N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2004

Ordinanza  emessa  il  16 settembre 2004 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul  ricorso  proposto  da Ruffino Luca contro
Ministero della giustizia ed altro

Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova
  preliminare  e  ammissione  diretta alla prova scritta del concorso
  dei  soggetti  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  in
  professioni  legali,  dei  magistrati  amministrativi,  contabili e
  militari  e  degli  avvocati  e  procuratori  dello Stato - Esonero
  altresi' per gli avvocati abilitati all'esercizio della professione
  -  Mancata  previsione  -  Irrazionalita' - Incidenza sul principio
  dell'accesso ai concorsi pubblici in posizione di parita'.
- Legge  13 febbraio  2001,  n. 48,  art. 22,  comma 3,  in combinato
  disposto  con  l'art. 123-bis,  del  regio decreto 30 gennaio 1941,
  n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 51.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5515 del 2004
RG.,  proposto da Luca Ruffino, rappresentato e difeso dagli avvocati
Gherardo  Marone  e  Leonardo  Salvatori elettivamente domiciliato in
Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avvocato Salvatori;
    Contro  il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
presso  la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
ex  lege,  Consiglio  superiore  della  magistratura,  in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore,  non costituito in giudizio per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
        a)  del  bando  di  concorso per la copertura di 350 posti di
uditore  giudiziario indetto con d.m. 23 marzo 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2004 - 4ª serie speciale, nella
parte  in  cui: 1) prevede la prova preliminare; 2) accorda l'esonero
dalla  prova  preliminare  e consente l'ammissione diretta alle prove
scritte ai candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a)  magistrato militare, amministrativo o contabile; b) procuratore o
avvocato  dello  Stato;  c)  idoneo  in uno degli ultimi tre concorsi
espletati in precedenza; d) diplomato alla scuola di specializzazione
per  le  professioni  legali,  benche' iscritto al corso di laurea in
giurisprudenza  prima dell'anno accademico 1998-1999; e) candidato in
procinto  di  conseguire  il  diploma di specializzazione di cui alla
precedente  lettera  d) o di acquisire una delle qualita' di cui alle
lettere  a),  b),  c)  purche'  ne  faccia  espressa  richiesta nella
domanda;
        b) del 19 ottobre 2001;
        c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso
e/o consequenziale.
    Visto il ricorso e i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  camera  di  consiglio del 16 giugno 2004 il Primo
Referendario  Davide  Soricelli; uditi altresi' l'avvocato Marone per
il ricorrente e l'avvocato Ferrante per il ministero della giustizia;

                              F a t t o

   e   D i r i t t o      1.  -  L'art. 17, comma 113, della legge 15
maggio  1997,  n. 127  ha  delegato  il Governo ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  per  modificare  la disciplina del concorso per
l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti
principi  e  criteri  direttivi:  «semplificazione delle modalita' di
svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione  al  concorso,  dell'obbligo  di  conseguire  un diploma
esclusivamente  presso  scuole  di  specializzazione  istituite nelle
universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza».
    1.1.  -  In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 17
novembre 1997, n. 398.
    Il decreto in questione ha previsto - relativamente agli iscritti
al corso di laurea in giurisprudenza a decorrere dall'anno accademico
1998/1999  -  che  l'ammissione  al  concorso per uditore giudiziario
fosse condizionata al possesso del diploma di specializzazione per le
professioni  legali;  esso  ha  altresi' previsto in via residuale la
possibilita' di ammissione al concorso di candidati in possesso della
sola laurea in giurisprudenza (art. 6 che ha novellato l'art. 124 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
    In  particolare il citato art. 124 e' stato cosi' modificato: «al
concorso  sono  ammessi  i  laureati  in  giurisprudenza in possesso,
relativamente  agli  iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno  accademico  1998/1999,  del  diploma  di  specializzazione
rilasciato  da  una  delle scuole di cui all'art 17, comma 114, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando  di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno
e  non  superiore  ai  quaranta,  soddisfino alle condizioni previste
dall'art. 8  del  presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti  dalle  leggi vigenti» (comma 1); il successivo terzo comma
prevede  peraltro  che,  qualora  le  domande  di  partecipazione  al
concorso  presentate  dai  candidati  in  possesso  del diploma siano
inferiori  a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso
e'  bandito,  «sono  altresi' ammessi, previo superamento della prova
preliminare  di  cui  all'art  123-bis  ed  in  misura pari al numero
necessario  per  raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati
in  possesso  della  sola laurea in giurisprudenza» (comma 3). Con la
legge  13  febbraio  2001,  n. 48  quest'ultima  disposizione  veniva
modificata eliminando - in armonia con la sua prevista soppressione e
con   l'introduzione  del  sistema  dei  «correttori  esterni»  -  il
riferimento alla prova preliminare.
