N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 marzo 2005 (della Regione Toscana)

Ambiente  (tutela  dell')  -  Opere eseguite su beni paesaggistici in
  assenza o in difformita' dall'autorizzazione - Applicabilita' delle
  sanzioni  penali  -  Esclusione,  in  caso  di  accertamento  della
  compatibilita' paesaggistica da parte dell'autorita' amministrativa
  competente,  per  i lavori che non abbiano determinato creazione di
  superfici  utili  o volumi (ovvero aumento di quelli legittimamente
  realizzati),    per   l'impiego   di   materiali   in   difformita'
  dall'autorizzazione  paesaggistica,  e  per  i lavori configurabili
  quali  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  -
  Ricorso  della  Regione  Toscana  -  Denunciato  contrasto  con  la
  normativa regionale che prevede la demolizione e la restituzione in
  pristino  degli  abusi  nelle  aree  vincolate  -  Violazione della
  competenza  legislativa regionale concorrente in materia di governo
  del territorio.
- Legge   15 dicembre   2004,  n. 308,  art. 1,  comma 36,  lett. c),
  aggiuntivo del comma 1-ter all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004,
  n. 42.
- Costituzione, art. 117.
Ambiente  (tutela  dell')  -  Opere eseguite su beni paesaggistici in
  assenza   o   in  difformita'  dall'autorizzazione  -  Domanda  del
  proprietario,   possessore   o   detentore   a   qualsiasi   titolo
  dell'immobile  o  dell'area  interessati dalle opere, all'autorita'
  preposta alla gestione del vincolo, ai fini dell'accertamento della
  compatibilita'  paesaggistica  degli interventi stessi - Previsione
  della   pronuncia   sulla   domanda  stessa  entro  il  termine  di
  centottanta  giorni,  previo parere vincolante della soprintendenza
  da  rendere entro il termine perentorio di novanta giorni - Ricorso
  della  Regione  Toscana  -  Denunciata  lesione  delle attribuzioni
  regionali in materia di governo del territorio - Impossibilita' per
  le  Regioni  di  far  valere  la propria valutazione in ordine alla
  compatibilita'    dell'abuso   -   Violazione   dei   principi   di
  sussidiarieta' e previa intesa tra Stato e regioni.
- Legge   15 dicembre   2004,   n. 308,  art. 1,  comma 3,  lett. c),
  aggiuntivo  del  comma 1-quater  all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio
  2004, n. 42.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Ambiente  (tutela  dell')  -  Opere eseguite su beni paesaggistici in
  assenza o in difformita' dall'autorizzazione - Estinzione dei reati
  per  i lavori compiuti entro il 30 settembre 2004 - Possibilita' in
  caso  di accertamento della compatibilita' paesaggistica dell'abuso
  -  Mancata  previsione  di  salvezza  delle sanzioni amministrative
  ripristinatorie  e  pecuniarie  -  Ricorso  della Regione Toscana -
  Denunciato  contrasto  con  la  normativa  regionale che prevede la
  demolizione  e  la  restituzione in pristino degli abusi nelle aree
  vincolate  -  Violazione  della  competenza  legislativa  regionale
  concorrente in materia di governo del territorio.
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 37.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
    Ricorso  della  Regione  Toscana,  in  persona del Presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 272
del 14 febbraio 2005, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente  atto,  dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso
lo  studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;

    Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
36  lettera  c)  e  comma  37  della  legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante  «Delega  al  Governo  per  il  riordino,  il coordinamento e
l'integrazione  della  legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione».
    Sulla  Gazzetta  Ufficiale  del 27 dicembre 2004, n. 302, S.O. e'
stata pubblicata la legge n. 308/2004; con essa il legislatore delega
il  Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per il riordino
delle  norme in materia ambientale. Gli ambiti di intervento previsti
sono:  la gestione dei rifiuti; la tutela delle acque e dell'aria; la
difesa  del  suolo;  la  gestione  delle  aree  protette;  la  tutela
risarcitoria  contro  i  danni  all'ambiente;  le  procedure  per  la
valutazione  di  impatto  ambientale,  per  la valutazione ambientale
strategica e l'autorizzazione ambientale integrata.
    Nella definizione dei principi direttivi si prevede la necessita'
del rispetto delle attribuzioni regionali.
    In   due   aspetti,   tuttavia,   la   legge  in  oggetto  appare
costituzionalmente   illegittima   per  violazione  delle  competenze
regionali e viene pertanto impugnata per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 36, lett.
c),  della  legge  n. 308/2004,  per violazione degli artt. 117 e 118
della Costituzione.
