N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2004
Ordinanza emessa il 22 luglio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 2005) dalla Commissione tributaria provinciale di Forli' sul ricorso proposto da William S.n.c. di Pari Ermes e C. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cesena. Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, art. 3.(GU n.11 del 16-3-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 396/03 depositato il 16 dicembre 2003, avverso avviso irrogazione sanzioni n. R7LLST200019, sanzione amministrativa 2003, contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cesena, proposto da riccorente William S.n.c. di Pari Ermes e C., via Firenze, 22 - Gatteo a mare - 47030 Gatteo (Forli) difeso da Mancini rag. Tiberio, via Milano, 13/C - Gatteo a mare - 47030 Gatteo (Forli). In aggiunta alle eccezioni di merito, e di altre presunte incostituzionalita' che questo giudice trib. ritiene manifestamente infondate, la William S.n.c. di Gatteo (Forli) deduce vizi di legittimita' dell'art. 3 della legge n. 73 del 23 aprile 2002 (conversione, con modifiche; del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12) per asserita violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale. La sanzione pecuniaria irrogata dall'Agenzia delle entrate di Cesena per la immissione al lavoro di due dipendenti, senza preliminare obbligatoria registrazione delle medesime nei libri paga e matricola, ad avviso della ricorrente, e' un quid pluris che va ad aggiungersi alle sanzioni previste, per lo stesso illecito, dalla legislazione fiscale, lavoristica e previdenziale. Il cumulo esorbitante che ne consegue determinerebbe il vulnus costituzionale citato. A tutto cio' si aggiungerebbe la irrazionalita' di una previsione normativa (quella dell'art. 3, punto 3, della legge n. 73/2002) che assoggetta al regime peculiare delle sanzioni tributarie (d.lgs. 472/1997) una sanzione, o meglio un illecito, che tributario non e'. Le motivazioni anzidette sono state ampliate direttamente in udienza ed in contraddittorio fra le parti. Emerge cosi' che la lesione del principio di uguaglianza, sotto il profilo della irragionevole determinazione del quantum della sanzione pecuniaria, sarebbe conseguente alla irrazionale previsione normativa che riconnette il quantum stesso ad un evento, del tutto casuale, quale la data di contestazione dell'illecito. Cosi' ridefinita, la eccezione non appare manifestamente infondata a questo giudice trib., il quale ritiene la eccezione stessa meritevole di valutazione da parte della Corte cost. per le implicazioni di carattere generale che vi si riconnettono, ben al di la' del caso dedotto in giudizio in questa sede. Dispone, infatti, la norma: «...e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso fra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione.». La irrazionalita' della norma e la possibile disparita' di trattamenti che ne consegue, a fronte di una stessa tipologia di infrazione, appare evidente ove si consideri che la stessa (infrazione) puo' essere accertata, dalla SIAE, dall'INPS o da altri soggetti od organi preposti, casualmente nei primi giorni di gennaio, ovvero, altrettanto casualmente, negli ultimi giorni di dicembre dello stesso anno. Nel primo caso, infatti, verrebbero assunte a base di calcolo dell'ammenda le retribuzioni contrattuali di poche giornate lavorative, nel secondo quelle di quasi una intera annualita'. E cio' a prescindere dalla data di effettivo inizio della violazione, che non sembra possa essere rilevata, con documentale certezza, per l'accertata mancanza delle registrazioni contestata al ricorrente nel caso in esame. (Ad impossibilia nemo tenetur ma impossibile non sembra, nella fattispecie considerata, fissare una scansione temporale, a fini sanzionatori, uguale per tutti). Oltre che in un'ottica di piu' equa fiscalita' generale, la eccezione di incostituzionalita' sopra sintetizzata e ritenuta di sicura rilevanza nel caso specifico dedotto in giudizio presso questa Commissione. Trattandosi, infatti, di infrazione accertata nel mese di maggio 2003 la sanzione risulta calcolata al 200% di 5 mensilita' del costo contrattuale di lavoro per ciascuna delle due dipendenti non registrate. Analoga infrazione accertata nei mesi precedenti a carico di altra impresa avrebbe sicuramente comportato sanzioni pecuniarie di minore importo. Conseguente e fondata, ad avviso di questo giudice tributario, la eccepita disparita' di trattamento a fronte di situazione di fatto ipotizzata identica, fatta eccezione per la data, del tutto casuale, di accertamento della infrazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmisione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla ipotesi di incostituzionalita' sopra sintetizzata; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone che, sempre a cura della segreteria, il presente provvedimento sia comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Forli', addi' 21 giugno 2004 Il Presidente: Campanile 05C0312