N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2004

Ordinanza  emessa  il  20 settembre 2004 dal tribunale amministrativo
regionale  del Lazio sul ricorso proposto da Napolillo Ernesto contro
Ministero della giustizia

Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova
  preliminare  e  ammissione  diretta alla prova scritta del concorso
  dei  soggetti  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  in
  professioni  legali,  dei  magistrati  amministrativi,  contabili e
  militari  e  degli  avvocati  e  procuratori  dello Stato - Esonero
  altresi' per gli avvocati abilitati all'esercizio della professione
  -  Mancata  previsione  -  Irrazionalita' - Incidenza sul principio
  dell'accesso ai concorsi pubblici in posizione di parita'.
- Legge  13 febbraio  2001,  n. 48,  art. 22,  comma 3,  in combinato
  disposto  con  l'art. 123-bis,  del  regio decreto 30 gennaio 1941,
  n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 51.
(GU n.11 del 16-3-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 5316 del
2004 R.G.,  proposto  da Ernesto Napolillo, rappresentato e difeso da
se' medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in
Roma, via Prenestina n. 115 A1;
    Contro  il Ministero delle giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
presso  la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
ex  lege,  per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del
bando   di  concorso  per  la  copertura  di  380  posti  di  uditore
giudiziario  indetto  con  d.m.  28 febbraio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2004 - 4ª serie speciale, nella
parte  in  cui:  a) dispone l'esonero del sostenimento della prevista
prova   preliminare   per   i   candidati   titolari  di  diploma  di
specializzazione  per  le  professioni  legali;  b)  non  dispone  il
medesimo   esonero  per  i  candidati  in  possesso  di  abilitazione
all'esercizio  della professione di avvocato o ammessi a dottorati di
ricerca.
    Visto il ricorso e i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  camera  di  consiglio del 16 giugno 2004 il primo
referendario  Davide soricelli uditi altresi' il ricorrente, avvocato
Napolillo, e l'avvocato Ferrante per il Ministero delle giustizia;

                              F a t t o

 e    D i r i t t o       1.  -  L'art. 17,  comma 113,  della  legge
15 maggio  1997,  n. 127 ha delegato il Governo ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  per  modificare  la disciplina del concorso per
l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti
principi  e  criteri  direttivi:  «semplificazione delle modalita' di
svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione  al  concorso,  dell'obbligo  di  conseguire  un diploma
esclusivamente  presso  scuole  di  specializzazione  istituite nelle
universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza».
    1.1.  -  In  attuazione  della  delega e' stato emanato il d.lgs.
17 novembre  1997,  n. 398.  Il  decreto  in  questione ha previsto -
relativamente  agli  iscritti  al corso di laurea in giurisprudenza a
decorrere  dall'anno  accademico  1998/1999  -  che  l'ammissione  al
concorso  per  uditore giudiziario fosse condizionata al possesso del
diploma  di  specializzazione  per  le  professioni  legali;  esso ha
altresi'  previsto  in via residuale la possibilita' di ammissione al
concorso di candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza
(art. 6 che ha novellato l'art. 124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
    In  particolare il citato art. 124 e' stato cosi' modificato: «al
concorso  sono  ammessi  i  laureati  in  giurisprudenza in possesso,
relativamente  agli  iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno  accademico  1998/1999,  del  diploma  di  specializzazione
rilasciato  da  una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando  di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno
e  non  superiore  a  quaranta,  soddisfino  alle condizioni previste
dall'art. 8  del  presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti  dalle  leggi vigenti» (comma 1); il successivo terzo comma
prevede  peraltro  che,  qualora  le  domande  di  partecipazione  al
concorso  presentante  dai  candidati  in  possesso del diploma siano
inferiori  a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso
e'  bandito,  «sono  altresi' ammessi, previo superamento della prova
preliminare  di  cui  all'art. 123-bis  ed  in  misura pari al numero
necessario  per  raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati
in  possesso  della  sola laurea in giurisprudenza» (comma 3). Con la
legge   13 febbraio  2001,  n. 48  quest'ultima  disposizione  veniva
modificata eliminando - in memoria con la sua prevista soppressione e
con   l'introduzione  del  sistema  dei  «correttori  esterni»  -  il
riferimento alla prova preliminare.
