N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Sanita' pubblica - Norme della Regione Piemonte - Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» - Attribuzione a titolo non oneroso degli immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza, di proprieta' della «Fondazione Ordine Mauriziano», al patrimonio delle competenti Aziende sanitarie locali regionali - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione del protocollo d'intesa tra la Regione e l'Ordine Mauriziano per il quale la cessione sarebbe dovuta avvenire a titolo oneroso - Violazione del diritto di proprieta' per mancato ricorso allo strumento tipico dell'espropriazione - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione, nonche' dell'affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, art. 4, comma 1. - Costituzione, artt. 42, commi secondo e terzo, 97, primo comma, 117, comma secondo, lett. l), e 120, comma secondo.(GU n.12 del 23-3-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Torino avverso e per l'annullamento dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 39 del 24 dicembre 2004 (pubbl. in B.U.R. del 30 dicembre 2004 n. 52) recante «Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino", per violazione degli artt. 42, comma 2 e comma 3, 97, comma 1, 117, comma 2, lett. l) e 120 della Costituzione (e, occorrendo, disp. trans. XIV della Costituzione); e cio' a seguito e in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 18 febbraio 2005, che ha disposto per l'impugnativa di detta legge. Con la legge in epigrafe la Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attivita' sanitaria svolta dall'ente ospedaliero «Ordine Mauriziano di Torino», disciplina, ai sensi del d.l. 19 novembre 2004 n. 277 (conv. in legge n. 4 del 2005), il suo inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario regionale. Con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso, impugna innanzi a codesta ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la legge regionale de qua, limitatamente alla disposizione di cui all'art. 4, comma 1, di tale legge, per contrasto con varie disposizioni della vigente Carta costituzionale, qui di seguito richiamate; e cio' sulla base delle seguenti motivazioni. La legge regionale n. 39/2004, infatti, nel disporre, con l'art. 4, comma 1, l'attribuzione a titolo non oneroso degli immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza al patrimonio delle competenti Aziende sanitarie locali regionali, eccede dalle competenze regionali. Tali immobili costituiscono, infatti, insieme ad altri, patrimonio della «Fondazione Ordine Mauriziano», istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 277 del 2004 (convertito in legge n. 4 del 2005), recante interventi straordinari per il riordino ed il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, emanato in attuazione della quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione. La disposizione regionale, ablatoria del diritto di proprieta' della menzionata Fondazione, presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 1) viola l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, incidendo illegittimamente nell'autonomia patrimoniale dell'ente privato, senza, peraltro, ricorrere allo strumento tipico dell'espropriazione con il conseguente indennizzo e le relative garanzie procedimentali; 2) incide nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. I), della Costituzione, in relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 277 del 2004, che pone in capo alla Fondazione Ordine Mauriziano gli immobili di Lanzo e Valenza, facenti parte del suo patrimonio immobiliare; 3) viola, inoltre, il principio di «leale collaborazione» di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, cui sono tenuti, nel nuovo assetto costituzionale, tutti i soggetti istituzionali pubblici coinvolti nella regolamentazione di una certa materia; 4) la disposizione regionale in esame contravviene, infatti, palesemente a quanto disposto tra la stessa regione e l'Ordine Mauriziano (ente pubblico cui e' succeduta ope legis la «Fondazione Ordine Mauriziano») nel protocollo d'intesa stipulato nel 2003. Con tale protocollo d'intesa il Piemonte si era espressamente impegnato ad assumere in conduzione, ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili sede dei presidi ospedalieri di Lanzo e di Valenza, con le modalita' e al prezzo determinato sulla base di criteri ben individuati nello stesso protocollo. La disposizione regionale censurata viola altresi', conseguentemente, il principio di «buon andamento e imparzialita» della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione e il connesso «affidamento» ingenerato nell'Ordine Mauriziano, unilateralmente e autoritativamente leso senza alcuna espressa motivazione.
P. Q. M. Chide che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e quindi annullare l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004 n. 39 per contrasto con gli artt. 42, comma 2 e comma 3, 97, comma 1, 117, comma 2, lett. l) e 120 della Costituzione (e, occorrendo, disp. trans. XIV della Costituzione). Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. 18 febbraio 2005; 2) Copia della legge Regione Piemonte n. 39/2004. Roma, addi' 22 febbraio 2005 Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino 05C0335