N. 82 ORDINANZA 23 febbraio - 2 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Opere pubbliche - Approvazione dei progetti preliminari - Enti locali
  direttamente  interessati  alla  costruzione  dell'infrastruttura -
  Partecipazione  alla  decisione  nella  forma dell'intesa - Mancata
  previsione  -  Denunciata lesione del principio di sussidiarieta' e
  del  principio di leale collaborazione, violazione delle competenze
  amministrative  regionali  e  comunali  nella materia urbanistica -
  Difetto   di   competenza   del   giudice  rimettente  -  Manifesta
  inammissibilita'   della  questione  -  Assorbimento  di  ulteriori
  profili relativi alle eccezioni pregiudiziali.
- Legge  21 dicembre  2001,  n. 443,  art. 1,  commi 1  e 2; legge 1°
  agosto  2002, n. 166, artt. 13 e 14; d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190,
  artt. 1, comma 2, e 3.
- Costituzione,  artt. 3,  5,  97,  117,  118  e 120; statuto Regione
  Siciliana, art. 14.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1
e  2,  della  legge  21 dicembre  2001,  n. 443 (Delega al Governo in
materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici ed
altri  interventi  per il rilancio delle attivita' produttive), degli
articoli 13  e  14 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti) e degli articoli 1, comma 2, e
3  del  decreto-legislativo  20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della
legge   21 dicembre   2001,   n. 443,   per  la  realizzazione  delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse  nazionale),  promosso  con  ordinanza del 3 marzo 2004 dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania,  sul  ricorso  proposto  da  Pietro Vinci ed altri contro il
Comitato  Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ed
altri,  iscritta  al  n. 483 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Pietro Vinci, della Regione
Calabria,  della  societa'  Stretto di Messina s.p.a., della societa'
FINTECNA  -  Finanziaria  per  i  Settori  Industriale  e dei Servizi
s.p.a.,  della  Federazione  dei  Verdi  ed altra, della associazione
Italia  Nostra-onlus  ed  altra,  nonche'  l'atto  di  intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 gennaio  2005  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi  gli  avvocati  Carmelo  Briguglio  per Pietro Vinci, Carlo
Milana  e Michele Pallottino per la Regione Calabria, Piero d'Amelio,
Angelo  Clarizia  e  Giuseppe  Morbidelli  per la societa' Stretto di
Messina  s.p.a.,  Stefano  Vinti  e  Salvatore  Alberto Romano per la
societa'  FINTECNA  -  Finanziaria  per  i  Settori Industriale e dei
Servizi   s.p.a.  -,  Paola  Balducci  e  Luca  Di  Raimondo  per  la
Federazione  dei  Verdi ed altra, Luca Di Raimondo per l'associazione
Italia  Nostra-onlus  ed altra e l'avvocato dello Stato Marco Corsini
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione  staccata  di  Catania,  con ordinanza emessa in data 3 marzo
2004,   ha   sollevato   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  commi 1  e  2,  della  legge  21 dicembre  2001, n. 443
(Delega  al  Governo  in  materia  di  infrastrutture ed insediamenti
produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per  il rilancio delle
attivita' produttive), degli artt. 13 e 14 della legge 1 agosto 2002,
n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), degli
artt. 1,  comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
(Attuazione   della   legge   21 dicembre   2001,   n. 443,   per  la
realizzazione  delle  infrastrutture  e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale), in riferimento agli artt. 3, 5,
97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto
legislativo  15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2;
        che il giudice a quo ha ritenuto che le indicate disposizioni
non  appaiono rispettose del principio di sussidiarieta' (che informa
gli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione) e del principio di leale
collaborazione (che ispira l'art. 120 della Costituzione);
        che  il rimettente ha osservato, in particolare, che le norme
sospettate   di   illegittimita'   costituzionale  non  prevedono  la
partecipazione  nella  forma  dell'intesa  anche  degli  enti  locali
direttamente  interessati  dalla  costruzione  dell'infrastruttura, e
che,   pur   stabilendo   l'acquisizione   di  pareri  obbligatori  e