    1.2.  -In  applicazione  della  prescrizione  di una introduzione
graduale   del   possesso   del  diploma  di  specializzazione  nelle
professioni  legali  come condizione per l'ammissione al concorso, e'
stata  quindi  prevista,  per  i  laureati  in  giurisprudenza non in
possesso  del  diploma  di specializzazione nelle professioni legali,
l'ammissione  al  concorso,  subordinatamente  al  superamento di una
prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici
e consistente nella risposta ad un questionario.
    La  prova  in  questione  era disciplinata dall'art. 2 del d.lgs.
n. 398  che  introduceva  nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il seguente
art.  123-bis:  «1)  La  prova preliminare e' diretta ad accertare il
possesso  del  requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di
sistemi  informatizzati.  2)  La  prova  preliminare ha luogo in sedi
decentrate  anche  per  gruppi  di  candidati  divisi  per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.  Essa  verte sulle materie oggetto della prova scritta del
concorso  e  consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate
con   le   modalita'   stabilite  dal  regolamento  di  cui  all'art.
123-quinques,  alle  quali il candidato risponde scegliendo una delle
risposte  prefissate.  Le  domande  sono  predisposte  con  esclusivo
riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed
orientamenti  giurisprudenziali  e  dottrinali.  Ad ogni candidato e'
assegnato  un  ugual  numero di domande. 3) La graduatoria e' formata
avvalendosi   di  strumenti  informatici  sulla  base  del  punteggio
assegnato  alle  risposte. 4) Alla prova scritta e' ammesso un numero
di  candidati  pari  a  cinque  volte  i posti messi a concorso. Sono
comunque  ammessi  alle prove scritte i candidati che hanno riportato
lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  che  risulta ammesso ai sensi del
comma  3. Della ammissione alla prova scritta e' data notizia secondo
modalita'  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia.  5) Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla
prova  scritta,  oltre  i  limiti  di cui al comma 4: a) i magistrati
militari  amministrativi e contabili; b) i procuratori e gli avvocati
dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneita' in uno degli
ultimi  tre  concorsi  espletati  in  precedenza; d) coloro che hanno
conseguito  il diploma di specializzazione per le professioni legali,
benche' iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno
accademico   1998/1999.   6)   il  mancato  superamento  della  prova
preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai fini di cui all'art. 126,
primo comma.
    1.3.  - Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della
citata legge 13 febbraio 2001, n. 48.
    La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi
abrogate  le  disposizioni  disciplinanti  la  prova  in questione (a
partire  dal  citato  art. 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e
l'obiettivo  di semplificazione e accelerazione dello svolgimento del
concorso prima garantito dalla stessa e' stato affidato a «correttori
esterni»;  in  particolare  l'art.  9,  comma 5, della legge n. 48 ha
introdotto  nel  piu'  volte  citato  r.d.  30  gennaio  1941,  n. 12
l'art. 12-quinquies  che  ha  previsto,  qualora i candidati siano in
numero superiore a cinquecento, l'affidamento della valutazione degli
elaborati concorsuali a «correttori esterni» individuati dai Consigli
giudiziari  in  magistrati,  avvocati  che  siano iscritti negli albi
speciali  per le giurisdizioni superiori e professori universitari in
materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilita'.
    L'art.  18  della legge n. 48 ha inoltre previsto il reclutamento
di  uditori  giudiziari  per  la  copertura  di tutti i posti vacanti
nell'organico  della  magistratura  alla  data  della  sua entrata in
vigore  mediante  tre  concorsi  da bandire entro tre anni dalla data
della  sua  entrata in vigore. Particolarita' di tali concorsi e' che
in  essi  la  prova  scritta  verte  su  solo due delle (tre) materie
indicate  dal  comma 1 dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
    Nelle  more  dell'introduzione del sistema dei correttori esterni
il successivo art. 22 ha poi previsto una normativa transitoria cosi'
articolata:  «qualora  non  sia  possibile completare tempestivamente
l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti
secondo  la  disciplina  prevista  dall'art.  125-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge,
il  Ministro  della  giustizia  puo',  sentito il Consiglio superiore
della   magistratura,   differire,   con  proprio  decreto  motivato,
l'applicazione  della  disciplina  medesima  ai concorsi successivi a
quelli  previsti  dal comma 1 dell'art. 18. In tal caso i concorsi di
cui  al  medesimo  comma  1  dell'art.  18 sono preceduti dalla prova
preliminare  prevista  dall'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12,  nel  testo  previgente  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  e si svolgono secondo la disciplina di cui al
capo  III  della  presente  legge; si applicano altresi' gli articoli
123-quater  e  123-quinquies  del  citato  regio  decreto  nel  testo
previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».
