N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2004

Ordinanza  emessa  il  27  ottobre  2004 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Macerata  sul ricorso proposto da Parco Hotel S.r.l.
contro Agenzia delle entrate

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200
  al  400  per  cento  dell'importo  del costo del lavoro, relativo a
  ciascun  lavoratore,  calcolato  sulla  base  dei vigenti contratti
  collettivi   nazionali,   per  il  periodo  compreso  tra  l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di  uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di
  difesa.
- Decreto  legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito
  nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.8 del 23-2-2005 )
                la commissione tributaria provinciale

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 364/04 depositato
il 7 maggio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. R9KLS0100031
sanz.  amministr.  2003,  contro  Agenzia  entrate - Ufficio Macerata
proposto  dal  ricorrente Parco Hotel S.r.l., via Dante n. 41 - 62010
Pollenza  (Macerata),  difeso  da  Cipolletti  avv.  Giovanna,  corso
Umberto I, 167 - 62012 Civitanove Marche (Macerata).
    Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa, osserva.
                          Fatto  e  diritto
    I) Ha   presentato   ricorso   a  questa  Commissione  tributaria
provinciale  la  soc. Parco Hotel S.r.l. con sede in Pollenza avverso
l'atto di erogazione sanzioni n. R 9 KLS01000 31/2004 con il quale le
veniva irrogata la sanzione di Euro 127.991,544 prevista dall'art. 3,
comma 3   del  d.l.  22 febbraio  2002,  n. 12  convertito  in  legge
23 aprile  2002, n. 73, per aver impiegato n. 7 lavoratori dipendenti
non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
    L'atto   sanzionatorio  scaturiva  dal  verbale  di  accertamento
redatto  dall'INPS  di  Macerata  il  16 ottobre  2003  a  seguito di
ispezione eseguita il 9 ottobre 2003, dal quale risulta che a seguito
dello  accesso  ispettivo  degli  agenti della SIAE in data 26 luglio
2003   veniva  rilevato  l'impiego  da  parte  dell'impresa  di  n. 7
lavoratori  non  risultanti  dalle  scritture  o altra documentazione
obbligatoria.
    L'agenzia per determinare la sanzione da irrogare ha calcolato il
costo  del  lavoro sul presupposto che i dipendenti avessero prestato
la  loro  opera alle dipendenze della societa' dal 1° gennaio 2003 al
9 ottobre 2003.
    II) La societa' ricorrente solleva una serie di eccezioni:
        IIa) Eccepisce  l'infondatezza delle circostanze poste a base
dell'avviso  impugnato,  in  quanto  un  attento  esame  del  verbale
dell'INPS  consente  di  concludere  sulla regolare registrazione dei
lavoratori,  vi  si  legge  infatti  che  i  suddetti  alla  data del
26 luglio  2003  erano  registrati sotto «esito dell'accertamento», e
cio'  provato  dal  libro matricola e dalle denunce presso gli organi
assicurativi.  Tant'e'  che  ne' la Direzione provinciale del lavoro,
ne'  l'ufficio  ispezioni  hanno  preso  provvedimenti sanzionatori a
seguito dell'accertamento dell'INPS.
        IIb) Contesta  il  metodo  con  il  quale  si e' proceduto al
calcolo  del  costo  del  lavoro  basato  sulla  «presunzione»  che i
lavoratori fossero alle dipendenze della societa' dal 1° gennaio 2003
al  9  ottobre  2003; ricorda che l'accertamento della SIAE e' del 26
luglio  2003;  eccepisce  che  i  lavoratori  hanno  svolto nel detto
periodo   altri  e  diversi  lavori;  eccepisce  che  il  calcolo  e'
assolutamente  in  «balia»  dei  tempi  dell'ispezione  (il datore di
lavoro   che  subisce  una  ispezione  a  fine  anno  e'  molto  piu'
penalizzato  di  un  altro  che  la  subisce  all'inizio  dell'anno);
eccepisce   che   non   si  puo'  «presumere»  che  sette  lavoratori
nell'attivita' della ristorazione lavorino a tempo pieno, l'attivita'
e' stagionale ed e' concentrata in alcuni giorni della settimana.
        IIc) Prospetta  come  fondato  il  dubbio  di  illegittimita'
costituzionale  della  normativa in esame richiamata dall'Ente che ha
erogato  la sanzione in riferimento all'art. 3 della Costituzione per
violazione  del  principio  di  uguaglianza  e  ragionevolezza che si
traduce  in  un preciso limite di discrezionalita' del legislatore; e
in  relazione  all'art.  24 della Costituzione perche' e' limitata la
possibilita' di difesa da parte del trasgressore.
    III) Tralasciando   per  ora  di  esaminare  le  altre  eccezioni
sollevate,   ritiene   questa   Commissione   che  l'eccezione  della
illegittimita'  costituzionale  della  norma  appare  rilevante e non
manifestamente  infondata.  Il  comma  3  dell'art. 3 in esame sembra
porsi in contrasto con l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione.
    E' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
della  Costituzione perche' la norma in questione crea una evidente e
ingiustificata  disparita' di trattamento sanzionatorio tra il datore
di  lavoro  che  si  avvale  di  lavoratori  irregolari  e  che,  pur
trovandosi nelle stesse condizioni, e' invece oggetto di accertamento
alla  fine  dell'anno, in quanto e' il momento di accesso dell'organo
ispettivo,  di  carattere del tutto discrezionale, e in ipotesi anche
arbitrario,  che  determina il fatto costitutivo dell'ammontare della
sanzione.  Per cui in presenza di una identica condotta antigiuridica
si  possono avere sanzioni di diverso ammontare, con violazione anche
del  principio  di  proporzionalita'  della  sanzione  rispetto  alla
entita' e alla gravita' della violazione commessa.
    Viceversa  l'ammontare della sanzione dovrebbe essere ancorato ad
un  fatto  di  carattere  oggettivo  e da chiunque verificabile, alla
durata  effettiva del ricorso a tale forma di lavoro irregolare, e la
norma  dovrebbe  consentire  la  prova  di detta effettiva durata del
lavoro,  e,  solo  in  caso di esito negativo di tale prova, ritenere
valida  la  presunzione di legge che il rapporto di lavoro irregolare
debba   farsi   decorrere   dall'inizio   dell'anno  fino  alla  data
dell'accertamento della violazione.
    Per  tale  motivo  la  norma  in  esame,  ponendo una presunzione
assoluta,  la' dove stabilisce che la irregolarita' del rapporto deve
farsi risalire all'inizio dell'anno con esclusione della possibilita'
di  dimostrare  che il rapporto di lavoro e' insorto in data diversa,
sembra  in  contrasto  anche col diritto di difesa di cui all'art. 24
della Costituzione.
    Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale della norma
di  che trattasi va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con
conseguente  sospensione  del  giudizio  in corso come della seguente
ordinanza.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   del  comma  3  dell'art. 3  del  d.l.
22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 73
in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio;
    Dispone che a cura della segreteria della Commissione la presente
ordinanza  venga  notificata alle parti e al Presidente del Consiglio
dei  ministri,  e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
        Macerata, addi' 25 ottobre 2004
                        Il Presidente: Ciotti
05Z0207