N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2004
Ordinanza emessa il 16 dicembre 2004 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile tra I.N.P.S. contro Azienda Agricola Saltarelli Giuseppe e Migiani Pasquale Previdenza e assistenza sociale - Imprese agricole situate in zone montane svantaggiate - Premi e contributi relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali - Non cumulabilita' con il beneficio della riduzione dei contributi agricoli unificati - Previsione con norma interpretativa - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento. - Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. - Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.(GU n.12 del 23-3-2005 )
LA CORTE D'APPELLO Nella causa d'appello promossa con ricorso depositato il 10 novembre 2003 da Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Augelletta, Floro Flori e Susanna Mazzaferri in virtu' di procure generali alle liti del notaio F. Lupo di Roma, elettivamente domiciiato in Ancona, p.za Cavour n. 21, appellante; Contro Azienda Agricola Saltarelli Giuseppe e Migiani Pasquale con sede in Sassocorvaro (PU) in persona del legale rappresentante Giuseppe Saltarelli; con gli avv.ti Pietro Michienzi e Nicola Mangione, giusta procura a margine della memoria di costituzione in appello, appellata; all'udienza di discussione del 3 dicembre 2004 ha pronunciato la presente ordinanza. 1. - L'Azienda Agricola Saltarelli Giuseppe e Miglani Pasquale, in persona del legale rappresentante Giuseppe Saltarelli, ricorreva al giudice del lavoro presso il Tribunale di Pesaro, con atto depositato il 4 marzo 2002. 1.1 - Stando alla sua prospettazione, essa operava con personale dipendente in terreni ubicati in zona definita svantaggiata, per cui beneficiava della riduzione contributiva prevista dall'art. 9, comma 5, legge n. 67/1988. 1.2 - Su queste premesse chiedeva anche il riconoscimento del proprio diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, siccome prevista dall' art. 1, comma 6, decreto-legge n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, che viceversa l'I.N.P.S. intendeva negare, poiche' con propria circolare n. 160 del 18 luglio 1988 aveva ritenuto l'incompatibilita' di tale beneficio con la riduzione contributiva predetta. Per cui invocava la condanna dell'Istituto alla restituzione dei pagamenti indebiti eseguiti, indicati in Euro 30.404,83, oltre accessori. 2. - L'I.N.P.S., nel costituirsi, opponeva: la mancata prova, da parte dell'attrice, del possesso dei requisiti utili alla fruizione del beneficio richiesto; la non cumulabilita' degli stessi con la riduzione contributiva prevista dall'art. 9, comma 5 legge n. 67/1988; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, l'avvenuta acquisizione alle singole gestioni, a mente dell'art. 8, d.P.R. n. 818/1957, dei contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dal giorno in cui il versamento stesso e' riferito (c.d. prescrizione quinquennale). 4.1. - Con sentenza emessa il 3 ottobre 2003 e depositata il 17 seguente, il giudice accoglieva la domanda, condannando l'I.N.P.S. a restituire all'Azienda ricorrente l'importo di Euro 30.156,76 (pari a L. 58.391.610), frutto di concorde definizione fra le parti, «con gli interessi legali dal giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo». 4.2. - Riteneva il Tribunale: pacifico e non contestato «che la ricorrente benefici delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, previste per gli imprenditori agricoli che operino in zone montane svantaggiate diverse dal Mezzogiorno d'Italia», per le quali costituiscono «ineludibili presupposti (...) sia la ricorrenza del requisito soggettivo di datore di lavoro del settore agricolo (cfr. visura C.C.I.A.A. 25 febbraio 2002 in atti) operante in zona svantaggiata ... , sia l'applicazione dei Contratti collettivi nazionali o degli accordi territoriali ivi previsti (art. 3, decreto-legge n. 326/1985)» e che «il medesimo presupposto costituisce ... condizione utile della invocata fiscalizzazione»; la compatibilita' fra lo sgravio fruito e la fiscalizzazione richiesta, atteso che la disposizione di cui all'art. 9, comma 6, legge n. 67/1988, secondo cui «Per i calcoli delle agevolazioni previste per le aziende operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dall'art. 1 del D.L. n. 536 del 1987, conv. in legge n. 48 del 1988 [quelle oggetto di domanda] sulla quale l'I.N.P.S. poggiava il suo rifiuto, stava a dimostrare proprio il contrario (cosi' Cass. sez. lav. 27 ottobre 2000, n. 14227); la non applicabilita' alla specie, secondo un consolidato orientamento di legittimita', della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 18, d.P.R. n. 818/1957, stante il carattere eccezionale di quest'ultima disposizione, sulla scia di copiosa giurisprudenza di legittimita'. 