    1.4.   -   In   concreto  la  condizione  dell'impossibilita'  di
organizzare  il  sistema  di  correzione  basato sui c.d. «correttori
esterni» si e' verificata, cosicche' - nella imminenza della scadenza
del termine di tre anni di cui al citato art. 18 - il ministero della
giustizia   ha   bandito   i  due  concorsi  residui,  prevedendo  lo
svolgimento  della  prova  preliminare in conformita' alla disciplina
dell'art. 123-bis.
    2.  -  Questo  sinteticamente descritto e' il quadro normativo in
cui si inserisce il ricorso in esame.
    Con  tale  ricorso  il ricorrente - laureato in giurisprudenza in
possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della  professione  di
avvocato,  del diploma di specializzazione in diritto amministrativo,
vincitore  del  concorso  a  cattedra  per  l'insegnamento di materie
giuridiche  e  di  master  di  secondo  livello presso la Universita'
«Bocconi»  di  Milano  -  impugna  il  bando  di concorso indicato in
epigrafe.
    2.1.  - Egli denuncia anzitutto l'illegittimita' della previsione
della  prova  preliminare;  denuncia  altresi'  l'illegittimita'  del
previsto esonero dalla prova di magistrati militari, amministrativi o
contabili, di procuratori o avvocati dello Stato, degli idonei in uno
degli  ultimi  tre  concorsi  espletati in precedenza e dei diplomati
alla  scuola  di  specializzazione per le professioni legali, benche'
iscritti  al  corso  di  laurea  in  giurisprudenza  prima  dell'anno
accademico   1998/1999,   nonche'  dei  candidati  «in  procinto»  di
conseguire  il  diploma  di specializzazione o di acquisire una delle
qualita'  sopra  indicate;  denuncia  infine  l'illegittimita'  della
mancata  previsione  ad  opera  del  bando  dell'esonero  dalla prova
preliminare per i candidati abilitati all'esercizio della professione
di avvocato ovvero in possesso di dottorato di ricerca.
    2.2.   -  In  estrema  sintesi  il  ricorrente  denuncia  che  la
previsione della prova preliminare e' intrinsecamente irrazionale, in
quanto e' inidonea a svolgere la sua funzione: sul punto egli precisa
che,  se  la  funzione  della  prova  e'  quella  di «alleggerire» la
procedura,  e' irrazionale la previsione di ampie categorie esonerate
dal suo sostenimento; se invece la prova ha funzione «selettiva» essa
si   risolve   in   un   aggravamento   della   procedura  e  in  una
discriminazione  a danno dei candidati non rientranti in alcuna delle
categorie beneficiarie dell'esonero.
    A   quest'ultimo   riguardo   il   ricorrente   aggiunge  che  la
discriminazione  e'  aggravata  dalla circostanza che l'esonero dalla
prova  e' previsto anche a favore di candidati non ancora in possesso
del  diploma  di  specializzazione  per  le  professioni  legali alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso ma solo «in procinto» di conseguirlo.
    2.3.   -   Sottolinea   il   ricorrente  che  la  previsione  del
mantenimento  in via transitoria della prova preliminare da parte del
citato  art.  22  della legge n. 48 presupponeva il verificarsi delle
seguenti condizioni: immediata indizione dei concorsi di cui all'art.
18  e  impossibilita'  di  istituire  i «correttori esterni»; nessuna
delle   due  condizioni,  ad  avviso  del  ricorrente,  si  e'  pero'
verificata, dato che il ministero ha bandito i concorsi dopo un lungo
intervallo  di  tempo  (e  solo  in  forza di due successive proroghe
legislative   del  termine:  cfr.  art.  19,  comma  2,  della  legge
28 dicembre  2001,  n. 448 e art. 12 del d.l. 25 ottobre 2002, n. 236
convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre  2002,  n. 284)  ed ha omesso di rendere operante il sistema
dei  correttori, pur avendo avuto tutto il tempo - circa quattro anni
per effetto delle proroghe - per approntarlo.
