N. 103 ORDINANZA 24 febbraio - 10 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Disegno di legge contenente misure finanziarie in
  tema  di  versamento  di  tributi  per concessioni e autorizzazioni
  amministrative,  assunzione del personale del Corpo forestale dello
  Stato,  indennita'  di  funzione  ai  vice  presidenti dei consigli
  comunali  e  provinciali,  insediamento  di  attivita'  produttive,
  pianificazione  e  gestione  del  territorio,  piani regolatori dei
  porti,   palificazione   per  reti  telefoniche  ed  elettriche  in
  territori  soggetti  a  vincolo paesaggistico, accesso nei ruoli di
  personale  precario,  oneri  previdenziali  relativi,  contabilita'
  pubblica,   medici  e  personale  AUSL,  personale  «autobottista»,
  collegio  dei  revisori dei conti negli enti locali, disciplina del
  commercio  -  Ricorso  del  Commissario  dello Stato per la Regione
  siciliana  -  Successiva  promulgazione  della  legge con omissione
  delle parti impugnate - Cessazione della materia del contendere.
- Disegno   di   legge  della  Regione  siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea  regionale  nella  seduta  del  21-22  ottobre 2004,
  artt. 3,  8,  20,  25,  27,  28,  32,  33, 43, 45, comma 2, 48, 50,
  comma 2, 53, 54, 60, 62, commi 4 e 9.
- Costituzione,  artt. 3,  5,  9,  51,  81,  97 e 114, secondo comma;
  statuto della Regione siciliana, art. 43.
(GU n.11 del 16-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

    nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3; 8;
20;  25; 27; 28; 32; 33; 43; 45, comma secondo; 48; 50 comma secondo;
53;  54;  60  e  62,  comma quarto e nono, del disegno di legge della
Regione  siciliana  n. 917,  approvato dall'Assemblea regionale nella
seduta  del  21-22 ottobre 2004, recante «Misure finanziarie urgenti.
Assestamento  del  bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda
delle   foreste   demaniali   della   Regione  siciliana  per  l'anno
finanziario  2004.  Nuova  decorrenza  di termini per la richiesta di
referendum»,  promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione  siciliana,  notificato  il  29 ottobre  2004,  depositato in
cancelleria  il  3 novembre  2004  ed iscritto al n. 104 del registro
ricorsi 2004.
      Visto  l'atto  di  intervento del CODACONS (Coordinamento delle
associazioni   e  dei  comitati  per  la  tutela  dei  consumatori  e
dell'ambiente);
      Udito  nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che  con  ricorso  depositato  il  3 novembre  2004, il
Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale nei confronti del disegno di
legge  n. 917  approvato  dall'Assemblea  regionale  siciliana  nella
seduta  del 21-22 ottobre 2004 e recante «Misure finanziarie urgenti.
Assestamento  del  bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda
delle   foreste   demaniali   della   Regione  siciliana  per  l'anno
finanziario  2004.  Nuova  decorrenza  di termini per la richiesta di
referendum»;
        che,   secondo   il  ricorrente,  sarebbe  costituzionalmente
illegittimo,  innanzitutto,  l'art. 3,  per  violazione  dell'art. 97
Cost.,  in  quanto,  mentre da un lato terrebbe fermo il termine di 3
anni   entro  il  quale  l'amministrazione  finanziaria,  a  pena  di
decadenza,  puo' procedere all'accertamento del mancato pagamento dei
tributi  dovuti  per  concessioni  e  autorizzazioni  amministrative,
dall'altro lato, esclude espressamente la decadenza di queste in caso
di  mancato  versamento  dei  tributi  previsti dalla legge regionale
24 agosto 1993, n. 24 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
5 settembre  1990,  n. 35,  e  alla  legge  regionale 15 maggio 1991,
n. 20,  in  materia  di  riscossione dei tributi e di altre entrate e
norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali);
        che  tale disposizione, secondo la prospettazione offerta nel
ricorso, produrrebbe l'effetto di ritardare, o addirittura cancellare
«l'introito  di  risorse  a  favore del bilancio regionale, oltre che
incoraggiare il dilagare dell'evasione fiscale»;
        che e' impugnato anche l'art. 8, nella parte in cui autorizza
il  Dipartimento  regionale  delle  foreste,  per le finalita' di cui
