N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  marzo  2005  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)

Sanita'    pubblica    -    Norme    della   Regione   Emilia-Romagna
  sull'organizzazione  e  il  funzionamento  del  servizio  sanitario
  regionale  - Prevista costituzione delle Aziende ospedaliere previa
  valutazione  delle  complessita'  dei casi trattati - Ricorso dello
  Stato  - Denunciato contrasto con la norma statale secondo la quale
  la  costituzione  di Aziende ospedaliere puo' essere proposta dalla
  Regione  solo  quando  ricorrano determinati requisiti - Violazione
  del  riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela
  della salute.
- Legge  Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 29,  art. 2,
  comma 1, lett. b).
- Costituzione,  art. 117,  comma  terzo;  d.lgs.  30 dicembre  1992,
  n. 502, art. 4, comma 1-bis.
Sanita'    pubblica    -    Norme    della   Regione   Emilia-Romagna
  sull'organizzazione  e  il  funzionamento  del  servizio  sanitario
  regionale   -   Personale   del   Servizio  sanitario  regionale  -
  Attribuzione  dell'incarico  di direzione di struttura complessa ai
  dirigenti  sanitari  sulla  base  di  una  rosa  di  tre  candidati
  selezionata  da  apposita  Commissione  -  Ricorso  dello  Stato  -
  Denunciato   contrasto   con   la   norma   statale   secondo   cui
  l'attribuzione  dell'incarico  di  direzione  di  struttura avviene
  sulla  base  di  una  rosa  di  candidati non limitata nel numero -
  Violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia
  di tutela della salute.
- Legge  Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 29,  art. 8,
  comma 3.
- Costituzione,  artt. 117,  comma  terzo;  d.lgs.  30 dicembre 1992,
  n. 502, art. 15-ter.
Sanita'    pubblica    -    Norme    della   Regione   Emilia-Romagna
  sull'organizzazione  e  il  funzionamento  del  servizio  sanitario
  regionale   -   Personale   del   Servizio  sanitario  regionale  -
  Conferimento  dell'incarico  di  direzione  di struttura semplice e
  complessa  -  Preferenza  per  i  dirigenti  sanitari  in regime di
  rapporto esclusivo - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con
  la  norma statale secondo la quale la non esclusivita' del rapporto
  di  lavoro  non preclude il conferimento dell'incarico di direzione
  di  struttura  semplice  e  complessa  -  Violazione del riparto di
  competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute.
- Legge  Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 29,  art. 8,
  comma 4.
- Costituzione,  artt. 117,  comma  terzo;  d.lgs.  30 dicembre 1992,
  n. 502, art. 15-quater.
Sanita'    pubblica    -    Norme    della   Regione   Emilia-Romagna
  sull'organizzazione  e  il  funzionamento  del  servizio  sanitario
  nazionale  - Disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura
  a  carattere  scientifico  (IRCSS)  - Prevista organizzazione degli
  stessi  secondo  i  criteri  stabiliti per le Aziende USL - Ricorso
  dello  Stato  - Denunciato contrasto con la norma statale che detta
  una specifica disciplina per l'organizzazione degli IRCCS.
- Legge  Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 29, art. 10,
  comma 2.
- Costituzione,  artt. 117,  comma  terzo;  d.lgs.  16 ottobre  2003,
  n. 288, art. 3, comma 2.
Sanita'    pubblica    -    Norme    della   Regione   Emilia-Romagna
  sull'organizzazione  e  il  funzionamento  del  servizio  sanitario
  regionale  - Disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura
  a  carattere  scientifico  (IRCCS) - Prevista nomina da parte della
  Regione  del  presidente del collegio sindacale - Mera possibilita'
  di designazione da parte dello Stato di due componenti del collegio
  stesso  -  Prevista  nomina  da parte del Presidente della Regione,
  d'intesa  con  lo Stato, del presidente del Consiglio d'indirizzo e
  verifica  - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con le norme
  statali  relative  alla  nomina  dei  componenti e degli organi dei
  collegi  sindacali - Violazione del riparto di competenze tra Stato
  e regioni in materia di tutela della salute - Lesione del principio
  di leale collaborazione.
- Legge  Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 29, art. 10,
  comma 3.
- Costituzione  artt. 117, comma terzo e 120; d.lgs. 16 ottobre 2003,
  n. 288, artt. 4, comma 3, e 5.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  Regione  Emilia-Romagna,  in persona del presidente della
giunta  regionale  pro  tempore,  domiciliato  per la carica presso i
propri  uffici  in  Bologna,  viale  Aldo  Moro  52,  avverso  e  per
l'annullamento degli artt. 2, comma 1, lett. b), 8, comma 3, 8, comma
4,  10  comma  2 e 10 comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004
n. 29  (pubbl. in B.U.R. del 28 dicembre 2004 n. 178), per violazione
degli  artt. 117, comma 3 e 120 della Costituzione e cio' a seguito e
in  forza  della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  in data 11
febbraio 2005, che ha disposto l'impugnativa della legge regionale de
qua per le motivazioni che seguono.