    1.2.  -  In  applicazione  della prescrizione di una introduzione
graduale   del   possesso   del  diploma  di  specializzazione  nelle
professioni  legali  come condizioni per l'ammissione al concorso, e'
stata  quindi  prevista,  per  i  laureati  in  giurisprudenza non in
possesso  del  diploma  di specializzazione nelle professioni legali,
l'ammissione  al  concorso,  subordinatamente  al  superamento di una
prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici
e consistente nella risposta ad un questionario.
    La  prova  in  questione  era disciplinata dall'art. 2 del d.lgs.
n. 398  che  introduceva  nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il seguente
art. 123-bis:  «1)  La  prova  preliminare e' diretta ad accertare il
possesso  del  requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di
sistemi  informatizzati.  2)  La  prova  preliminare ha luogo in sedi
decentrate  anche per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con
decreto del Ministero di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie
oggetto  della  prova scritta del concorso e consiste in una serie di
domande,  formulate  ed  assegnate  con  le  modalita'  stabilite dal
regolamento  di  cui  all'art.  123-quinques, alle quali il candidato
risponde  scegliendo  una  delle risposte prefissate. Le domande sono
predisposte  con  esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni
riferimento   ad   argomenti   ed  orientamenti  giurisprudenziali  e
dottrinali.  Ad  ogni  candidato  e'  assegnato  un  ugual  numero di
domande.  3)  La  graduatoria  e'  formata  avvalendosi  di strumenti
informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte. 4) Alla
prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i
posti  messi  a  concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i
candidati  che  hanno  riportato  lo stesso punteggio dell'ultimo che
risulta  ammesso  ai  sensi  del comma 3. Della ammissione alla prova
scritta  e'  data notizia secondo modalita' da stabilirsi con decreto
del  Ministro  di  grazia  e giustizia. 5) Sono esonerati dalla prova
preliminare  ed  ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al
comma  4:  a) i magistrati militari, amministrativi e contabili; b) i
procuratori   e  gli  avvocati  dello  Stato;  c)  coloro  che  hanno
conseguito la idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza;   d)   coloro   che   hanno   conseguito  il  diploma  di
specializzazione per le professioni legali, benche' iscritti al corso
di  laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999. 6)
Il  mancato  superamento  della  prova  preliminare  non da' luogo ad
inidoneita' ai fini di cui all'art. 126, primo comma».
    1.3.  - Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della
citata legge 13 febbraio 2001, n. 48.
    La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi
abrogate  le  disposizioni  disciplinanti  la  prova  in questione (a
partire  dal citato art.  123--bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e
l'obiettivo  di semplificazione e accelerazione dello svolgimento del
concorso  prima garantito dalla stessa e' stato affidato a correttori
esterni";  in  particolare  l'art. 9,  comma  5, della legge n. 48 ha
introdotto  nel  piu'  volte  citato  r.d.  30  gennaio  1941,  n. 12
l'art. 125-quinquies  che  ha  previsto, qualora i candidati siano in
numero superiore a cinquecento, l'affidamento della valutazione degli
elaborati   concorsuali   a  «correttori  esterni"»  individuati  dai
Consigli  giudiziari in magistrati, avvocati che siano iscritti negli
albi   speciali   per   le   giurisdizioni   superiori  e  professori
universitari   in   materie   giuridiche,   di  sicura  competenza  e
affidabilita'.