5. - Avverso tale decisione, notificata il 22 ottobre 2003, ha interposto rituale gravame a questa Corte l'I.N.P.S., con atto depositato il 10 novembre successivo. 5.1. - Ha innanzi tutto ribadito il rilievo circa il difetto di dimostrazione in ordine all'esistenza delle condizioni utili al godimento del beneficio medesimo, sotto lo specifico profilo della mancata comunicazione ad esso Istituto del contratto di lavoro applicato e della prova della relativa applicazione. 5.2 - Ha quindi reiterato l'opzione relativa all'incompatibilita' della fiscalizzazione con lo sgravio contributivo fruito dalle controparti, nel frattempo affermata, con interpretazione autentica, dall'art. 44, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. 5.3 Ha infine insistito, in via subordinata, sull'applicabilita' al caso della prescrizione quinquennale prevista dalla richiamata norma speciale, in luogo di quella ordinaria. 6. - L'appellata, costituitasi, ha resistito all'impugnazione, sollevando in ogni caso problema di illegittimita' costituzionale dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove viene attribuita a tale norma valore di interpretazione autentica dell'art. 9, comma 6, legge n. 67/1988. 7. - Si rende opportuna una sommaria ricognizione delle fonti disciplinanti la materia coinvolta nella controversia. L'art. 9, comma 5, legge n. 67/1988 prevede che «I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo pieno indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura ... - omissis - I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del ... - omissis -». Trattasi del beneficio gia' fruito dall'appellata. Quanto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, costituente la materia del contendere della presente controversia, l'art. 1, comma 60, d.l. n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, dispone che «A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1988, di lire 133.000 per ogni dipendente ...». Prosegue in proposito il comma 11: «Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti; c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai Contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986». Sempre sul tema, l'art. 6, comma 12, d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, aggiunge che le riduzioni «non spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'I.N.P.S. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato». E' percio' chiaro che detta comunicazione costituisce un ulteriore onere, il cui mancato adempimento preclude la possibilita' di godere del beneficio. 7.1. - Cio' posto in premessa, va detto che ad una sominaria delibazione degli elementi acquisiti, emerge che: gli stessi Ispettori dell'I.N.P.S., nei verbali del 18 aprile 2002 esistenti in atti, testualmente affermano: «Il presente accertamento riguarda il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 ed e' finalizzato alla sola verifica degli imponibili presi a base per il calcolo della fiscalizzazione degli oneri sociali richiesti dalla ditta ... A seguito di richiesta dei benefici di cui alla legge n. 48/1988, fiscalizzazione degli oneri sociali, che la ditta non aveva potuto usufruire per effetto di quanto disposto dalla circolare I.N.P.S. n. 160/1988 ma che ritiene di avervi diritto dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 l'Unita' di Processo Gestione Area Agricola ha proposto un accertamento ispettivo nei confronti della ditta in argomento perche' i dati indicati nella richiesta non trovano riscontro con quanto denunciato dalla stessa. Dall'esame della documentazione in possesso della ditta e dai riscontri effettuati sulla base degli atti della Sede, trasmessi ai sottoscrittori verbalizzanti, e' stata ricostruita tutta la posizione retributiva e contributiva dell'azienda circa le zone montane e svantaggiate, interessate ai benefici di cui sopra, che risulta essere la seguente: ... Per quanto tutto cio' precede l'importo per la fiscalizzazione degli oneri sociali e' il seguente ... »; a dimostrazione del buon diritto della societa' appellata alla fiscalizzazione, stante il riscontrato rispetto della contrattazione