    La  legge  della  Regione  Emilia-Romagna  in  epigrafe indicata,
intitolata «Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del
servizio  sanitario  regionale,  contiene  una  serie di disposizioni
normative   che  palesemente  eccedono  le  competenze  regionali  in
materia.
    Giova  rammentare  al  riguardo che, con riferimento alla materia
della salute, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, la
Regione  ha  una  competenza  legislativa concorrente e pertanto puo'
legiferare  solo nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo
Stato.  Nell'articolato  in  questione si ravvisano invero molteplici
violazioni  dei  principi  fondamentali  espressi  dalla legislazione
statale. In particolare:
        1)  l'art. 2,  comma  1, lettera b), della presente legge, il
quale  prevede che la costituzione di Aziende ospedaliere e' disposta
dalla   regione   previa  valutazione  della  complessita'  dei  casi
trattati,   contrasta   con   l'art. 4,   comma   1-bis,  del  d.lgs.
n. 502/1992,  ai  sensi  del  quale  la  costituzione di tale tipo di
aziende  sanitarie  puo'  essere  proposta  dalla regione solo quando
ricorrono   determinati   requisiti,  tra  i  quali,  di  particolare
rilevanza: - l'indice di complessita' dei casi trattati dall'ospedale
che  superi  di  almeno  il 20% il valore della media regionale, - la
presenza  di  tre  unita'  operative di alta specialita', un tasso di
ricoveri  di  pazienti  provenienti  da  altre  regioni che superi di
almeno il 10%, nell'ultimo triennio, il valore medio regionale;
        2)  l'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale, il quale
prevede  che  l'attribuzione  dell'incarico di direzione di struttura
complessa  ai dirigenti sanitari e' effettuata dal direttore generale
sulla  base di una rosa di soli tre candidati, senza neppure chiarire
i  criteri  per l'individuazione di tali tre candidati, contrasta con
l'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, il quale prevede l'attribuzione
dell'incarico «sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata
da  un'apposita  commissione»  senza limitare il numero dei designati
dalla commissione stessa;
        3)  l'art. 8, comma 4, della legge in esame, il quale prevede
che  l'esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  costituisce  criterio
preferenziale  per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi
di  direzione  di  strutture  semplice  e  complessa,  contrasta  con
l'art. 15-quater   del   d.lgs.   n. 502/1992  (introdotto  dall'art.
2-septies   della   legge  n. 138/2004),  secondo  il  quale  la  non
esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  non preclude la direzione di
strutture   semplici   e  complesse  (analoga  impugnativa  e'  stata
deliberata  dal  Consiglio  dei ministri in data 23 dicembre 2004 con
riferimento alla legge della Regione Toscana n. 56/2004).
        4) l'art. 10, comma 2, della stessa legge regionale, il quale
prevede  che  gli I.R.C.C.S. vengano organizzato in modo analogo alle
Aziende USL, contrasta con l'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 288/2003
che  detta  una  specifica  disciplina  per  l'organizzazione di tali
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
        5)  l'art. 10, comma 3, e' censurabile sotto diversi profili:
-  prevedendo  che  il  presidente del Collegio sindacale e' nominato
dalla   regione,   contrasta   con  l'art. 4,  comma  5,  del  d.lgs.
n. 288/2003,  secondo  cui  il  presidente  del Collegio sindacale e'
eletto  dai  sindaci  all'atto  della  prima  seduta.  In tal modo la
disposizione   regionale   lede   l'autonomia   dell'organo,  ai  cui
componenti  spetta,  secondo i principi generali dell'ordinamento, la
nomina  del  proprio  presidente;  assicurando  allo  Stato  la  mera
possibilita'  di  designare  due  componenti all'interno del Collegio
sindacale,  contrasta  con  l'art. 4,  comma  3,  dello stesso d.lgs.
n. 288/2003,  il  quale  configura  come  necessaria la nomina di due
componenti   del   Collegio   sindacale   da   parte  dello  Stato  e
specificamente  da  parte  del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e finanze; - prevedendo che il presidente del Consiglio
di  indirizzo e verifica ed il direttore scientifico sono nominati di
intesa tra Stato regione, viola il principio di leale collaborazione,
di  cui  all'art. 120  della Costituzione, con riferimento all'art. 5
del  d.lgs.  n. 288/2003, secondo cui le nomine in questione spettano
al  Ministro  della  salute,  sentito  il presidente della regione (a
seguito  di tale art. 5 e' stato, infatti, predisposto specifico Atto
di  Intesa  in data 1° luglio 2004, i cui art. 2, comma 1, e 3, comma
5,   conferiscono   attuazione  a  tale  disposizione  statale,  lesa
dall'articolo regionale in esame).
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi  e  quindi  annullare  gli  artt. 2, comma 1, lett. b), 8
comma  3,  8,  comma  4, 10, comma 2 e 10, comma 3, della legge della
Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004 n. 29.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1) Estratto della deliberazione del C.d.m. 11 febbraio 2005;
        2) Copia della legge regionale impugnata.
          Roma, 19 febbraio 2005
                Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
05C0334