legge 28 dicembre 1999, n. 522. Il comma 210, tenuto conto del
comma 209,    adegua   all'anno 2003   il   termine   dell'anno 2000,
originariamente  fissato  nell'art. 1, comma 3, della legge n. 88 del
2001,  quale  riferimento  per  identificare  l'ambito  temporale dei
contributi erogabili. Infine il comma 211 dispone che con regolamento
ministeriale   siano   «emanate   disposizioni   attuative  [...]  in
particolare  per  determinare  le  condizioni  ed  i  criteri  per la
concessione dei contributi».
    La ricorrente ritiene che le norme impugnate - in quanto operanti
in   materia   di  competenza  regionale  residuale  o,  al  massimo,
concorrente  -  si  pongono in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119
della    Costituzione   (in   quanto   lo   Stato   deve   finanziare
«integralmente»  le  funzioni  regionali  mentre  spetta alle Regioni
elaborare  le  proprie  politiche  di sostegno e svolgere le relative
funzioni),  nonche',  in linea subordinata, con il principio di leale
cooperazione tra Stato e Regione.
    3. - Preliminarmente, deve essere dichiarata l'infondatezza della
tesi    difensiva   dell'Avvocatura   dello   Stato,   secondo   cui,
relativamente  all'impugnazione  del  secondo periodo del comma 209 e
dell'intero  comma 210,  il ricorso manca dei requisiti argomentativi
minimi.
    Infatti  tali  disposizioni  risultano  esplicitamente impugnate,
sulla  base dei medesimi motivi ed in riferimento agli stessi profili
per  i  quali e' stata denunciata l'illegittimita' delle altre. E del
resto  tutte  le  norme  censurate  sono  tra  loro indissolubilmente
legate:  in  realta'  i  commi 210  e  211 mirano a rendere possibile
l'erogazione    dei    finanziamenti    stanziati    dal   comma 209,
rispettivamente  attraverso  l'individuazione  dell'arco temporale di
riferimento  e  la  determinazione  delle  condizioni  e  dei criteri
relativi.
    4. - Nel merito il ricorso e' fondato.
    4.1.  -  Questa  Corte  ha piu' volte affermato (da ultimo con la
sentenza  n. 51  del  2005)  che - dopo la riforma costituzionale del
2001  ed in attesa della sua completa attuazione in tema di autonomia
finanziaria  delle  Regioni - l'art. 119 della Costituzione pone, sin
d'ora, al legislatore statale precisi limiti in tema di finanziamenti
in   materie   di   competenza  legislativa  regionale,  residuale  o
concorrente.
    In  primo  luogo,  la  legge statale non puo' - in tali materie -
prevedere  nuovi  finanziamenti a destinazione vincolata, che possono
divenire  strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato
nell'esercizio  delle  funzioni  delle  Regioni  e degli enti locali,
nonche'  di  sovrapposizione  di  politiche  e di indirizzi governati
centralmente  a  quelli  legittimamente  decisi  dalle  Regioni negli
ambiti materiali di propria competenza.
    In  secondo  luogo  - poiche' le funzioni attribuite alle Regioni
comprendono  la possibilita' di erogazione di contributi finanziari a
soggetti  privati,  dal momento che in numerose materie di competenza
regionale   le   politiche   pubbliche   consistono   appunto   nella
determinazione  di incentivi economici ai soggetti in esse operanti e
nella  disciplina  delle  modalita'  per loro erogazione - il tipo di
ripartizione  delle  materie  fra Stato e Regioni di cui all'art. 117
Cost.  vieta  comunque  che  in una materia di competenza legislativa
regionale,  in  linea  generale,  si  prevedano interventi finanziari
statali   seppur   destinati   a   soggetti   privati,  poiche'  cio'
equivarrebbe   a   riconoscere  allo  Stato  potesta'  legislative  e
amministrative  sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle
rispettive competenze.
    4.2. - I finanziamenti in esame non concernono materie rientranti
nella competenza esclusiva dello Stato.
