MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2005 

Scioglimento  della  societa' cooperativa «RI.MA.PI. piccola societa'
cooperativa a r.l.», in Taggia.
(GU n.51 del 3-3-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Imperia

  Visto   il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che
attribuisce  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  sulla
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  del  30 novembre  2001,  stipulata  fra  il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia
di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria
alle  direzioni  provinciali del lavoro che le svolgono per conto del
Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  in  particolare  il  decreto  direttoriale del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione,  del  6 marzo  1996,  che  attribuisce  alle  direzioni
provinciali  del  lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento
delle  cooperative  nei  casi  in cui non e' necessaria la nomina del
liquidatore;
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile che prevede i
casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorita';
  Visto  l'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le
previsioni del suddetto articolo del codice civile;
  Visto  il  decreto del Ministero delle attivita' produttive in data
17 luglio  2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del
liquidatore  laddove  l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente
poste  attive  di  natura  mobiliare  e risalga a piu' di cinque anni
dall'ultima revisione o mancata revisione;
  Considerato  che  dal  verbale di mancata ispezione del 25 novembre
2004  risulta  che  la  sotto  indicata societa' cooperativa si trova
nelle  condizioni  previste  dai  predetti  art. 2545-septiesdecies e
decreto  ministeriale  17 luglio  2003, in particolare in ragione del
fatto che nei quasi sei anni dalla costituzione non ha mai depositato
i  bilanci  di  esercizio  e che dalla fine del 1999, come attesta la
visura camerale, non ha compiuto atti di gestione;
  Tenuto  conto  del  parere  di  massima del 15 maggio 2003 espresso
dalla  Commissione  centrale per le cooperative, che definisce i casi
in  cui  non  e'  necessario  acquisire  il  parere  preventivo della
Commissione medesima;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «RI.MA.PI. piccola societa' cooperativa a
r.l.»,  con sede in Taggia (Imperia), costituita per rogito notaio A.
Panetta  in  data  29 marzo  1999,  rep.  n.  29572,  codice  fiscale
01232340081,   n.   REA   109402,  e'  sciolta,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile  e  del  decreto ministeriale
17 luglio  2003  citati  in  premessa,  senza  far  luogo a nomina di
liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  i  creditori  e  gli  altri interessati possono presentare
all'autorita'  di  vigilanza  che  lo  ha  emanato formale e motivata
domanda intesa a ottenere la nomina predetta.
    Imperia, 21 febbraio 2005
                             Il direttore provinciale reggente: Pirri