N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2004

Ordinanza  emessa  il  18  ottobre  2004  dal  giudice  di pace di S.
Giovanni  in Persiceto nel procedimento civile tra S.P.E. Elettronica
Industriale di Poletti Sergio contro Sindaco del comune di Crevalcore

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida - Decurtazione di punti
  dalla  patente e sospensione della stessa per violazioni del Codice
  della  strada  -  Applicazione  a titolo di sanzioni accessorie nei
  confronti  del  proprietario  del  veicolo  che  non indichi i dati
  dell'effettivo   trasgressore   -   Violazione   del  principio  di
  uguaglianza   -   Limitazione  della  liberta'  di  circolazione  -
  Contrasto  con  il  principio  della  responsabilita'  personale  -
  Incidenza sulla liberta' di iniziativa economica.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,  introdotto  dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e modificato
  dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214,  di  conversione  del d.l.
  27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 16, 27 e 41.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  110/2004  R.G. promossa dalla impresa individuale Spe Elettronica
Industriale  di  Poletti  Sergio in persona del titolare ing. Poletti
Sergio  residente  a Crevalcore (BO) rappresentato e difeso dall'avv.
Daniele  Antinucci  elettivamente domiciliato presso il suo studio in
San  Giovanni  in  Persiceto  (BO)  via della Recca n. 35, ricorrente
contro  il  sindaco  pro  tempore  del Comune di Crevalcore - Polizia
Municipale, in proprio resistente.
                             In punto a
    Ricorso  contro  accertamento di violazione elevato dalla Polizia
municipale   di   Crevalcore   non   immediatamente   contestato  per
impossibilita'  del  fermo del veicolo in data 21 aprile 2004 n. 2503
A/V  prot.  635/2004 per violazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s. con
la  irrogazione  della  sanzione  amministativa  pecuniaria  e  della
decurtazione  di  due  punti  sulla  patente  di  guida  a carico del
proprietario del veicolo.