    L'art. 18  della  legge n. 48 ha inoltre previsto il reclutamento
di  uditori  giudiziari  per  la  copertura  di tutti i posti vacanti
nell'organico  della  magistratura  alla  data  della  sua entrata in
vigore  mediante  tre  concorsi  da bandire entro tre anni dalla data
della  sua  entrata in vigore. Particolarita' di tali concorsi e' che
in  essi  la  prova  scritta  verte  su  solo due delle (tre) materie
indicate  dal comma 1 dell'art. 123--ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
    Nelle  more  dell'introduzione del sistema dei correttori esterni
il  successivo art. 22 ha poi previsto una normativa transitoria cosi
articolata:  «qualora  non  sia  possibile completare tempestivamente
l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti
secondo  la  disciplina  prevista  dall'art. 125-quinquies  del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge,
il  Ministro  della  giustizia  puo',  sentito il Consiglio superiore
della   magistratura,   differire,   con  proprio  decreto  motivato,
l'applicazione  della  disciplina  medesima  ai concorsi successivi a
quelli  previsti  dal comma 1 dell'art. 18. In tal caso i concorsi di
cui  al  medesimo  comma  1  dell'art. 18  sono preceduti dalla prova
preliminare  prevista  dall'articolo  123-bis  del  regio  decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  nel  testo previgente alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge e si svolgono secondo la disciplina di
cui  al  capo  III  della  presente  legge; si applicano altresi' gli
articoli  123-quater  e  123-quinquies  del  citato regio decreto nel
testo  previgente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
legge».
    1.4.   -   In   concreto  la  condizione  dell'impossibilita'  di
organizzare  il  sistema  di  correzione  basato  sui cd. «correttori
esterni»"  si  e'  verificata,  cosicche'  --  nella  imminenza della
scadenza  del  termine  di  tre  anni  di cui al citato art. 18 -- il
Ministero   della  giustizia  ha  bandito  i  due  concorsi  residui,
prevedendo lo svolgimento della prova preliminare in conformita' alla
disciplina dell'art. 123-bis.
    2.  -  Questo  sinteticamente descritto e' il quadro normativo in
cui si inserisce il ricorso in esame.
    Con  tale  ricorso il ricorrente -- laureato in giurisprudenza in
possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della  professione  di
avvocato  e  dottorando  di  ricerca  in  «Diritto  dei  contratti ed
economia  d'impresa"-»  -  impugna  il  bando di concorso indicato in
epigrafe.
    2.1.   -   Egli,   in   particolare,   denuncia,   da   un  lato,
l'illegittimita'    della   previsione   dell'esonero   dalla   prova
preliminare   per   i   candidati   in   possesso   del   diploma  di
specializzazione   per   le   professioni   legali   e,   dall'altro,
l'illegittimita'   della   mancata   previsione  dell'esonero  per  i
candidati in possesso della qualifica di avvocato.
    2.2.  -  L'assunto  del  ricorrente  e' che l'esonero dalla prova
preliminare   per   i   candidati   in   possesso   del   diploma  di
specializzazione  per  le  professioni legali vanifica la funzione di
semplificazione  della  prova  preliminare in quanto l'elevato numero
dei  candidati  in  possesso  di  tale titolo (o che lo conseguiranno
entro  il  2 ottobre 2004, termine utile per beneficiare dell'esonero
ai  sensi  dell'articolo 4 del bando impugnato) comporta che comunque
sara'  ammesso alle prove scritte del concorso un elevatissimo numero
di  soggetti;  tra  l'altro cio' crea una disparita' di trattamento a
danno   dei  candidati  non  rientranti  in  alcuna  delle  categorie
beneficiarie dell'esonero.
    2.3.  -  Il  ricorrente  denuncia altresi' l'illegittimita' della
mancata   previsione  dell'esonero  dalla  prova  preliminare  per  i
candidati  in  possesso  del titolo di avvocato, rispetto al quale il
diploma  di  specializzazione per le professioni legali costituirebbe
un minus, ovvero per i candidati dottorandi di ricerca.