parzialmente   vincolanti   resi  da  regioni  e  province  autonome,
consentono   tuttavia  che  in  sede  di  approvazione  del  progetto
preliminare  si  possa  prescindere  da  qualsiasi  parere degli enti
locali;
        che,  inoltre, la circostanza che l'approvazione del progetto
comporti automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti viola
le  competenze  amministrative,  sia  regionali  che  comunali, nella
materia urbanistica, rimessa alla potesta' normativa e amministrativa
degli   enti   locali  ai  sensi  degli  artt. 5,  117  e  118  della
Costituzione e dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana;
        che  si  e'  costituito  in  giudizio il primo ricorrente nel
giudizio   a   quo,   chiedendo  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia venga accolta;
        che  si  e'  costituita,  altresi',  la  societa'  Stretto di
Messina   s.p.a.   deducendo,  preliminarmente,  l'irrilevanza  della
questione  per  incompetenza  del  giudice a quo e per pretestuosita'
della rimessione, e nel merito la non fondatezza della stessa;
        che,  inoltre,  si e' costituita la societa' FINTECNA s.p.a.,
deducendo,  anch'essa,  in  via preliminare, l'inammissibilita' della
questione sollevata e, nel merito, la sua infondatezza;
        che  anche  la  Regione Calabria si e' costituita in giudizio
eccependo l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
la quale ha, a sua volta, eccepito l'inammissibilita' della questione
in  quanto,  con  sentenza  24 maggio  2004, n. 3395, il Consiglio di
Stato  ha  dichiarato  la  competenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio; nel merito, quindi, ha chiesto di dichiarare non
fondata la questione stessa;
        che  si sono, altresi', costituite la Federazione dei Verdi e
l'Associazione  Qualita'  Italia-onlus,  che  hanno,  invece, chiesto
l'accoglimento della questione;
        che, analogamente, hanno chiesto dichiararsi l'illegittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  in  esame l' associazione Italia
Nostra-onlus  e  l'Associazione  Italiana  per il World Wide Fund for
Nature (WWF);
        che   in   prossimita'   dell'udienza   pubblica  sono  state
depositate  articolate  memorie, con le quali sono state approfondite
le  difese  gia'  svolte,  invocandosi,  in particolare, da parte del
primo  ricorrente  nel giudizio a quo, a sostegno dell'ammissibilita'
della  questione,  l'art. 22  delle  norme  integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Sicilia,  sezione  staccata  di  Catania,  dubita  della legittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  innanzi  indicate per violazione
degli   artt. 3,   5,  97,  117,  118  e  120  della  Costituzione  e
dell'art. 14  del  regio  decreto  legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione  dello  statuto  della  Regione  siciliana), convertito
nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
        che  la  suddetta  questione  e'  stata sollevata in sede del
ricorso  giurisdizionale proposto da un gruppo di cittadini residenti
nel  comune  di Messina, i quali hanno chiesto l'annullamento, previa
in  via  cautelare  la sospensione della loro efficacia, dei seguenti
atti:
    --  delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE)  n. 86  del  1° agosto  2003, avente ad oggetto «1°
programma  delle  opere strategiche legge n. 433 del 2001 Ponte sullo
Stretto di Messina»;
    --  proposta  di  parere  di  valutazione  di  impatto ambientale
formulata  in  data  20  giugno 2003  dalla  Commissione speciale VIA
relativamente al progetto preliminare dell'opera «Ponte sullo Stretto
di Messina»;
    -- delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001;
    --  nota  n. 362  del  31 luglio  2003, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la relazione
istruttoria   concernente   il  progetto  preliminare  dell'opera  in
argomento, proponendone l'approvazione;
    --  relazione  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    --  pareri resi dal Ministero per i beni e le attivita' culturali
nell'ambito delle procedure di approvazione del progetto preliminare;
    --  pareri ed intese resi dalla Regione Siciliana e dalla Regione
Calabria,  in  ordine  all'approvazione e localizzazione del progetto
preliminare del «Ponte sullo Stretto di Messina»;
    nonche',  «ove  occorra  e per quanto di interesse», gli atti e i
