N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2005 (della Regione Toscana) Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite su beni paesaggistici in assenza o in difformita' dall'autorizzazione - Applicabilita' delle sanzioni penali - Esclusione, in caso di accertamento della compatibilita' paesaggistica da parte dell'autorita' amministrativa competente, per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi (ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati), per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, e per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato contrasto con la normativa regionale che prevede la demolizione e la restituzione in pristino degli abusi nelle aree vincolate - Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio. - Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36, lett. c), aggiuntivo del comma 1-ter all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. - Costituzione, art. 117. Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite su beni paesaggistici in assenza o in difformita' dall'autorizzazione - Domanda del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dalle opere, all'autorita' preposta alla gestione del vincolo, ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi stessi - Previsione della pronuncia sulla domanda stessa entro il termine di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendere entro il termine perentorio di novanta giorni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Impossibilita' per le Regioni di far valere la propria valutazione in ordine alla compatibilita' dell'abuso - Violazione dei principi di sussidiarieta' e previa intesa tra Stato e regioni. - Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 3, lett. c), aggiuntivo del comma 1-quater all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. - Costituzione, artt. 117 e 118. Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite su beni paesaggistici in assenza o in difformita' dall'autorizzazione - Estinzione dei reati per i lavori compiuti entro il 30 settembre 2004 - Possibilita' in caso di accertamento della compatibilita' paesaggistica dell'abuso - Mancata previsione di salvezza delle sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato contrasto con la normativa regionale che prevede la demolizione e la restituzione in pristino degli abusi nelle aree vincolate - Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio. - Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 37. - Costituzione, artt. 117 e 118.(GU n.12 del 23-3-2005 )
Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 14 febbraio 2005, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 36 lettera c) e comma 37 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione». Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2004, n. 302, S.O. e' stata pubblicata la legge n. 308/2004; con essa il legislatore delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle norme in materia ambientale. Gli ambiti di intervento previsti sono: la gestione dei rifiuti; la tutela delle acque e dell'aria; la difesa del suolo; la gestione delle aree protette; la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; le procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e l'autorizzazione ambientale integrata. Nella definizione dei principi direttivi si prevede la necessita' del rispetto delle attribuzioni regionali. In due aspetti, tuttavia, la legge in oggetto appare costituzionalmente illegittima per violazione delle competenze regionali e viene pertanto impugnata per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 36, lett. c), della legge n. 308/2004, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. L'art. 1, comma 36, lettera c) modifica l'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, avente ad oggetto le sanzioni penali per le opere eseguite su beni paesaggistici, in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa. Rilevano qui gli introdotti commi 1-ter e 1-quater. Il primo prevede che le sanzioni penali, stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal comma 1 dell'art. 181, non si applicano per i lavori realizzati in assenza o in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; per l'impiego di materiali in difformita' dell'autorizzazione paesaggistica e per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Per la inapplicabilita' delle sanzioni penali deve essere accertata la compatibilita' paesaggistica dell'abuso da parte dell'autorita' amministrativa competente (le funzioni amministrative concernenti la gestione del vincolo paesaggistico sono state attribuite alle Regioni gia' dall'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977; la competenza e' ora prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); a tal fine il comma 1-quater citato, anch'esso introdotto dalla norma in esame, dispone che l'autorita' competente si esprime nel termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi nel termine perentorio di novanta giorni. I commi 1-ter e 1-quater introdotti dall'impugnata disposizione ledono le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio e non rispettano gli artt. 117 e 118 della Costituzione. E' vero che il citato comma 1-ter incide sulla fattispecie penale, prevedendo che resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie; tuttavia il rispetto delle attribuzioni regionali e' solo formale. Infatti la sanzione penale non si applica ove sia accertata la compatibilita' ambientale dell'abuso: ebbene, se un'opera abusiva e' valutata compatibile con il paesaggio non potra' essere oggetto di ripristino (evidentemente, infatti, sarebbe viziato per eccesso di potere il ripristino ordinato sul piano amministrativo a fronte della mancata applicazione della sanzione penale in considerazione della compatibilita' ambientale dell'abuso) e cio' anche se la normativa regionale preveda la demolizione e la restituzione in ripristino degli abusi nelle aree vincolate. Percio' l'art. 1, comma 36, lett. c), ove introduce il citato comma 1-ter, ha rilevanza anche sotto il profilo urbanistico ed edilizio, venendo, di fatto, a limitare l'applicabilita' delle sanzioni ripristinatorie previste dalla normativa regionale con riferimento agli abusi commessi nelle aree vincolate. Cio' incide sulla materia del governo del territorio, soggetta alla potesta' legislativa concorrente, e determina una lesione dell'art. 117 della Costituzione. Ne' l'intervento statale in questione puo' ritenersi giustificato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 382/1999, ha rilevato che «la regione, come ente rappresentativo delle molteplicita' degli interessi legati alla dimensione territoriale, non puo' non reputarsi titolare anche del potere di verifica delle compatibilita' degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio». Tale giurisprudenza puo' essere utilmente richiamata nel nuovo contesto del Titolo V, Parte II, della Costituzione, della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, dal momento che la Corte costituzionale, gia' anteriormente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, aveva