    Questa   sostanziale   dissoluzione   del   quadro  normativo  di
riferimento,   secondo   la   tesi   del   ricorrente,  escludeva  la
possibilita'  del  mantenimento  della  prova  preliminare e imponeva
all'amministrazione di ammettere ai concorsi di cui all'art. 18 tutti
i  candidati, senza onere di sottoporsi a prove preliminari. In altri
termini,   secondo  il  ricorrente,  la  reintroduzione  della  prova
preliminare,    nell'ipotesi    di    impossibilita'    di    rendere
tempestivamente  operante il sistema dei correttori esterni, aveva un
senso  -  considerato  che il legislatore, sopprimendola, aveva preso
atto  della  sua  sostanziale  inadeguatezza - solo se effettivamente
fossero  stati  banditi  entro  un  anno dall'entrata in vigore della
legge  n. 48  tre  concorsi per la copertura di tutti i posti vacanti
nell'organico  della  magistratura  (come infatti era originariamente
previsto); solo in tal caso infatti avrebbe avuto un senso sottoporre
i  candidati  alla  prova  preliminare  al fine di alleggerire l'iter
concorsuale.  Il  mantenimento  della prova preliminare nelle attuali
diverse  condizioni  finisce invece per tradursi semplicemente in una
grave  violazione  del  principio  della  parita'  di trattamento nei
confronti dei candidati che non beneficiano dall'esonero dalla prova.
    2.4.  -  In via gradata il ricorrente sostiene l'irragionevolezza
del mancato esonero dalla prova preliminare dei candidati in possesso
dell'abilitazione   all'esercizio   della  professione  di  avvocato,
costituendo  quest'ultima  un  quid  pluris  rispetto  al  diploma di
specializzazione  per  le  professioni  legali, e di titoli di studio
post  universitari  diversi  dal  diploma  di specializzazione per le
professioni legali.
    2.5.  - Il ministero della giustizia si e' costituito in giudizio
e resiste al ricorso.
    3.  -  Con  ordinanza  adottata  nella camera di consiglio del 16
giugno  2004  e'  stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela
cautelare.  Il  ricorrente  e' stato pertanto esonerato dall'onere di
sostenere  la  prova  preliminare,  in  attesa - dopo la pronuncia da
parte della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita'
che  viene sollevata con la presente ordinanza (ai punti 8 e succ.) -
della  pronunzia  definitiva sull'istanza di tutela cautelare e della
decisione di merito.
    4. - Nelle controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che il
bando  di  concorso  impugnato  costituisce puntuale esecuzione delle
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3,
della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  salvo  quanto  riguarda l'esonero dalla prova
preliminare  per  i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  ovvero la
qualita'   di   magistrato   militare,  amministrativo  o  contabile,
procuratore  o  avvocato  dello  Stato  ovvero di idoneo ad uno degli
ultimi  tre  concorsi, esonero che infatti non e' previsto dal citato
art. 123-bis.
    4.1.  -  Sul  punto  deve  solo  rilevarsi  che  le ragioni della
censurata  «reintroduzione»  della  prova preliminare risiedono nella
circostanza  che il sistema dei «correttori esterni» introdotto dalla
legge  n. 48  non e' stato attuato in tempi compatibili coi termini -
peraltro   prorogati   -   previsti   per  l'indizione  dei  concorsi
programmati  dall'art. 18.  Si  e'  cioe'  verificato  il presupposto
previsto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge per la transitoria
«sopravvivenza»   del   meccanismo  di  selezione  dei  candidati  da
ammettere  alle prove scritte basato sulla prova preliminare e per la
conseguente  ultrattivita'  della  disciplina degli articoli 123-bis,
123-quater   e   123-quinquies  del  r.d.  n. 12  del  1941,  la  cui
abrogazione  da  parte  della stessa legge n. 48 relativamente ai tre
concorsi  previsti  dall'art. 18 doveva considerarsi subordinata alla
condizione   della  istituzione  dei  correttori  esterni.  In  altri
termini,  l'abrogazione  della  prova  preliminare  (e della relativa
disciplina normativa) era condizionata alla realizzazione del sistema
dei  correttori  esterni  di cui all'art. 125-quinquies, cosicche' la
mancata  verificazione  della condizione in questione comporta che la
prova  (e  la  relativa  normativa)  continuino ad applicarsi ai soli
concorsi previsti dall'art. 18 della legge n. 48.