all'art. 4  della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del
Corpo  forestale  dello  Stato),  ad  assumere il personale del Corpo
forestale  dello  Stato  in  servizio  in  Sicilia e in transito alla
Regione,  in  quanto  tale  disposizione  violerebbe  l'art. 43 dello
statuto della Regione siciliana e gli artt. 3 e 97 Cost;
        che   la  affermata  incostituzionalita'  dipenderebbe  dalla
circostanza  che la normativa richiamata sarebbe riferibile solo alle
Regioni   a   statuto   ordinario   le  quali  possono  avvalersi  di
appartenenti  al  Corpo  forestale  dello  Stato,  mentre  la Regione
siciliana   avrebbe   istituito   e  disciplinato  un  proprio  Corpo
forestale,  in  attuazione  delle prerogative attribuitele in materia
dallo statuto;
        che,  inoltre,  sarebbe  «incomprensibile»  la  necessita' di
ricorrere  al  personale proveniente dall'amministrazione statale, al
quale peraltro si applicherebbe il trattamento economico, giuridico e
previdenziale statale;
        che  sarebbe  inoltre censurabile la coesistenza, nell'ambito
della  amministrazione  regionale,  di categorie di personale che pur
svolgendo identiche mansioni avrebbero un trattamento diverso;
        che,  infine,  secondo  il ricorso, il passaggio di personale
dallo  Stato  alla  Regione  dovrebbe essere disciplinato da apposite
norme  legislative  proposte  dalla  Commissione  paritetica prevista
dall'art. 43 dello statuto;
        che  censure di illegittimita' costituzionale vengono rivolte
anche  nei  confronti  dell'art. 20,  il  quale  «attribuisce  in via
interpretativa» l'indennita' di funzione anche ai vice presidenti dei
consigli  comunali e provinciali che non svolgono le funzioni vicarie
di supplenza dei rispettivi presidenti, poiche' la norma, «riferibile
anche  a situazioni pregresse verificatesi dal dicembre 2000 ad oggi,
potrebbe  vanificare  le  richieste  di  restituzione  di  indennita'
indebitamente   percepite,   interferendo   ipoteticamente  anche  su
possibile contenzioso in atto»;
        che   la   disposizione   in   questione   lederebbe  inoltre
l'autonomia  degli  enti  locali,  imponendo  loro un onere economico
senza attribuire le risorse necessarie per farvi fronte;
        che  incostituzionali  risulterebbero anche gli artt. 25, 27,
28,  32  e  33,  «sebbene  motivati  dalla  volonta'  di promuovere e
sostenere  lo sviluppo economico del territorio regionale», in quanto
contrasterebbero  con  l'art. 9  Cost., consentendo l'insediamento di
attivita'    produttive    e    la    realizzazione    di   manufatti
indipendentemente  dalla corrispondenza con gli strumenti urbanistici
e la programmata gestione del territorio;
        che  il  menzionato  art. 25,  inoltre,  nella  parte  in cui
prevede  che  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Conferenza  di
servizi, composta dall'assessore regionale del territorio e da quello
dell'ambiente  e dei beni culturali e ambientali, nonche' dal sindaco
del  comune  in  cui  ricade  l'opera,  costituisca  deroga  al Piano
territoriale   paesistico   e  variante  allo  strumento  urbanistico
vigente,  oltre a violare l'art. 9 Cost., contrasterebbe altresi' con
gli  artt. 5, 97 e 114, comma secondo, Cost., in quanto consentirebbe
la  deroga  allo strumento urbanistico vigente, privando il Consiglio
comunale del «potere di esprimersi sulla variante al piano regolatore
generale e impedendo di fatto ai cittadini l'esercizio del diritto di
partecipazione al procedimento e di tutela dei propri interessi»;
        che   l'art. 27,   nella   parte  in  cui  prevede  l'esonero
dall'obbligo  del  rispetto delle distanze minime degli opifici dagli
insediamenti  abitativi  e  dalle  opere  pubbliche, limitatamente ai
progetti  utilmente  inseriti  in  graduatoria per l'assegnazione dei
finanziamenti  POR Sicilia 2000/2006, viene censurato anche in quanto
creerebbe in favore di questi ultimi un privilegio;
        che  l'art. 28,  consentendo  l'indiscriminato  mutamento  di
destinazione  d'uso dei fabbricati realizzati nel verde agricolo e la
consequenziale    autorizzazione    all'esercizio   delle   attivita'
commerciali   e  produttive,  e  permettendo  di  sanare  costruzioni
edificate in difformita' dalla normativa vigente, senza alcun onere e