    L'art. 1,  comma  36,  lettera c) modifica l'art. 181 del decreto
legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, avente ad oggetto le sanzioni penali per le opere eseguite
su  beni paesaggistici, in assenza di autorizzazione o in difformita'
da essa.
    Rilevano  qui  gli  introdotti  commi  1-ter e 1-quater. Il primo
prevede   che   le   sanzioni   penali,   stabilite   per   il  reato
contravvenzionale  contemplato  dal  comma  1  dell'art. 181,  non si
applicano  per  i  lavori  realizzati  in  assenza  o  in difformita'
dall'autorizzazione   paesaggistica   che   non  abbiano  determinato
creazione  di  superfici  utili  o  volumi,  ovvero aumento di quelli
legittimamente  realizzati; per l'impiego di materiali in difformita'
dell'autorizzazione   paesaggistica   e   per   gli   interventi   di
manutenzione ordinaria o straordinaria.
    Per   la  inapplicabilita'  delle  sanzioni  penali  deve  essere
accertata   la   compatibilita'  paesaggistica  dell'abuso  da  parte
dell'autorita'  amministrativa competente (le funzioni amministrative
concernenti   la   gestione  del  vincolo  paesaggistico  sono  state
attribuite  alle Regioni gia' dall'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977; la
competenza  e'  ora prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 22
gennaio  2004, n. 42); a tal fine il comma 1-quater citato, anch'esso
introdotto  dalla  norma in esame, dispone che l'autorita' competente
si  esprime  nel  termine  perentorio  di  centottanta giorni, previo
parere  vincolante  della  Soprintendenza,  da  rendersi  nel termine
perentorio di novanta giorni.
    I  commi  1-ter e 1-quater introdotti dall'impugnata disposizione
ledono le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio
e non rispettano gli artt. 117 e 118 della Costituzione.
    E'  vero  che  il  citato  comma  1-ter  incide sulla fattispecie
penale,  prevedendo  che  resta  ferma  l'applicazione delle sanzioni
amministrative  ripristinatorie  e  pecuniarie;  tuttavia il rispetto
delle attribuzioni regionali e' solo formale.
    Infatti  la  sanzione  penale non si applica ove sia accertata la
compatibilita'  ambientale dell'abuso: ebbene, se un'opera abusiva e'
valutata  compatibile  con  il paesaggio non potra' essere oggetto di
ripristino  (evidentemente,  infatti,  sarebbe viziato per eccesso di
potere il ripristino ordinato sul piano amministrativo a fronte della
mancata  applicazione  della  sanzione penale in considerazione della
compatibilita'  ambientale  dell'abuso)  e cio' anche se la normativa
regionale  preveda  la  demolizione  e  la restituzione in ripristino
degli abusi nelle aree vincolate.
    Percio'  l'art. 1,  comma  36,  lett. c), ove introduce il citato
comma  1-ter,  ha  rilevanza  anche  sotto  il profilo urbanistico ed
edilizio,  venendo,  di  fatto,  a  limitare  l'applicabilita'  delle
sanzioni  ripristinatorie  previste  dalla  normativa  regionale  con
riferimento  agli  abusi  commessi  nelle aree vincolate. Cio' incide
sulla  materia  del  governo  del  territorio, soggetta alla potesta'
legislativa  concorrente, e determina una lesione dell'art. 117 della
Costituzione.
    Ne' l'intervento statale in questione puo' ritenersi giustificato
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s).
    La  Corte costituzionale, nella sentenza n. 382/1999, ha rilevato
che  «la regione, come ente rappresentativo delle molteplicita' degli
interessi legati alla dimensione territoriale, non puo' non reputarsi
titolare  anche  del  potere  di  verifica delle compatibilita' degli
interventi  che,  attuati  dai  vari soggetti, comportano effetti sul
territorio».
    Tale  giurisprudenza  puo'  essere utilmente richiamata nel nuovo
contesto   del   Titolo   V,  Parte  II,  della  Costituzione,  della
Costituzione  come  modificato  dalla  legge  costituzionale n. 3 del
2001,  dal  momento  che  la Corte costituzionale, gia' anteriormente
alla  nuova  formulazione  del  Titolo  V  della  Costituzione, aveva
ricavato    una    configurazione    dell'ambiente    come   «valore»
costituzionalmente  protetto,  ossia  come  ambito  materiale  la cui
tutela  e'  idonea  a  investire  trasversalmente  una  pluralita' di
materie   e   al  cui  perseguimento  sono  chiamati  a  contribuire,
nell'ambito delle reciproche competenze, tutti i livelli territoriali
di  governo. L'esigenza della tutela dell'ambiente puo' e deve essere
perseguita,  non solo con specifici interventi tesi direttamente alla
tutela  degli  equilibri  ecologici,  ma anche trasversalmente con la
predisposizione  e  realizzazione  concreta di interventi nei diversi
campi   dell'agire  umano  (salute,  territorio,  lavoro,  protezione
civile, etc.).
