N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 18 ottobre 2004 dal giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto nel procedimento civile tra S.P.E. Elettronica Industriale di Poletti Sergio contro Sindaco del comune di Crevalcore Circolazione stradale - Patente di guida - Decurtazione di punti dalla patente e sospensione della stessa per violazioni del Codice della strada - Applicazione a titolo di sanzioni accessorie nei confronti del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Violazione del principio di uguaglianza - Limitazione della liberta' di circolazione - Contrasto con il principio della responsabilita' personale - Incidenza sulla liberta' di iniziativa economica. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151. - Costituzione, artt. 3, 16, 27 e 41.(GU n.12 del 23-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al 110/2004 R.G. promossa dalla impresa individuale Spe Elettronica Industriale di Poletti Sergio in persona del titolare ing. Poletti Sergio residente a Crevalcore (BO) rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Antinucci elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni in Persiceto (BO) via della Recca n. 35, ricorrente contro il sindaco pro tempore del Comune di Crevalcore - Polizia Municipale, in proprio resistente. In punto a Ricorso contro accertamento di violazione elevato dalla Polizia municipale di Crevalcore non immediatamente contestato per impossibilita' del fermo del veicolo in data 21 aprile 2004 n. 2503 A/V prot. 635/2004 per violazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s. con la irrogazione della sanzione amministativa pecuniaria e della decurtazione di due punti sulla patente di guida a carico del proprietario del veicolo. Motivazione Il ricorrente giustifica la propria opposizione, nel merito, su profili prospettati relativi a varie norme del Codice della strada: mancata contestazione immediata (art. 200 c.d.s. ed art. 384 R.); caratteristica della apparecchiatura di accertamento (R. c.d.s. 385); velocita' del veicolo; esistenza di spazi per il fermo; carenza di motivazione (art. 201 c.d.s. e art. 385 R. c.d.s.); il posizionamento dell'autovelox sul controllo della velocita' subito dopo il segnale dei limiti di velocita'; con ulteriori prospettazioni; ed in via subordinata chiede la rimossione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. All'udienza dell'11 ottobre 2004 ritenuta la pregiudiziale in subordine accoglibile e non manifestamente infondata, il giudicante ha ritenuto di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rimettendo al giudizio di codesta ecc.ma Corte l'eccezione sull'incostituzionalita' dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. come inserito con legge 1° agosto 2003 n. 214. All'uopo si precisa quanto segue nei termini di ragione di seguito esposti. Il comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. che prospetta, nell'ipotesi di violazione dell'art. 142 c.d.s. sui limiti di velocita' non immediatamente contestata, l'obbligo di comunicazione da parte del proprietario del veicolo, poiche' non identificato il conducente, dei dati personali e della patente del medesimo al momento della commessa violazione, con la conseguenza che se la comunicazione non viene effettuata entro 30 giorni dalla richiesta della p.m, la sanzione pecuniaria ed in particolare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della decurtazione di punti vengono applicate a carico del proprietario del veicolo. Il comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni legge 1° agosto 2003, n. 14 di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 recante modifiche ed integrazioni del c.d.s. appare in contrasto con le norme costituzionali nella parte in cui viene estesa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della decurtazione di punti prefissati dalla stessa, a carico del proprietario del veicolo che non ha comunicato i dati personali e della patente del conducente non identificato in quanto colpisce il proprietario del veicolo di una sanzione amministrativa accessoria, (fermo rimanendo ex art. 196 c.d.s. il principio della solidarieta' per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria fra il proprietario e l'autore della violazione), per un comportamento estraneo allo stesso violando gli artt. 3, 16, 27, 41 della Carta fondamentale della Repubblica. Ai sensi dell' art. 3 tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: con la norma de quo si crea una sperequazione a carico del proprietario per un comportamento a lui non imputabile, violando il principio di ugualianza. Ai sensi dell'art. 16 ogni cittadino puo' circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni per motivi di sanita' o di sicurezza. Il 2 comma dell'art. 126-bis c.d.s., viola tale principio, in quanto si irroga al proprietario del veicolo una sanzione amministrativa accessoria che gli impedisce di circolare che dovrebbe colpire esclusivamente l'autore della violazione. Ai sensi dell'art. 27 la responsabilita' penale e' personale; tale norma postula una responsabilita' anche di carattere amministrativo che ricade esclusivamente su colui che per fatto proprio ha commesso la violazione. Diversamente il comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. attribuisce una responsabilita' al proprietario del veicolo per fatto altrui. Ai sensi dell'art. 41 l'iniziativa economica privata e' libera. Il comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. col sospendere la patente o decurtare i punti dalla medesima a carico del proprietario del veicolo per fatto imputabile all'autore della violazione, impedisce al medesimo di utilizzare la propria patente di guida e quindi il proprio veicolo non solo privandolo di un'iniziativa economica, ma altresi' del proseguimento della propria attivita'. Alla luce delle conclusioni che precedono risulta evidente la violazione dei citati parametri costituzionali.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione in virtu' del quale la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi. Considerato il tenore del comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente, (anche se per alcuni motivi non condivisibii) nei riguardi del comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. nella parte in cui estende al proprietario del veicolo la sanzione amministrativa accessoria a carico del conducente non identificato, postulando una responsabilita' per fatto altrui, con violazione degli artt. 3, 16, 27, 41 della Carta costituzionale per le ragioni di cui in motivazione. Sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Ordina la trasmissione degli atti e della presente ordinanza: alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte; alle parti costituite; al Presidente del Consiglio dei ministri; al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. S. Giovanni in Persiceto, addi' 18 ottobre 2004 Il giudice di pace: Gallerami Caldesi Valeri 05C0344