senza  incorrere nelle sanzioni penali previste dagli artt. 7, 8 e 20
della  legge  28 febbraio  1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), violerebbe l'art. 9 Cost., non consentendo una
ordinata  pianificazione  e  gestione del territorio e determinerebbe
una indebita ingerenza da parte della Regione nella materia penale;
        che  l'art. 32,  disponendo  che  ai progetti attuativi delle
previsioni dei piani regolatori dei porti, approvati dall'Assessorato
regionale al territorio, non si applicano le procedure previste dalla
normativa   emanata   successivamente   alla  suddetta  approvazione,
contrasterebbe,  oltre  che  con  l'art. 9 Cost., anche con l'art. 97
Cost.,  in quanto non sarebbe conforme al principio di buon andamento
della   amministrazione   l'esclusione   dalle   nuove  procedure  di
valutazione  e  dai  vari  istituti  autorizzatori  introdotti  dalla
normativa successiva;
        che  -  secondo  la  prospettazione  del  ricorrente  - anche
l'art. 33  violerebbe  l'art. 9  Cost.,  consentendo  la fornitura di
energia  elettrica  e  il collegamento alla rete telefonica anche per
via   aerea  con  palificazione  nei  territori  soggetti  a  vincolo
paesaggistico;
        che   il   Commissario  dello  Stato  ha  impugnato  altresi'
l'art. 43 (il quale dispone la copertura delle piante organiche degli
enti  regionali per il diritto allo studio con il personale impiegato
in  attivita'  socialmente  utili  in  servizio  al 10 dicembre 2002,
indipendentemente  da  ogni  selezione pubblica e da ogni valutazione
della professionalita) e l'art. 45, comma 2 (che istituisce una nuova
riserva  nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi in favore di
soggetti  che  gia' prestano servizio presso gli stessi enti in forza
di un contratto di diritto privato, attraverso una selezione solo per
titoli  e  con  criteri  di  valutazione  stabiliti dalla Commissione
regionale  per  l'impiego),  per  violazione  degli  artt. 3, 51 e 97
Cost.,  in  quanto  entrambi  avrebbero ad oggetto «l'introduzione di
forme  di  stabilizzazione  privilegiata  di situazioni di precariato
esistente   nelle   amministrazioni   pubbliche   della   Regione,  a
prescindere dalle ordinarie forme di reclutamento e selezione»;
        che l'art. 48, in quanto «sembra» trasferire a carico di enti
non  identificabili l'onere previdenziale per il servizio prestato in
posizione   di   pre-ruolo   da   categorie   di  personale  precario
successivamente  stabilizzato, sarebbe privo di copertura finanziaria
e   lesivo   degli  artt. 3  e  97  Cost.,  poiche',  indirettamente,
riconoscerebbe   un   diritto   per   i  dipendenti  rimettendone  il
soddisfacimento «alla determinazione di vari enti presso i quali essi
prestano servizio ed alle rispettive capacita' finanziarie»;
        che,  secondo quanto esposto nel ricorso, l'art. 50, comma 2,
disponendo  che i residui realizzati negli esercizi 2002 e 2003 sugli
stanziamenti  previsti  dalla  legge  regionale 3 ottobre 2002, n. 14
(Norme   per   l'erogazione   del  buono  scuola  ed  interventi  per
l'attuazione  del  diritto  allo  studio  nelle scuole dell'infanzia,
elementari  e  secondarie),  possono essere utilizzati per far fronte
alla  concessione  dei contributi anche negli anni successivi al 2003
«limitatamente  alla  utilizzazione dei residui realizzati nel 2002»,
violerebbe  l'art. 81  Cost., dal momento che «ipotizza l'utilizzo di
somme  non  piu'  esistenti»,  in  quanto la legge regionale 8 luglio
1977,  n. 47  (Norme  in  materia  di  bilancio  e contabilita' della
Regione  siciliana),  prevede  che  i  residui  di parte corrente non
utilizzati    nell'esercizio    successivo   alla   loro   formazione
costituiscono  economia  di  spesa  e  contribuiscono  a  ridurre  il
disavanzo  di  amministrazione,  nonche'  l'art. 97 Cost., ponendo in
essere  procedure  non  conformi  al  buon  andamento  della pubblica
amministrazione;
        che  nel  ricorso,  inoltre, si afferma l'incostituzionalita'
degli artt. 53 e 54, i quali costituirebbero «riproposizione di norme
gia' oggetto di censura» da parte del Governo;
        che, in particolare, l'art. 53, consentendo la trasformazione
del rapporto di lavoro di circa 800 medici in servizio presso le AUSL