collettiva richiesta, vuoi per gli operai, vuoi per gli impiegati; il 12 settembre 2003 e cioe' nel corso del giudizio di primo grado - e' stata trasmessa dalla societa' e ricevuta dall'I.N.P.S. (come attestato dal relativo timbro di ricezione) la comunicazione con cui il legale rappresentante della ditta appellata «Dichiara di aver sempre corrisposto nei periodi sopra indicati i minimi salariali previsti dai C.C.N.L. e dai contratti territoriali in vigore per i dipendenti OTI, OTD ed impiegati nel settore agricolo»: il che appare del tutto sufficiente ai fini che qui rilevano, tenendo conto che, versandosi in tema di requisiti integranti condizioni dell'azione, e' sufficiente la loro verificazione al momento della decisione. 7.2. - Quanto alla compatibilita' della richiesta fiscalizzazione con le agevolazioni per le zone montane e svantaggiate di cui alla legge n. 67/1988, oltre alla copiosa giurisprudenza di merito prodottasi sul tema, va rammentata per la perspicuita' delle argomentazioni l'unica decisione di legittimita' prodottasi sul tema (Cass, sez. lav., 27 ottobre 2000, n. 14227, fra l'altro favorevolmente annotata in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2002, 1, 33), cosi' espressasi al riguardo: «I due benefici non sono incompatibili tra loro. Difatti essi sono previsti da leggi diverse con finalita' diverse: la prima per le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno, la seconda per le aziende agricole operanti nei territori montani o in altre zone particolarmente svantaggiate. Pertanto si deve ritenere che quando un `azienda presenti i requisiti previsti da entrambe le norme possa godere di entrambi i benefici ... D'altra parte l'istituto ricorrente, pur contestando l'interpretazione della legge data dal Tribunale, non giustifica in modo convincente la sua tesi circa l'incompatibilita' dei due benefici tra loro. In particolare, non puo' dirsi che costituisca un valido argomento in tal senso il fatto che il comma 6 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 disponga che, per i calcoli delle agevolazioni previste per le aziende operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dall'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, cosi' come convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Con la norma in esame, infatti, il legislatore ha voluto precisare che lo sgravio contributivo va operato sull'aliquota piena e non gia' defiscalizzata: non ha, pertanto, escluso la compatibilita' dei due benefici ma, semmai, ha presupposto il contemporaneo godimento di essi. D'altra parte, il legislatore, quando ha inteso escludere dal beneficio della riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali i datori di lavoro del settore agricolo operanti in territori del Mezzogiorno, lo ha detto espressamente; difatti l'art. 6 del d.l. n. 536 dell'anno 1987 esclude espressamente dalla riduzione sul contributo i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui alle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, mentre nei confronti dei datori di lavoro del settore agricolo operanti in zona montana particolarmente svantaggiata nulla e' stato detto al riguardo». 7.3. - La giurisprudenza di vertice ha ritenuto parimenti infondata l'applicazione nella soggetta materia della prescrizione quinquennale prevista, per altra disciplina, dall'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 818/1957. Invero «il diritto al rimborso di somme indebitamente versate, concernente gli sgravi di cui all'art. 18, d.l. 30 agosto 1968, n. 918 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089) e successive modificazioni ed integrazioni, inquadrabile nella fattispecie dell'indebito oggettivo ex l'art. 2033 c.c., e' soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non potendo trovare applicazione l'art. 8, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (secondo il quale i contributi o le quote di contributi indebitamente versati, per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso e' stato effettuato, rimangono acquisiti alla singola gestione e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse), stante il carattere eccezionale di quest'ultima disposizione e la diversita' tra la disciplina complessiva nella quale essa si inserisce (non riconducibile ad una semplice previsione prescrizionale) e la situazione conseguente all'indebito versamento di contributi non dovuti per effetto degli sgravi» (nei termini: Cass., sez., lav., 6 maggio 1996, n. 4170). 