N. 97 ORDINANZA 24 febbraio - 10 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Reato  di  ingiustificato  trattenimento nel territorio
  dello  Stato  -  Arresto obbligatorio - Denunciato contrasto con il
  principio  di eguaglianza, lesione di diritti inviolabili garantiti
  da trattati internazionali, del diritto di difesa, dei principi del
  giusto  processo,  dei  principi  in  tema di esercizio dell'azione
  penale   e  della  giurisdizione -  Sopravvenuta  dichiarazione  di
  illegittimita'  costituzionale della norma censurata - Restituzione
  degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111.
Straniero  -  Reato  di  ingiustificato  trattenimento nel territorio
  dello  Stato - Rito direttissimo - Convalida dell'arresto - Obbligo
  di  nulla osta all'espulsione e sentenza di non luogo a procedere -
  Denunciata  lesione  del diritto di difesa, dei principi del giusto
  processo,  dei  principi  in tema di esercizio dell'azione penale e
  della  giurisdizione  -  Questione  sollevata  da giudice che si e'
  spogliato del processo - Manifesta inammissibilita'.
- Cod.   proc.  pen.,  art. 558  e  d.lgs.  25 luglio  1998,  n. 286,
  artt. 13,  commi 3,  3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, come
  modificati   dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (in  combinato
  disposto).
- Costituzione, artt. 24, 101, secondo comma, e 111.
(GU n.11 del 16-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
dell'art. 558  del  codice  di  procedura  penale  e  degli artt. 13,
commi 3,  3-bis,  3-quater,  e  14,  comma 5-quinquies,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
promossi,  nell'ambito  di diversi procedimenti penali, dal Tribunale
di  Firenze  con  due ordinanze del 5 aprile 2003 (iscritte ai numeri
419  e  420  del  registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  quattro  ordinanze  del  24 aprile 2003 (iscritte ai numeri 625,
626,  682  e  683  del  registro  ordinanze  2003  e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 e n. 37, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 21 giugno 2003 (iscritte ai
numeri  da  770  a 774 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 39,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),   con   quattro   ordinanze  del  23 settembre  2003
(iscritte  ai  numeri  da  183  a  186  del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  sei ordinanze del 25 settembre 2003
(iscritte  ai  numeri  da  187  a  192  del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),   con   ordinanza  del  21 ottobre  2003
(iscritta  al  n. 487  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 22,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  tre ordinanze del 20 gennaio 2004 (iscritte ai
numeri  da  489  a 491 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 22,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004), con ordinanza del 22 giugno 2004 (iscritta al n. 936
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  ventisei  ordinanze  di  analogo contenuto il
Tribunale  di  Firenze  ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
10,  13,  24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 558
del  codice  di  procedura  penale  e degli artt. 13, commi 3, 3-bis,
3-quater,  e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  come  modificati  dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
nella  parte  in  cui da un lato prevede (art. 14, comma 5-quinquies)
che  per  il reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter,
e'  obbligatorio  l'arresto,  e  dall'altro  che  si procede con rito
direttissimo,  imponendo  al  giudice  di  concedere,  all'atto della
convalida,   il   nulla   osta   all'espulsione  (non  ricorrendo  le
«inderogabili  esigenze  processuali»  di cui all'art. 13, comma 3, a
sua  volta  richiamato  dal comma 3-bis) e di pronunciare sentenza di
non  luogo  a procedere (a norma dell'art. 13, comma 3-quater, atteso
che  la  presentazione  dell'arrestato al giudice del dibattimento ex
art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il
giudizio);
        che il Tribunale premette di essere investito della richiesta
di  convalida dell'arresto nei confronti di stranieri per il reato di
cui all'art. 14, comma 5-ter, e del conseguente giudizio direttissimo
a  norma del combinato disposto degli artt. 558 cod. proc. pen. e 14,
comma 5-quinquies,  e  che,  in forza di tali disposizioni, l'arresto
«dovrebbe  essere  convalidato  e  si  dovrebbe  procedere a giudizio
direttissimo»;
        che   tuttavia,  ad  avviso  del  rimettente,  la  previsione
dell'arresto  obbligatorio  per  la  fattispecie  di cui all'art. 14,
comma 5-ter,  punita  nel massimo con la pena di un anno di arresto e
percio'   ritenuta  all'evidenza  di  scarsa  gravita'  dallo  stesso
legislatore,  si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 Cost.,
violando  il  principio  di  eguaglianza  che,  in  relazione  ad una
normativa  destinata  ad incidere su diritti inviolabili garantiti da