    4.2.  - La conclusione e' che la previsione da parte del bando di
concorso  impugnato  della  prova  preliminare  e della necessita' di
sottoposizione  alla  stessa  dei  candidati non rientranti in alcuna
delle  categorie  indicate  dal  quinto  comma dell'art. 123-bis piu'
volte   citato   non   e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale
dell'amministrazione  ma il risultato dell'applicazione di specifiche
disposizioni  legislative:  dunque  la sostanza delle censure dedotte
finisce   con   il   risolversi   nella   questione  di  legittimita'
costituzionale  delle  norme  citate  -  cioe' del combinato disposto
degli  articoli  22,  comma  3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - nella parte in cui
prescrivono  la  sottoposizione di una parte dei candidati alla prova
preliminare ovvero nella parte in cui - nell'individuare le categorie
esonerate da tale prova - non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli
ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa.
    5.  -  Al  riguardo e' necessario rilevare che la introduzione, a
scopi di semplificazione e accelerazione dell'iter concorsuale, della
necessita'  di  sottoporre  i  candidati  ad  una  prova  preliminare
preordinata  ad  accertare  il  possesso  da  parte loro di requisiti
culturali  di  base non appare irragionevole; essa, infatti, consente
di  ridurre  il  numero  dei  partecipanti  alle  prove scritte - con
conseguente  riduzione della complessita' e dei tempi della procedura
- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parita' di
trattamento  degli interessati; e' indiscutibile che tale sistema non
sia  l'unico  possibile e che esso presenti degli inconvenienti ma la
sua   previsione  e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale  del
legislatore che non risulta palesemente irragionevole.
    6.  - L'attenzione deve quindi essere «spostata» sul regime degli
«esoneri» dall'onere di sottoposizione alla prova preliminare.
    Sul  punto  deve  rilevarsi  che la previsione dell'esonero dalla
prova  preliminare  a  favore dei soggetti in possesso del diploma di
specializzazione  per le professioni legali non appare irragionevole,
data che tale diploma costituisce «a regime» il requisito normalmente
richiesto per l'ammissione al concorso.
    7.  -  L'esonero previsto in favore di magistrati amministrativi,
contabili  e  militari  e  di  avvocati  e  procuratori  dello  Stato
parimenti  non  appare  irragionevole;  se  la  finzione  della prova
preliminare   e'  quella  di  accertare  il  possesso  dei  requisiti
culturali  (come  testualmente  stabilisce  l'art. 123-bis piu' volte
citato), e' giustificabile che la prova non debba essere sostenuta da
parte  di  soggetti  vincitori  di  concorsi  pubblici in larga parte
analoghi  a quello previsto per l'accesso alla magistratura ordinaria
(in  alcuni casi addirittura si tratta di concorsi di secondo grado);
non  dissimili  considerazioni  possono  farsi  per  la categoria dei
soggetti  risultati  idonei  non  vincitori  in precedenti concorsi a
uditore  giudiziario.  Tra l'altro deve aggiungersi che il numero dei
beneficiari  dell'esonero appartenenti alle categorie in esame appare
decisamente  esiguo  e tale quindi da non incidere significativamente
sulle   esigenze   di   semplificazione   e  accelerazione  dell'iter
concorsuale che giustificano la previsione della prova preliminare.
    7.1.  -  Anche  il mancato esonero per i candidati in possesso di
titoli   di   studio   post-universitari   diversi   dal  diploma  di
specializzazione    per    le    professioni   legali   (diplomi   di
specializzazione   rilasciati  in  base  alla  normativa  previgente,
dottorato  di  ricerca, etc. ...) non appare irragionevole in quanto,
da  un  lato,  risulta  coerente  con  la  normativa disciplinante «a
regime» i requisiti di ammissione al concorso per uditore giudiziario
e, dall'altro, appare giustificata dalla circostanza che la scuola di
specializzazione  per  le  professioni legali - a differenza di altri
titoli  -  e' istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato in
giurisprudenza  una  formazione  post-universitaria  finalizzata allo
svolgimento  delle  funzioni  di  magistrato  e  delle professioni di
avvocato o notaio.
    8.   -   Cio'   premesso,  deve  esaminarsi  la  questione  della
legittimita'   costituzionale   della  previsione  della  generale  e
indifferenziata  necessita'  di sottoposizione alla prova preliminare
dei  candidati  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato.