da convenzionato a dipendente, determinerebbe «un ribaltamento» della
logica   che   dovrebbe  presiedere  alle  assunzioni  di  personale,
disponendo  cioe'  l'aumento  degli  organici  delle  AUSL in base al
numero  di  medici  da  inserirvi  e  ponendo il relativo onere - non
quantificato   -  a  carico  delle  assegnazioni  annuali  del  Fondo
sanitario nazionale;
        che  l'art. 54,  nel disporre il reclutamento nei ruoli della
AUSL   n. 6   del   personale   ausiliario   in   precedenza  addetto
all'assistenza  nel  presidio  manicomiale  ex  ospedale psichiatrico
privato  «Villa  Stagno»,  violerebbe  gli  artt. 3, 51 e 97 Cost., i
quali   garantiscono  che  l'accesso  ai  pubblici  impieghi  avvenga
attraverso  la  selezione  del  personale  al  fine di assicurare gli
standard  minimi  di  professionalita'  necessari  per  la tutela del
diritto alla salute;
        che  l'art. 60  sarebbe  in  contrasto  con  gli artt. 3 e 97
Cost.,   in   quanto,   costituendo   un  «intervento  interpretativo
relativamente   al   personale   stagionale   con   la  qualifica  di
`autobottista»  a  distanza di otto anni dall'entrata in vigore della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 16 (Ulteriore provvedimento per la
realizzazione  di  un  collegamento  stabile  tra  la  Sicilia  ed il
Continente),  creerebbe  un  privilegio  ingiustificato in favore dei
lavoratori con tale qualifica;
        che  l'art. 62,  comma 4,  nel  consentire  ai componenti del
collegio dei revisori dei conti negli enti locali, comuni e province,
di  essere  rieletti  senza alcun limite, violerebbe gli artt. 3 e 97
Cost.,  in  quanto,  da  un  lato,  la  prolungata  permanenza  nelle
strutture  soggette  al  controllo  e  la  prospettiva  di  possibili
riconferme  nell'incarico  potrebbe compromettere l'imparzialita' dei
revisori,  dall'altro lato si creerebbe una disparita' di trattamento
rispetto a chi svolge la stessa funzione presso le istituzioni locali
del  rimanente territorio nazionale, soggetto alle limitazioni di cui
all'art. 235  del  d.lgs.  18 agosto  2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali);
        che  il  ricorrente  esprime  doglianze  anche  in  relazione
all'art. 62,  comma 9, il quale violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., in
quanto,  nell'estendere  alle  piccole  e  medie imprese l'esclusione
dalla  disciplina  del commercio attualmente prevista, attuerebbe una
indiscriminata    liberalizzazione   dell'attivita'   commerciale   e
impedirebbe  ogni  forma  di  programmazione  economica  nell'uso del
territorio,  nonche' la verifica del possesso dei requisiti richiesti
per l'esercizio delle attivita' commerciali;
        che  e'  intervenuto  in giudizio, fuori termine, il CODACONS
(Coordinamento  delle  associazioni  e dei comitati per la tutela dei
consumatori  e dell'ambiente), il quale ha chiesto che sia dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  del  disegno di legge della Regione
siciliana  n. 917, ed in particolare degli artt. 25, 27, 28, 32 e 33,
per  violazione  degli  artt. 3,  9,  97 e 114, secondo comma, Cost.,
nonche'  delle  norme  comunitarie  e  del  Trattato istitutivo della
Comunita'  europea, nonche' delle specifiche direttive comunitarie in
materia di valutazione di impatto ambientale e tutela dell'ambiente.
    Considerato  che,  dopo  la  proposizione  del  ricorso, la legge
approvata   dall'Assemblea   regionale  siciliana  nella  seduta  del
21-22 ottobre  2004  e'  stata  successivamente promulgata come legge
della  Regione  siciliana 5 novembre  2004, n. 15 (Misure finanziarie
urgenti.  Assestamento  del  bilancio  della  Regione  e del bilancio
dell'Azienda  delle  foreste  demaniali  della  Regione siciliana per
l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta
di  referendum)  con omissione delle parti impugnate, sicche' risulta
preclusa   la   possibilita'   che   sia   conferita  efficacia  alle
disposizioni censurate;
        che,  pertanto,  in conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte  (da  ultimo cfr. sentenza n. 351 del 2003 e ordinanze n. 131 e
n. 32  del  2004  e  n. 339  del  2003),  deve dichiararsi cessata la
materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0329