8. - Sicche' residua la sola questione relativa al disposto dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, a tenor del quale «l'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988. n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1983, n. 536 convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni. In ordine alla quale la difesa dell'appellata ha comunque eccepito l'illegittimita' costituzionale. 8.1. - Onde l'evidente rilevanza della relativa questione, sembrando alla Corte - per quanto fin qui detto che solo dalla risoluzione di questa dipenda l'esito del giudizio. 8.2. - Quanto al profilo di non manifesta infondatezza della stessa, vanno richiamate alcune decisioni della stessa Corte costituzionale in materia di leggi di interpretazione autentica. Ha correttamente rammentato la difesa dell'appellata che piu' volte, da parte della stessa Corte, e' stato affermato il principio secondo cui, pur avendo il legislatore il potere di emanare norme interpretative e come tali provviste di efficacia retroattiva, tuttavia non deve violare il principio di ragionevolezza o altri precetti costituzionalmente garantiti (cosi' sent. n. 246/1996). In particolare tale potere non puo' essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto cosi' facendo la legge interpretativa tradirebbe la funzione che le e' propria (nei termini: sent. n. 397/1994). Ne' la retroattivita' di una disposizione legislativa «puo' trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando cosi' anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (v. sent. n. 822/1988). La legge interpretativa viola poi gli artt. 101, 102 e 194 della Costituzione quando essa, «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso», ovvero quanto «il Legislatore, oltrepassando i limiti di ragionevolezza, ha definito interpretativa una disciplina che invece ha natura innovativa» (sent. n. 155/1990). Del resto, pur ritenendosi ammissibile l'adozione di norma di interpretazione autentica in difetto di contrasto esegetico in giurisprudenza, una simile discrezionalita' del legislatore va esercitata - in ossequio al richiamato principio di razionalita', di rango costituzionale - laddove la pur univoca interpretazione integri un vero e proprio stravolgimento del significato di una norma. Il che qui non e', per quanto visto. Infatti: la disposizione all'esame aveva ricevuto esegesi univoca e del tutto coerente con i canoni all'uopo dettati dall'art. 12 delle c.d. «preleggi», come emerge dalla lettura della riferita decisione della suprema Corte, al punto da non presentare affatto oggettiva necessita' di interpretazione autentica; per cui l'adozione, ad opera del Legislatore, di un tale strumento normativo pare rendersi violatrice del principio della separazione dei poteri codificato negli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, risolvendosi nella imposizione - anche per il pregresso e salvi gli ovvi limiti del giudicato - di una interpretazione contraria al dettato normativo originario; nel caso poi l'esercizio del potere di interpretazione autentica non appare neppure esercitato con la debita razionalita', in quanto posto in essere dopo ben quindici anni dalla promulgazione della norma (senza che nel periodo si siano verificati fra gli interpreti palesi dissensi ermeneutici) e cioe' dopo un periodo di tempo tale da permettere la formazione di un indirizzo univoco e consolidato in giurisprudenza - come quello che qui si e' manifestato - e quindi la soluzione definitiva di alcuni casi concreti: il che viola il disposto dell'art. 3 della Costituzione anche per l'ulteriore profilo della lesione del principio dell'affidamento e della conseguente disparita' di trattamento fra casi consimili e coevi, a seconda dell'avvenuta formazione o meno del giudicato al riguardo. 9. - La soluzione della questione va percio' demandata alla Corte costituzionale, cui debbono essere rimessi gli atti, previa sospensione del processo ed esperiti gli adempimenti di rito.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, nella parte in cui tale norma viene qualificata come interpretativa dell'«art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67», in relazione agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione; Sospende il giudizio incorso e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza per esteso alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere. Ancona, addi' 3 dicembre 2004 Il Presidente: Taglienti 05C0342