    2.4. - Il ministero della giustizia si e' costituito e resiste al
ricorso.
    3.  -  Con  ordinanza  adottata  nella camera di consiglio del 16
giugno  2004  e'  stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela
cautelare.  Il  ricorrente  e' stato pertanto esonerato dall'onere di
sostenere  la prova preliminare, in attesa dopo la pronuncia da parte
della  Corte  costituzionale sulla questione di costituzionalita' che
viene  sollevata  con  la  presente  ordinanza (ai punti 8 e succ.) -
della  pronunzia  definitiva sull'istanza di tutela cautelare e della
decisione di merito.
    4. - Nelle controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che il
bando  di  concorso  impugnato  costituisce puntuale esecuzione delle
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3,
della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  salvo  quanto  riguarda l'esonero dalla prova
preliminare  per  i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  ovvero la
qualita'   di   magistrato   militare,  amministrativo  o  contabile,
procuratore  o  avvocato  dello  Stato  ovvero di idoneo ad uno degli
ultimi  tre  concorsi, esonero che infatti non e' previsto dal citato
articolo 123-bis.
    4.1.  -  Sul  punto  deve  solo  rilevarsi  che  le ragioni della
censurata  reintroduzione  della  prova  preliminare  risiedono nella
circostanza che il sistema dei «correttori esterni»" introdotto dalla
legge  n. 48  non e' stato attuato in tempi compatibili coi termini -
peraltro   prorogati   -   previsti   per  l'indizione  dei  concorsi
programmati  dall'articolo  18. Si e' cioe' verificato il presupposto
previsto  dall'articolo  22,  comma  3,  della  stessa  legge  per la
transitoria  sopravvivenza" del meccanismo di selezione dei candidati
da  ammettere alle prove scritte basato sulla prova preliminare e per
la conseguente ultrattivita' della disciplina degli articoli 123-bis,
123--quater   e  123-quinquies  del  r.d.  n. 12  del  1941,  la  cui
abrogazione  da  parte  della stessa legge n. 48 relativamente ai tre
concorsi  previsti  dall'articolo  18 doveva considerarsi subordinata
alla  condizione  della  istituzione dei correttori esterni. In altri
termini,  l'abrogazione  della  prova  preliminare  (e della relativa
disciplina normativa) era condizionata alla realizzazione del sistema
dei  correttori  esterni di cui all'articolo 125-quinquies, cosicche'
la  mancata  verificazione della condizione in questione comporta che
la  prova  (e la relativa normativa) continuino ad applicarsi ai soli
concorsi previsti dall'articolo 18 della legge n. 48.
    4.2.  -  Pertanto  la  previsione  da parte del bando di concorso
impugnato   della   prova   preliminare   e   della'   necessita'  di
sottoposizione  alla  stessa  dei  candidati non rientranti in alcuna
delle  categorie indicate dal quinto comma dell'articolo 123-bis piu'
volte   citato   non   e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale
dell'amministrazione  ma il risultato dell'applicazione di specifiche
disposizioni  legislative:  dunque  la sostanza delle censure dedotte
finisce   con   il   risolversi   nella   questione  di  legittimita'
costituzionale  delle  norme  citate  -  cioe' del combinato disposto
degli  articoli  22,  comma  3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - nella parte in cui
prescrivono  la  sottoposizione di una parte dei candidati alla prova
preliminare   ovvero  nella  parte  in  cui  --  nell'individuare  le
categorie  esonerate  da  tale  prova  --  non darebbero rilevanza ad
ulteriori  titoli  ritenuti  meritevoli di particolare considerazione
legislativa.
