N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2004
Ordinanza emessa l'8 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 2005) dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Metro Italia Cash and Carry contro I.N.P.S. ed altri Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo di versamento in ipotesi di obbligo per il datore di lavoro derivante da contratto collettivo di continuare a corrispondere la retribuzione di fatto durante la malattia del lavoratore - Mancata previsione secondo il «diritto vivente» - Violazione dei principi di solidarieta' sociale per l'assenza di logica e razionalita' nella distribuzione dell'onere solidaristico - Lesione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di liberta' di iniziativa economica privata. - Legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3, 38 e 41.(GU n.11 del 16-3-2005 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva pronuncia la seguente ordinanza nella causa previdenziale corrente sotto il n. 494/01 RGL, promossa da Metro Italia Cash and Carry S.p.a. filiale di Bolzano, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Tullio Tranquillo, nei confronti dell'I.N.P.S., primo convenuto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Raimund Bauer, e nei confronti di Esatri - Esazione Tributi S.p.a., secondo convenuto, contumace, e nei confronti della SCCI S.p.a., societa' intervenuta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Orsingher e Raimund Bauer, avente ad oggetto ricorso in opposizione a cartella di pagamento. La presente ordinanza ha ad oggetto la legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma della legge 11 gennaio 1943, n. 138 nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 10.232/03 delle Sezioni Unite della S.C. L'art. 6 della legge n. 138/43 suona: «L'assistenza comprende: 1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale; 2) l'assistenza specialistica ambulatoria; 3) l'assistenza farmaceutica; 4) l'assistenza ospedaliera; 5) ... 6) ... 7) ... 8) la concessione di un'indennita' di malattia. L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella dell'indennita' saranno integrate dall'ente sino a concorrenza.». La Metro Italia Cash and Carry S.p.a. - filiale di Bolzano aveva omesso di pagare il contributo economico di malattia del 2,44% ed i contributi dovuti sulle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennita' sostitutiva di ferie nel periodo 4/1996 - 12/1998. L'Ispettorato INPS ha elevato verbale ispettivo dd. 21 maggio 1999, chiedendo il versamento dei contributi. I contributi sono stati iscritti a ruolo ed in data 5 giugno 2001 e' stata notificata la cartella di pagamento, nella quale l'INPS di Bolzano ha preteso il pagamento dell'importo complessivo di Lire 1.438.869.845 (Euro 743.114,25), di cui Lire 781.106.000 per confributi' dovuti per il periodo 4/1996 - 12/1998, il resto a titolo di somme aggiuntive. In data 13 luglio 2001 la societa' Metro ha presentato un ricorso in opposizione all'iscrizione a ruolo ed alla cartella di pagamento, chiedendone la revoca o l'annullamento. A fondamento del ricorso in opposizione la societa' faceva presente che, con lettera dd. 27 ottobre 1993, aveva comunicato all'INPS di avere stipulato in data 12 ottobre 1993 un nuovo contratto collettivo aziendale, nel quale era prevista l'erogazione a tutti i dipendenti, nel caso di malattia non professionale e non dipendente da infortunio sul lavoro, dell'intera retribuzione netta di fatto. A partire dal 1° gennaio 1994, data di decorrenza del contratto, avrebbe pertanto cessato di versare il contributo del 2,44% finalizzato alla erogazione dell'indennita' di malattia. L'INPS - sede di Bolzano - rispondeva che la societa' doveva continuare a versare il contributo, avendo la legge sancito (art. 31, comma 5, legge n. 41/1986) l'obbligatorieta' dei contributi per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia. Trasposto il contrasto di opinioni in sede giudiziale, il pretore di Bolzano ha accolto il ricorso della Metro teso all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'INPS (sentenza n. 410/1996). La sentenza e' stata confermata in sede di appello (sentenza n. 111/97). La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4.57/1/1999, cassando la sentenza della Corte di appello, ha accolto il ricorso proposto dall'INPS, statuendo il principio che l'art. 6 legge 138/43 non esentava il datore di lavoro dal versamento del contributo di malattia nel caso in cui si fosse obbligato, mediante il contratto collettivo, a continuare a versare la retribuzione netta al lavoratore malato. La sentenza era in contrasto con un'altra sentenza della Corte di cassazione, la sentenza 13.535/1999, che ha ritenuto non sussistere l'obbligo di versamento del conbuto di malattia nel caso in cui il datore di lavoro, mediante