    9.  -  Ritiene  il  Collegio che la questione sia rilevante e non
manifestamente infondata.
    10.  -  Per  quanto  attiene  al  profilo  della  rilevanza della
questione,  il  combinato  disposto degli articoli 22, comma 3, della
legge  13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12 prescrive che i laureati in giurisprudenza che intendano
partecipare  ai  concorsi  per uditore giudiziario di cui all'art. 18
della  legge  n. 48  e che non appartengano ad alcuna delle categorie
indicate   nel   quinto  comma  dell'art.  123-bis  devono,  ai  fini
dell'ammissione  alle  prove scritte, sostenere la prova preliminare;
cio'   vale   evidentemente  anche  per  i  candidati  che,  come  il
ricorrente,  abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio della
professione di avvocato. In definitiva, nella previsione della legge,
quest'ultima condizione e' irrilevante ai fini dell'esonero.
    Una eventuale «sentenza di accoglimento parziale» che dichiarasse
l'illegittimita'  costituzionale  del  combinato disposto degli artt.
22,  comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12,  nella  parte  in cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  del  concorso  dei  candidati  in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della professione di avvocato caducherebbe pertanto la
norma  che  impone  al  ricorrente  l'onere  di  sostenere  la  prova
preliminare,  determinando  la  illegittimita' in parte qua dell'atto
impugnato,   con  conseguenti  ricadute  sulla  definitiva  pronuncia
sull'istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, sulla decisione
sul  merito  del  ricorso;  vi e' quindi una concreta incidenza della
decisione   della   questione  di  costituzionalita'  sul  successivo
svolgimento  della  fase  cautelare e di quella di merito, tanto piu'
che  la definizione del merito del ricorso, a seguito della pronuncia
del  giudice  della  legittimita'  delle leggi, potrebbe avvenire con
sentenza  succintamente motivata, nel concorso dei presupposti di cui
agli  artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; tanto e'
sufficiente a far ritenere rilevante la questione.
    11.  -  Si puo' pertanto esaminare il profilo della non manifesta
infondatezza della questione.
    Ad   avviso   del   collegio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   ha   carattere  di  non  manifesta  infondatezza  in
riferimento  al  principio  di  uguaglianza e ragionevolezza previsto
dall'art.  3  e  ribadito, per quanto attiene all'accesso ai pubblici
uffici,  dall'art. 51 (ove si parla di accesso ai pubblici uffici «in
condizioni di uguaglianza»).
    12.  -  Al  riguardo  occorre  fare  una  premessa: all'esame del
tribunale  e'  la  sola  normativa  transitoria  relativa ai concorsi
previsti  dall'art.  18  della  legge  n. 48. La normativa «a regime»
imperniata  sulla  previsione  del diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e
«privilegiato»  per  l'ammissione al concorso a uditore giudiziario -
che  ha  peraltro  una  sua  intrinseca  coerenza  inserendosi  in un
generale  disegno  di  politica legislativa relativo all'accesso alle
«professioni legali» - esula dal thema decidendum.
    12.1.  - Riguardo alla questione cosi' come sopra delineata, deve
anzitutto  evidenziarsi  che,  secondo  la  previsione  del  d.m.  11
dicembre   2001,   n. 475,  il  diploma  nlasciato  dalle  scuole  di
specializzazione  per  le  professioni legali e' valutato ai fini del
compimento  della  pratica per l'accesso alla professione di avvocato
(oltre  che  di  notaio)  per  il  periodo  di un anno (in pratica il
tirocinio  necessario  per  l'ammissione all'esame di abilitazione e'
ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali);
la  circostanza che i diplomati in questione accedano direttamente al
concorso a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere
un   anno  di  tirocinio  per  l'ammissione  all'esame  di  avvocato,
lascerebbe  intendere  che  il superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  avvocato  costituisca  un quid
pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale
che  i  diplomati  siano  ammessi  direttamente al concorso a uditore
giudiziario  e  che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato.
    Sul  punto  va  sottolineato  che  la  disposizione  del  d.m. in
questione  attua  la  specifica  previsione  dell'art. 17, comma 114,
della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui «anche in deroga alle
vigenti   disposizioni   relative  all'accesso  alle  professioni  di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce,  nei  termini  che  saranno  definiti  con  decreto  del
Ministro  di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica».