    5.-  Al  riguardo  e'  necessario  rilevare,  benche'  le censure
dedotte   non   investano   specificamente  questo  profilo,  che  la
introduzione,  a  scopi  di semplificazione e accelerazione dell'iter
concorsuale,  della necessita' di sottoporre i candidati ad una prova
preliminare  preordinata  ad  accertare  il possesso da parte loro di
requisiti  culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti,
consente  di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte --
con  conseguente  riduzione  della  complessita'  e  dei  tempi della
procedura  - attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la
parita'  di  trattamento degli interessati; e' indiscutibile che tale
sistema   non  sia  l'unico  possibile  e  che  esso  presenti  degli
inconvenienti  ma  la  sua  previsione  e'  il  frutto  di una scelta
discrezionale   del   legislatore   che   non   risulta   palesemente
irragionevole.
    6. - L'attenzione deve quindi, in conformita' del resto ai motivi
dedotti,  «spostarsi"»  sul  regime  degli  «esoneri»"  dall'onere di
sottoposizione alla prova preliminare.
    7.1.-  Sul  punto  deve  rilevarsi che la previsione dell'esonero
dalla prova preliminare a favore dei soggetti in possesso del diploma
di   specializzazione   per   le   professioni   legali   non  appare
irragionevole,  dato  che  tale  diploma  costituisce  a  regime"  il
requisito normalmente richiesto per l'ammissione al concorso.
    7.2.  -  Anche  il mancato esonero per i candidati in possesso di
titoli   di   studio   post-universitari   diversi   dal  diploma  di
specializzazione    per    le    professioni   legali   (diplomi   di
specializzazione   rilasciati  in  base  alla  normativa  previgente,
dottorato  di  ricerca etc .....) non appare irragionevole in quanto,
da  un  lato,  risulta  coerente  con  la  normativa disciplinante «a
regime"»   i   requisiti   di  ammissione  al  concorso  per  uditore
giudiziario  e, dall'altro, appare giustificata dalla circostanza che
la   scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  -  a
differenza  di  altri  titoli  e'  istituzionalmente  preordinata  ad
offrire    al    laureato    in    giurisprudenza    una   formazione
post-universitaria  finalizzata  allo  svolgimento  delle funzioni di
magistrato  e  delle professioni di avvocato o notaio. Tra l'altro il
ricorrente non e' ancora in possesso del titolo di dottore di ricerca
non avendo ancora completato il relativo ciclo di studi.
    8.-  La questione principale posta dal ricorso e' peraltro quella
della    legittimita'   costituzionale   della   mancata   previsione
dell'esonero  dalla prova preliminare per i candidati in possesso del
titolo di avvocato.
    9.  -  Ritiene  il  Collegio che la questione sia rilevante e non
manifestamente infondata.
    10.  -  Per  quanto  attiene  al  profilo  della  rilevanza della
questione,  il  combinato  disposto degli articoli 22, comma 3, della
legge  13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 prescrive che i laureati in giurisprudenza. che intendano
partecipare  ai  concorsi per uditore giudiziario di cui all'articolo
18 della legge n. 48 e che non appartengano ad alcuna delle categorie
indicate  nel  quinto  comma  dell'articolo  123-bis  devono, ai fini
dell'ammissione  alle  prove scritte, sostenere la prova preliminare;
cio'   vale   evidentemente  anche  per  i  candidati  che,  come  il
ricorrente,  abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio della
professione di avvocato. In definitiva, nella previsione della legge,
quest'ultima condizione e' irrilevante ai fini dell'esonero.
    Una eventuale «sentenza di accoglimento parziale» che dichiarasse
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli
22,  comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12  nella  parte  in  cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  del  concorso  dei  candidati  in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della professione di avvocato caducherebbe pertanto la
norma  che  impone  al  ricorrente  l'onere  di  sostenere  la  prova
preliminare,  determinando  la  illegittimita' in parte qua dell'atto
impugnato,   con  conseguenti  ricadute  sulla  definitiva  pronuncia
sull'istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, sulla decisione
sul  merito  del  ricorso;  vi e' quindi una concreta incidenza della
decisione   della   questione  di  costituzionalita'  sul  successivo
svolgimento  della  fase  cautelare e di quella di merito, tanto piu'
che  la definizione del merito del ricorso, a seguito della pronuncia
del  giudice  delle  legittimita'  delle leggi, potrebbe avvenire con
sentenza  succintamente motivata, nel concorso dei presupposti di cui
agli  articoli  21,  comma  10, e 26, comma 5, della legge 6 dicembre
1971,  n. 1034,  come  modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
tanto e' sufficiente a far ritenere rilevante la questione.