    Non  si  puo'  invocare, al riguardo, la giurisprudenza di questa
Corte sulla portata della «tutela della concorrenza», attribuita alla
competenza   esclusiva  dello  Stato  dall'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione (sentenze n. 14 e n. 272 del 2004).
    Questa  norma  infatti  «evidenzia l'intendimento del legislatore
costituzionale  del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di
politica  economica  che  attengono  allo sviluppo dell'intero Paese;
strumenti  che,  in  definitiva,  esprimono  un carattere unitario e,
interpretati   gli   uni  per  mezzo  degli  altri,  risultano  tutti
finalizzati  ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite
nel  circuito  economico. L'intervento statale si giustifica, dunque,
per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro e' mantenuta
allo Stato la facolta' di adottare sia specifiche misure di rilevante
entita',  sia  regimi  di  aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario
(fra  i  quali  gli  aiuti  de  minimis),  purche' siano in ogni caso
idonei,  quanto  ad  accessibilita'  a tutti gli operatori ed impatto
complessivo,   ad   incidere   sull'equilibrio   economico  generale»
(sentenza n. 14 del 2004).
    L'esame delle norme impugnate dimostra invece che i finanziamenti
in  questione  non  possono  rientrare  in  questo  schema: essi sono
infatti  inidonei  «ad  incidere sull'equilibrio economico generale»,
essendo  privi  tanto del requisito soggettivo dell'»accessibilita' a
tutti  gli  operatori»,  quanto  di  quello  oggettivo  dell'»impatto
complessivo».
    Il  primo  requisito  manca  per  la  limitatezza dell'ambito dei
soggetti  beneficiari,  circoscritto  alle  sole  imprese che abbiano
effettuato  investimenti  di un certo tipo nell'anno 2003; il secondo
per  l'esiguita'  dei  mezzi  economici  impegnati  nel  quadro della
complessiva  manovra  disposta  con la legge finanziaria del 2004 (10
milioni  di euro annui per i finanziamenti del primo tipo e 2 milioni
di  euro  annui  per  quelli  del  secondo tipo, limitati comunque al
triennio 2004-2006).
    La  manovra pertanto non ha portata macroeconomica, in quanto non
incide  sull'equilibrio  economico  generale,  ma  mira  piuttosto ad
incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, non
tutto  il sistema armatoriale ma taluni investimenti effettuati dalle
imprese  marittime, per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta ai
fini  di  cui  all'art. 3  della legge n. 88 del 2001, nonche' per la
costruzione e la trasformazione delle unita' navali di cui all'art. 2
della legge n. 522 del 1999.
    4.3.  -  Le  norme in esame non possono neppure essere ricondotte
alla  materia  della  «tutela dell'ambiente», evocata dall'Avvocatura
nel  senso che gli interventi in esame sarebbero giustificati (anche)
dalla finalita', richiamata dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 88
del  2001,  di  promuovere  la  costruzione  di navi cisterna a basso
impatto ambientale.
    Infatti  la  «tutela  dell'ambiente»  e'  estranea  (o, comunque,
assolutamente  marginale)  rispetto  alle  specifiche  finalita'  dei
finanziamenti  in  esame, che quindi non possono, sotto tale profilo,
essere ricondotti ad una materia di competenza statale.
    Ulteriori   titoli  di  competenza  statale  esclusiva  non  sono
evocati,  in  quanto l'altra materia cui l'Avvocatura si riferisce e'
quella   delle   «grandi   reti  di  trasporto  e  navigazione»,  che
l'art. 117,   secondo  comma,  assegna  alla  competenza  legislativa
concorrente.
    5. - Pertanto le norme impugnate - non essendo riconducibili alle
materie  attribuite  dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione
alla  competenza  legislativa  esclusiva dello Stato, ed essendo come
tali  lesive  della  sfera di competenza costituzionalmente garantita
alle   Regioni   -   devono   essere   dichiarate  costituzionalmente
illegittime.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimita'
costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2004),  sollevate  dalla  Regione  Emilia-Romagna con il
ricorso in epigrafe;
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 209,
210 e 211, della menzionata legge 24 dicembre 2003, n. 350.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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