    A  cio'  si  aggiunge  che  il  titolo  di avvocato e' condizione
sufficiente  per  l'esercizio  delle  funzioni  di docente e di tutor
presso  le  scuole  di specializzazione per le professioni legali; da
questo  punto  di  vista  un ulteriore elemento di irrazionalita' del
sistema  e'  costituito  dal  fatto  che  chi  puo' svolgere, essendo
avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole di specializzazione
non  puo'  invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore
giudiziario  al  pari  dei  suoi  allievi  che  abbiano conseguito il
diploma.
    12.2.  -  Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano
la  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita' costituzionale di cui trattasi.
    12.2.1.  -  Un primo elemento e' costituito dall'art. 126-ter del
r.d.  n. 12 del 1941. Tale articolo e' stato introdotto proprio dalla
legge  n. 48 piu' volte citata e detta una normativa che si inserisce
nel   sistema   «a  regime»  di  accesso  all'ufficio  di  magistrato
ordinario.
    In  sintesi  l'articolo  in  questione prevede - per cosi' dire a
latere all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore
giudiziario  -  un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque
anni   di   effettivo  esercizio  della  professione  o  che  abbiano
esercitato  funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio»,
riservando  a  tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica
di  magistrato  di tribunale, «un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».
    12.2.2.  -  Questa  disposizione  - benche' non ancora entrata in
vigore  -  si  inserisce  in  un  sistema  che,  per  l'accesso  alle
magistrature  speciali e all'Avvocatura dello Stato, gia' attribuisce
rilevanza al titolo di avvocato.
    L'art.  14,  n. 6  della  legge  6  dicembre  1971, n. 1034, come
modificato  dalla  legge  24  febbraio  1997, n. 27, nel disciplinare
l'accesso  al  concorso  a  referendario  di Tribunale amministrativo
regionale (che costituisce un concorso cd. di secondo grado), prevede
che  ad  esso  possano  partecipare  gli  avvocati  con  otto anni di
iscrizione  all'albo  professionale (ed e' interessante osservare che
l'anzianita' originariamente prevista era di quattro anni).
    Analogamente l'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nel
disciplinare  l'accesso  al  concorso  a referendario della Corte dei
conti  (altro  concorso  cd.  di  secondo grado), prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati  con  cinque  anni  di iscrizione
all'albo professionale.
    Ancora  analogamente l'art. 1 della legge 20 giugno 1995, n. 519,
nel  disciplinare  l'accesso  al  concorso  a  avvocato  dello  Stato
(ulteriore  concorso  c.d.  di  secondo  grado),  prevede che ad esso
possano  partecipare gli avvocati con sei anni di iscrizione all'albo
professionale  (anche in questo caso la legge 24 febbraio 1997, n. 27
ha portato a sei anni di anzianita' il limite che precedentemente era
fissato in un solo anno).
    In  tutti  e  tre  i  casi  al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
    13.  -  Il  quadro  normativo  cosi'  delineato  presenta  dunque
elementi di incomprensibile incoerenza.
    Appare  sicuramente singolare che avvocati aventi «cinque anni di
effettivo  esercizio  della professione» possano essere ammessi ad un
concorso   ad   essi   riservato   per  l'accesso  alla  carriera  di
magistratura   con   la   qualifica  di  magistrati  di  tribunale  e
che,viceversa,  il  titolo di avvocato sia considerato ininfluente ai
fini  dell'esonero  dalla  prova preliminare prescritta per l'accesso
alle  prove  scritte  dei  concorsi a uditore giudiziario (cioe' alla
qualifica  iniziale  della  carriera  di magistratura) previsti dalla
normativa dell'art. 18 della legge n. 48.
    Nello   stesso   tempo   tale   previsione  non  potrebbe  essere
giustificata  in  base  al rilievo che la normativa dell'art. 126-ter
non  e'  ancora  concretamente  operativa  proprio  perche' non si e'
ancora  esaurita  la  fase  dell'espletamento  dei  concorsi  di  cui
all'art. 18.
    Essa  infatti  si  innesta comunque in un quadro normativo che da
tempo  attribuisce  rilevanza al possesso del titolo di avvocato, sia
pur  congiuntamente  ad  una determinata «anzianita» di iscrizione al
relativo  albo  professionale, per l'ammissione a concorsi di secondo
grado  per  l'accesso  a magistrature speciali e all'Avvocatura dello
Stato.