    11.  -  Si puo' pertanto esaminare il profilo della non manifesta
infondatezza  della questione. Ad avviso del Collegio la questione di
legittimita'   costituzionale   ha   carattere   di   non   manifesta
infondatezza   in   riferimento   al   principio   di  uguaglianza  e
ragionevolezza  previsto dall'articolo 3 Cost. e ribadito, per quanto
attiene  all'accesso  ai pubblici uffici, dall'articolo 51 Cost. (ove
si   parla   di   accesso   ai  pubblici  uffici  «in  condizioni  di
uguaglianza»).
    12.  -  Al  riguardo  occorre  fare  una  premessa: all'esame del
Tribunale  e'  la  sola  normativa  transitoria  relativa ai concorsi
previsti  dall'articolo 18 della legge n. 48. La normativa «a regime»
imperniata  sulla  previsione  del diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e
«privilegiato»  per  l'ammissione al concorso a uditore giudiziario -
che  ha  peraltro  una  sua  intrinseca  coerenza  inserendosi  in un
generale  disegno  di  politica legislativa relativo all'accesso alle
«professioni legali» - esula dal thema decidendum.
    12.1.  - Riguardo alla questione cosi' come sopra delineata, deve
anzitutto  evidenziarsi  che,  secondo  la  previsione  del  d..m. 11
dicembre   2001   n. 475,  il  diploma  rilasciato  dalle  scuole  di
specializzazione  per  le  professioni legali e' valutato ai fini del
compimento  della  pratica per l'accesso alla professione di avvocato
(oltre  che  di  notaio)  per  il  periodo  di un anno (in pratica il
tirocinio  necessario  per  l'ammissione all'esame di abilitazione e'
ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali);
la  circostanze che i diplomati in questione accedano direttamente al
concorso a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere
un   anno  di  tirocinio  per  l'ammissione  all'esame  di  avvocato,
lascerebbe  intendere  che  il superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  avvocato  costituisca  un quid
pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale
che  i  diplomati  siano  ammessi  direttamente al concorso a uditore
giudiziario  e  che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato.
    Sul  punto  va  sottolineato  che  la  disposizione  del  d.m. in
questione  attua la specifica previsione dell'articolo 17, comma 114,
della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui «anche in deroga alle
vigenti   disposizioni   relative  all'accesso  alle  professioni  di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce,  nei  termini  che  saranno  definiti  con  decreto  del
Ministro  di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica».
    A  cio'  si  aggiunge  che  il  titolo  di avvocato e' condizione
sufficiente  per  l'esercizio  delle  funzioni  di docente e di tutor
presso  le  scuole  di specializzazione per le professioni legali; da
questo  punto  di  vista  un ulteriore elemento di irrazionalita' del
sistema  e'  costituito  dal  fatto  che  chi  puo' svolgere, essendo
avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole di specializzazione
non  puo'  invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore
giudiziario  al  pari  dei  suoi  allievi  che  abbiano conseguito il
diploma.
    12.2.  -  Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano
la  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita' costituzionale di cui trattasi.
    12.2.1.  -  Un primo elemento e' costituito dall'articolo 126-ter
del  r.d.  n. 12  del 1941. Tale articolo e' stato introdotto proprio
dalla  legge  n. 48  piu'  volte  citata e detta una normativa che si
inserisce nel sistema «a regime» di accesso all'ufficio di magistrato
ordinario.