trattati  internazionali,  non consente disparita' di trattamento tra
cittadini e stranieri;
        che  ulteriori dubbi di legittimita' costituzionale sarebbero
ravvisabili,  in  riferimento  agli  artt. 24  e  111 Cost., anche in
relazione  agli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti   dell'uomo,   nella  disciplina  del  giudizio  direttissimo
conseguente alla convalida, destinato ad esaurirsi con una «pronuncia
non  di  merito»,  in  quanto  nei  confronti dell'arrestato non puo'
essere  disposta la custodia cautelare in carcere, non consentita per
reati  contravvenzionali,  e  lo  straniero sottoposto a procedimento
penale  deve  essere  espulso  dal  questore,  previo  nulla osta del
giudice all'atto della convalida, con la conseguenza che lo straniero
viene privato del diritto di accedere ad un giusto processo quanto ai
fatti contestati;
        che  sarebbero  di conseguenza violati anche l'art. 13 Cost.,
in quanto la disciplina censurata configura «un caso di [...] arresto
obbligatorio,  che  non  trova  il suo naturale sbocco nell'esercizio
dell'azione  penale  e  nel  conseguente  vaglio  giurisdizionale sul
merito  dell'accusa»,  e l'art. 101, secondo comma, Cost., perche' il
giudice  viene espropriato «dell'esercizio della giurisdizione» ed e'
assoggettato  «ad  una  decisione  amministrativa del questore, dalla
quale deriva il contenuto necessitato della sua pronuncia»;
        che   il   Tribunale,   ritenendo   i  prospettati  dubbi  di
legittimita'  costituzionale  rilevanti ai fini della decisione sulla
convalida  dell'arresto,  ha  sospeso  il  «giudizio di convalida» e,
affermando che «non puo' farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui
celebrazione  presuppone  l'avvenuta  convalida  dell'arresto, che in
questo  caso  manca,  in  forza  della sospensione» e che «non sembra
[...]  si possa sospendere anche il giudizio direttissimo, che non e'
ancora  instaurato»,  ha  disposto  «la  restituzione  degli  atti al
pubblico ministero perche' proceda con il rito ordinario»;
        che  nei  giudizi  iscritti  ai numeri 419, 420, 683, 770 del
registro  ordinanze  del  2003 e al n. 491 del registro ordinanze del
2004  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque
infondate.
    Considerato   che  il  rimettente  dubita,  in  riferimento  agli
artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione,
della    legittimita'    costituzionale    del   combinato   disposto
dell'art. 558  del  codice  di  procedura  penale  e  degli artt. 13,
commi 3,  3-bis,  3-quater,  e  14,  comma 5-quinquies,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189,
nella   parte   in   cui   da  un  lato  prevede  che  per  il  reato
contravvenzionale  di  cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  medesimo
decreto e' obbligatorio l'arresto, e dall'altro che si procede con il
rito  direttissimo, imponendo al giudice di concedere, all'atto della
convalida,  il nulla osta all'espulsione e di pronunciare sentenza di
non luogo a procedere;
        che,  stante  l'identita'  delle  questioni  sollevate,  deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  il primo gruppo di questioni ha ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente;
        che, con riferimento al secondo gruppo di questioni, in tutti
i  giudizi  a quibus il Tribunale ha sospeso il giudizio di convalida
dell'arresto  e, rilevato che per tale reato non si poteva fare luogo
al  giudizio  direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta
convalida  dell'arresto,  ha  ordinato «la restituzione degli atti al
pubblico ministero perche' proceda con il rito ordinario»;
        che, a prescindere dalla ritualita' del provvedimento con cui
e'  stata  disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero,
non  vi  e'  dubbio  che  il Tribunale rimettente si e' spogliato del
processo  e  non  puo'  piu'  fare applicazione delle norme della cui
legittimita' costituzionale dubita;
        che  le  relative questioni devono pertanto essere dichiarate
manifestamente  inammissibili  per  difetto  di  rilevanza  (sentenza
n. 223 del 2004, ordinanza n. 332 del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1)  ordina  la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze in
relazione  alle  questioni di legittimita' costituzionale concernenti
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa in
materia  di  immigrazione  e di asilo), nella parte in cui stabilisce
che  per  il  reato  previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;
    2) dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni di
legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del
codice   di  procedura  penale  e  degli  artt. 13,  commi 3,  3-bis,
3-quater,  e  14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189,  sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma,
e  111  della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 24 febbraio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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