    Le  suddette  conclusioni  sono avvalorate dalla recente sentenza
della Corte costituzionale n. 407/2002, particolarmente rilevante nel
caso  in  esame,  perche' successiva alla modifica del titolo V della
Costituzione.  In tale pronuncia la Corte ha precisato «che non tutti
gli  ambiti  materiali  specificati  nel  secondo comma dell'art. 117
possono,  in  quanto  tali,  configurarsi  come  "materie"  in  senso
stretto,  poiche',  in  alcuni  casi,  si  tratta piu' esattamente di
competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralita'
di   materie   (cfr.   sentenza  n. 282  del  2002)»,  chiarendo  che
«l'evoluzione  legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano
ad escludere, che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico,
in  senso  tecnico,  qualificabile  come,  tutela  dell'ambiente» dal
momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale
rigorosamente circoscritta e delimitata, giacche', al contrario, essa
investe  e  si  intreccia  inestricabilmente  con  altri  interessi e
competenze.   In   particolare,   dalla  giurisprudenza  della  Corte
antecedente  alla  nuova formulazione del Titolo V della Costituzione
e'  agevole  ricavare  una configurazione dell'ambiente come «valore»
costituzionalmente  protetto,  che, in quanto tale, delinea una sorta
di  materia  «trasversale»,  in  ordine  alla  quale  si  manifestano
competenze  diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo
Stato  le  determinazioni  che  rispondono  ad esigenze meritevoli di
disciplina   uniforme  sull'intero  territorio  nazionale  (cfr.,  da
ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del
1998)».
    La  Corte  costituzionale,  sempre  nella  sentenza  n. 407/2002,
accertata  la  trasversalita'  della  materia «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema»  e  rilevato che «i lavori preparatori relativi alla
lettera  s)  del  nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra
parte,  a  considerare che l'intento del legislatore sia stato quello
di  riservare  comunque  allo Stato il potere di fissare standards di
tutela  uniformi  sull'intero  territorio  nazionale,  senza peraltro
escludere  in  questo  settore  la  competenza regionale alla cura di
interessi    funzionalmente   collegati   con   quelli   propriamente
ambientali»,  ha  affermato che «si puo' quindi ritenere che riguardo
alla  protezione  dell'ambiente  non  si  sia  sostanzialmente inteso
eliminare  la preesistente pluralita' di titoli di legittimazione per
interventi    regionali   diretti   a   soddisfare   contestualmente,
nell'ambito  delle  proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a
quelle di carattere unitario definite dallo Stato».
    La   stessa  affermazione  e'  stata  ribadita  dalla  successiva
giurisprudenza  costituzionale  (sentenze  n. 96/2003 e n. 259/2004),
per  cui  la  competenza  statale relativa alla tutela ambientale non
puo' limitare gli interventi del legislatore regionale attinenti alle
proprie   attribuzioni,   come  quelle  in  materia  di  governo  del
territorio.
    Il  comma  1-quater,  introdotto  dall'impugnata disposizione, si
pone anche in contrasto con l'art. 118 della Costituzione.
    Infatti,  come  gia' rilevato, la compatibilita' paesaggistica e'
accertata   previo  parere,  vincolante  della  Soprintendenza.  Cio'
significa che l'autorita' preposta alla gestione del vincolo (regione
o  enti  locali  cui  le, regioni abbiano trasferito la funzione) non
potra' discostarsi da quel parere: com'e' noto, infatti, e' affermato
che   i   pareri   vincolanti  sono  costitutivi  del  contenuto  del
provvedimento.
    Ne deriva che chi decide in merito alla compatibilita' dell'abuso
e'  la  Soprintendenza  e che non vi e' possibilita' per la regione -
ovvero  per  gli  enti  locali  cui  le regioni abbiano trasferito le
funzioni  - di far valere eventualmente diverse valutazioni in ordine
alla suddetta compatibilita' dell'abuso.
    Attraverso  la  previsione  del  parere vincolante, in realta' la
funzione  di  valutare la compatibilita' dell'abuso viene allocata in
capo allo Stato.
