N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2004

Ordinanza   emessa   il   22   luglio   2004  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  28  febbraio  2005)  dalla Commissione tributaria
provinciale  di Forli' sul ricorso proposto da William S.n.c. di Pari
Ermes e C. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cesena.

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200
  al  400  per  cento  dell'importo  del costo del lavoro, relativo a
  ciascun  lavoratore,  calcolato  sulla  base  dei vigenti contratti
  collettivi   nazionali,   per  il  periodo  compreso  tra  l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di  uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse.
- Decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito
  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della legge 23 aprile
  2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.11 del 16-3-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 396/03 depositato
il   16   dicembre   2003,   avverso   avviso   irrogazione  sanzioni
n. R7LLST200019,  sanzione  amministrativa 2003, contro Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Cesena, proposto da riccorente William S.n.c. di
Pari  Ermes  e  C.,  via  Firenze,  22 - Gatteo a mare - 47030 Gatteo
(Forli)  difeso  da Mancini rag. Tiberio, via Milano, 13/C - Gatteo a
mare - 47030 Gatteo (Forli).
    In  aggiunta  alle  eccezioni  di  merito,  e  di  altre presunte
incostituzionalita'  che  questo giudice trib. ritiene manifestamente
infondate,  la  William  S.n.c.  di  Gatteo  (Forli)  deduce  vizi di
legittimita'  dell'art. 3  della  legge  n. 73  del  23  aprile  2002
(conversione,  con  modifiche;  del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12) per
asserita violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale.
    La  sanzione  pecuniaria  irrogata  dall'Agenzia delle entrate di
Cesena   per  la  immissione  al  lavoro  di  due  dipendenti,  senza
preliminare  obbligatoria registrazione delle medesime nei libri paga
e  matricola, ad avviso della ricorrente, e' un quid pluris che va ad
aggiungersi  alle  sanzioni  previste,  per lo stesso illecito, dalla
legislazione   fiscale,   lavoristica   e  previdenziale.  Il  cumulo
esorbitante  che  ne consegue determinerebbe il vulnus costituzionale
citato.  A  tutto  cio'  si  aggiungerebbe  la  irrazionalita' di una
previsione  normativa  (quella  dell'art. 3,  punto  3,  della  legge
n. 73/2002)   che  assoggetta  al  regime  peculiare  delle  sanzioni
tributarie  (d.lgs. 472/1997) una sanzione, o meglio un illecito, che
tributario non e'.
    Le  motivazioni  anzidette  sono  state  ampliate direttamente in
udienza  ed  in  contraddittorio  fra  le  parti. Emerge cosi' che la
lesione   del  principio  di  uguaglianza,  sotto  il  profilo  della
irragionevole  determinazione  del quantum della sanzione pecuniaria,
sarebbe   conseguente   alla  irrazionale  previsione  normativa  che
riconnette  il  quantum stesso ad un evento, del tutto casuale, quale
la data di contestazione dell'illecito.
    Cosi'   ridefinita,   la   eccezione  non  appare  manifestamente
infondata  a  questo  giudice  trib.,  il  quale ritiene la eccezione
stessa  meritevole  di  valutazione da parte della Corte cost. per le
implicazioni  di carattere generale che vi si riconnettono, ben al di
la' del caso dedotto in giudizio in questa sede. Dispone, infatti, la
norma:  «...e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal 200
al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del
costo   del   lavoro  calcolato  sulla  base  dei  vigenti  contratti
collettivi nazionali per il periodo compreso fra l'inizio dell'anno e
la data di contestazione della violazione.».
    La  irrazionalita'  della  norma  e  la  possibile  disparita' di
trattamenti  che  ne  consegue,  a  fronte di una stessa tipologia di
infrazione,   appare   evidente   ove  si  consideri  che  la  stessa
(infrazione)  puo' essere accertata, dalla SIAE, dall'INPS o da altri
soggetti od organi preposti, casualmente nei primi giorni di gennaio,
ovvero,  altrettanto  casualmente,  negli  ultimi  giorni di dicembre
dello stesso anno. Nel primo caso, infatti, verrebbero assunte a base
di   calcolo  dell'ammenda  le  retribuzioni  contrattuali  di  poche
giornate   lavorative,   nel  secondo  quelle  di  quasi  una  intera
annualita'. E cio' a prescindere dalla data di effettivo inizio della
violazione,  che  non  sembra  possa essere rilevata, con documentale
certezza,  per l'accertata mancanza delle registrazioni contestata al
ricorrente  nel  caso  in  esame.  (Ad  impossibilia  nemo tenetur ma
impossibile  non  sembra,  nella fattispecie considerata, fissare una
scansione temporale, a fini sanzionatori, uguale per tutti).
    Oltre  che  in  un'ottica  di  piu'  equa fiscalita' generale, la
eccezione  di  incostituzionalita'  sopra  sintetizzata e ritenuta di
sicura rilevanza nel caso specifico dedotto in giudizio presso questa
Commissione.  Trattandosi,  infatti, di infrazione accertata nel mese
di  maggio 2003 la sanzione risulta calcolata al 200% di 5 mensilita'
del  costo  contrattuale  di lavoro per ciascuna delle due dipendenti
non  registrate.  Analoga  infrazione accertata nei mesi precedenti a
carico  di  altra  impresa  avrebbe  sicuramente  comportato sanzioni
pecuniarie  di  minore  importo.  Conseguente e fondata, ad avviso di
questo  giudice  tributario,  la eccepita disparita' di trattamento a
fronte  di  situazione  di fatto ipotizzata identica, fatta eccezione
per la data, del tutto casuale, di accertamento della infrazione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
    Sospende  il  presente giudizio e dispone l'immediata trasmisione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale  perche'  si  pronunci sulla
ipotesi di incostituzionalita' sopra sintetizzata;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Dispone   che,  sempre  a  cura  della  segreteria,  il  presente
provvedimento  sia  comunicato  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento.
        Forli', addi' 21 giugno 2004
                      Il Presidente: Campanile
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