il contratto collettivo, si fosse obbligato a continuare a versare la retribuzione netta al lavoratore malato. Il contrasto giurisprudenziale e' stato composto dalla sentenza n. 10.232/03 delle Sezioni unite della S.C. che, in sostanza, ha accolto la tesi contenuta nella sentenza n. 14.571/1999 della S.C. A) La non manifesta infondatezza di illegittimita' costituzionale. Parere di questo giudice, non e' manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, cosi' come interpretato dalla sentenza n. 10.232/03 delle Sezioni unite della Cassazione che costituisce ormai diritto vivente. Violazione dell'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 6 della legge citata sembra contrastare con il principio di parita' di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione. L'argomento principale della sentenza 10.232/03 e' che il fondamento della previdenza sociale stia nel principio di solidarieta'. Se cosi' fosse, non si capisce perche' il contributo di malattia non sia dovuto per i dirigenti, per i quadri (categoria introdotta con la legge 190/1985) e soprattutto per gli impiegati del settore industria. Nel messaggio n. 909 del 6 dicembre 2002, l'INPS ha concesso anche alla RAI l'esonero dal versamento del contributo economico di malattia, poiche' l'azienda, non diversamente dalla Metro, si era assunta l'obbligo, inserendo una clausola (art. 37) nel contratto collettivo, di continuare a corrispondere la retribuzione in caso di malattia. Il principio di solidarieta' non tollererebbe eccezioni cosi' vaste e stratificate da comprendere intere categorie di lavoratori o settori imprenditoriali, il tutto sulla base di un differente inquadramento previdenziale delle imprese (industria o commercio) o sulla base dell'inquadramento di singoli lavoratori (quadri, dirigenti e altri). E' irragionevole pretendere il contributo di malattia dall'impresa inquadrata nel settore del commercio e non pretenderlo dall'imprenditore inquadrato nel settore dell'industria o inquadrato nel settore dei servizi (RAI). E' irragionevole non pretendere il contributo dall'imprenditore che ha alle sue dipendenze una determinata categoria di lavoratori, i quadri, mentre il contributo viene preteso dall'imprenditore che tale categoria di lavoratori non ha alle sue dipendenze. Se il principio applicabile fosse veramente quello della solidarieta', non trova giustificazione l'esclusione di una cosi' vasta categoria di imprese o di categorie di lavoratori. Violazione dell'art. 2 della Costituzione. Infine, il richiamo, operato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione al principio di solidarieta', fa sorgere la questione della misura e del quantum di solidarieta' che possano essere legittimamente pretese dall'impresa e da quale tipo di impresa possano essere pretese. In materia fiscale il quantum e' commisurato alla capacita' contributiva ed alla solidarieta' non si sottrae pressoche' nessuno. E' noto che la Corte costituzionale ha sempre escluso l'agganciamento della contribuzione previdenziale al criterio seguito dall'art. 53 della Costituzione (da ultimo: sentenza n. 354/2001). Nel caso in esame invece si differenzia, da un lato, tra le varie categorie di imprese, gravando le une (imprese del settore del commercio) dell'obbligo contributivo ed escludendo le altre (imprese dell'industria ed alcune imprese del terziario, come la RAI). Si differenzia inoltre tra le varie categorie di lavoratori, pretendendo il contributo economico di malattia per gli uni (operai e impiegati), ma non per gli altri (quadri e dirigenti). Non si differenzia, dall'altro lato, tra le imprese che si erano obbligate, nel contratto collettivo, a continuare a versare l'intera retribuzione al lavoratore malato e le imprese che non si erano accollate tale obbligo. Il datore di lavoro che, obbligandosi nel contratto collettivo a continuare a versare la retribuzione netta al lavoratore malato, solleva l'INPS dal rischio assicurativo. Egli, se non del tutto liberato dall'obbligo contributivo per la malattia, dovrebbe essere chiamato a versare un contributo quantomeno inferiore rispetto all'aliquota massima vigente del 2,44%. Altrimenti sarebbe chiamato ad una solidarieta' piu' incisiva rispetto al datore di lavoro che lascia a carico dell'ente previdenziale il rischio dell'evento di malattia. Nell'interpretazione fornita dalle Sezioni unite della S.C., la disposizione dell'art. 6 perderebbe qualsiasi fondamento razionale, dal momento che esige il versamento per intero (2,44%) del contributo economico di malattia, sia da parte del datore di lavoro che ha sollevato l'ente previdenziale dal rischio assicurato che da parte del datore di lavoro che non ha sollevato l'ente previdenziale da tale rischio. L'argomento usato nella sentenza secondo il quale l'INPS, anche in presenza del contratto collettivo nel