N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2004

Ordinanza  del 15 luglio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il
1°  marzo  2005)  emessa dal giudice di pace di Fano nel procedimento
civile tra Radicchi Stefania contro Comune di Fano

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati  dell'effettivo  trasgressore  - Contrasto con il principio
  della   responsabilita'   personale,   estensibile   agli  illeciti
  amministrativi - Compressione del diritto di difesa e del diritto a
  non  essere  costretti  ad  agire  contro se stessi - Lesione della
  liberta'  di  autodeterminazione,  dell'uguaglianza dei cittadini e
  del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2   [modificato  dall'art. 7,  d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,
  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 97.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 63/2004 R.G. promossa da Radicchi Stefania, residente a Gubbio
(Perugia),  fraz  San  Bartolomeo  n. 23/a, elettivamente domiciliata
presso   la  cancelleria  dell'A.G.  adita,  rappresentata  e  difesa
dall'avv.  Pieri  Piero  del  Foro  di  Perugia, con studio in Gubbio
(Perugia),   via   del  Risorgimento  n.1,  giusta  procura  speciale
conferita a margine del ricorso introduttivo, ricorrente;
    Contro Comune di Fano (Pesaro-Urbino), in persona del sindaco pro
tempore,   rappresentato   in   giudizio  da  funzionario  incaricato
resistente.
    Oggetto: opposizione ex art. 204-bis, d.lgs.285/1992 e successive
modificazioni.
                       Conclusioni delle parti
    Per  la  ricorrente:  «In via principale: annullare il verbale di
contestazione  n. 38009 redatto il 20 agosto 2003 perche' illegittimo
per  tutti  i motivi svolti in narrativa; In via subordinata (e salvo
gravame): revocare la sanzione accessoria che prevede la decurtazione
di  sei  punti  dalla  patente  di  guida della odierna ricorrente in
quanto  -  data la mancata contestazione immediata e, di conseguenza,
la   mancata  identificazione  del  conducente  autore  della  prtesa
infrazione  - non e' possibile, da parte della proprietaria, risalire
al  soggetto  che  effettivamente  era alla guida dell'autovettura al
momento  dell'infrazione;  in  ogni  caso:  con  condanna dell'Amm.ne
convenuta  al  pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente
Giudizio (da distrarsi per fattore anticipo)».
    Per il Comune di Fano (Pesaro-Urbino): «Confermarsi il verbale».

                      Svolgimento del processo

    Con   ricorso  depositato  il  26  febbraio  2004  la  ricorrente
proponeva  opposizione  avverso verbale di accertamento di violazione
al  codice  della  strada n. V/38009 registrato il 31 dicembre 2003 e
notificato  alla  Radicchi  il  9  gennaio  2004,  per  il  quale  si
contestava  a  costei la violazione dell'art. 146 comma 3 ed art. 41,
comma  11  del codice della strada, per avere, in data 20 agosto 2003
ad  ore  9.05,  alla  guida  del  veicolo  targato:  BZ-537GS, di sua
proprieta',   proseguito   la   marcia   nonostante  la  segnalazione
semaforica emettesse luce rossa.
    Il  verbale dava atto che alla violazione accertata conseguiva la
decurtazione  di  6 (sei) punti dalla patente di guida ex art. l2-bis
n.c.d.s.
    La ricorrente, rilevando che il verbale le era stato notificato a
distanza  di  oltre quattro mesi dalla presunta infrazione, eccepiva,
sollevandole,  questioni  di  illegittimita'  costituzionale  sia  in
ordine   all'art. 204-bis,   comma   3   n.c.d.s.   che   in   ordine
all'art. 126-bis,   d.lgs.   285/1992;   in  relazione  alla  seconda
questione  lamentava  la ricorrente la legittimita' della norma nella
parte in cui prevedeva la segnalazione della decurtazione dei punti a
carico  del  proprietario del veicolo qualora lo stesso non comunichi
entro  gg.  30  dalla  relativa  richiesta  i  dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione.
    Nel   merito   lamentava  la  ricorrente  l'illegittimita'  della
sanzione per mancata contestazione immediata dell' illecito.
    La   causa,  disposta  la  restituzione  della  cauzione  di  cui
all'art. 204-bis  comma  3 n.c.d.s in quanto intervenuta la pronuncia
n. 114/2004  della  Corte  costituzionale, e superata quindi la prima
doglianza  di incostituzionalita', sulle conclusioni delle parti come
in rubrica, veniva rinviata all'udienza del 15 luglio 2004 per la sua
discussione ex art. 23, legge n. 689/1981.
    Deve  osservarsi  in primo luogo che la questione di legittimita'
costituzionale   ritualmente   proposta  dalla  ricorrente  nell'atto
introduttivo  del  presente giudizio ha effettivamente «rilevanza» al
fine   della  definizione  del  merito,  della  controversia  essendo
l'applicazione  della  "misura  deterrente"  dell'art.  126-bis n. 2,
d.lgs. 285/1992 strettamente collegata all'accoglimento od al rigetto
del ricorso.
    Deve  poi  osservarsi come la questione appaia non manifestamente
infondata  apparendo  in contrasto con il disposto dell'art. 27 Cost.
in  quanto  anche  per  gli  illeciti  amministrativi  deve valere la
responsabilita'  personale  dell'autore  della  violazione che, nella
fattispecie,   non   appare  essere  stato  identificato  dall'Organo
accertatore;  si  viene cosi' a creare ipotesi di responsabilita' che
va  al  di  la'  della  solidarieta'  preveduta  dall'  art. 6. legge
n. 689/1981  in  tema di pagamento di sanzioni amministrative poiche'
la  decurtazione di punti dalla patente rappresenta misura afflittiva
personale   che   impone  inoltre  ulteriore  obbligo  coercitivo  di
comunicazione sui dati personali dell'autore della violazione che, se
non  conosciuto  dal  proprietario  del veicolo, appare in violazione
dell'art. 24  Cost.  rendendo impossibile od altamente gravoso il suo
diritto   di   difesa.   Puo'  infine  dubitarsi  della  legittimita'
costituzionale  della  norma  anche  in  riferimento all'art. 3 Cost.
in tema  di  liberta' ed uguaglianza dei cittadini perche' sottraendo
il  proprietario  del  bene a liberamente determinarsi, lo vincola ad
un'  arbitraria  coercizione  di  comunicazione,  contraria  anche al
principio di imparzialita' dell'Amministrazione ex art. 97 Cost.
                              P. Q. M.
    Dispone  la  sospenzione  del  giudizio in epigrafe e l'immediata
trasmissione  degli  atti  di  causa alla Corte costituzionale per la
risoluzione    della   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 126-bis  d.lgs.  285/1992  e  succ. mod. nella parte in cui
prevede la decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del
proprietario  del  veicolo in assenza di comunicazione da parte dello
stesso  dei  dati personali e della patente del conducente al momento
della  commessa  violazione;  il  tutto ex artt. 3, 24, 27 e 97 della
Carta costituzionale.
    Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
        Fano (Pesaro-Urbino), addi' 15 luglio 2004
                     Il giudice di pace: Tajarol
05C0343