provvedimenti  richiamati nella delibera del CIPE di approvazione del
progetto preliminare;
        che nell'ordinanza di rimessione si rileva come, con il primo
motivo  di  ricorso,  i ricorrenti abbiano eccepito la illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 1,  della  legge n. 443 del 2001,
dell'art. 13  della legge n. 166 del 2002 e degli artt. 1, comma 2, e
3 del d.lgs. n. 190 del 2002;
        che   nel   giudizio   a  quo,  in  limine  litis,  e'  stato
tempestivamente   proposto  dalle  parti  resistenti  regolamento  di
competenza,  con indicazione, quale giudice competente, del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
        che  tra  le  parti del giudizio a quo non e' stato raggiunto
accordo   sulla   remissione   del   ricorso  al  suddetto  Tribunale
amministrativo regionale;
        che   il   giudice  adito,  nella  camera  di  consiglio  del
24 febbraio  2004, in sede di trattazione della domanda cautelare, ha
adottato tre ordinanze, tutte depositate il successivo 3 marzo;
        che  con  la  prima  ordinanza (n. 366 del 2004) il giudice a
quo,  ritenuto  «che  il ricorso evidenzia profili di fondatezza, con
particolare  riferimento al primo motivo (...) incentrato interamente
sulla  dedotta  incostituzionalita'  della  legge  n. 443  del 2001 e
successive  modifiche  e  integrazioni,  la cui risoluzione e' dunque
decisiva ai fini della delibazione della domanda cautelare (...)», ha
rigettato,  allo  stato,  quest'ultima  «fino  all'esito del giudizio
avanti  la  Corte  costituzionale  ed  alla restituzione degli atti»,
rinviando in tal modo la pronuncia definitiva sulla domanda cautelare
ad una camera di consiglio successiva alla pronuncia di questa Corte;
        che  con  la  seconda  ordinanza  (n. 368 del 2004) lo stesso
giudice  ha  sollevato  la  questione  di legittimita' costituzionale
disponendo la sospensione del giudizio;
        che con la terza ordinanza (n. 372 del 2004) il rimettente ha
disposto  la  trasmissione  degli  atti  al Consiglio di Stato per la
decisione sul regolamento di competenza, giudicato non manifestamente
infondato  a norma dell'art. 31, quinto comma, della legge 6 dicembre
1971,  n. 1034  (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali),
come  modificato  dall'art. 9,  comma 4,  della legge 21 luglio 2000,
n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
        che   il   giudice   a   quo  ha  ritenuto  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
delle  norme  sopra  richiamate  «nella  parte  in  cui non prevedono
adeguate   forme   di   partecipazione   alla   decisione  in  ordine
all'approvazione  dei  progetti preliminari delle opere pubbliche ivi
previste  in favore dei comuni e Citta' metropolitane», per contrasto
con  gli  artt. 3,  5,  97,  117,  118 e 120 della Costituzione e con
l'art. 14  del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito nella legge cost.
n. 2 del 1948;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha  preliminarmente  eccepito  l'inammissibilita'  della
questione   sollevata   dal  Tribunale  amministrativo  regionale  in
considerazione del fatto che il Consiglio di Stato, sezione VI, adito
in  sede  di  regolamento di competenza, con sentenza 24 maggio 2004,
n. 3395,  ha  dichiarato  la  competenza del Tribunale amministrativo
regionale  del Lazio; nel merito ha poi dedotto la infondatezza della
questione medesima;
        che  nel  giudizio  davanti a questa Corte si sono costituite
numerose parti del giudizio a quo, alcune delle quali hanno formulato
sotto  vari profili eccezioni pregiudiziali di inammissibilita' della
questione di legittimita' costituzionale;
        che,  in  particolare,  e' stata eccepita l'irrilevanza della
questione  in  ragione  della  palese incompetenza del giudice a quo,
della  pretestuosita'  della  rimessione,  nonche'  per  essere stata
sollevata  la questione quando era gia' stato proposto regolamento di
competenza   ed   infine   per   l'intervenuto  rigetto  dell'istanza
cautelare;
        che  uno  dei  ricorrenti  nel  giudizio  a quo, costituitosi
davanti   a  questa  Corte,  ha  sostenuto  la  ammissibilita'  della
questione,  in  ragione  di  quanto previsto dall'art. 22 delle norme
integrative  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo
cui  «le  norme  sulla  sospensione  del processo non si applicano ai
giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale neppure nel caso in cui,
per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso
davanti all'autorita' giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di
legittimita' costituzionale»;
        che   l'eccezione  pregiudiziale  di  inammissibilita'  della
questione  per irrilevanza derivante dal palese difetto di competenza
del giudice a quo e' fondata;
        che,  innanzitutto, deve essere considerato non conferente il
richiamo  al  citato art. 22, in quanto, nella specie, non vengono in
rilievo   vicende   che  si  siano  verificate  nel  giudizio  a  quo
successivamente  al  promovimento  della  questione  di  legittimita'
costituzionale,   bensi'   un  vizio  relativo  al  momento  genetico
dell'instaurazione del giudizio incidentale di costituzionalita';
        che,  come  questa  Corte ha gia' avuto modo di affermare, il
difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, come
tale   rilevabile   ictu  oculi,  comporta  l'inammissibilita'  della
questione sollevata per irrilevanza (cfr. ordinanza n. 120 del 1993);
        che    l'incompetenza    per    territorio    del   Tribunale
amministrativo  regionale  della Sicilia emergeva fin dall'origine in
modo manifesto e la relativa questione e' stata sollevata ritualmente
in limine litis dalle parti resistenti nel giudizio a quo mediante la
tempestiva  proposizione  del regolamento di competenza, in quanto il
giudizio  a  quo  aveva  ad  oggetto  l'impugnazione  di  atti la cui
efficacia  territoriale  non  e'  limitata  al solo territorio per il
quale  sussiste  la competenza del Tribunale amministrativo regionale
della  Sicilia (art. 3, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971),
trattandosi   di   atti   concernenti   l'approvazione  del  progetto
preliminare  per  la realizzazione di un'opera di collegamento viario
tra  due  regioni, la Sicilia e la Calabria, e come tale ad efficacia
ultraregionale;
        che,   comunque,   il   Tribunale   amministrativo  regionale
siciliano  rigettando  l'istanza  di  sospensiva (sia pure allo stato
degli  atti) ha esaurito il potere cautelare che si era riconosciuto,
in  quanto coincidendo la valutazione del fumus boni juris con la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
sollevata, il rigetto non altro puo', oggettivamente, significare che
insussistenza del periculum in mora;
        che  appare,  in  ogni caso, evidente l'originario difetto di
competenza  del  Tribunale  amministrativo regionale adito, il quale,
tra  l'altro,  e'  ora  privo di potestas decidendi, essendo la causa
trasmigrata davanti al giudice che fin dall'origine era competente in
ordine  alla controversia sia per la tutela cautelare, sia per quella
di  merito; competenze che - in linea di principio - devono ritenersi
intimamente  connesse,  scindibili in casi eccezionalissimi e solo al
fine  di  assicurare  una  tutela interinale immediata e provvisoria,
idonea  a salvaguardare gli effetti della futura pronuncia, cautelare
o di merito, a seconda dei casi;
        che,  restando assorbito ogni ulteriore profilo relativo alle
eccezioni  pregiudiziali  prospettate  nel  giudizio davanti a questa
Corte,  deve  essere  dichiarata  la manifesta inammissibilita' della
questione  sollevata  dal  Tribunale  amministrativo  regionale della
Sicilia, sezione staccata di Catania.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  commi 1  e 2, della legge
21 dicembre   2001,   n. 443   (Delega   al  Governo  in  materia  di
infrastrutture   ed   insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri
interventi   per  il  rilancio  delle  attivita'  produttive),  degli
artt. 13  e  14  della  legge  1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia  di  infrastrutture e trasporti), degli artt. 1, comma 2, e 3
del  decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n. 190 (Attuazione della
legge   21 dicembre   2001,   n. 443,   per  la  realizzazione  delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse  nazionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 97,
117,  118  e  120  della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto
legislativo  15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 2,  dal  Tribunale  amministrativo regionale della Sicilia,
sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2005.
                      Il cancelliere:Fruscella
05C0279