quale il datore di lavoro assume su di se' il rischio malattia, non e' esonerato dal versare l'indennizzo di malattia nei casi di superamento del periodo di cosiddetto comporto o nel periodo di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, costituendo un'ipotesi del tutto eccezionale, piu' teorica che reale, non giustifica la pretesa del contributo nella misura integrale. Il tutto sembra violare, oltre al principio della parita' di trattamento, anche il principio di solidarieta' economica e sociale richiamato dall'art. 2 della Costituzione, qualunque sia il criterio scelto per misurarlo, poiche' non sembra sussistere alcuna logica e razionalita' nella distribuzione dell'onere o obbligo solidaristico. Violazione dell'art. 38 Costituzione. Va rammentato a questo punto che l'art. 38, secondo comma della Costituzione si preoccupa «unicamente» di assicurare al lavoratore i mezzi adeguati alle sue esigenze in caso di malattia. L'obbligo, contrattualmente assunto dal datore di lavoro di continuare a corrispondere la retribuzione in caso di malattia, e' un mezzo adeguato. Di piu' la norma costituzionale richiamata non chiede. Essa si preoccupa di raggiungere un determinato fine, quello di assicurare l'esigenza di vita al verificarsi dell'evento «malattia» non impone, pero', essendo del tutto indifferente, alcun mezzo particolare mediante il quale il rischio debba essere assicurato. In particolare, l'art. 38, secondo comma della Costituzione non ha sovvertito i principi fondamentali del sistema assicurativo, in particolare quello del rischio, sotteso all'originaria finalita' legislativa della legge n. 138/1943. Anzi, il sistema sotteso al secondo comma dell'art. 6 garantisce una tutela addirittura migliore, poiche' l'indennita' di malattia, corrisposta dall'INPS al lavoratore malato, e' inferiore rispetto alla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro. Violazione dell'art. 41 Costituzione. L'art. 6 della legge citata, nell'interpretazione datane dalle Sezioni unite della Cassazione, contrasta anche con l'art. 41 della Costituzione che riconosce e garantisce la liberta' dell'iniziativa economica privata. Come corollario del principio della liberta' economica privata, tesa a mettere in concorrenza economica gli imprenditori al fine di migliorare la produzione, si pone l'esigenza di equilibrare la concorrenza imprenditoriale in condizioni paritarie. Esigere il contributo economico di malattia solo da parte di alcune imprese e non, invece, da tutte le imprese, pone un ingiustificato ostacolo alla realizzazione di questo principio costituzionale. B) Rilevanza della questione ai fini della decisione del presente processo. La decisione sulla questione di legittimita' costituzionale e' anche rilevante ai fini della decisione del presente processo. La societa' Metro, costretta a versare nuovamente il contributo di malattia in virtu' della citata sentenza delle Sezion unite della S.C., chiede, in compenso, che le somme gia' corrisposte a titolo di retribuzione, in adempimento dell'obbligo contrattuale, ai lavoratori durante la malattia vengano restituite. Accollarsi, da parte del datore di lavoro, l'onere del trattamento economico di malattia non avrebbe alcun senso qualora non sussista il contestuale e sinallagmatico esonero dal versamento del contributo. Chiede infine che l'INPS non abbia diritto a pretendere nuovamente il contributo di malattia sulle somme corrisposte durante la malattia. Se la Corte dovesse ritenere illegittima l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della legittimita' sull'art. 6, secondo comma, legge n. 138/1943, la cartella di pagamento andrebbe annullata, perche' l'INPS non avrebbe piu' il titolo per pretendere il contributo di malattia. Anche se la Corte dovesse ritenere legittimo l'art. 6 legge n. 138/1943, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita', la cartella andrebbe comunque annullata parzialmente perche' essa andrebbe defalcata delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di retribuzione durante la malattia (almeno nella misura in cui l'INPS si era risparmiata l'erogazione dell'indennita' di malattia) e del contributo di malattia preteso su tali somme.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini della decisione; Vista l'istanza della parte ricorrente; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma legge 138/43 nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 10.232/03 delle Sezioni unite della S.C., ovvero nella parte in cui non esonera dal versamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si era obbligato, nel contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione netta di fatto durante la malattia del lavoratore; Sospende il processo disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bolzano addi', 8 marzo 2004 Il giudice: Michaeler 05C0317