    Da   questo  punto  di  vista  appare  invero  singolare  e  poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianita' di
iscrizione  all'albo  professionale possano essere ammessi a concorsi
di  secondo  grado  per  l'accesso  alla magistratura amministrativa,
contabile   e   all'  avvocatura  dello  Stato,  essendo  allo  scopo
equiparati  ai  magistrati  ordinari  con  qualifica di magistrato di
tribunale,  e  che  quegli  stessi  avvocati,  per  essere ammessi al
concorso (di primo grado) per uditore giudiziario, debbano sottoporsi
ad  una  prova  preliminare  da  cui sono invece esonerati magistrati
amministrativi, contabili e procuratori e avvocati dello Stato, oltre
ai  diplomati  nelle  scuole  di  specializzazione per le professioni
legali  (i quali ultimi, per essere ammessi all'esame di abilitazione
alla  professione  di  avvocato,  devono  svolgere  ancora un anno di
tirocinio).
    14.  -  Questo  sistema  potrebbe trovare una qualche spiegazione
nelle  esigenze  di snellimento della procedura concorsuale che hanno
giustificato,  nel  concorso  a  uditore  giudiziario, l'introduzione
della  prova  preliminare  e  che tendenzialmente giustificano che ad
essa  sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra pero'
che  il  legislatore  -  con la disciplina descritta - sia riuscito a
operare  un  efficace  e  giusto  contemperamento  tra  l'esigenza di
snellimento   del   concorso   e  quella  di  attribuire  ragionevole
rilevanza,  ai  fini  dell'ammissione  diretta  alle prove scritte, a
particolari titoli o condizioni.
    L'omissione di ogni considerazione per la situazione dei soggetti
abilitati   all'esercizio   della   professione   di   avvocato,   in
particolare,  appare  -  in  relazione  al  contesto  normativo sopra
delineato  -  irrazionale  e,  soprattutto,  tale  da determinare una
ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto agli appartenenti
alle  categorie  beneficiarie  invece dell'esonero e - segnatamente -
rispetto  ai  diplomati  nelle  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali.
    15.  -  Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare
la  massima  rilevanza  a  esigenze  di  snellimento  della procedura
concorsuale,  garantendo assoluta parita' di trattamento, prescrivere
che  tutti i candidati si sottoponessero alla prova preliminare; cio'
avrebbe  costituito  esplicazione  di  discrezionalita' legislativa e
avrebbe  soddisfatto  il  principio previsto dagli artt. 3 e 51 della
Costituzione  secondo  cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire
in «condizioni di uguaglianza».
    16.  -  Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito
degli  aspiranti  partecipanti  al concorso, particolari categorie di
soggetti  esentati  dall'onere  di  sostenere la prova preliminare in
ragione  del  possesso  di  particolari titoli che, evidentemente, si
presume  assicurino  il possesso di quei «requisiti culturali» che la
prova medesima e' diretta a verificare.
    Tale  scelta  comportava  pero'  per  il  legislatore  l'onere di
individuare  tali  titoli  o  condizioni  nel  rispetto  di canoni di
ragionevolezza  e  di  coerenza  del  sistema  normativo,  in modo da
garantire  il  rispetto  del principio costituzionale dell'accesso ai
pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo,
come  accennato,  il  necessario bilanciamento ditali principi con le
esigenze   di  semplificazione  dell'iter  concorsuale  sottese  alla
previsione della prova preliminare.
    Per  le  ragioni  sopra  indicate  non sembra che - rispetto alla
categoria degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato
-  tale  bilanciamento  sia  avvenuto con previsioni rispettose degli
artt. 3 e 51 della Costituzione.
    17. - Quanto precede giustifica la valutazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
in  relazione  agli  artt.  3  e 51 della Costituzione, del combinato
disposto degli artt. 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48
e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte in cui
non  prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta
alle   prove   scritte   del   concorso  dei  candidati  in  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    Si  rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e  la  rimessione  degli  atti alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulla questione.
                              P. Q. M.
    Interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, cosi'
dispone:
        a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in
relazione  agli  artt.  3  e  51  della Costituzione, la questione di
legittimita'  costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 22,
comma  3,  della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12  nella  parte  in  cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  dei  concorsi  a  uditore  giudiziario previsti dall'art. 18
della    medesima    legge    n. 48   dei   candidati   in   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
        b)  dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        c)  ordina  che  a  cura  della  segreteria  della Sezione la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella  Camera di consiglio del 16 giugno
2004.
                       Il Presidente: Calabro'
Il primo referendario estensore: Soricelli  05C0270