N. 83 ORDINANZA 23 febbraio - 2 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Reato  di  inottemperanza  all'ordine  del  questore di
  lasciare   il   territorio   nazionale   -   Arresto  in  flagranza
  obbligatorio  -  Sopravvenuta  dichiarazione di incostituzionalita'
  della   norma  censurata  -  Restituzione  degli  atti  ai  giudici
  rimettenti.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189; c.p.p. art. 558.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa  in materia di immigrazione e di asilo) e dell'art. 558 del
codice   di   procedura  penale,  promossi,  nell'ambito  di  diversi
procedimenti  penali,  dal  Tribunale  di  Milano  con  ordinanza del
12 febbraio  2003  (iscritta  al n. 513 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003), dal Tribunale di Firenze con ordinanza in
data  11 gennaio 2003 (iscritta al n. 630 del registro ordinanze 2003
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 35, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2003),  dal  Tribunale di Bologna con tre
ordinanze  del  19 aprile 2004 (iscritte ai numeri 792, 793 e 794 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   n. 42,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  tre
ordinanze  del  20 aprile 2004 (iscritte ai numeri 795, 796 e 797 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 42,  1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza
del  22 aprile 2004 (iscritta al n. 798 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  due  ordinanze  del  6 maggio  2004
(iscritte  ai  numeri  799  e  800  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  tre  ordinanze  del  7 maggio  2004
(iscritte  ai  numeri  801,  802  e 803 del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblican. 42, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  due  ordinanze  del  17 maggio 2004
(iscritte  ai  numeri  804  e  805  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  due  ordinanze  del  19 maggio 2004
(iscritte  ai  numeri  806  e  807  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),   dal  Tribunale  di  Castrovillari  con
ordinanza  del  29 aprile  2004  (iscritta  al  n. 814  del  registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43,  1ª  serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Venezia
con  ordinanza  del  6 novembre 2003 (iscritta al n. 850 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del
12 febbraio  2004  (iscritta  al n. 851 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con ordinanza del 2 marzo 2004 (iscritta
al  n. 852  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del  6 marzo  2004  (iscritta  al n. 853 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  con ordinanza in data
11 marzo  2004  (iscritta  al  n. 854  del  registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004), con ordinanza del 17 marzo 2004 (iscritta
al  n. 855  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del  19 marzo  2004  (iscritta al n. 856 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 27 marzo
2004  (iscritta  al  n. 857  del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004),  con ordinanza del 30 marzo 2004 (iscritta al n. 858
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 44,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004), con
ordinanza   del  1 aprile  2004  (iscritta  al  n. 859  del  registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del
20 aprile  2004  (iscritta  al  n. 860  del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 21 aprile 2004 (iscritta
al  n. 861  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del  23 aprile  2004 (iscritta al n. 862 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del
27 aprile  2004  (iscritta  al  n. 863  del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  in  data  11 maggio 2004
(iscritta  al  n. 864  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 44,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  due  ordinanze del 15 maggio 2004 (iscritte ai
numeri  865  e  866  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 44,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con ordinanza del 7 giugno 2004 (iscritta al n. 867
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 44,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004), con
ordinanza  del  28  giugno 2004  (iscritta  al  n. 868  del  registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 9 luglio
2004  (iscritta  al  n. 869  del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Milano, il Tribunale di Bologna, il
Tribunale di Castrovillari e il Tribunale di Venezia hanno sollevato,
in  riferimento  agli  artt. 3  e 13 della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione  e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di
cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio
dell'autore del fatto;
        che  il  Tribunale  di  Firenze, censurando formalmente anche
l'art. 558  del  codice  di  procedura  penale,  ha sollevato analoga
questione in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 101 e 111 Cost.;
        che  i  rimettenti  procedono  all'udienza  di  convalida nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti  ai numeri 513 e 630 del registro
ordinanze  del  2003  e'  intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili o
infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al Tribunale di Milano, al
Tribunale  di Bologna, al Tribunale di Castrovillari, al Tribunale di
Venezia e al Tribunale di Firenze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2005.
                      Il cancelliere:Fruscella
05C0280