    In  sintesi  l'articolo  in  questione prevede - per cosi' dire a
latere all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore
giudiziario  -  un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque
anni   di   effettivo  esercizio  della  professione  o  che  abbiano
esercitato  funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio»,
riservando  a  tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica
di  magistrato  di  tribunale «un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».
    12.2.2.  -  Questa  disposizione  - benche' non ancora entrata in
vigore  -  si  inserisce  in  un  sistema  che,  per  l'accesso  alle
magistrature  speciali e all'avvocatura dello Stato, gia' attribuisce
rilevanza al titolo di avvocato.
    L'articolo  14  n. 6  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato  dalla  legge  24  febbraio  1997, n. 27, nel disciplinare
l'accesso  al  concorso  a  referendario  di Tribunale amministrativo
regionale.  (che  costituisce  un  concorso  cd.  di  secondo grado),
prevede  che  ad  esso possano partecipare gli avvocati con 8 anni di
iscrizione  all'albo  professionale (ed e' interessante osservare che
l'anzianita' originariamente prevista era di 4 anni).
    Analogamente l'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
nel disciplinare l'accesso al concorso a referendario della Corte dei
conti  (altro  concorso  cd.  di  secondo grado), prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 5 anni di iscrizione all'albo
professionale. Ancora analogamente l'articolo 1 della legge 20 giugno
1995, n. 519, nel disciplinare l'accesso al concorso a avvocato dello
Stato  (ulteriore concorso cd. di secondo grado), prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 6 anni di iscrizione all'albo
professionale  (anche in questo caso la legge 24 febbraio 1997, n. 27
ha portato a sei anni di anzianita' il limite che precedentemente era
fissato in un solo anno).
    In  tutti  e  tre  i  casi  al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
    13.- Il quadro normativo cosi' delineato presenta dunque elementi
di  incomprensibile  incoerenza.  Appare  sicuramente  singolare  che
avvocati   aventi   «cinque   anni   di   effettivo  esercizio  della
professione»  possano essere ammessi ad un concorso ad essi riservato
per  l'accesso  alla  carriera  di  magistratura con la qualifica di'
magistrati  di  tribunale  e che,viceversa, il titolo di avvocato sia
considerato ininfluente ai fini' dell'esonero dalla prova preliminare
prescritta  per  l'accesso  alle prove scritte dei concorsi a uditore
giudiziario   (cioe'   alla  qualifica  iniziale  della  carriera  di
magistratura)  previsti  dalla normativa dell'articolo 18 della legge
n. 48.
    Nello   stesso   tempo   tale   previsione  non  potrebbe  essere
giustificata  in  base  al  rilievo  che  la  normativa dell'articolo
126-ter  non e' ancora concretamente operativa proprio perche' non si
e'  ancora  esaurita  la  fase  dell'espletamento dei concorsi di cui
all'articolo 18.
    Essa  infatti  si  innesta comunque in un quadro normativo che da
tempo  attribuisce  rilevanza al possesso del titolo di avvocato, sia
pur  congiuntamente  ad  una determinata «anzianita» di iscrizione al
relativo  albo  professionale, per l'ammissione a concorsi di secondo
grado  per  l'accesso  a magistrature speciali e all'avvocatura dello
Stato.
    Da   questo  punto  di  vista  appare  invero  singolare  e  poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianita' di
iscrizione  all'albo  professionale possano essere ammessi a concorsi
di  secondo  grado  per  l'accesso  alla  magistratura amministrativa
contabile  e all'avvocatura dello Stato essendo allo scopo equiparati
ai  magistrati  ordinari  con qualifica di magistrato di tribunale, e
che quegli stessi avvocati, per essere ammessi al concorso (di' primo
grado)  per  uditore  giudiziario,  debbano  sottoporsi  ad una prova
preliminare  da  cui sono invece esonerati magistrati amministrativi,
contabili  e  procuratori  e avvocati dello Stato, oltre ai dipiomati
nelle  scuole  di specializzazione per le professioni legali (i quali
ultimi,   per   essere   ammessi   all'esame  di'  abilitazione  alla
professione   di   avvocato,   devono  svolgere  ancora  un  anno  di
tirocinio).