ricavato una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, ossia come ambito materiale la cui tutela e' idonea a investire trasversalmente una pluralita' di materie e al cui perseguimento sono chiamati a contribuire, nell'ambito delle reciproche competenze, tutti i livelli territoriali di governo. L'esigenza della tutela dell'ambiente puo' e deve essere perseguita, non solo con specifici interventi tesi direttamente alla tutela degli equilibri ecologici, ma anche trasversalmente con la predisposizione e realizzazione concreta di interventi nei diversi campi dell'agire umano (salute, territorio, lavoro, protezione civile, etc.). Le suddette conclusioni sono avvalorate dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 407/2002, particolarmente rilevante nel caso in esame, perche' successiva alla modifica del titolo V della Costituzione. In tale pronuncia la Corte ha precisato «che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiche', in alcuni casi, si tratta piu' esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralita' di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002)», chiarendo che «l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere, che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, in senso tecnico, qualificabile come, tutela dell'ambiente» dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacche', al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione e' agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998)». La Corte costituzionale, sempre nella sentenza n. 407/2002, accertata la trasversalita' della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e rilevato che «i lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali», ha affermato che «si puo' quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralita' di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato». La stessa affermazione e' stata ribadita dalla successiva giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 96/2003 e n. 259/2004), per cui la competenza statale relativa alla tutela ambientale non puo' limitare gli interventi del legislatore regionale attinenti alle proprie attribuzioni, come quelle in materia di governo del territorio. Il comma 1-quater, introdotto dall'impugnata disposizione, si pone anche in contrasto con l'art. 118 della Costituzione. Infatti, come gia' rilevato, la compatibilita' paesaggistica e' accertata previo parere, vincolante della Soprintendenza. Cio' significa che l'autorita' preposta alla gestione del vincolo (regione o enti locali cui le, regioni abbiano trasferito la funzione) non potra' discostarsi da quel parere: com'e' noto, infatti, e' affermato che i pareri vincolanti sono costitutivi del contenuto del provvedimento. Ne deriva che chi decide in merito alla compatibilita' dell'abuso e' la Soprintendenza e che non vi e' possibilita' per la regione - ovvero per gli enti locali cui le regioni abbiano trasferito le funzioni - di far valere eventualmente diverse valutazioni in ordine alla suddetta compatibilita' dell'abuso. Attraverso la previsione del parere vincolante, in realta' la funzione di valutare la compatibilita' dell'abuso viene allocata in capo allo Stato. Cio' contrasta, pero', con l'art. 118 della Costituzione, perche' tale allocazione non e' sorretta da esigenze di carattere unitario. In denegata ipotesi la norma resterebbe comunque incostituzionale per violazione dell'art. 118 della Costituzione perche' non sono previste adeguate procedure d'intesa con le regioni, invece imprescindibili, in caso di allocazione in capo allo Stato di funzioni che interferiscono con materie di competenza regionale. Non vi e' dubbio che nel caso in esame sussista detta interferenza, posto che la valutazione della compatibilita' ambientate delle opere incide anche, e in modo consistente, sull'assetto urbanistico e sulla pianificazione territoriale, di competenza regionale. Le valutazioni ora esposte in merito alla previsione del parere vincolante della Soprintendenza evidenziano ancora maggiormente il profilo di illegittimita' costituzionale sopra rilevato, concernente la vanificazione delle norme regionali che prevedono il ripristino dello stato dei luoghi. Infatti, a fronte del parere vincolante positivo sulla compatibilita' ambientale dell'abuso espresso dalla Soprintendenza in possibile difformita' dalla valutazione regionale o degli enti locali, risulta preclusa la possibilita' per le regioni e gli enti locali di applicare la sanzione della rimessione in pristino dei beni anche se prevista dalla legislazione regionale. 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 37 della legge n. 308/2004, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Il comma in questione prevede la possibile estinzione del reato di cui all'art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e di ogni reato in materia paesaggistica per i lavori compiuti sui beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformita' da essa. Detta estinzione opera a condizione che le tipologie realizzate ed i materiali utilizzati rientrino tra quelli previsti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o siano giudicati comunque compatibili con il contesto paesaggistico (anche in tale caso il successivo comma 39 prevede che sia acquisito il parere della Soprintendenza, ma questa volta detto parere non e' vincolante). Occorre inoltre che i trasgressori abbiano pagato le sanzioni pecuniarie indicate ai punti 1 e 2 del medesimo comma 37. La disposizione appare costituzionalmente illegittima per argomentazioni analoghe a quelle di cui al precedente punto. In particolare il condono penale opera ove sia accertata la compatibilita' ambientate dell'abuso: ebbene, se un'opera abusiva e' valutata compatibile con il paesaggio, non potra' essere oggetto di ripristino (evidentemente, infatti, non si puo' ordinare il ripristino sul piano amministrativo e, al tempo stesso, far condonare il reato per la compatibilita' ambientale dell'abuso!) e cio' anche se la normativa regionale preveda la demolizione e la restituzione in ripristino degli abusi nelle aree vincolate. Cio' determina pertanto una violazione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, che non puo' ritenersi giustificata neppure in nome di esigenze di carattere unitario. Inoltre la disposizione in esame contiene un aspetto di ambiguita' che puo' determinare una ulteriore violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio. La norma, infatti, non fa salve - come invece il precedente comma 36 - le sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie e percio' risulta illegittima per contrasto con l'art. 117 della Costituzione ove venga interpretata nel senso di consentire l'inapplicabilita' di dette sanzioni, incidendo cosi' direttamente nell'ambito materiale riservato alla competenza regionale.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 36 lettera c) e comma 37 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, perche' in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione. Firenze - Roma, addi' 24 febbraio 2005 Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni 05C0333