N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 27 ottobre 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto da Parco Hotel S.r.l. contro Agenzia delle entrate Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa. - Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.8 del 23-2-2005 )
la commissione tributaria provinciale Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 364/04 depositato il 7 maggio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. R9KLS0100031 sanz. amministr. 2003, contro Agenzia entrate - Ufficio Macerata proposto dal ricorrente Parco Hotel S.r.l., via Dante n. 41 - 62010 Pollenza (Macerata), difeso da Cipolletti avv. Giovanna, corso Umberto I, 167 - 62012 Civitanove Marche (Macerata). Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa, osserva. Fatto e diritto I) Ha presentato ricorso a questa Commissione tributaria provinciale la soc. Parco Hotel S.r.l. con sede in Pollenza avverso l'atto di erogazione sanzioni n. R 9 KLS01000 31/2004 con il quale le veniva irrogata la sanzione di Euro 127.991,544 prevista dall'art. 3, comma 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, per aver impiegato n. 7 lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. L'atto sanzionatorio scaturiva dal verbale di accertamento redatto dall'INPS di Macerata il 16 ottobre 2003 a seguito di ispezione eseguita il 9 ottobre 2003, dal quale risulta che a seguito dello accesso ispettivo degli agenti della SIAE in data 26 luglio 2003 veniva rilevato l'impiego da parte dell'impresa di n. 7 lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria. L'agenzia per determinare la sanzione da irrogare ha calcolato il costo del lavoro sul presupposto che i dipendenti avessero prestato la loro opera alle dipendenze della societa' dal 1° gennaio 2003 al 9 ottobre 2003. II) La societa' ricorrente solleva una serie di eccezioni: IIa) Eccepisce l'infondatezza delle circostanze poste a base dell'avviso impugnato, in quanto un attento esame del verbale dell'INPS consente di concludere sulla regolare registrazione dei lavoratori, vi si legge infatti che i suddetti alla data del 26 luglio 2003 erano registrati sotto «esito dell'accertamento», e cio' provato dal libro matricola e dalle denunce presso gli organi assicurativi. Tant'e' che ne' la Direzione provinciale del lavoro, ne' l'ufficio ispezioni hanno preso provvedimenti sanzionatori a seguito dell'accertamento dell'INPS. IIb) Contesta il metodo con il quale si e' proceduto al calcolo del costo del lavoro basato sulla «presunzione» che i lavoratori fossero alle dipendenze della societa' dal 1° gennaio 2003 al 9 ottobre 2003; ricorda che l'accertamento della SIAE e' del 26 luglio 2003; eccepisce che i lavoratori hanno svolto nel detto periodo altri e diversi lavori; eccepisce che il calcolo e' assolutamente in «balia» dei tempi dell'ispezione (il datore di lavoro che subisce una ispezione a fine anno e' molto piu' penalizzato di un altro che la subisce all'inizio dell'anno); eccepisce che non si puo' «presumere» che sette lavoratori nell'attivita' della ristorazione lavorino a tempo pieno, l'attivita' e' stagionale ed e' concentrata in alcuni giorni della settimana. IIc) Prospetta come fondato il dubbio di illegittimita' costituzionale della normativa in esame richiamata dall'Ente che ha erogato la sanzione in riferimento all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza che si traduce in un preciso limite di discrezionalita' del legislatore; e in relazione all'art. 24 della Costituzione perche' e' limitata la possibilita' di difesa da parte del trasgressore. III) Tralasciando per ora di esaminare le altre eccezioni sollevate, ritiene questa Commissione che l'eccezione della illegittimita' costituzionale della norma appare rilevante e non manifestamente infondata. Il comma 3 dell'art. 3 in esame sembra porsi in contrasto con l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione. E' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione perche' la norma in questione crea una evidente e ingiustificata disparita' di trattamento sanzionatorio tra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari e che, pur trovandosi nelle stesse condizioni, e' invece oggetto di accertamento alla fine dell'anno, in quanto e' il momento di accesso dell'organo ispettivo, di carattere del tutto discrezionale, e in ipotesi anche arbitrario, che determina il fatto costitutivo dell'ammontare della sanzione. Per cui in presenza di una identica condotta antigiuridica si possono avere sanzioni di diverso ammontare, con violazione anche del principio di proporzionalita' della sanzione rispetto alla entita' e alla gravita' della violazione commessa. Viceversa l'ammontare della sanzione dovrebbe essere ancorato ad un fatto di carattere oggettivo e da chiunque verificabile, alla durata effettiva del ricorso a tale forma di lavoro irregolare, e la norma dovrebbe consentire la prova di detta effettiva durata del lavoro, e, solo in caso di esito negativo di tale prova, ritenere valida la presunzione di legge che il rapporto di lavoro irregolare debba farsi decorrere dall'inizio dell'anno fino alla data dell'accertamento della violazione. Per tale motivo la norma in esame, ponendo una presunzione assoluta, la' dove stabilisce che la irregolarita' del rapporto deve farsi risalire all'inizio dell'anno con esclusione della possibilita' di dimostrare che il rapporto di lavoro e' insorto in data diversa, sembra in contrasto anche col diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale della norma di che trattasi va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso come della seguente ordinanza.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 73 in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Dispone che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Macerata, addi' 25 ottobre 2004 Il Presidente: Ciotti 05Z0207