                             Motivazione

    Il  ricorrente  giustifica la propria opposizione, nel merito, su
profili  prospettati  relativi a varie norme del Codice della strada:
mancata  contestazione  immediata  (art. 200  c.d.s. ed art. 384 R.);
caratteristica della apparecchiatura di accertamento (R. c.d.s. 385);
velocita'  del  veicolo;  esistenza di spazi per il fermo; carenza di
motivazione (art. 201 c.d.s. e art. 385 R. c.d.s.); il posizionamento
dell'autovelox  sul  controllo della velocita' subito dopo il segnale
dei  limiti  di  velocita';  con  ulteriori prospettazioni; ed in via
subordinata chiede la rimossione degli atti alla Corte costituzionale
per     la     declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale
dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s.
    All'udienza  dell'11 ottobre  2004  ritenuta  la pregiudiziale in
subordine  accoglibile  e non manifestamente infondata, il giudicante
ha  ritenuto di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
rimettendo   al   giudizio   di   codesta  ecc.ma  Corte  l'eccezione
sull'incostituzionalita'   dell'art. 126-bis,  comma  2  c.d.s.  come
inserito con legge 1° agosto 2003 n. 214.
    All'uopo  si  precisa  quanto  segue  nei  termini  di ragione di
seguito esposti.
    Il  comma  2 dell'art. 126-bis c.d.s. che prospetta, nell'ipotesi
di  violazione  dell'art. 142  c.d.s.  sui  limiti  di  velocita' non
immediatamente  contestata,  l'obbligo  di comunicazione da parte del
proprietario del veicolo, poiche' non identificato il conducente, dei
dati personali e della patente del medesimo al momento della commessa
violazione,  con  la  conseguenza  che  se la comunicazione non viene
effettuata  entro  30  giorni  dalla richiesta della p.m, la sanzione
pecuniaria  ed  in  particolare le sanzioni amministrative accessorie
della  sospensione  della  patente  di  guida e della decurtazione di
punti vengono applicate a carico del proprietario del veicolo.
    Il  comma  2  dell'art. 126-bis  c.d.s.  aggiunto dall'art. 7 del
d.lgs.  15  gennaio  2002,  n. 9  e successive modificazioni legge 1°
agosto  2003,  n. 14  di  conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151
recante  modifiche ed integrazioni del c.d.s. appare in contrasto con
le  norme  costituzionali nella parte in cui viene estesa la sanzione
amministrativa  accessoria della sospensione della patente di guida e
della  decurtazione  di  punti  prefissati dalla stessa, a carico del
proprietario  del  veicolo  che  non ha comunicato i dati personali e
della  patente  del conducente non identificato in quanto colpisce il
proprietario  del  veicolo di una sanzione amministrativa accessoria,
(fermo  rimanendo  ex art. 196 c.d.s. il principio della solidarieta'
per  il  pagamento  della  sanzione  amministrativa pecuniaria fra il
proprietario  e  l'autore  della  violazione),  per  un comportamento
estraneo  allo  stesso  violando  gli artt. 3, 16, 27, 41 della Carta
fondamentale della Repubblica.
    Ai  sensi dell' art. 3 tutti i cittadini sono uguali davanti alla
legge:  con  la  norma  de quo si crea una sperequazione a carico del
proprietario  per  un comportamento a lui non imputabile, violando il
principio di ugualianza.
    Ai  sensi  dell'art. 16 ogni cittadino puo' circolare liberamente
in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni per motivi di
sanita' o di sicurezza.
    Il  2  comma  dell'art. 126-bis  c.d.s., viola tale principio, in
quanto   si   irroga   al   proprietario  del  veicolo  una  sanzione
amministrativa accessoria che gli impedisce di circolare che dovrebbe
colpire esclusivamente l'autore della violazione.
    Ai  sensi  dell'art. 27  la  responsabilita' penale e' personale;
tale   norma   postula   una   responsabilita'   anche  di  carattere
amministrativo  che  ricade  esclusivamente  su  colui  che per fatto
proprio ha commesso la violazione.
    Diversamente  il comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. attribuisce una
responsabilita' al proprietario del veicolo per fatto altrui.
    Ai sensi dell'art. 41 l'iniziativa economica privata e' libera.
    Il  comma  2 dell'art. 126-bis c.d.s. col sospendere la patente o
decurtare  i  punti  dalla  medesima  a  carico  del proprietario del
veicolo  per  fatto imputabile all'autore della violazione, impedisce
al  medesimo  di  utilizzare  la propria patente di guida e quindi il
proprio  veicolo  non  solo privandolo di un'iniziativa economica, ma
altresi' del proseguimento della propria attivita'.
    Alla  luce  delle  conclusioni  che precedono risulta evidente la
violazione dei citati parametri costituzionali.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 134 della Costituzione in virtu' del quale la Corte
costituzionale  giudica sulle controversie relative alla legittimita'
costituzionale delle leggi.
    Considerato il tenore del comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata dal ricorrente, (anche se per
alcuni   motivi   non   condivisibii)   nei   riguardi  del  comma  2
dell'art. 126-bis  c.d.s.  nella parte in cui estende al proprietario
del  veicolo  la  sanzione  amministrativa  accessoria  a  carico del
conducente non identificato, postulando una responsabilita' per fatto
altrui,  con  violazione  degli  artt.  3,  16,  27,  41  della Carta
costituzionale per le ragioni di cui in motivazione.
    Sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
    Ordina la trasmissione degli atti e della presente ordinanza:
        alla  Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e
delle comunicazioni prescritte;
        alle parti costituite;
        al Presidente del Consiglio dei ministri;
        al  Presidente  della  Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
      S. Giovanni in Persiceto, addi' 18 ottobre 2004
            Il giudice di pace: Gallerami Caldesi Valeri
05C0344