Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49. (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).(GU n.10 del 12-3-2005)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 24 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 49/2003 1. L'art. 1 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche). - 1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attivita' di gestione delle tasse automobilistiche, con regolamento regionale sono disciplinati i seguenti procedimenti: a) la riscossione da parte di intermediari abilitati; b) la concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento; c) i rimborsi; d) il controllo del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria; e) l'invio ai contribuenti di comunicazioni informative e avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione in fase precontenziosa; f) l'esercizio del potere di autotutela da parte del dirigente competente in materia di tributi e la produzione di memorie difensive avverso l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni e avverso la cartella esattoriale; g) le rateizzazioni dei pagamenti.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 15 novembre 2004 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 9 novembre 2004.