    14.  -  Questo  sistema  potrebbe trovare una qualche spiegazione
nelle  esigenze  di snellimento della procedura concorsuale che hanno
giustificato,  nel  concorso  a  uditore  giudiziario, l'introduzione
della  prova  preliminare  e  che tendenzialmente giustificano che ad
essa  sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra pero'
che  il  legislatore  -  con la disciplina descritta - sia riuscito a
operare  un  efficace  e  giusto  contemperamento  tra  l'esigenza di
snellimento   del   concorso   e  quella  di  attribuire  ragionevole
rilevanza,  ai  fini'  dell'ammissione  diretta alle prove scritte, a
particolari  titoli  o condizioni. L'omissione di ogni considerazione
per   la   situazione  dei  soggetti  abilitati  all'esercizio  della
professione  di  avvocato,  in  particolare, appare - in relazione al
contesto normativo sopra delineato - irrazionale e, soprattutto, tale
da  determinare una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
agli appartenenti alle categorie beneficiarie invece dell'esonero e -
segnatamente - rispetto ai diplomati nelle scuole di specializzazione
per le professioni legali.
    15.  -  Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare
la  massima  rilevanza  a  esigenze  di  snellimento  della procedura
concorsuale,  garantendo assoluta parita' di trattamento, prescrivere
che  tutti i candidati si sottoponessero alla prova preliminare; cio'
avrebbe  costituito  esplicazione  di  discrezionalita' legislativa e
avrebbe soddisfatto il principio previsto dagli articoli 3 e 51 Cost.
secondo cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire in "condizioni
di uguaglianza".
    16.  -  Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito
degli  aspiranti  partecipanti  al concorso, particolari categorie di
soggetti  esentati  dall'onere  di  sostenere la prova preliminare in
ragione  del  possesso  di' particolari titoli che, evidentemente, si
presume  assicurino  il possesso di quei «requisiti culturali» che la
prova medesima e' diretta a verificare.
    Tale  scelta  comportava  pero'  per  il  legislatore  l'onere di
individuare  tali  titoli  o  condizioni  nel  rispetto di' canoni di
ragionevolezza  e  di  coerenza  del  sistema  normativo,  in modo da
garantire  il  rispetto  del principio costituzionale dell'accesso ai
pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo,
come  accennato,  il necessario bilanciamento di tali principi con le
esigenze   di  semplificazione  dell'iter  concorsuale  sottese  alla
previsione della prova preliminare.
    Per  le  ragioni  sopra  indicate  non sembra che - rispetto alla
categoria degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato
-  tale  bilanciamento  sia  avvenuto con previsioni rispettose degli
articoli 3 e 51 Cost.
    17. - Quanto precede giustifica la valutazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
in  relazione  agli articoli 3 e 51 della Costituzione, del combinato
disposto  degli  articoli  22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48  e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte
in  cui  non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione
diretta  alle  prove  scritte  del concorso dei candidati in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    Si  rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e  la  rimessione  degli  atti alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulla questione.
                              P. Q. M.
    Interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, cosi'
dispone:
        a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in
relazione  agli  articoli 3 e 51 della Costituzione, la questione di'
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 22,
comma  3,  della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12  nella  parte  in  cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  dei concorsi a uditore giudiziario previsti dall'articolo 18
della    medesima    legge    n. 48   dei   candidati   in   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
        b)  dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        c)  ordina  che  a  cura  della  segreteria  della sezione la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella Camera di consiglio del 16 giugno
2004.
                       Il Presidente: Calabro'
Il primo referendario estensore: Soricelli  05C0285