N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2004
Ordinanza del 15 luglio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 2005) emessa dal giudice di pace di Fano nel procedimento civile tra Radicchi Stefania contro Comune di Fano Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio della responsabilita' personale, estensibile agli illeciti amministrativi - Compressione del diritto di difesa e del diritto a non essere costretti ad agire contro se stessi - Lesione della liberta' di autodeterminazione, dell'uguaglianza dei cittadini e del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2 [modificato dall'art. 7, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 97.(GU n.12 del 23-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 63/2004 R.G. promossa da Radicchi Stefania, residente a Gubbio (Perugia), fraz San Bartolomeo n. 23/a, elettivamente domiciliata presso la cancelleria dell'A.G. adita, rappresentata e difesa dall'avv. Pieri Piero del Foro di Perugia, con studio in Gubbio (Perugia), via del Risorgimento n.1, giusta procura speciale conferita a margine del ricorso introduttivo, ricorrente; Contro Comune di Fano (Pesaro-Urbino), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato in giudizio da funzionario incaricato resistente. Oggetto: opposizione ex art. 204-bis, d.lgs.285/1992 e successive modificazioni. Conclusioni delle parti Per la ricorrente: «In via principale: annullare il verbale di contestazione n. 38009 redatto il 20 agosto 2003 perche' illegittimo per tutti i motivi svolti in narrativa; In via subordinata (e salvo gravame): revocare la sanzione accessoria che prevede la decurtazione di sei punti dalla patente di guida della odierna ricorrente in quanto - data la mancata contestazione immediata e, di conseguenza, la mancata identificazione del conducente autore della prtesa infrazione - non e' possibile, da parte della proprietaria, risalire al soggetto che effettivamente era alla guida dell'autovettura al momento dell'infrazione; in ogni caso: con condanna dell'Amm.ne convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Giudizio (da distrarsi per fattore anticipo)». Per il Comune di Fano (Pesaro-Urbino): «Confermarsi il verbale». Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 26 febbraio 2004 la ricorrente proponeva opposizione avverso verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. V/38009 registrato il 31 dicembre 2003 e notificato alla Radicchi il 9 gennaio 2004, per il quale si contestava a costei la violazione dell'art. 146 comma 3 ed art. 41, comma 11 del codice della strada, per avere, in data 20 agosto 2003 ad ore 9.05, alla guida del veicolo targato: BZ-537GS, di sua proprieta', proseguito la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa. Il verbale dava atto che alla violazione accertata conseguiva la decurtazione di 6 (sei) punti dalla patente di guida ex art. l2-bis n.c.d.s. La ricorrente, rilevando che il verbale le era stato notificato a distanza di oltre quattro mesi dalla presunta infrazione, eccepiva, sollevandole, questioni di illegittimita' costituzionale sia in ordine all'art. 204-bis, comma 3 n.c.d.s. che in ordine all'art. 126-bis, d.lgs. 285/1992; in relazione alla seconda questione lamentava la ricorrente la legittimita' della norma nella parte in cui prevedeva la segnalazione della decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo qualora lo stesso non comunichi entro gg. 30 dalla relativa richiesta i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Nel merito lamentava la ricorrente l'illegittimita' della sanzione per mancata contestazione immediata dell' illecito. La causa, disposta la restituzione della cauzione di cui all'art. 204-bis comma 3 n.c.d.s in quanto intervenuta la pronuncia n. 114/2004 della Corte costituzionale, e superata quindi la prima doglianza di incostituzionalita', sulle conclusioni delle parti come in rubrica, veniva rinviata all'udienza del 15 luglio 2004 per la sua discussione ex art. 23, legge n. 689/1981. Deve osservarsi in primo luogo che la questione di legittimita' costituzionale ritualmente proposta dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha effettivamente «rilevanza» al fine della definizione del merito, della controversia essendo l'applicazione della "misura deterrente" dell'art. 126-bis n. 2, d.lgs. 285/1992 strettamente collegata all'accoglimento od al rigetto del ricorso. Deve poi osservarsi come la questione appaia non manifestamente infondata apparendo in contrasto con il disposto dell'art. 27 Cost. in quanto anche per gli illeciti amministrativi deve valere la responsabilita' personale dell'autore della violazione che, nella fattispecie, non appare essere stato identificato dall'Organo accertatore; si viene cosi' a creare ipotesi di responsabilita' che va al di la' della solidarieta' preveduta dall' art. 6. legge n. 689/1981 in tema di pagamento di sanzioni amministrative poiche' la decurtazione di punti dalla patente rappresenta misura afflittiva personale che impone inoltre ulteriore obbligo coercitivo di comunicazione sui dati personali dell'autore della violazione che, se non conosciuto dal proprietario del veicolo, appare in violazione dell'art. 24 Cost. rendendo impossibile od altamente gravoso il suo diritto di difesa. Puo' infine dubitarsi della legittimita' costituzionale della norma anche in riferimento all'art. 3 Cost. in tema di liberta' ed uguaglianza dei cittadini perche' sottraendo il proprietario del bene a liberamente determinarsi, lo vincola ad un' arbitraria coercizione di comunicazione, contraria anche al principio di imparzialita' dell'Amministrazione ex art. 97 Cost.
P. Q. M. Dispone la sospenzione del giudizio in epigrafe e l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis d.lgs. 285/1992 e succ. mod. nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del proprietario del veicolo in assenza di comunicazione da parte dello stesso dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; il tutto ex artt. 3, 24, 27 e 97 della Carta costituzionale. Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito. Fano (Pesaro-Urbino), addi' 15 luglio 2004 Il giudice di pace: Tajarol 05C0343