    Cio' contrasta, pero', con l'art. 118 della Costituzione, perche'
tale allocazione non e' sorretta da esigenze di carattere unitario.
    In denegata ipotesi la norma resterebbe comunque incostituzionale
per  violazione  dell'art. 118  della  Costituzione  perche' non sono
previste   adeguate   procedure   d'intesa  con  le  regioni,  invece
imprescindibili,  in  caso  di  allocazione  in  capo  allo  Stato di
funzioni  che interferiscono con materie di competenza regionale. Non
vi e' dubbio che nel caso in esame sussista detta interferenza, posto
che la valutazione della compatibilita' ambientate delle opere incide
anche,  e  in  modo  consistente,  sull'assetto  urbanistico  e sulla
pianificazione territoriale, di competenza regionale.
    Le  valutazioni  ora esposte in merito alla previsione del parere
vincolante  della  Soprintendenza  evidenziano ancora maggiormente il
profilo  di illegittimita' costituzionale sopra rilevato, concernente
la  vanificazione  delle  norme regionali che prevedono il ripristino
dello stato dei luoghi.
    Infatti,   a   fronte   del   parere  vincolante  positivo  sulla
compatibilita' ambientale dell'abuso espresso dalla Soprintendenza in
possibile  difformita'  dalla  valutazione  regionale  o  degli  enti
locali,  risulta  preclusa  la possibilita' per le regioni e gli enti
locali di applicare la sanzione della rimessione in pristino dei beni
anche se prevista dalla legislazione regionale.
    2.  -  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 37 della
legge  n. 308/2004,  per  violazione  degli  artt. 117  e  118  della
Costituzione.
    Il  comma  in questione prevede la possibile estinzione del reato
di  cui  all'art.  181  del  decreto legislativo n. 42/2004 e di ogni
reato  in  materia  paesaggistica  per  i  lavori  compiuti  sui beni
paesaggistici  entro  e  non  oltre  il  30  settembre  2004 senza la
prescritta  autorizzazione o in difformita' da essa. Detta estinzione
opera  a  condizione  che  le  tipologie  realizzate  ed  i materiali
utilizzati   rientrino   tra   quelli  previsti  dagli  strumenti  di
pianificazione  paesaggistica  o siano giudicati comunque compatibili
con il contesto paesaggistico (anche in tale caso il successivo comma
39  prevede  che  sia  acquisito  il  parere della Soprintendenza, ma
questa volta detto parere non e' vincolante).
    Occorre  inoltre  che  i  trasgressori abbiano pagato le sanzioni
pecuniarie indicate ai punti 1 e 2 del medesimo comma 37.
    La   disposizione   appare   costituzionalmente  illegittima  per
argomentazioni  analoghe  a  quelle  di  cui  al precedente punto. In
particolare   il   condono   penale   opera   ove  sia  accertata  la
compatibilita'  ambientate dell'abuso: ebbene, se un'opera abusiva e'
valutata  compatibile  con il paesaggio, non potra' essere oggetto di
ripristino   (evidentemente,   infatti,   non  si  puo'  ordinare  il
ripristino sul piano amministrativo e, al tempo stesso, far condonare
il  reato  per la compatibilita' ambientale dell'abuso!) e cio' anche
se la normativa regionale preveda la demolizione e la restituzione in
ripristino degli abusi nelle aree vincolate.
    Cio'   determina   pertanto  una  violazione  delle  attribuzioni
regionali  in  materia  di  governo  del  territorio,  che  non  puo'
ritenersi  giustificata  neppure  in  nome  di  esigenze di carattere
unitario.
    Inoltre   la   disposizione  in  esame  contiene  un  aspetto  di
ambiguita'  che  puo'  determinare  una  ulteriore  violazione  delle
competenze regionali in materia di governo del territorio.
    La norma, infatti, non fa salve - come invece il precedente comma
36  -  le  sanzioni  amministrative  ripristinatorie  e  pecuniarie e
percio'  risulta  illegittima  per  contrasto  con  l'art. 117  della
Costituzione   ove   venga   interpretata  nel  senso  di  consentire
l'inapplicabilita'  di  dette  sanzioni, incidendo cosi' direttamente
nell'ambito materiale riservato alla competenza regionale.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma  36  lettera c) e comma 37 della
legge  15  dicembre  2004,  n. 308,  perche'  in  contrasto  con  gli
artt. 117 e 118 della Costituzione.
        Firenze - Roma, addi' 24 febbraio 2005
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
05C0333