N. 90 ORDINANZA 24 febbraio - 8 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Reato  di  rientro  nel  territorio  dello  Stato senza
  autorizzazione - Arresto e rito direttissimo - Convalida - Sentenza
  di  non  luogo  a procedere e nulla osta all'espulsione - Obbligo -
  Asserita  lesione  del  principio  di uguaglianza in riferimento al
  cittadino,  lesione  di  diritti  inviolabili garantiti da trattati
  internazionali,  del  diritto  di  difesa e dei principi del giusto
  processo  anche  in  relazione alla Convenzione per la salvaguardia
  dei  diritti  dell'uomo,  della  liberta' personale, della funzione
  giurisdizionale  -  Questione  prospettata  da rimettente che si e'
  spogliato   del  processo,  nonche'  incerta  individuazione  della
  fattispecie  del  giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' delle
  questioni.
- Cod. proc. pen., art. 558 e d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13,
  come  modificato  dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189 (in combinato
  disposto).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111.
(GU n.11 del 16-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
dell'art. 558  del  codice  di  procedura  penale  e dell'art. 13 del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero),  come  modificato  dalla  legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione  e  di  asilo), promosso, nell'ambito di un procedimento
penale,  dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 29 novembre 2003,
iscritta  al  n. 488  del  registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 22,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 558
del codice di procedura penale e dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  come  modificato  dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
nella  parte  in  cui,  in  relazione  al  reato  di cui all'art. 13,
comma 13,  del  medesimo  decreto,  prevede l'arresto dell'autore del
fatto e che si proceda con il rito direttissimo, imponendo al giudice
di  concedere, all'atto della convalida, il nulla osta all'espulsione
e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
        che  il  Tribunale,  investito  della convalida dell'arresto,
premette  che,  pur  in  mancanza  di  una contestazione specifica in
ordine  alla  disposizione  violata, dalla descrizione del fatto e in
particolare    dalla    riferita    «assenza   della   autorizzazione
ministeriale»  appare  evidente  che  si  procede per il reato di cui
all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
        che,  ad  avviso  del  rimettente, la previsione dell'arresto
facoltativo  per una fattispecie punita nel massimo con la pena di un
anno  di  arresto, e percio' ritenuta all'evidenza di scarsa gravita'
dallo  stesso  legislatore, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e
10  Cost.,  violando il principio di eguaglianza che, in relazione ad
una  normativa destinata ad incidere su diritti inviolabili garantiti
da  trattati  internazionali,  non consente disparita' di trattamento
tra cittadini e stranieri;
        che  ulteriori dubbi di legittimita' costituzionale sarebbero
ravvisabili,  in  riferimento  agli  artt. 24  e  111 Cost., anche in
relazione  agli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti   dell'uomo,   nella  disciplina  del  giudizio  direttissimo
conseguente alla convalida, destinato ad esaurirsi con una «pronuncia
non  di  merito»,  in  quanto  nei  confronti dell'arrestato non puo'
essere  disposta la custodia cautelare in carcere, non consentita per
reati  contravvenzionali,  e  lo  straniero sottoposto a procedimento
penale  deve  essere  espulso  dal  questore,  previo  nulla osta del
giudice all'atto della convalida;
        che  sarebbero  di conseguenza violati anche l'art. 13 Cost.,
in quanto la disciplina censurata configura «un caso di [...] arresto
obbligatorio,  che  non  trova  il suo naturale sbocco nell'esercizio
dell'azione  penale  e  nel  conseguente  vaglio  giurisdizionale sul
merito  dell'accusa»,  e l'art. 101, secondo comma, Cost., perche' il
giudice  viene espropriato «dell'esercizio della giurisdizione» ed e'
assoggettato  «ad  una  decisione  amministrativa del questore, dalla
quale deriva il contenuto necessitato della sua pronuncia»;
        che   il   Tribunale,   ritenendo  i  dubbi  di  legittimita'
costituzionale  prospettati  rilevanti  ai fini della decisione sulla
convalida  dell'arresto,  ha  sospeso  il  «giudizio di convalida» e,
affermando che «non puo' farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui
celebrazione  presuppone  l'avvenuta  convalida  dell'arresto, che in
questo  caso  manca,  in  forza della sospensione», e che «non sembra
[...]  si possa sospendere anche il giudizio direttissimo, che non e'
ancora  instaurato»,  ha  disposto  «la  restituzione  degli  atti al
pubblico ministero perche' proceda con il rito ordinario».
    Considerato che Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 558
del codice di procedura penale e dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella
parte in cui, in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, del
medesimo  decreto,  prevede  l'arresto dell'autore del fatto e che si
proceda  con  il rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere
all'atto   della   convalida   il  nulla  osta  all'espulsione  e  di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
        che,  con  riferimento alla questione concernente il giudizio
direttissimo,  il  Tribunale  ha  sospeso  il  giudizio  di convalida
dell'arresto  e,  ritenendo  che  per  tale  ragione  non  si  poteva
instaurare  il  giudizio  direttissimo,  ha ordinato «la restituzione
degli  atti  al pubblico ministero perche' proceda, per questo reato,
con il rito ordinario»;
        che, a prescindere dalla ritualita' del provvedimento con cui
e'  stata  disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero,
non  vi  e'  dubbio  che  il Tribunale rimettente si e' spogliato del
processo  e  non  puo'  piu'  fare applicazione delle norme della cui
legittimita' costituzionale dubita;
        che,   la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente  inammissibile  per  difetto  di  rilevanza  (sentenza
n. 223 del 2004, ordinanza n. 332 del 2004);
        che,   quanto   alla   questione   relativa  alla  previsione
dell'arresto  per  il reato di cui all'art. 13, comma 13, del decreto
legislativo  n. 286  del 1998, il giudice a quo non descrive il fatto
oggetto di contestazione e ritiene di poter individuare il titolo del
reato  per  cui  procede  sulla  base  della considerazione che nella
contestazione  e'  fatta  «menzione dell'assenza della autorizzazione
ministeriale»;
        che il divieto di rientro nel territorio dello Stato senza la
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (art. 13, comma 13,
primo periodo) accede peraltro a qualunque forma di espulsione;
        che  la  violazione  di tale divieto e' diversamente punita a
seconda  che  l'espulsione  sia  stata disposta con provvedimento del
prefetto    (art. 13,   comma 13,   secondo   periodo)   ovvero   con
provvedimento  del  giudice (art. 13, comma 13-bis, primo periodo), o
ancora  che  si  tratti  di  espulsione  disposta  con  provvedimento
prefettizio  e  lo  straniero  gia' denunciato per il reato di cui al
comma 13  ed  espulso abbia fatto reingresso nel territorio nazionale
(art. 13, comma 13-bis, secondo periodo);
        che  alla  luce  di  tali  rilievi,  e  a  prescindere  dalla
circostanza che il rimettente nel riferirsi alla disposizione oggetto
di  censura  qualifica  l'arresto  a volte come facoltativo e a volte
come  obbligatorio,  l'individuazione  della  fattispecie oggetto del
giudizio a quo risulta del tutto incerta e non consente il necessario
controllo sulla rilevanza della questione;
        che  pertanto, in conformita' alla consolidata giurisprudenza
di  questa  Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile (v., ex plurimis, ordinanza n. 257 del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del
codice  di  procedura  penale  e dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  come  modificato  dalla  legge  30 luglio  2002, n. 189,
sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 2,  3, 10, 13, 24, 101 e 111
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Firenze  con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria l'8 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0301